Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10542 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04298/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4298 del 2022, proposto da C.I.T. – Società Cooperativa Interregionale Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Elvezio Santarelli, Tiziana Manenti e Arcangelo Pecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Roma, piazza Navona, 49;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Crisci in Roma, piazza Verdi n. 9;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
nonché, ove occorra, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del D.L. 124/2019, come convertito dalla L. 157/2019 e prorogato dall'art. 56, co. 8.ter, del D.L. 176/2021 (conv. L. 120/2020) ovvero, in alternativa, previa rimessione alla CGUE (ex art. 267 TFUE):
1) del provvedimento prot. GSE/P20220004041 del 14/02/2022, trasmesso via p.e.c. nella stessa data, relativo all'impianto fotovoltaico n. id. 654458, con cui il GSE ha disposto l'annullamento in autotutela dell'ammissione alle tariffe incentivanti prot. GSE FTV_353985 del 20/01/2012 e la risoluzione delle Convenzione n. GSE I08L231950607, in base al quale il Soggetto Responsabile è tenuto a restituire al GSE gli incentivi percepiti;
2) del provvedimento, trasmesso via p.e.c. il 16 febbraio 2022, con cui il GSE ha richiesto al Soggetto Responsabile la restituzione entro 30 giorni degli incentivi percepiti dall'impianto fotovoltaico identificato dal n. pratica FTV_654458 per un importo complessivo di euro 666.384,11;
3) della nota GSE trasmessa via p.e.c. il 7 aprile 2022, con cui il GSE ha sollecitato la restituzione degli incentivi entro 15 giorni;
4) della comunicazione prot. GSE/P20180074799 del 30/07/2018 di avvio del procedimento in autotutela per la revisione del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti;
nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, tra cui, per quanto occorrer possa:
5) dell'informativa del 22 novembre 2017 del GSE avente ad oggetto “Conto Energia, chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e la c.d. “TI NT”;
6) in parte qua, del D.M. 5 maggio 2011 recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”;
nonchè per l'accertamento del diritto della Società ricorrente a cumulare le tariffe incentivanti del D.M. 05/11/2011 (c.d. IV Conto Energia) con il regime di detassazione contemplato dall'art. 6, commi 13 -19, della L. 388/2000 e, conseguentemente, del diritto della
ricorrente a non dover esercitare alcuna delle opzioni indicate nella informativa GSE del 22 novembre 2017 ovvero dall'art. 36 del D.l. n. 124/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: in qualità di soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico denominato FTV_654458di potenza pari a 234,06 kW, sito nel Landriano (PV), ha conseguito l’ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 05/11/2011 (“IV Conto Energia”), per un periodo di venti anni a decorrere dal 27/10/2011, data di entrata in esercizio dell’impianto e stipulato la relativa convenzione n. GSE I08L231950607col GSE; inoltre, congiuntamente alle tariffe incentivanti di cui al IV Conto Energia, dal 3 29/04/2013, ha beneficiato dell’agevolazione fiscale relativa agli investimenti ambientali di cui all’art. 6, co. 13-19, della Legge 388/2000 (“TI NT”), per un importo relativo all’impianto in oggetto pari a 515.251,64 euro; con nota del 30 luglio 2018, il GSE ha comunicato l’avvio del procedimento in autotutela per la revisione del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti dell’impianto in parola; il GSE ha avviato il procedimento di autotutela alla luce del suo “comunicato” (news) del 22 novembre 2017 con cui aveva - per la prima volta - “chiarito” agli operatori l’ esistenza del c.d. “divieto di cumulo” tra le tariffe incentivanti di cui ai III, IV e V Conti Energia e la detassazione di cui alla art. 6 della Legge n. 388/00 (c.d. “TI NT”) e della possibilità di rinunciare al beneficio fiscale (entro il 21/11/2018, termine poi prorogato); non ha inteso avvalersi della “facoltà” introdotta dall’art. 36 co. 2 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito 4 dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157, il “Decreto Fiscale”) e non ha restituito il beneficio fiscale goduto entro il termine da esso previsto (30 giugno 2020, poi prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 56, co. 