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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/05/2024, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
n. 771/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
Presidente est./rel. dott.ssa AR PROIA
dott. Paolo LEPIDI Giudice
Giudicedott.ssa Francesca GRECO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 771/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 29.6.2023 da:
Parte 1 C.F. 1 ), nata a [...] il [...],
elettivamente domiciliata in Avezzano, in via Nazario Sauro n.81, presso lo studio dell'avv.
Michela Di Cristofaro, che la rappresenta e difende per giusta procura rilasciata in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F. 2
elettivamente domiciliato in Avezzano, in via Emilia 14, presso lo studio dell'avv. AR
Luisa Catini, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo depositato dalle parti il 18.4.2024, sottoscritto dalle parti, di seguito riportato: Tutto ciò premesso, i coniugi hanno deciso di comune accordo di procedere alla separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di seguito riportate.
1) le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
3) i coniugi, stabiliscono che il signor GE ES verserà alla moglie un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 (mille/00) mensili e precisano che in virtù della cessione, in via esclusiva, della casa coniugale alla signora ET NN AR, quest'ultima dichiara di rinunciare completamente all'assegno di mantenimento.
4) Cessione della casa coniugale in via esclusiva alla signora ET NN AR. Il signor GE ES cede e trasferisce alla signora ET NN AR, che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge: Descrizione: la piena proprietà per la quota pari all'intero dell'appartamento ad uso abitazione sito in via Niccolò Paganini n. 106, posto al piano terra, distinto con il numero interno 2 (due), composto da ingresso, cucina, retrocucina, sala, tre camere, bagno, W.C. e disimpegno, per una consistenza catastale di vani sette;
Dati catastali: l'immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 32, particella 1672 subalterno 3, Via Niccolò Paganini n. 106, piano T, interno 2, zona censuaria prima, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq. 134, totale escluse aree scoperte mq. 134, R.C. euro 759,19; Confini: confinante con vano scala, appartamento subalterno due e corte comune, salvo altri.
Dichiarazione di valore.
Le parti ai sensi dell'art. 1 comma 497 della legge 266/2005 dichiarano che il valore dell'immobile che viene ceduto è di euro 185.000,00
Provenienza
Il signor GE ES dichiara che l'unità immobiliare oggetto di trasferimento è a lui pervenuta in forza di atto di divisione stipulato in data 14 gennaio 2020 dal Notaio Cesira
Di Michele, REP. 44024, Raccolta 21868, Registrato in Sulmona il 24 gennaio 2020 al n. 98 serie T, trascritto Presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila in data 24 gennaio 2020 ai nn. 1232-1012 e nn. 1233-1013. Precisazioni immobiliari.
Il signor GE ES dichiara che l'immobile, oggetto di cessione del presente accordo di separazione, è nella sua piena ed esclusiva disponibilità ed è libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali ad eccezione dell'ipoteca iscritta dall'Agenzia delle Entrate in data 10.10.2023, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare di L'Aquila al Reg. Gen. n. 184849 ed al Reg. Part. 1308, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del signor GE ES una volta completamente estinto il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. "
L'immobile viene attribuito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e nelle condizioni di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli inerenti diritti reali, dipendenze, pertinenze, passi, accessi, servitù attive e passive, nulla escluso ed eccettuato, così come si possiede e si ha diritto di possedere e l'unità immobiliare viene trasferita con i proporzionali diritti sugli spazi e sui servizi condominiali del fabbricato di cui fa parte e con i connessi vincoli obblighi e limitazioni, giusta le norme di legge.
Dati catastali Il signor GE ES, intestatario catastale dell'unità immobiliare ceduta, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
- che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 27.09.1986, prot. n. T34578, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante sostanziale.
