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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 2799/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al R.G.N. 2799/2021 avente ad oggetto: divisione beni immobili
TRA
(C.F. ) con l'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
ROSCINO e Valeria IACOMINI del Foro di Roma ATTRICE
E
(C.F. ) con l'Avv. MAZZUTI Controparte_1 C.F._2
Giuseppe del Foro di Roma CONVENUTO NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.11.2024 parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria: - in via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra
ad ottenere la divisione giudiziale degli immobili in oggetto e, Parte_1 per l'effetto, qualora gli immobili in comune siano comodamente divisibili in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, dichiarare la divisione giudiziale degli stessi, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale, secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della stima del valore dei beni e della redazione del progetto divisionale;
-in via subordinata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.”; parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, in mancanza di un accordo conciliativo tra le parti, dichiarare lo scioglimento della comproprietà del cespite oggetto del contendere e, di conseguenza, nominare un Consulente Tecnico per accertare la indivisibilità del cespite in tre parti equipollenti e, di conseguenza, calcolare il valore di mercato dell'intero cespite oggetto della odierna controversia;
in ragione del valore accertato, il sig. fa Controparte_1 espressa riserva di chiedere, ex art 720 c.c., l'attribuzione dell'intero cespite con addebito dell'eccedenza. In caso di mancata offerta del bene accertato dal CTU, disporre la vendita del cespite mediante incanto con distribuzione del ricavato secondo il valore delle quote dei singoli partecipanti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , e chiedendo lo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 scioglimento della comunione degli immobili siti in BA OM (VT), Strada
Vicinale del Pantano 13 e per effetto la divisione giudiziale del complesso immobiliare che risultava composto dai seguenti beni così censiti al comune di BA OM: a. Catasto dei Fabbricati, piano terra, foglio 22, particella 129, sub 1, categoria A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, R.C. 207,87; b. Catasto dei Fabbricati, piano 1, foglio 22, particella 129, sub 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, R.C. 302,13; c. Catasto dei Terreni, foglio 22, particella 98, qualità seminativo, classe 3; d. Catasto dei Terreni, foglio 22, particella 128, qualità seminativo, classe 3; e. Catasto dei Terreni, foglio 22, particella 99, qualità seminativo, classe 3.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto: a) di essere succeduta, unitamente a a , deceduta in data 3.06.2019, proprietaria per la Controparte_2 Persona_1 quota di 1/3 dei suddetti immobili, risultando, quindi proprietaria, dopo l'accettazione dell'eredità per la quota di 1/6; b) che i convenuti e Controparte_3 CP_1
erano proprietari della restante quota nella misura di 2/6 ciascuno;
c) che
[...] nonostante vari tentativi (proceduta di mediazione, proposta di acquisto) rimasti tutti infruttuosi, diretti ad eseguire la divisione dei beni, appariva necessario procedere in via giudiziale alla richiesta divisione. Ciò posto, ha quindi richiesto lo scioglimento della comunione degli immobili in esame, con attribuzione a ciascuna parte della quota di spettanza o, in via subordinata, ove accertata l'indivisibilità del bene, la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c.