8-ter, del D.L. 76/2020); quindi, col provvedimento prot. GSE/P20220004041del 14 febbraio 2022, trasmesso via p.e.c. nella stessa data, il GSE ha concluso il procedimento di autotutela ed ha disposto l’annullamento dell’ammissione alle tariffe incentivanti relative all’impianto fotovoltaico n. id. 654458 e la risoluzione della relativa Convenzione; infine, con provvedimento trasmesso via p.e.c. il 16 febbraio 2022, il GSE ha richiesto al Soggetto Responsabile la restituzione entro 30 giorni degli incentivi percepiti dall’impianto fotovoltaico n. id. 654458 per un importo complessivo di euro 666.384,11, senza nemmeno concedere alcuna facoltà di dilazione del pagamento, ma, anzi, sollecitandone ulteriormente il pagamento entro 15 giorni.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
3. Si è costituito il GSE per resistere al ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 23 maggio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
5. Preliminarmente, va ribadita, nel senso anticipato all’udienza di merito, l’assenza dei presupposti per il rinvio dell’udienza ex art. 73, co. 1-bis, c.p.a., perché il richiamo alla possibilità di comporre in via stragiudiziale le problematiche evidenziate nel ricorso, attraverso delle interlocuzioni avviate con l’Agenzia delle Entrate e con il GSE da parte della società ricorrente, non integra motivo eccezionale idoneo a giustificare il chiesto rinvio della trattazione del ricorso (cfr. in generale, CGARS, 590 del 18 maggio 2022; TAR Lazio, III-ter, 8056 del 22 aprile 2024).
6. Viene all’esame del Collegio la questione della cumulabilità della cd. TI NT con gli incentivi riconosciuti dal Terzo, Quarto e Quinto Conto Energia (DM 6 agosto 2010, DM 5 maggio 2011, DM 5 luglio 2012) e della conseguente legittimità degli atti del GSE che hanno annullato i provvedimenti di ammissione alle tariffe incentivanti in ragione di detto cumulo.
7. Tanto premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
8. È opportuno premettere un cenno sul contesto giuridico del presente contenzioso.
L’agevolazione della cd. Legge TI NT - introdotta dall’art. 6, commi 13/19 della L 388/2000 ed abrogata, con effetto dal 26/6/2012, ad opera del DL 83/2012 convertito in L 134/2012 - consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, degli investimenti ambientali, ovvero quelli che consentono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività d’impresa.
Vigente la relativa agevolazione, veniva emanato il DLgs 387/2003 - in attuazione della direttiva 2001/77/CE concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità - che, all’art. 7, comma 2, lett. c) delegava il Ministro delle attività produttive, di concerto col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ad adottare uno o più decreti per la fissazione dei criteri per l’incentivazione della produzione energetica mediante conversione fotovoltaica, che stabilissero, in particolare, le condizioni per la cumulabilità dell’incentivazione con altri benefici pubblici .
Nell’esercizio della relativa delega, venivano adottati il DM 28/7/2005 (Primo Conto Energia) e il DM 19/2/2007 (Secondo Conto Energia), che elencavano le ipotesi – di carattere tassativo - di divieto al cumulo, riconoscendo, conseguentemente, la vigenza di un generale principio di cumulabilità delle tariffe fotovoltaiche con gli altri incentivi, contributi o benefici pubblici (entro il limite del 20% del costo dell’investimento), salvi i casi di divieto espressamente disposti.
La relativa tecnica di regolamentazione è, tuttavia, mutata a partire dal Terzo Conto Energia.
L’art. 5, comma 1 del DM 6/8/2010 ha, invece, individuato esclusivamente i casi di cumulabilità delle tariffe incentivanti con altri benefici e contributi pubblici, disponendo poi, al successivo comma 4, che “Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011”.
L’art. 26 del D. Lgs 28/2011- recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” – ha, successivamente, disposto che “Gli incentivi di cui all'articolo 24 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi”.
Questa impostazione - già adottata col Terzo Conto Energia - è stata riproposta anche nel Quarto e Quinto Conto Energia, che, facendo espressamente “salvo quanto previsto all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010”, hanno anch’essi previsto un elenco tassativo di benefici e contributi pubblici compatibili con la tariffa incentivante.