- che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto dell'unità immobiliare oggetto di cessione sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Situazione urbanistica
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, ed anche ai sensi del Testo Unico DPR 380/2001 il signor ES GE, proprietario dell'immobile trasferito, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attesta e dichiara, sotto la propria personale responsabilità che l'intero fabbricato in oggetto in Via Niccolò Paganini è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo e che per lo stesso sono state presentate al Competente Organo del Comune di Avezzano le seguenti domande di condono edilizio: in data 1 aprile 1986 protocollo n. 12605, con pagamento dell'intera oblazione con bollettini effettuati presso l'Ufficio Postale di Avezzano, n. 680, succursale Tre, in data 1 Aprile 1986 di lire 973.000, n. 229, Sede Centrale, in data 29 settembre 1986 di lire
1.044.000 e n. 232, Sede Centrale, in data 29 settembre 1986 di lire 984.000; in data 30 settembre 1986 protocollo n. 34053, con pagamento dell' intera oblazione con bollettini effettuati presso l'Ufficio Postale di Avezzano, n. 322, succursale due, in data 29 maggio 1986 di lire 598.000, n. 368, Sede Centrale, in data 30 agosto 1986 di lire 630.000 e n. 231, Sede Centrale, in data 29 settembre 1986 di lire 598.000; in data 30 settembre 1986 protocollo n. 34054, con pagamento dell' intera oblazione con bollettini effettuati presso l'Ufficio Postale di Avezzano, n. 321, succursale due, in data 29 maggio 1986 di lire 771.000, n. 369, Sede Centrale, in data 30 agosto 1986 di lire 812.000 e n. 230, Sede Centrale, in data 29 settembre 1986 di lire 779.000; in data 28 febbraio 1995 protocollo n. 5801, con pagamento dell' intera oblazione con bollettini effettuati presso l'Ufficio Postale di Avezzano, n. 395, succursale tre, in data
30 dicembre 1994 di lire 900.000;
GE ES dichiara, inoltre, che successivamente sull'unità immobiliare urbana oggetto della presente cessione non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi. Il signor GE ES dichiara e la signora ET NN AR ne prende atto, che l'immobile è sprovvisto di agibilità e che nulla osta all'ottenimento della stessa. Attestato di prestazione energetica. in conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione, codice identificativo n. 6600623000504858 del 18.11.2023, valido fino al 18.11.2033 che si allega, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera "B". La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. Condizioni economiche del trasferimento. Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro ma a compensazione totale dell'assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensile posto a carico del signor GE ES ed a favore della coniuge.
Trasferimento del possesso.
La signora ET NN AR sarà immessa nel possesso esclusivo dell'immobile alla data di sottoscrizione del presente accordo ed il signor GE ES si impegna a portare via i beni mobili a lui assegnati ed i beni personali nel termine massimo di sessanta giorni.
Rinuncia all'ipoteca legale ed esonero da responsabilità del Conservatore.
In conseguenza della cessione di cui ante la signora ET NN AR diviene piena ed esclusiva proprietaria dell'unità immobiliare dinanzi descritta. Il signor GE ES, per quanto possa occorrere, dichiara espressamente di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale nascente dal trasferimento alla signora ET NN AR dell'unità immobiliare a questa trasferita e descritta dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità.
5) le spese di lite vengono compensate tra le parti.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, il signor GE ES e ET NN AR dichiarano che i sopra riportati dati catastali, per quanto riguarda l'unità immobiliare ceduta e la planimetria allegata, rappresentante graficamente il suddetto cespite, risulta effettivamente depositata in Catasto ed è conforme allo stato di fatto e che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana come sopra indicata è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Ai fini fiscali i coniugi dichiarano che le clausole dell'accordo di separazione definiscono il presente giudizio di separazione giudiziale e la risoluzione della relativa crisi coniugale e chiedono che la cessione dei beni immobili venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6.3.1987, n. 74 e della sentenza Cass. SSUU 29 luglio 2021 n. 21761.