Costituendosi in giudizio ha rappresentato che i beni in parola erano Controparte_1 stati originariamente assegnati dall BA OM a Parte_2 CP_4
e successivamente dopo il decesso di quest'ultimo a ,
[...] Controparte_1
e In particolare su tali beni, poi ceduti in data Controparte_3 Persona_1
07.12.2001 dall' di BA OM agli indicati coeredi, gravava Parte_2 un canone annuo di asservimento pari a euro 102,00 a favore della i BA CP_5
OM oltre alla quota annuale dovuta al . Controparte_6
Concludendo ha chiesto lo scioglimento della comproprietà del Controparte_1 cespite, il calcolo del valore di mercato del bene, con riserva di chiedere l'attribuzione dell'intero cespite con addebito dell'eccedenza. Nel corso del giudizio, nella contumacia di e Controparte_2 Controparte_3 espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 21.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Risulta provata la titolarità dei beni in esame alle odierne parti, in ragione del contratto di compravendita stipulato con atto per Notaio di Civitavecchia in data Persona_2
07/12/2001, rep. 1043 racc. 604 registrato a Civitavecchia il 24/12/2001. Tale atto era stato stipulato tra l di BA OM e , Parte_2 Controparte_1
e ed era regolato dall' art. 8 L.R. Lazio n. 1 del 1986, Persona_1 Controparte_3 successivamente modificato all'art. 8 L.R. Lazio n. 6 del 2005, norme dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale (n. 113/2018). Ora, pur dovendosi riconoscere efficacia retroattiva alle decisioni della Corte, tale effetto non può, però, essere esteso ai rapporti giuridici non più in essere, quelli, in particolare, sorti precedentemente alla pronuncia di incostituzionalità e che abbiano dato luogo a situazioni “giuridiche consolidate” (Cass III n. 7057/1997), come, nel caso di specie, riguardanti il contratto di compravendita e le determinazioni adottate dall con delibera del 25.1.2001 n. 26/a. Parte_2
Pertanto superata la preliminare questione legata alla indicata decisione della Corte Costituzionale, restano da verificare le questioni di merito. Quanto alle valutazioni riguardanti il valore dei beni e la possibilità di una comoda divisibilità, il CTU nominato in merito al primo aspetto ha concluso determinando il valore dei beni in complessivi euro 97.230,00. Tanto sulla base di una comparazione, eseguita sulla base di indagini di mercato su beni aventi le stesse caratteristiche e considerando, inoltre, le caratteristiche costruttive, tipologiche oltre che l'ubicazione degli immobili, le loro dimensioni, le loro condizioni e il grado di manutenzione. In merito alla divisibilità di tali beni, il CTU all'esito dei suoi accertamenti, ha ritenuto che “il compendio stimato non presenta i requisiti di una comoda divisione secondo le quote di comproprietà dei rispettivi proprietari, la divisione comporta spese e rilevanti opere di modifica, onerose servitù reciproche con limiti di godimento, incidendo sensibilmente sul valore del bene” valutazione, questa, alla quale questo Tribunale ritiene di aderire seguendo sul punto principi oramai consolidati espressi dalla Corte di Cassazione in materia1 1 La Cassazione civile,(14343/2016) ha precisato che "… il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei bene stesso." Con riguardo alle rispettive quote considerando il valore complessivo dei beni (97.230,00) le stesse possono essere così determinate: e ognuno una quota di 1/6 pari ad Parte_1 Controparte_2 euro 16.205,00 ciascuno;
e ognuno per una quota di 1/3 pari ad euro Controparte_1 Controparte_3
32.410 ciascuno. Alla luce di ciò, deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione tra le odierne parti, dovendosi procedere oltre per le determinazioni da adottare ex art. 720 cc in ragione della espressa riserva nelle conclusioni ovvero ex art. 788 cpc Le spese processuali attesa la mancata contestazione della domanda principale e considerando la natura del giudizio devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
A. dichiara lo scioglimento della comunione tra le odierne parti in relazione ai seguenti beni immobili così distinti in catasto:
1. Appartamento in comune di BA OM, foglio 22 p.lla 129 sub 1, cat. A3 classe 2, consistenza 3,5 vani, piano terra, rendita cat. € 234,99;
2. Appartamento in comune di BA OM, foglio 22 p.lla 129 sub 2, cat. A3 classe 2, consistenza 4,5 vani, piano primo, rendita cat. € 302,13;