Conseguentemente, qualunque altra agevolazione non specificamente indicata deve ritenersi come non cumulabile.
L’agevolazione TI non figura né nell’elenco del Terzo Conto, né in quelli dei DM successivi. Detta agevolazione è piuttosto richiamata nel Quinto Conto energia, non già nell’elencazione di cui all’art. 12, ma in una successiva disposizione, l’art. 19 (Cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007 con altri incentivi pubblici) - recante una norma interpretativa del sistema di cumulo messo a punto dal Secondo Conto Energia, che precisando come “L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
In questo quadro normativo, caratterizzato da un susseguirsi di decreti attuativi che hanno disciplinato la tariffa incentivante con formulazioni diverse in merito alla cumulabilità degli incentivi anche attraverso il ricorso ad una norma interpretativa, è dunque intervenuto il GSE con nota del 22/11/2017, poi integrata dalla comunicazione del 14/11/ 2018, evidenziando come, a partire dal Terzo Conto Energia, le tariffe incentivanti potevano cumularsi unicamente con i benefici espressamente elencati dai decreti, tra i quali non figurava la detassazione per gli investimenti ambientali.
Ne è conseguito un contenzioso, conclusosi in primo grado con due sentenze di questo TAR - nn. 6784 e n. 6785/2019 -che, accogliendo i ricorsi collettivi di numerosi produttori, hanno annullato le note del GSE in questione, ritenendo “la portata dell’art. 5, co. 4, III° conto, applicabile anche ai conti successivi, introdotto al fine di tutelare l’affidamento ingenerato nei produttori che avessero in precedenza beneficiato di altri incentivi pubblici (o che ne potessero beneficiare, come reso evidente dalla distinzione, riportata nella disposizione in esame, tra incentivi “previsti” o “concessi”. (…) La norma prevede infatti l’ultrattività del regime delineato dal II° conto, e dunque l’ammissibilità generalizzata del cumulo con riferimento alle agevolazioni ex l. n. 388/00 (stante l’art. 19 innanzi riportato), alla duplice condizione della pubblicazione dei “bandi per la concessione degli incentivi” prima della data di entrata in vigore del d.m. e dell’entrata in esercizio degli impianti entro il 31.12.2011. Viene così salvaguardato l’interesse dei produttori titolari di impianti entrati in esercizio ante 31.12.2011 alla percezione anche degli incentivi ex l. n. 388/00, ancorché non compresi nella lista di quelli espressamente cumulabili, indipendentemente dalla questione se la detassazione ivi prevista andasse o non riconosciuta attraverso appositi “bandi” (tema al quale, peraltro, l’atto impugnato riserva una semplice menzione)”.
In tale contesto, è poi intervenuto il legislatore con il DL 124/2019, riconoscendo ai produttori, ammessi al Terzo, Quarto e Quinto Conto Energia ed incorsi nel divieto di cumulo con la TI NT, la facoltà di continuare a fruire delle più vantaggiose tariffe incentivanti mediante il pagamento di una somma corrispondente all’ aliquota d’imposta applicabile alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione con la quale si sono avvalsi della TI ambientale, subordinandola alla condizione che, entro il termine del 30/6/2020 – successivamente prorogato al 31/12/2020 dalla L 120/2020 – i produttori rinuncino espressamente, con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al beneficio della TI NT.
L’art. 36 del DL 124/2019 ha previsto che “1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2. 2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. 3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020. 6. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo. 6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti”.
I relativi lavori parlamentari evidenziano che “la questione trae origine dal comunicato stampa del 22/11/2017,” con cui il GSE “ha definitivamente chiarito che la detassazione di cui alla TI NT non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia”. Conseguentemente, “in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto.(….) per tali ragioni la disposizione – anche al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito tributario – definisce la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi” (Cfr. Relazione illustrativa al disegno di legge n. 2220 della Camera dei Deputati).