Le parti, inoltre, preso atto di quanto statuito nella sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli art. 2643 e 2657 cod. civ. si obbligano a curare la trascrizione ed a depositare copia della nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale di Avezzano, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29.6.2023 Parte 1 deducendo di aver contratto matrimonio con il resistente a Borgorose il 25.3.1979, ha convenuto in giudizio
Controparte 1 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi e per porre,
a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili, non percependo alcun reddito proprio, ad eccezione di euro 300,00 a titolo di rimborso spese in quanto componente del consiglio di amministrazione della cooperativa di famiglia.
Controparte_1 chiedendo porsi, a suo carico, un assegno di Si è costituito in giudizio mantenimento in favore della sig.ra Parte_1 non superiore ad euro 500,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 2.11.2023, il Presidente ha esperito invano il tentativo di conciliazione ed in seguito a richiesta delle parti, ha rinviato le parti alla successiva udienza del 18.4.2024 per la definizione di un accordo transattivo. Alla successiva udienza, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato in pari data, rappresentando, inoltre, la volontà di voler disporre, con il medesimo accordo, il trasferimento della proprietà immobiliare della casa coniugale in favore della ricorrente.
Hanno, quindi, attestato e dichiarato ex art. 29, comma 1 bis della legge 52/85 che i dati catastali dell'immobile che viene ceduto con l'accordo di separazione si riferiscono alla planimetria depositata in Catasto del Comune di Avezzano prot. Del N.T34578 del 27.9.1986 allegata all'accordo di separazione e hanno dichiarato, altresì, che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto dell'immobile che viene ceduto ed a quanto riportato nei registri immobiliari, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Hanno, inoltre, dichiarato di essere consapevoli che l'accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e costituisce, dopo l'omologa della separazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione prodotta e dalla condotta tenuta dalle parti nel corso del giudizio, appare evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte 1
ogni contraria istanza, domanda
[ …..] nei confronti di Controparte 1
ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi ed autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso;
OMOLOGA le condizioni di separazione previste nell'accordo come sopra riportate.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Borgorose (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 10, parte II, S. B, uff. 1, dell'anno 1979.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 24.5.2024
Il Presidente est.
dott.ssa AR Proia
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
Presidente est./rel. dott.ssa AR PROIA
dott. Paolo LEPIDI Giudice
Giudicedott.ssa Francesca GRECO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 771/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 29.6.2023 da:
Parte 1 C.F. 1 ), nata a [...] il [...],
elettivamente domiciliata in Avezzano, in via Nazario Sauro n.81, presso lo studio dell'avv.
Michela Di Cristofaro, che la rappresenta e difende per giusta procura rilasciata in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F. 2
elettivamente domiciliato in Avezzano, in via Emilia 14, presso lo studio dell'avv. AR
Luisa Catini, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo depositato dalle parti il 18.4.2024, sottoscritto dalle parti, di seguito riportato: Tutto ciò premesso, i coniugi hanno deciso di comune accordo di procedere alla separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di seguito riportate.
1) le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
3) i coniugi, stabiliscono che il signor GE ES verserà alla moglie un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 (mille/00) mensili e precisano che in virtù della cessione, in via esclusiva, della casa coniugale alla signora ET NN AR, quest'ultima dichiara di rinunciare completamente all'assegno di mantenimento.
4) Cessione della casa coniugale in via esclusiva alla signora ET NN AR. Il signor GE ES cede e trasferisce alla signora ET NN AR, che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge: Descrizione: la piena proprietà per la quota pari all'intero dell'appartamento ad uso abitazione sito in via Niccolò Paganini n. 106, posto al piano terra, distinto con il numero interno 2 (due), composto da ingresso, cucina, retrocucina, sala, tre camere, bagno, W.C. e disimpegno, per una consistenza catastale di vani sette;
Dati catastali: l'immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 32, particella 1672 subalterno 3, Via Niccolò Paganini n. 106, piano T, interno 2, zona censuaria prima, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq. 134, totale escluse aree scoperte mq. 134, R.C. euro 759,19; Confini: confinante con vano scala, appartamento subalterno due e corte comune, salvo altri.
Dichiarazione di valore.
