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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/11/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 22/03/2024 da:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
19/10/1993, con il proc. dom. avv. MARINO PAOLA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
OM (BG) il 12/09/1994, con il proc. dom. avv. ZAMPETTI MANLIO FILIPPO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 06/11/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che i rapporti tra le parti erano già regolamentati dalle condizioni stabilite nel decreto emesso da questo Tribunale in data 12/11/2020 (nell'ambito del procedimento civile n. 10692/2019 V.G.), nel quale si prevedeva che la figlia minorenne (n. Treviglio l'08/10/2014), nata fuori dal Persona_1 matrimonio, sarebbe stata affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto del padre di vederla e tenerla con sé per un fine settimana ogni 15 giorni, dal sabato alla domenica, oltre a sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e 15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive.
Le condizioni concordate in questo giudizio dalla coppia genitoriale, a parziale modifica e integrazione di quelle contenute nel decreto del 12/11/2020, meritano integrale accoglimento così come pedissequamente riportate in dispositivo, poiché paiono pienamente conformi ai bisogni della minore e alle risultanze degli Per_2 accertamenti svolti attraverso il Servizio sociale territorialmente competente.
Più in particolare, il Servizio socio-sanitario incaricato da questo Tribunale, all'inizio di questa procedura, riportava come i rapporti genitoriali fossero caratterizzati da acuta conflittualità e assenza di una comunicazione civile, che rendeva difficoltoso per madre e padre gestire adeguatamente il malessere psico- emotivo della figlia minore, riscontrato anche dalle insegnanti di scuola che descrivevano come una bambina arrabbiata che esterna questo stato d'animo Per_1 rapportandosi in modo inadeguato e scontroso sia verso gli adulti, sia verso i compagni, nonostante sia ben integrata nel gruppo classe. In questo contesto, la stessa minore esprimeva agli operatori del Servizio il desiderio che i genitori si parlassero un po' di più e che non gli chiedessero più di mantenere “segreti” l'uno verso l'altro; la bambina esprimeva anche il dispiacere per il fatto che il padre vivesse lontano da lei (v. relazione sociale “Solidalia” depositata in data 12/06/2024 e relazione psicologica a firma della dott.ssa . Persona_3
Dalla relazione trasmessa da ultimo a questo Tribunale, grazie agli interventi messi in campo in favore del nucleo, tuttavia, emergeva una situazione conflittuale attenuata, ove entrambi i genitori riferivano di aver trascorso serenamente il periodo estivo e di essere riusciti a comunicare in maniera più funzionale e adeguata soprattutto in riferimento alle esigenze e ai bisogni della minore;
entrambi i genitori riferivano una riduzione della conflittualità, avendo preso consapevolezza delle ripercussioni sulla minore e riconoscendo come priorità il suo benessere, posto che entrambi avevano notato un recente peggioramento del comportamento di Per_2 che manifestava difficoltà nella gestione dei “no” e reagiva spesso con frustrazione e proteste. La bambina, ancora una volta incontrata a colloquio dalla psicologa del Servizio, non riferiva criticità o malesseri né rispetto al contesto materno né rispetto a quello paterno, parlando positivamente e con calore affettivo di entrambi i genitori (v. relazione sociale “Solidalia” depositata in data 10/09/2025 a firma della dott.ssa e relazione psicologica a firma della dott.ssa . Persona_4 Persona_3
2 Dunque, emergeva chiaramente come le criticità fossero legate esclusivamente all'interazione tra i genitori, ai loro differenti stili comunicativi ed educativi, per i quali appariva necessaria e – a parere del Collegio – oramai improcrastinabile l'attivazione di un percorso congiunto di supporto alla genitorialità.
In tale contesto, il Tribunale ritiene che possa essere confermato il regime dell'affidamento condiviso della minore stante l'impegno della coppia genitoriale ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità nell'ottica di migliorare la comunicazione tra loro e favorire lo scambio di informazione e l'assunzione di decisioni che tengano prioritariamente conto dei bisogni individuali della figlia.