3. Area di corte del fabbricato residenziale comune di BA OM, foglio 22 p.lla 129 Ente Urbano di mq 1.411;
4. Terreno agricolo in comune di BA OM, foglio 22 p.lla 98, Seminativo Classe 3 di mq 2.700, RD € 9,06, RA € 4,88;
5. Terreno agricolo in comune di BA OM, foglio 22 p.lla 128, Seminativo Classe 3 di mq 1.359, RD € 4,56, RA € 2,46;
6. Terreno agricolo in comune di BA OM, foglio 22 p.lla 99, Seminativo Classe 3 di mq 2.760, RD € 9,27, RA € 4,99; B. accerta in euro 97.230, il valore complessivo degli indicati beni stabilendo le seguenti rispettive quote: - e una Parte_1 Controparte_2 quota di 1/6 ognuno per euro 16.205,00 ciascuno;
- e Controparte_1 ognuno per una quota di 1/3 per euro 32.410,00 ciascuno Controparte_3
C. Fissa la prossima udienza dell'
8.05.2025 ore 9,30 per le ulteriori determinazioni ex art. 720 cc o 788 cpc. D. Spese compensate Viterbo, 04.04.2025
IL GIUDICE Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al R.G.N. 2799/2021 avente ad oggetto: divisione beni immobili
TRA
(C.F. ) con l'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
ROSCINO e Valeria IACOMINI del Foro di Roma ATTRICE
E
(C.F. ) con l'Avv. MAZZUTI Controparte_1 C.F._2
Giuseppe del Foro di Roma CONVENUTO NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.11.2024 parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria: - in via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra
ad ottenere la divisione giudiziale degli immobili in oggetto e, Parte_1 per l'effetto, qualora gli immobili in comune siano comodamente divisibili in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, dichiarare la divisione giudiziale degli stessi, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale, secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della stima del valore dei beni e della redazione del progetto divisionale;
-in via subordinata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.”; parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, in mancanza di un accordo conciliativo tra le parti, dichiarare lo scioglimento della comproprietà del cespite oggetto del contendere e, di conseguenza, nominare un Consulente Tecnico per accertare la indivisibilità del cespite in tre parti equipollenti e, di conseguenza, calcolare il valore di mercato dell'intero cespite oggetto della odierna controversia;
in ragione del valore accertato, il sig. fa Controparte_1 espressa riserva di chiedere, ex art 720 c.c., l'attribuzione dell'intero cespite con addebito dell'eccedenza. In caso di mancata offerta del bene accertato dal CTU, disporre la vendita del cespite mediante incanto con distribuzione del ricavato secondo il valore delle quote dei singoli partecipanti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , e chiedendo lo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 scioglimento della comunione degli immobili siti in BA OM (VT), Strada
Vicinale del Pantano 13 e per effetto la divisione giudiziale del complesso immobiliare che risultava composto dai seguenti beni così censiti al comune di BA OM: a. Catasto dei Fabbricati, piano terra, foglio 22, particella 129, sub 1, categoria A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, R.C. 207,87; b. Catasto dei Fabbricati, piano 1, foglio 22, particella 129, sub 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, R.C. 302,13; c. Catasto dei Terreni, foglio 22, particella 98, qualità seminativo, classe 3; d. Catasto dei Terreni, foglio 22, particella 128, qualità seminativo, classe 3; e. Catasto dei Terreni, foglio 22, particella 99, qualità seminativo, classe 3.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto: a) di essere succeduta, unitamente a a , deceduta in data 3.06.2019, proprietaria per la Controparte_2 Persona_1 quota di 1/3 dei suddetti immobili, risultando, quindi proprietaria, dopo l'accettazione dell'eredità per la quota di 1/6; b) che i convenuti e Controparte_3 CP_1
erano proprietari della restante quota nella misura di 2/6 ciascuno;
c) che
[...] nonostante vari tentativi (proceduta di mediazione, proposta di acquisto) rimasti tutti infruttuosi, diretti ad eseguire la divisione dei beni, appariva necessario procedere in via giudiziale alla richiesta divisione. Ciò posto, ha quindi richiesto lo scioglimento della comunione degli immobili in esame, con attribuzione a ciascuna parte della quota di spettanza o, in via subordinata, ove accertata l'indivisibilità del bene, la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c.