Le parti ai sensi dell'art. 1 comma 497 della legge 266/2005 dichiarano che il valore dell'immobile che viene ceduto è di euro 185.000,00
Provenienza
Il signor GE ES dichiara che l'unità immobiliare oggetto di trasferimento è a lui pervenuta in forza di atto di divisione stipulato in data 14 gennaio 2020 dal Notaio Cesira
Di Michele, REP. 44024, Raccolta 21868, Registrato in Sulmona il 24 gennaio 2020 al n. 98 serie T, trascritto Presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila in data 24 gennaio 2020 ai nn. 1232-1012 e nn. 1233-1013. Precisazioni immobiliari.
Il signor GE ES dichiara che l'immobile, oggetto di cessione del presente accordo di separazione, è nella sua piena ed esclusiva disponibilità ed è libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali ad eccezione dell'ipoteca iscritta dall'Agenzia delle Entrate in data 10.10.2023, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare di L'Aquila al Reg. Gen. n. 184849 ed al Reg. Part. 1308, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del signor GE ES una volta completamente estinto il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. "
L'immobile viene attribuito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e nelle condizioni di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli inerenti diritti reali, dipendenze, pertinenze, passi, accessi, servitù attive e passive, nulla escluso ed eccettuato, così come si possiede e si ha diritto di possedere e l'unità immobiliare viene trasferita con i proporzionali diritti sugli spazi e sui servizi condominiali del fabbricato di cui fa parte e con i connessi vincoli obblighi e limitazioni, giusta le norme di legge.
Dati catastali Il signor GE ES, intestatario catastale dell'unità immobiliare ceduta, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
- che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 27.09.1986, prot. n. T34578, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante sostanziale.
- che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto dell'unità immobiliare oggetto di cessione sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Situazione urbanistica
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, ed anche ai sensi del Testo Unico DPR 380/2001 il signor ES GE, proprietario dell'immobile trasferito, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attesta e dichiara, sotto la propria personale responsabilità che l'intero fabbricato in oggetto in Via Niccolò Paganini è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo e che per lo stesso sono state presentate al Competente Organo del Comune di Avezzano le seguenti domande di condono edilizio: in data 1 aprile 1986 protocollo n. 12605, con pagamento dell'intera oblazione con bollettini effettuati presso l'Ufficio Postale di Avezzano, n. 680, succursale Tre, in data 1 Aprile 1986 di lire 973.000, n. 229, Sede Centrale, in data 29 settembre 1986 di lire
1.044.000 e n. 232, Sede Centrale, in data 29 settembre 1986 di lire 984.000; in data 30 settembre 1986 protocollo n. 34053, con pagamento dell' intera oblazione con bollettini effettuati presso l'Ufficio Postale di Avezzano, n. 322, succursale due, in data 29 maggio 1986 di lire 598.000, n. 368, Sede Centrale, in data 30 agosto 1986 di lire 630.000 e n. 231, Sede Centrale, in data 29 settembre 1986 di lire 598.000; in data 30 settembre 1986 protocollo n. 34054, con pagamento dell' intera oblazione con bollettini effettuati presso l'Ufficio Postale di Avezzano, n. 321, succursale due, in data 29 maggio 1986 di lire 771.000, n. 369, Sede Centrale, in data 30 agosto 1986 di lire 812.000 e n. 230, Sede Centrale, in data 29 settembre 1986 di lire 779.000; in data 28 febbraio 1995 protocollo n. 5801, con pagamento dell' intera oblazione con bollettini effettuati presso l'Ufficio Postale di Avezzano, n. 395, succursale tre, in data
30 dicembre 1994 di lire 900.000;
GE ES dichiara, inoltre, che successivamente sull'unità immobiliare urbana oggetto della presente cessione non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi. Il signor GE ES dichiara e la signora ET NN AR ne prende atto, che l'immobile è sprovvisto di agibilità e che nulla osta all'ottenimento della stessa. Attestato di prestazione energetica. in conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione, codice identificativo n. 6600623000504858 del 18.11.2023, valido fino al 18.11.2033 che si allega, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera "B". La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. Condizioni economiche del trasferimento. Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro ma a compensazione totale dell'assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensile posto a carico del signor GE ES ed a favore della coniuge.
