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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 96-1/2025 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 96-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppe Rapisarda;
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l nella persona del gestore dott.ssa Controparte_2
, allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della Parte_1 situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;
rilevato che la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni della debitrice;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di;
CP_2
• estratti di ruolo CP_3
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 150.038,67 così suddivisa:
rilevato che il nucleo familiare è composto unicamente dalla ricorrente e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 897,45; rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende coniugali e lavorative della la stessa, infatti, ha provveduto da sola al mantenimento dei due
CP_1 figli, non avendo mai ricevuto aiuti dall'ex coniuge;
quest'ultimo è stato fino al 2010 titolare di un'impresa individuale che ha generato diverse passività e rispetto alle quali la
CP_1 si è vista coinvolta, nel tentativo di pagare in parte i debiti del coniuge. La è stata,
CP_1 anche per tale ragione, parte convenuta in alcune vicende giudiziarie poi conclusesi con transazioni che hanno comunque visto la debitrice costretta al pagamento di diversi importi;
la ha, altresì, sostenuto economicamente il nucleo familiare della figlia
CP_1 disoccupata, non solo concedendo alla stessa uno dei due immobili di cui la risulta titolare ma anche elargendo somme di denaro, in considerazione della instabile situazione economica della famiglia (e dei tre nipoti nati tra il 2015 al 2019), periodo in cui peraltro il reddito della si era ridotto stante il pensionamento. Infine la debitrice nel 2021 ha CP_1 avuto anche problematiche di salute che hanno necessitato il ricovero della stessa a Bologna con conseguenti ulteriori esborsi;
rilevato che la ricorrente risulta titolare- quanto al patrimonio immobiliare- dei seguenti beni:
1) Appartamento , proprietà 1000/1000, sito in Valverde Via del Santuario n. 55 Piano T censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 7, part.25 ,sub. 4 , categoria A/3 classe 5, consistenza 5,5 vani , rendita euro 312,46. 2) Garage , proprietà 1000/1000, sito in Valverde via del Santuario n. 57 Piano T, censito al N.C.E.U. di detto comune foglio 7 part. 25 sub. 5 categoria C/6 consistenza 15 m2 rendita € 50,35; 3). Appartamento , proprietà 1000/1000, sito in Valverde via del Santuario n. 59 piano T-
1, censito al N.C.E.U. di detto comune foglio 7 particella 25 sub. 6, categoria A/3, classe 5 consistenza 6,5 vani;
il patrimonio è stato complessivamente stimato dall'OCC in €
163.400,00; rilevato che la proposta prevede il soddisfo integrale del creditore ipotecario;
rilevato, quanto al patrimonio mobiliare, che la ricorrente non è titolare di alcun bene mobile registrato;
rilevato che, con decreto dell'1/4/2025 sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70
e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha attestato che sono pervenute delle osservazioni che hanno comportato una modifica del piano di riparto, ragion per cui è stata effettuata una nuova comunicazione ai creditori disposta con decreto del
16/5/2025; rilevato che, a seguito della comunicazione della proposta, come modificata, non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;
rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori secondo le seguenti modalità:
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) ad istanza di , nata a Controparte_1
il 11/02/1954, C.F. residente in [...] C.F._1
Santuario n. 74; dispone che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCII (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”).
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Catania, 23/6/2025
Il Giudice
Laura Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 96-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppe Rapisarda;
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l nella persona del gestore dott.ssa Controparte_2
, allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della Parte_1 situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;
rilevato che la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni della debitrice;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di;
CP_2
• estratti di ruolo CP_3
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 150.038,67 così suddivisa:
rilevato che il nucleo familiare è composto unicamente dalla ricorrente e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 897,45; rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende coniugali e lavorative della la stessa, infatti, ha provveduto da sola al mantenimento dei due
CP_1 figli, non avendo mai ricevuto aiuti dall'ex coniuge;
quest'ultimo è stato fino al 2010 titolare di un'impresa individuale che ha generato diverse passività e rispetto alle quali la
CP_1 si è vista coinvolta, nel tentativo di pagare in parte i debiti del coniuge. La è stata,
CP_1 anche per tale ragione, parte convenuta in alcune vicende giudiziarie poi conclusesi con transazioni che hanno comunque visto la debitrice costretta al pagamento di diversi importi;
la ha, altresì, sostenuto economicamente il nucleo familiare della figlia
CP_1 disoccupata, non solo concedendo alla stessa uno dei due immobili di cui la risulta titolare ma anche elargendo somme di denaro, in considerazione della instabile situazione economica della famiglia (e dei tre nipoti nati tra il 2015 al 2019), periodo in cui peraltro il reddito della si era ridotto stante il pensionamento. Infine la debitrice nel 2021 ha CP_1 avuto anche problematiche di salute che hanno necessitato il ricovero della stessa a Bologna con conseguenti ulteriori esborsi;
rilevato che la ricorrente risulta titolare- quanto al patrimonio immobiliare- dei seguenti beni:
1) Appartamento , proprietà 1000/1000, sito in Valverde Via del Santuario n. 55 Piano T censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 7, part.25 ,sub. 4 , categoria A/3 classe 5, consistenza 5,5 vani , rendita euro 312,46. 2) Garage , proprietà 1000/1000, sito in Valverde via del Santuario n. 57 Piano T, censito al N.C.E.U. di detto comune foglio 7 part. 25 sub. 5 categoria C/6 consistenza 15 m2 rendita € 50,35; 3). Appartamento , proprietà 1000/1000, sito in Valverde via del Santuario n. 59 piano T-
1, censito al N.C.E.U. di detto comune foglio 7 particella 25 sub. 6, categoria A/3, classe 5 consistenza 6,5 vani;
il patrimonio è stato complessivamente stimato dall'OCC in €
163.400,00; rilevato che la proposta prevede il soddisfo integrale del creditore ipotecario;
rilevato, quanto al patrimonio mobiliare, che la ricorrente non è titolare di alcun bene mobile registrato;
rilevato che, con decreto dell'1/4/2025 sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70
e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha attestato che sono pervenute delle osservazioni che hanno comportato una modifica del piano di riparto, ragion per cui è stata effettuata una nuova comunicazione ai creditori disposta con decreto del
16/5/2025; rilevato che, a seguito della comunicazione della proposta, come modificata, non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;
rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori secondo le seguenti modalità:
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) ad istanza di , nata a Controparte_1
il 11/02/1954, C.F. residente in [...] C.F._1
Santuario n. 74; dispone che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCII (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”).
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Catania, 23/6/2025
Il Giudice
Laura Messina