Costituendosi in giudizio ha rappresentato che i beni in parola erano Controparte_1 stati originariamente assegnati dall BA OM a Parte_2 CP_4
e successivamente dopo il decesso di quest'ultimo a ,
[...] Controparte_1
e In particolare su tali beni, poi ceduti in data Controparte_3 Persona_1
07.12.2001 dall' di BA OM agli indicati coeredi, gravava Parte_2 un canone annuo di asservimento pari a euro 102,00 a favore della i BA CP_5
OM oltre alla quota annuale dovuta al . Controparte_6
Concludendo ha chiesto lo scioglimento della comproprietà del Controparte_1 cespite, il calcolo del valore di mercato del bene, con riserva di chiedere l'attribuzione dell'intero cespite con addebito dell'eccedenza. Nel corso del giudizio, nella contumacia di e Controparte_2 Controparte_3 espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 21.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Risulta provata la titolarità dei beni in esame alle odierne parti, in ragione del contratto di compravendita stipulato con atto per Notaio di Civitavecchia in data Persona_2
07/12/2001, rep. 1043 racc. 604 registrato a Civitavecchia il 24/12/2001. Tale atto era stato stipulato tra l di BA OM e , Parte_2 Controparte_1
e ed era regolato dall' art. 8 L.R. Lazio n. 1 del 1986, Persona_1 Controparte_3 successivamente modificato all'art. 8 L.R. Lazio n. 6 del 2005, norme dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale (n. 113/2018). Ora, pur dovendosi riconoscere efficacia retroattiva alle decisioni della Corte, tale effetto non può, però, essere esteso ai rapporti giuridici non più in essere, quelli, in particolare, sorti precedentemente alla pronuncia di incostituzionalità e che abbiano dato luogo a situazioni “giuridiche consolidate” (Cass III n. 7057/1997), come, nel caso di specie, riguardanti il contratto di compravendita e le determinazioni adottate dall con delibera del 25.1.2001 n. 26/a. Parte_2
Pertanto superata la preliminare questione legata alla indicata decisione della Corte Costituzionale, restano da verificare le questioni di merito. Quanto alle valutazioni riguardanti il valore dei beni e la possibilità di una comoda divisibilità, il CTU nominato in merito al primo aspetto ha concluso determinando il valore dei beni in complessivi euro 97.230,00. Tanto sulla base di una comparazione, eseguita sulla base di indagini di mercato su beni aventi le stesse caratteristiche e considerando, inoltre, le caratteristiche costruttive, tipologiche oltre che l'ubicazione degli immobili, le loro dimensioni, le loro condizioni e il grado di manutenzione. In merito alla divisibilità di tali beni, il CTU all'esito dei suoi accertamenti, ha ritenuto che “il compendio stimato non presenta i requisiti di una comoda divisione secondo le quote di comproprietà dei rispettivi proprietari, la divisione comporta spese e rilevanti opere di modifica, onerose servitù reciproche con limiti di godimento, incidendo sensibilmente sul valore del bene” valutazione, questa, alla quale questo Tribunale ritiene di aderire seguendo sul punto principi oramai consolidati espressi dalla Corte di Cassazione in materia1 1 La Cassazione civile,(14343/2016) ha precisato che "… il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei bene stesso." Con riguardo alle rispettive quote considerando il valore complessivo dei beni (97.230,00) le stesse possono essere così determinate: e ognuno una quota di 1/6 pari ad Parte_1 Controparte_2 euro 16.205,00 ciascuno;
e ognuno per una quota di 1/3 pari ad euro Controparte_1 Controparte_3
32.410 ciascuno. Alla luce di ciò, deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione tra le odierne parti, dovendosi procedere oltre per le determinazioni da adottare ex art. 720 cc in ragione della espressa riserva nelle conclusioni ovvero ex art. 788 cpc Le spese processuali attesa la mancata contestazione della domanda principale e considerando la natura del giudizio devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
A. dichiara lo scioglimento della comunione tra le odierne parti in relazione ai seguenti beni immobili così distinti in catasto:
1. Appartamento in comune di BA OM, foglio 22 p.lla 129 sub 1, cat. A3 classe 2, consistenza 3,5 vani, piano terra, rendita cat. € 234,99;
2. Appartamento in comune di BA OM, foglio 22 p.lla 129 sub 2, cat. A3 classe 2, consistenza 4,5 vani, piano primo, rendita cat. € 302,13;
3. Area di corte del fabbricato residenziale comune di BA OM, foglio 22 p.lla 129 Ente Urbano di mq 1.411;
4. Terreno agricolo in comune di BA OM, foglio 22 p.lla 98, Seminativo Classe 3 di mq 2.700, RD € 9,06, RA € 4,88;
5. Terreno agricolo in comune di BA OM, foglio 22 p.lla 128, Seminativo Classe 3 di mq 1.359, RD € 4,56, RA € 2,46;
6. Terreno agricolo in comune di BA OM, foglio 22 p.lla 99, Seminativo Classe 3 di mq 2.760, RD € 9,27, RA € 4,99; B. accerta in euro 97.230, il valore complessivo degli indicati beni stabilendo le seguenti rispettive quote: - e una Parte_1 Controparte_2 quota di 1/6 ognuno per euro 16.205,00 ciascuno;
- e Controparte_1 ognuno per una quota di 1/3 per euro 32.410,00 ciascuno Controparte_3
C. Fissa la prossima udienza dell'
8.05.2025 ore 9,30 per le ulteriori determinazioni ex art. 720 cc o 788 cpc. D. Spese compensate Viterbo, 04.04.2025
IL GIUDICE Dr. Eugenio Maria Turco