Con sentenza n. 7830/2023, il Consiglio di Stato – Sez. II, riformando la sentenza di questo Tar n. 6784/2019, ha chiarito, in relazione all’art. 5, comma 1 DM 6/8/ 2010, che “Se l’intendimento del legislatore delegato fosse stato quello di garantire la cumulabilità anche delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, l. 388/2000, lo avrebbe potuto dichiarare espressamente, inserendole in detto elenco. D’altra parte non può sottacersi che, poiché l’elenco contiene sostanzialmente delle eccezioni alla regola generale della non cumulabilità, si tratta di una normativa derogatoria che è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva e/o analogica». Ha affermato, inoltre, che «L’agevolazione fiscale di cui si discute non può essere considerata un incentivo pubblico che, come tale, avrebbe dovuto trovare la sua collocazione nell’elencazione del primo comma dell’art. 5”.
La stessa Corte di Cassazione, in sede di verifica della giurisdizione, ha ribadito il principio della non cumulabilità dei benefici in questione, evidenziando che “se le imprese, che hanno realizzato impianti fotovoltaici, hanno usufruito sia del contributo in conto energia concesso da GSE, sia della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla TI ambientale, rientrano nel “primo” e “secondo” conto, per cui la cumulabilità è possibile. Negli altri casi, quindi con riferimento al “terzo”, “quarto” e “quinto” conto energia, il decreto fiscale 2020, collegato alla legge di Bilancio, chiarisce che il cumulo tra le due misure non è possibile. Le imprese che ricadono nel secondo caso, e che quindi hanno usufruito del cumulo con riferimento al “terzo”, “quarto” e “quinto” conto energia, devono sanare la propria posizione provvedendo al pagamento dell'imposta non pagata a suo tempo, per poter mantenere il beneficio riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici» (Cfr. Cassazione Civile - Sez. V, Ordinanza n. 15451/2023).
9. È questo il contesto del presente contenzioso: il Soggetto Responsabile, già ammesso al Quarto Conto Energia, non si è avvalso dell’opzione ex art. 36 DL 124/2019, sicchè il Gestore ha disposto l’annullamento del provvedimento di ammissione e la risoluzione della convenzione che ad esso accedeva.
10. Ciò premesso, il ricorso è affidato ai seguenti motivi, così rubricati:
1 )Violazione e falsa applicazione degli articoli: art. 9 d.m. 19/02/2007 (II Conto Energia), 5, co. 4, d.m. 06/08/2010 (III Conto Energia), 5, co. 1, d.m. 05/05/2011 (IV Conto Energia) e 12, co. 1, d.m. 05/07/2012 (V Conto Energia), 6, commi da 13 a 19, L. n. 388/2000, 5 d.l. n. 78/2009 (conv. con modif. dalla L. n. 102/2009) e 26 del D.lgs. 28/2011 – Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 7, 8, 10, 10-bis, 22 e ss. L. n. 241/90, 112 e ss. del cod.proc.amm. – Falsa applicazione dell’art. 36 del D.L. 124/2019 – Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti – Violazione dei principi di sicurezza giuridica e di certezza del diritto e del legittimo affidamento dei titolari delle iniziative imprenditoriali.
Nell’avviare il procedimento di autotutela, il GSE avrebbe trascurato l’annullamento della propria comunicazione del 2017 sul divieto di cumulo da parte di questo TAR, con sentenze nn. 6784 e 6785/2019. Peraltro, i provvedimenti gravati sarebbero affetti da carenza nella relativa motivazione, per non aver il GSE preso in considerazione le osservazioni formulate dal Soggetto Responsabile in fase endoprocedimentale.
Il motivo è infondato.
La ricorrente richiama la sentenza di questo TAR n. 6784/2019, riformata dal Consiglio di Stato, con decisione n. 7830/2023 - con cui veniva confermata, in appello, l’interpretazione prospettata dal GSE tramite la comunicazione pubblicata nel 2017 sul proprio sito istituzionale.
Riguardo alla presunta esistenza di un principio generale di cumulabilità degli incentivi con la TI NT, oltre a doversi richiamare alla disciplina contenuta nei vari Conti Energia ed al principio tendenziale - a decorrere dal Terzo Conto Energia - della non cumulabilità se non per le ipotesi derogatorie espressamente previste, la Cassazione ha evidenziato che il divieto generale di cumulo degli incentivi con altri benefici pubblici era stato già stato affermato dalla L. 244/2007.