Trasferimento del possesso.
La signora ET NN AR sarà immessa nel possesso esclusivo dell'immobile alla data di sottoscrizione del presente accordo ed il signor GE ES si impegna a portare via i beni mobili a lui assegnati ed i beni personali nel termine massimo di sessanta giorni.
Rinuncia all'ipoteca legale ed esonero da responsabilità del Conservatore.
In conseguenza della cessione di cui ante la signora ET NN AR diviene piena ed esclusiva proprietaria dell'unità immobiliare dinanzi descritta. Il signor GE ES, per quanto possa occorrere, dichiara espressamente di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale nascente dal trasferimento alla signora ET NN AR dell'unità immobiliare a questa trasferita e descritta dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità.
5) le spese di lite vengono compensate tra le parti.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, il signor GE ES e ET NN AR dichiarano che i sopra riportati dati catastali, per quanto riguarda l'unità immobiliare ceduta e la planimetria allegata, rappresentante graficamente il suddetto cespite, risulta effettivamente depositata in Catasto ed è conforme allo stato di fatto e che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana come sopra indicata è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Ai fini fiscali i coniugi dichiarano che le clausole dell'accordo di separazione definiscono il presente giudizio di separazione giudiziale e la risoluzione della relativa crisi coniugale e chiedono che la cessione dei beni immobili venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6.3.1987, n. 74 e della sentenza Cass. SSUU 29 luglio 2021 n. 21761.
Le parti, inoltre, preso atto di quanto statuito nella sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli art. 2643 e 2657 cod. civ. si obbligano a curare la trascrizione ed a depositare copia della nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale di Avezzano, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29.6.2023 Parte 1 deducendo di aver contratto matrimonio con il resistente a Borgorose il 25.3.1979, ha convenuto in giudizio
Controparte 1 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi e per porre,
a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili, non percependo alcun reddito proprio, ad eccezione di euro 300,00 a titolo di rimborso spese in quanto componente del consiglio di amministrazione della cooperativa di famiglia.
Controparte_1 chiedendo porsi, a suo carico, un assegno di Si è costituito in giudizio mantenimento in favore della sig.ra Parte_1 non superiore ad euro 500,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 2.11.2023, il Presidente ha esperito invano il tentativo di conciliazione ed in seguito a richiesta delle parti, ha rinviato le parti alla successiva udienza del 18.4.2024 per la definizione di un accordo transattivo. Alla successiva udienza, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato in pari data, rappresentando, inoltre, la volontà di voler disporre, con il medesimo accordo, il trasferimento della proprietà immobiliare della casa coniugale in favore della ricorrente.
Hanno, quindi, attestato e dichiarato ex art. 29, comma 1 bis della legge 52/85 che i dati catastali dell'immobile che viene ceduto con l'accordo di separazione si riferiscono alla planimetria depositata in Catasto del Comune di Avezzano prot. Del N.T34578 del 27.9.1986 allegata all'accordo di separazione e hanno dichiarato, altresì, che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto dell'immobile che viene ceduto ed a quanto riportato nei registri immobiliari, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Hanno, inoltre, dichiarato di essere consapevoli che l'accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e costituisce, dopo l'omologa della separazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione prodotta e dalla condotta tenuta dalle parti nel corso del giudizio, appare evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte 1
ogni contraria istanza, domanda
[ …..] nei confronti di Controparte 1
ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi ed autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso;
OMOLOGA le condizioni di separazione previste nell'accordo come sopra riportate.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Borgorose (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 10, parte II, S. B, uff. 1, dell'anno 1979.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 24.5.2024
Il Presidente est.
dott.ssa AR Proia