Ad ogni modo, le fragilità del nucleo rendono necessario incaricare il Servizio sociale di mantenere attivo il monitoraggio per almeno due anni dalla comunicazione della presente decisione, al fine di vigiliare sulla tenuta dell'affidamento condiviso e sulle condizioni di benessere di Per_2
Il Collegio reputa utile che venga anche proseguito l'intervento educativo domiciliare presso la madre per la durata e il tempo ritenuto necessario al fine di supportare quest'ultima dal punto di vista educativo, nonché la stessa minore Per_2 nel raggiungimento di ulteriori autonomie e nel consolidamento dal punto di vista didattico.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in corso di causa, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473-bis.4 c.p.c. Per_2
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto emesso da questo Tribunale datato 12/11/2020 (proc. civ. n. 10692/2019 V.G.), così decide:
1) dà atto che entrambi i genitori hanno dichiarato la disponibilità ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, anche in forma congiunta, presso il Servizio sociale territorialmente competente;
2) dà atto che madre e padre hanno manifestato la loro disponibilità a trovare accordi, di volta in volta, nel rispetto delle esigenze manifestate dalla figlia, per ampliare i periodi di permanenza della minore presso il padre soprattutto in coincidenza delle vacanze estive, natalizie e pasquali, con diritto di ciascun genitore di trascorrere almeno tre settimane di vacanza con la minore durante il periodo estivo, di cui al massimo due consecutive, da rimettersi al previo accordo scritto tra i genitori, possibilmente entro il 15/06 di ogni anno;
3 3) incarica il Servizio sociale territorialmente competente (Servizio “Solidalia”), che ha già in carico il nucleo familiare, di mantenere il monitoraggio e la vigilanza sulla tenuta dell'affidamento condiviso tra le parti e sulle condizioni di benessere di proseguendo l'intervento educativo domiciliare presso la madre per la durata Per_2
e il tempo ritenuto necessario al fine di: a) supportare la madre dal punto di vista educativo;
b) seguire nel suo percorso di crescita e di raggiungimento di Per_2 ulteriori autonomie;
c) supportare la minore dal punto di vista didattico, anche attraverso la vigilanza sulla frequentazione e sull'andamento del percorso avviato presso lo spazio compiti pomeridiano, ove ritenuto corrispondente ai bisogni attuali della minore;
4) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Servizio sociale “Solidalia”, per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
VE PO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 22/03/2024 da:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
19/10/1993, con il proc. dom. avv. MARINO PAOLA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
OM (BG) il 12/09/1994, con il proc. dom. avv. ZAMPETTI MANLIO FILIPPO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 06/11/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che i rapporti tra le parti erano già regolamentati dalle condizioni stabilite nel decreto emesso da questo Tribunale in data 12/11/2020 (nell'ambito del procedimento civile n. 10692/2019 V.G.), nel quale si prevedeva che la figlia minorenne (n. Treviglio l'08/10/2014), nata fuori dal Persona_1 matrimonio, sarebbe stata affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto del padre di vederla e tenerla con sé per un fine settimana ogni 15 giorni, dal sabato alla domenica, oltre a sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e 15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive.
Le condizioni concordate in questo giudizio dalla coppia genitoriale, a parziale modifica e integrazione di quelle contenute nel decreto del 12/11/2020, meritano integrale accoglimento così come pedissequamente riportate in dispositivo, poiché paiono pienamente conformi ai bisogni della minore e alle risultanze degli Per_2 accertamenti svolti attraverso il Servizio sociale territorialmente competente.