La Legge Finanziaria 2008, nell’art. 2, comma 152, in effetti, ha disposto che “La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata”. Il divieto di cumulo veniva poi confermato dall’art. 6, comma 3 DLgs 115/2008, attuativo della Direttiva 2006/32/CE, per l’efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi energetici e conseguente all’abrogazione della Direttiva 93/76/CE - fatta salva la possibilità di cumulo per i certificati bianchi entro determinati limiti - e successivamente dall’art. 26 del DLgs 28/2011. Inoltre, il menzionato art. 2, comma 152 della L. Finanziaria 2008 “fa riferimento agli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, adottando così una nozione della categoria degli incentivi pubblici tipica della disciplina del divieto degli aiuti di Stato, e recepita dallo stesso MI.S.E. In base alla stessa l’incentivo pubblico è una categoria generale che comprende qualsiasi strumento di agevolazione, sovvenzione, prestito agevolato, contributo, garanzia, riduzione fiscale e incentivo in qualsiasi modo erogato e da qualsiasi soggetto pubblico provenga. (…) Poiché, alla stregua di quanto precede, anche la detassazione di cui alla TI NT comportava dunque un vantaggio economico per il contribuente, come tale equiparabile ad un incentivo pubblico, ne deriva la conseguente esclusione della cumulabilità in linea di principio” (Cassazione – Sez. V, n. 21593/2023). Infondati sono anche gli ulteriori profili di legittimità affrontati nelle 2 sentenze di questo Tar del 2019 e riproposti in questa sede, in quanto l’interpretazione del GSE nella comunicazione del 2017 è stata poi avallata - in sede di riforma della pronuncia di primo grado n. 6784/2019 – dal Consiglio di Stato - Sez. II con sentenza n. 7830/2023.
In ordine all’omessa valutazione delle osservazioni prodotte in fase procedimentale dal Soggetto Responsabile, sussiste un obbligo di esame per la PA solo qualora le stesse siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Il coordinamento interpretativo dell’art. 10, comma 1, lett. b) con l’art. 3 della L. 241/1990 evidenzia come la mancata considerazione delle osservazioni non pertinenti all’oggetto del procedimento non influisca sulla legittimità del provvedimento.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, non sussiste alcuna violazione del contraddittorio ove, a fronte di controdeduzioni procedimentali dell'interessato, il provvedimento restrittivo si fondi su una motivazione sintetica, non essendo richiesta un'analitica confutazione delle osservazioni (ex multis, Consiglio di Stato: Sez. V, n. 6173/2018; Sez. IV, n. 4967/2014). La PA, pertanto, non deve confutare espressamente tutte le deduzioni formulate in sede procedimentale, avendo il solo obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti depositati, sempre che siano pertinenti all'oggetto del procedimento (Consiglio di Stato - Sez. V, n. 523/2023; TAR Lazio - Sez. III-Ter, n. 16643/2023).
2)Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 21-nonies L. 241/1990, 36 del D.L. 124/2019 e 42, co. 3, del D.lgs. n. 28/2011 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione del principio generale di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art.10, co.1, lett.b) della L. n. 241/1990.
Argomentando a contrario – rispetto alla lettera dell’art. 36 del D.L. 124/2019 – la ricorrente sostiene che il GSE, in caso di mancata opzione per la detassazione, avrebbe dovuto applicare la decurtazione ex art. 42, comma 3 del DLgs. 28/2011, in luogo della decadenza dagli incentivi.
Per giunta, il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione dei presupposti di cui all’art. 21-nonies L 241/1990 - richiamati dallo stesso art. 42 - e in assenza di violazioni rilevanti.
Il motivo è infondato.
Nel caso in esame, il potere esercitato non presenta connotati decadenziali, non essendo inteso ad accertare il difetto dei requisiti di ammissione agli incentivi a seguito di verifiche e controlli ed è, invece, riconducibile al paradigma dell’autotutela, trovando il proprio fondamento nell’art. 36 del DL 124/2019, che collega al mancato esercizio dell’opzione l’impossibilità di conservare gli incentivi.
Ne consegue l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 42, comma 3 del D. Lgs. 28/2011 e della relativa alternativa tra decadenza e decurtazione degli incentivi.
Una volta accertata la mancata adesione al meccanismo previsto, il GSE è tenuto ad eliminare l’illegittima situazione di cumulo verificatasi a favore del Soggetto Responsabile, disponendo - quale conseguenza necessaria - l’annullamento del provvedimento di ammissione agli incentivi e la richiesta della relativa restituzione, in quanto indebitamente percepiti alla luce della disciplina dettata dal Conto Energia di riferimento e come ulteriormente ed espressamente confermato dalla norma interpretativa di cui all’art. 36 del DL 124/2019, che ha consentito la sanatoria, in via eccezionale e transitoria, della illegittima situazione di cumulo.
Inoltre, il termine di 18 mesi - ratione temporis applicabile - decorre dalla data di scadenza dell’opzione, cioè dal 31/12/ 2020.
Pertanto, il provvedimento di annullamento dell’ammissione agli incentivi, adottato dal GSE in data 14/2/2022, è tempestivo.
Sussistono anche gli altri presupposti stabiliti dall’art. 21-nonies L 241/1990, ai fini della legittimità del provvedimento di autotutela.
L’interesse pubblico trova conferma nella disposizione interpretativa del divieto di cumulo – dovuta a un apprezzamento predeterminato in sede normativa - mentre l’interesse del privato alla conservazione del beneficio è procedimentalizzato in relazione alla modalità di manifestazione. Sicchè dal mancato esercizio dell’opzione non può che derivare l’annullamento dell’ammissione ai benefici delle tariffe incentivanti collegate al Quarto Conto Energia.
3) Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati dall’illegittimità dell’art. 36 d.l. 124/2019 Costituzione (articoli 2, 10, 76, 77, 97 e 117) e/o con disciplina e i principi del diritto europeo internazionale.
Secondo parte ricorrente, l’art. 36 del D.L. 124/2019 si fonda su un divieto determinato da una erronea interpretazione del contesto giuridico, disattesa dalle 2 sentenze di questo TAR nel 2019.
La disposizione configurerebbe una legge-provvedimento attributiva di forza ed efficacia di norma primaria all’esito di un procedimento interpretativo desunto da un atto amministrativo.
La censura non ha pregio.
La comunicazione del GSE del 2017 è stata, dapprima, annullata dal TAR nel 2019 e nel 2023 confermata in appello dal Consiglio di Stato. Peraltro, il divieto di cumulo era già evidente dal sistema di riconoscimento degli incentivi. Conseguentemente, l’art. 36 contiene una mera conferma di una regola preesistente nell’ordinamento giuridico, precisandone le modalità di applicazione.
La ricorrente, infine, eccepisce i seguenti profili di illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 36 DL 124/2019, al fine di promuovere la rimessione alla Corte Costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea:
a) Violazione dell’art. 24 Cost., nonché dei principi del giusto processo sanciti dagli artt. 111 Cost. e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e del principio di effettività del diritto ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art 19 TUE.
Secondo parte ricorrente, la norma censurata avrebbe introdotto retroattivamente il divieto di cumulo, disattendendo le 2 pronunce del 2019 di questo TAR e trasgredendo il principio della separazione dei poteri.
b) Violazione degli artt. 3 e 41 Cost. - Violazione del legittimo affidamento.
Ad avviso della ricorrente, l’effetto retroattivo prodotto dall’art. 36 contrasterebbe con il legittimo affidamento riposto nell’erogazione di benefici ed incentivi.
c) Violazione degli artt. 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost. – Contrasto con la disciplina e i principi del diritto europeo e del diritto internazionale.
La norma sarebbe in contrasto con i principi dell’ordinamento eurounitario e internazionale e, in particolare, con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
d) Violazione del principio della libertà d’impresa di cui all’art.16 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
L’introduzione del divieto di cumulo – con effetto retroattivo - e del meccanismo di sanatoria comprimerebbe l’esercizio dell’iniziativa economica privata.
e) Violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto come elaborati in ambito dell’Unione Europea.