Più in particolare, il Servizio socio-sanitario incaricato da questo Tribunale, all'inizio di questa procedura, riportava come i rapporti genitoriali fossero caratterizzati da acuta conflittualità e assenza di una comunicazione civile, che rendeva difficoltoso per madre e padre gestire adeguatamente il malessere psico- emotivo della figlia minore, riscontrato anche dalle insegnanti di scuola che descrivevano come una bambina arrabbiata che esterna questo stato d'animo Per_1 rapportandosi in modo inadeguato e scontroso sia verso gli adulti, sia verso i compagni, nonostante sia ben integrata nel gruppo classe. In questo contesto, la stessa minore esprimeva agli operatori del Servizio il desiderio che i genitori si parlassero un po' di più e che non gli chiedessero più di mantenere “segreti” l'uno verso l'altro; la bambina esprimeva anche il dispiacere per il fatto che il padre vivesse lontano da lei (v. relazione sociale “Solidalia” depositata in data 12/06/2024 e relazione psicologica a firma della dott.ssa . Persona_3
Dalla relazione trasmessa da ultimo a questo Tribunale, grazie agli interventi messi in campo in favore del nucleo, tuttavia, emergeva una situazione conflittuale attenuata, ove entrambi i genitori riferivano di aver trascorso serenamente il periodo estivo e di essere riusciti a comunicare in maniera più funzionale e adeguata soprattutto in riferimento alle esigenze e ai bisogni della minore;
entrambi i genitori riferivano una riduzione della conflittualità, avendo preso consapevolezza delle ripercussioni sulla minore e riconoscendo come priorità il suo benessere, posto che entrambi avevano notato un recente peggioramento del comportamento di Per_2 che manifestava difficoltà nella gestione dei “no” e reagiva spesso con frustrazione e proteste. La bambina, ancora una volta incontrata a colloquio dalla psicologa del Servizio, non riferiva criticità o malesseri né rispetto al contesto materno né rispetto a quello paterno, parlando positivamente e con calore affettivo di entrambi i genitori (v. relazione sociale “Solidalia” depositata in data 10/09/2025 a firma della dott.ssa e relazione psicologica a firma della dott.ssa . Persona_4 Persona_3
2 Dunque, emergeva chiaramente come le criticità fossero legate esclusivamente all'interazione tra i genitori, ai loro differenti stili comunicativi ed educativi, per i quali appariva necessaria e – a parere del Collegio – oramai improcrastinabile l'attivazione di un percorso congiunto di supporto alla genitorialità.
In tale contesto, il Tribunale ritiene che possa essere confermato il regime dell'affidamento condiviso della minore stante l'impegno della coppia genitoriale ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità nell'ottica di migliorare la comunicazione tra loro e favorire lo scambio di informazione e l'assunzione di decisioni che tengano prioritariamente conto dei bisogni individuali della figlia.
Ad ogni modo, le fragilità del nucleo rendono necessario incaricare il Servizio sociale di mantenere attivo il monitoraggio per almeno due anni dalla comunicazione della presente decisione, al fine di vigiliare sulla tenuta dell'affidamento condiviso e sulle condizioni di benessere di Per_2
Il Collegio reputa utile che venga anche proseguito l'intervento educativo domiciliare presso la madre per la durata e il tempo ritenuto necessario al fine di supportare quest'ultima dal punto di vista educativo, nonché la stessa minore Per_2 nel raggiungimento di ulteriori autonomie e nel consolidamento dal punto di vista didattico.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in corso di causa, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473-bis.4 c.p.c. Per_2
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto emesso da questo Tribunale datato 12/11/2020 (proc. civ. n. 10692/2019 V.G.), così decide:
1) dà atto che entrambi i genitori hanno dichiarato la disponibilità ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, anche in forma congiunta, presso il Servizio sociale territorialmente competente;
2) dà atto che madre e padre hanno manifestato la loro disponibilità a trovare accordi, di volta in volta, nel rispetto delle esigenze manifestate dalla figlia, per ampliare i periodi di permanenza della minore presso il padre soprattutto in coincidenza delle vacanze estive, natalizie e pasquali, con diritto di ciascun genitore di trascorrere almeno tre settimane di vacanza con la minore durante il periodo estivo, di cui al massimo due consecutive, da rimettersi al previo accordo scritto tra i genitori, possibilmente entro il 15/06 di ogni anno;
3 3) incarica il Servizio sociale territorialmente competente (Servizio “Solidalia”), che ha già in carico il nucleo familiare, di mantenere il monitoraggio e la vigilanza sulla tenuta dell'affidamento condiviso tra le parti e sulle condizioni di benessere di proseguendo l'intervento educativo domiciliare presso la madre per la durata Per_2
e il tempo ritenuto necessario al fine di: a) supportare la madre dal punto di vista educativo;
b) seguire nel suo percorso di crescita e di raggiungimento di Per_2 ulteriori autonomie;
c) supportare la minore dal punto di vista didattico, anche attraverso la vigilanza sulla frequentazione e sull'andamento del percorso avviato presso lo spazio compiti pomeridiano, ove ritenuto corrispondente ai bisogni attuali della minore;
4) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Servizio sociale “Solidalia”, per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
VE PO
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