La disposizione inciderebbe su situazioni ormai consolidate, in ordine alla cui conservazione gli operatori economici interessati ripongono fiducia.
f) Violazione del diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 17 della Carta, dell’art. 1 Prot. Add. N. 1 CEDU e del principio di proporzionalità.
La negazione della possibilità di conservare i benefici fiscali della TI NT in caso di esercizio dell’opzione a favore degli incentivi energetici colliderebbe con il diritto di proprietà.
g) Violazione degli artt. 70 e 77, comma 2, Cost.
Il meccanismo di sanatoria di cui all’art. 36 non avrebbe potuto essere introdotto con un decreto legge, non ricorrendo i presupposti della decretazione d’urgenza.
Si ritengono manifestamente infondati profili di illegittimità costituzionale ed eurounitaria prospettati nel gravame.
Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, l’art. 36 DL 124/2019 non ha introdotto retroattivamente il divieto di cumulo, trattandosi di regola generale preesistente nel sistema di erogazione degli incentivi.
Nè ha disatteso la sentenza di questo TAR del 2019, poichè tale pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato in senso conforme all’interpretazione fornita dal GSE nella comunicazione istituzionale del 2017 e la sentenza pronunciata in appello costituisce un rilevante precedente giurisprudenziale.
Del resto, la norma ordinaria indubbiata persegue una finalità di sanatoria e viene applicata a seguito di una libera scelta dell’operatore economico circa la restituzione dei benefici fiscali.
Nè si ravvisa alcuna lesione del legittimo affidamento al cumulo di benefici ed incentivi.
Invero, l’art. 36 non ha innovato alla previgente disciplina del cumulo tra tariffe incentivanti e altri benefici e contributi pubblici, limitandosi a individuare un mezzo di risoluzione stragiudiziale dei casi di cumulo - con finalità deflattive del relativo contenzioso - mantenendo le più vantaggiose tariffe incentivanti. Inoltre, le disposizioni dei Conti Energia, a partire del Terzo, non includono la TI NT tra le tassative ipotesi di cumulo ammesse.
Né poteva confidarsi in alcuna certezza circa la cumulabilità dei due benefici. Sicchè un operatore economico prudente e accorto avrebbe potuto prevedere che il regime di cumulo ammesso con il Secondo Conto Energia avrebbe potuto mutare con i successivi Conti Energia. Tanto meno il meccanismo di sanatoria è mezzo idoneo a comprimere la libertà d’iniziativa economica e il diritto di proprietà. La procedura ex art. 36 del DL 124/2019 di definizione agevolata non comporta la riliquidazione delle dichiarazioni presentate, con riapertura di posizioni fiscali ormai definitive e le somme richieste per definire il relativo procedimento non assumono carattere tributario, non costituendo imposta restituita a seguito di riliquidazione delle dichiarazioni o di revoca di rimborsi erogati. L’importo da versare è commisurato all'agevolazione fiscale fruita, ma non rappresenta, in concreto, l'esatta quantificazione del beneficio collegato alla TI NT.
Né maggior pregio presenta la censura che ravvisa l’incostituzionalitàtà dell’art. 36, in quanto introdotto con il Decreto Legge n. 124/2019, nonostante difetti dei necessari requisiti di necessità ed urgenza.
Al contrario, i presupposti per la decretazione d’urgenza ex art. 77 Cost. sono ravvisabili nella necessità di recuperare, senza ulteriore indugio, aiuti di Stato indebitamente percepiti da numerosi operatori economici – in tal modo, prevenendo il duplice rischio di una procedura d’infrazione a carico della Repubblica da parte della Commissione UE nonché dell’azione di responsabilità amministrativa per danni all’erario dalla competente Procura regionale della Corte dei conti – e di implementare un meccanismo stragiudiziale alternativo a un contenzioso, presumibilmente massiccio, in punto di cumulabilità dei benefici in questione.
11. In conclusione, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
All’infondatezza dei profili di illegittimità dedotti nell’impugnativa consegue pure il rigetto della domanda di accertamento del diritto del Soggetto Responsabile a percepire le tariffe del Quarto Conto Energia.
12. Considerata la novità della questione esaminata, si ritiene opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO