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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/07/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8983/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8983/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to O.V. Ramella Pajrin, elettivamente domiciliato in Parte_1
Torino, Via Conte Rosso n.3 presso il difensore avv.to Ramella Pajrin.
Attore contro con il patrocinio dell'avv.to S.Usseglio Polatera, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via Montano n. 26 presso il difensore.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
In via preliminare: darsi atto dell'operato disconoscimento ex art 214 c.p.c. delle firme apposte in calce a tutti i 7 assegni prodotti da parte opposta sub docc da 1 a 7, allegati al ricorso per ingiunzione,
e accertare e dichiarare la non riconducibilità delle firme suddette alla signora . Parte_1
Nel merito: Dichiararsi inammissibile e/o nullo e/o annullarsi o, comunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1570/2022 del Tribunale di Torino, pari ad euro 9100,00, notificato in data
31.03.2022, e per l'effetto e, comunque, per i motivi di cui in narrativa dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente sig.ra al signor Parte_1 Controparte_1
Col favore delle spese.”
Per parte opposta:
pagina 1 di 7 “Voglia il Trib.le Ill.mo; contrariis reiectis;
nel merito: respingere l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di
Torino n. 1570/22, dichiarando tenuta e condannano la sig.ra nata a [...]_1
l'11/12/1970, codice fiscale , al pronto pagamento al convenuto opposto C.F._1 dell'importo di euro 9.100,00 oltre interessi dal giorno della maturazione del credito al saldo, per le causali di cui in atti. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre CPA e successive occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
1. Con atto di citazione 04.05.22, notificato in data 06.05.22, promuoveva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 1570/2022 dell'01.03.2022, a lei notificato in data 31.03.2022, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento a favore di della somma complessiva di euro 9.100,00 oltre interessi e spese di procedura, portata Controparte_1 da n. 7 assegni scaduti e non pagati
Con comparsa di costituzione e risposta datata 24.08.2022 si costituiva in giudizio il convenuto, contestando le domande e le difese di parte avversa e chiedendo la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e disposta una breve fase istruttoria, all'udienza del 24.02.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Il convenuto, a fronte delle difese dell'opponente, che disconosceva la firma apposta sugli assegni, negava di avere mai contratto rapporti debitori con il rappresentando ancora di avere anche P_ effettuato nel corso del 2019 denuncia di smarrimento di alcuni assegni e di un intero carnet, rappresentava in comparsa quanto segue.
La era compagna di vita del fratello dell'opposto e figlia di un amico di vecchia data del padre Pt_1 del medesimo;
nella primavera del 2019 l'opponente unitamente al compagno proponeva al P_
l'acquisto di una Fiat 500 al prezzo di €. 5.400,00 pagata in contranti e in due tranches;
pochi giorni dopo la e il compagno chiedevano al un prestito di €. 3.700,00, concesso dal medesimo Pt_1 P_ in contanti.
Nei mesi successivi il tentata senza esito la volturazione del veicolo, apprendeva che risultava P_
“ denunciato”; a quel punto richiedeva alla sia la restituzione della somma versata per l'acquisto Pt_1 del veicolo, che il prestito erogato e quindi l'opponente, in presenza di più persone, consegnava pagina 2 di 7 all'opposto i sette assegni, portanti la somma complessiva di €. 9.100,00, compilati in ogni parte tranne che per il nome del prenditore.
Ricevute assicurazioni che gli assegni erano coperti, il ne poneva all'incasso uno che tornava P_ impagato;
recatosi presso l'abitazione della questa si scusava del disguido, rappresentando che Pt_1 avrebbe reperito i fondi necessari per provvedere a pagare i propri debiti.
Nonostante le rassicurazioni prestate ed i solleciti inviati, l'opponente nulla restituiva.
La ricostruzione fattuale offerta dall'opposto, veniva integralmente contestata dalla , che nella Pt_1 prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ammetteva di conoscere il ma negava di avere P_ mai concluso, con il medesimo, compravendita di auto;
lo stesso, infine, a seguito della notifica del DI, era indagato per furto e ricettazione su querela della stessa . Pt_1
3. Parte opponente ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le firme apposte sui titoli posti a fondamento del ricorso monitorio (docc.
1-7 del ricorso per ingiunzione). Di tali assegni il convenuto non chiedeva istanza di verificazione e quindi gli stessi sono da ritenersi inutilizzabili ai fini della prova del rapporto obbligatorio sottostante.
Occorre quindi verificare le risultanze dell'attività istruttoria compiuta, spettando all'opposto fornire prova delle pretese economiche avanzate nei confronti della , con riguardo all'acquisto dell'auto, Pt_1 alla corresponsione del prestito e quindi alla dazione degli assegni, che nonostante il loro disconoscimento e quindi inutilizzabilità quali titoli di credito, costituiscono comunque documenti che si assume consegnati dall'opponente proprio in ragione della sua esposizione debitoria e comunque tratti dal conto della stessa.
4. Relativamente all'asserito acquisto della Fiat 500 da parte del le deposizioni del teste P_
, nipote del convenuto e quella della di lui madre, , appaiono concordi Testimone_1 CP_2 nell'affermare l'avvenuta proposta di acquisto formulata in loro presenza dall'opponente e dall'altro figlio , fratello dell'odierno convenuto opposto. Persona_1
Dichiarava il Provvido: “ Capo 5: “E' vero, ero presente all'incontro delle parti, in quanto accompagnavo mio zio come spesso mi succede;
ho sentito i signori e Testimone_2 [...]
proporre a mio zio l'acquisto della 500”; Parte_1
Confermava la : ” Capo 5: “Io ero presente quando la signora e l'altro mio figlio CP_2 Pt_1
hanno proposto a mio figlio l'acquisto della 500;”; peraltro aggiungeva :” non Persona_1 P_ ricordo dove sia avvenuta questa proposta, né in che data”;
pagina 3 di 7 In assenza di documentazione scritta, potrebbe quindi acquistare rilievo decisivo la prova testimoniale, avuto riguardo a quanto previsto i sensi dell'art. 2721 co. 2 c.c., per contratti stipulati in ambito famigliare o comunque connotati da rapporti di fiducia reciproca.
Le dichiarazioni testimoniali rese tratteggiano quindi contatti tra le parti finalizzati all'acquisto della macchina da parte del convenuto opposto e quindi un probabile accordo anche sul prezzo;
tuttavia, ciò non appare ancora sufficiente per affermare che la trattativa sia stata realmente portata a termine e si sia definita con il versamento del corrispettivo.
Il teste , peraltro onnipresente in ogni occasione ( “ preciso che in quel periodo io ero spesso Tes_1 con mio zio per inserirmi in ambiente per me nuovo “ ), alla circostanza capitolata : “ Vero che il corrispettivo pattuito per la vendita veniva regolarmente versato dal sig. alla sig.ra Controparte_1
in contanti in due tranches di euro 2.700,00 cadauna “ dichiarava : “ E' vero, al Parte_1 momento del loro incontro le parti si sono accordate verbalmente per un pagamento in contanti in due tranches;
io ero presente quando il ha preso i soldi in contanti, che aveva in casa, Controparte_1 per andare a consegnarli;
”
Sul punto, invece, la teste si limitava a dichiarare di non ricordare. CP_2
Deve quindi concludersi che i testi non hanno presenziato alla dazione del denaro che, va detto, sarebbe stato versato in due tranches;
il convenuto non ha poi illustrato le modalità di pagamento e quindi non è stato chiarito se il pagamento è stato effettuato in due distinti momenti, come suggerirebbe il richiamo alle “ tranches ”.
Premesse le perplessità esposte circa l'effettiva dazione in contanti della somma di €. 5.400,00, dal alla , il convenuto non ha poi fornito alcun riscontro documentale diretto a suffragare P_ Pt_1
l'operazione; non solo non è stata prodotta alcuna quietanza di pagamento del veicolo, che costituisce normale e consueta prova dell'avvenuta consegna di somme di denaro, ma neppure risulta allegato un riscontro bancario che documenti un prelievo o movimentazione in uscita ( in due momenti ) di un importo tutt'altro che trascurabile;
se ne dovrebbe arguire che il detiene forti somme di denaro P_ presso la propria abitazione, abitudine lecita, ma certamente assai poco diffusa.
Anche le ragioni che hanno decretato la restituzione del veicolo e quindi anche del relativo corrispettivo della vendita, sono rimaste affidate in via esclusiva ai due testi.
Il aveva rappresentato che il veicolo 500 Fiat aveva problemi per la volturazione, consistenti P_ nel fatto che risultava “denunciato” e di essersi rivolto ad un'agenzia perché provvedesse alle pratiche;
di tali circostanze non vi è peraltro riscontro documentale né testimoniale;
il si è limitato con la P_ terza memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. a produrre una visura del PRA datata 15.2.2023, da cui non pagina 4 di 7 emerge alcuna significativa conferma di quanto rappresentato, sebbene le criticità del veicolo risalenti al 2019 e rilevate dall'agenzia citata, ben potevano essere documentate.
5. Anche per il prestito di €. 3.700,00 da parte del convenuto all'attrice, giuridicamente inquadrabile nel contratto di mutuo, occorre richiamare le considerazioni già esplicitate in precedenza;
non è stata prodotta documentazione di riscontro e la consegna dell'importo sarebbe avvenuto in contanti, senza la sottoscrizione e consegna di una quietanza di pagamento e senza traccia di un prelievo bancario che avvalorava l'intera operazione.
Come sopra già illustrato, anche la prova del prestito è stata interamente affidata alle deposizioni dei due testimoni;
il relativamente al capo 10 ) dichiarava di aver sentito espressamente la Tes_1 richiesta formulata dall'attrice in quanto “io ero tutta la giornata con mio zio che mi teneva al corrente delle sue cose, ero con lui quando ha ricevuto la telefonata dalla che chiedeva il prestito, Parte_1 eravamo insieme sul furgone, il telefono era in viva voce e ho sentito la parte attrice dire a mio zio che avrebbe restituito in pochissimo tempo il prestito” e che suo zio, in sua presenza, “ha consegnato alla
Signora la somma di 3.700,00 euro che la stessa si è impegnata a restituire”. Parte_1
Le dichiarazioni del appaiono confermate, benchè genericamente, dalla teste che in Tes_1 CP_2 ordine al capo 9) e 10) dichiarava : “ Capo 9: “Non ricordo se fossi presente alla richiesta del prestito, ne ho sentito parlare dalla signora a me”; Parte_1
Capo 10: “Non ricordo quando né come ricordo che mi è stato riferito che mio figlio avesse P_ dato i soldi in prestito richiesti”; la teste, peraltro, in ordine alla restituzione del corrispettivo dell'auto e del prestito dichiarava : “ Capo 15: “Io ho sentito la dirmi a casa sua che avrebbe Parte_1 restituito a mio figlio tutti i soldi, 5000 euro e qualcosa più 3000 e rotti, 700 o 800 non P_ ricordo bene, poco per volta”;
6. Occorre infine dare conto della fase di consegna dei titoli disconosciuti dalla , comunque nella Pt_1 detenzione del e dallo stesso utilizzati in via monitoria. P_
La teste dichiarava : “ Capo 16: “E' vero, io ero con mio figlio e con il nipote quel CP_2 Tes_1 giorno a Torino nel bar di Piazza Carducci quando la signora ha consegnato gli assegni a mio Pt_1 figlio;
non ricordo esattamente la data di questo incontro”; P_
Capo 17: “Io so che erano tutti firmati datati e con delle cifre scritte sopra”; in realtà gli assegni consegnati, secondo quanto rappresentato dal erano non del tutto compilati, mancando il nome P_ del prenditore.
pagina 5 di 7 Quanto al teste , a cui venivano esibiti gli assegni, questi dichiarava : “ Capo 16: “E' vera la Tes_1 circostanza, ero presente all'incontro avvenuto nel Bar Beatrice, all'angolo di Piazza Carducci;
confermo che gli assegni che mi vengono mostrati (docc.
1-7 di parte convenuta opposta) sono quelli consegnati a mio zio all'interno del Bar”; circostanza però poco credibile tenuto conto del considerevole tempo trascorso (quattro anni ) tra l'occasione in cui il teste vide il passaggio dei titoli e la data di udienza.
7. Sintetizzati i passaggi più salienti delle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio, ritiene il
Tribunale l'opposizione meritevole di accoglimento.
Le risultanze istruttorie, esclusivamente fondate sulle dichiarazioni dei due congiunti del P_ appaino gravemente insufficienti a corroborare un persuasivo quadro probatorio che legittimi le pretese economiche del convenuto.
L'assenza di un riscontro documentale alle due transazioni non trova alcuna plausibile giustificazione e così la non tracciabilità delle somme uscite dalla disponibilità del convenuto, per importi che appare ragionevole abbiano formato oggetto di prelievi in banca, anche questa circostanza non spiegata.
Quanto alle deposizioni rese, i due testi in più passaggi appaiono non credibili o comunque scarsamente coerenti. Pur non sussistendo palpabili ragioni per ritenere una patente falsità delle deposizioni rese, il tenore delle due testimonianze restituisce in termini storici una vicenda dai contorni opachi.
Appare infine francamente singolare che nel corso del giudizio il convenuto non abbia ritenuto di citare quale teste il fratello, tenuto conto del ruolo tutt'altro che marginale nella vicenda, come dallo stesso opponente rappresentato.
Il complessivo materiale probatorio offerto a sostegno della domanda di condanna appare quindi gravemente carente e tale valutazione comporta l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1570/2022.
8. Le spese seguono la regola della soccombenza e devono porsi a carico della parte opposta, liquidate secondo i valori medi previsti per tutte e quattro le fasi del giudizio, per un importo complessivo di €.
5.077,00 per onorari oltre ad esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1570/2022.
pagina 6 di 7 Dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
che si liquidano in €. 5.077,00 per onorari, €. 118.50 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex Parte_1 lege, CPA e rimborso del 15%.
Così deciso in Torino, 31.7.2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8983/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to O.V. Ramella Pajrin, elettivamente domiciliato in Parte_1
Torino, Via Conte Rosso n.3 presso il difensore avv.to Ramella Pajrin.
Attore contro con il patrocinio dell'avv.to S.Usseglio Polatera, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via Montano n. 26 presso il difensore.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
In via preliminare: darsi atto dell'operato disconoscimento ex art 214 c.p.c. delle firme apposte in calce a tutti i 7 assegni prodotti da parte opposta sub docc da 1 a 7, allegati al ricorso per ingiunzione,
e accertare e dichiarare la non riconducibilità delle firme suddette alla signora . Parte_1
Nel merito: Dichiararsi inammissibile e/o nullo e/o annullarsi o, comunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1570/2022 del Tribunale di Torino, pari ad euro 9100,00, notificato in data
31.03.2022, e per l'effetto e, comunque, per i motivi di cui in narrativa dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente sig.ra al signor Parte_1 Controparte_1
Col favore delle spese.”
Per parte opposta:
pagina 1 di 7 “Voglia il Trib.le Ill.mo; contrariis reiectis;
nel merito: respingere l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di
Torino n. 1570/22, dichiarando tenuta e condannano la sig.ra nata a [...]_1
l'11/12/1970, codice fiscale , al pronto pagamento al convenuto opposto C.F._1 dell'importo di euro 9.100,00 oltre interessi dal giorno della maturazione del credito al saldo, per le causali di cui in atti. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre CPA e successive occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
1. Con atto di citazione 04.05.22, notificato in data 06.05.22, promuoveva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 1570/2022 dell'01.03.2022, a lei notificato in data 31.03.2022, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento a favore di della somma complessiva di euro 9.100,00 oltre interessi e spese di procedura, portata Controparte_1 da n. 7 assegni scaduti e non pagati
Con comparsa di costituzione e risposta datata 24.08.2022 si costituiva in giudizio il convenuto, contestando le domande e le difese di parte avversa e chiedendo la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e disposta una breve fase istruttoria, all'udienza del 24.02.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Il convenuto, a fronte delle difese dell'opponente, che disconosceva la firma apposta sugli assegni, negava di avere mai contratto rapporti debitori con il rappresentando ancora di avere anche P_ effettuato nel corso del 2019 denuncia di smarrimento di alcuni assegni e di un intero carnet, rappresentava in comparsa quanto segue.
La era compagna di vita del fratello dell'opposto e figlia di un amico di vecchia data del padre Pt_1 del medesimo;
nella primavera del 2019 l'opponente unitamente al compagno proponeva al P_
l'acquisto di una Fiat 500 al prezzo di €. 5.400,00 pagata in contranti e in due tranches;
pochi giorni dopo la e il compagno chiedevano al un prestito di €. 3.700,00, concesso dal medesimo Pt_1 P_ in contanti.
Nei mesi successivi il tentata senza esito la volturazione del veicolo, apprendeva che risultava P_
“ denunciato”; a quel punto richiedeva alla sia la restituzione della somma versata per l'acquisto Pt_1 del veicolo, che il prestito erogato e quindi l'opponente, in presenza di più persone, consegnava pagina 2 di 7 all'opposto i sette assegni, portanti la somma complessiva di €. 9.100,00, compilati in ogni parte tranne che per il nome del prenditore.
Ricevute assicurazioni che gli assegni erano coperti, il ne poneva all'incasso uno che tornava P_ impagato;
recatosi presso l'abitazione della questa si scusava del disguido, rappresentando che Pt_1 avrebbe reperito i fondi necessari per provvedere a pagare i propri debiti.
Nonostante le rassicurazioni prestate ed i solleciti inviati, l'opponente nulla restituiva.
La ricostruzione fattuale offerta dall'opposto, veniva integralmente contestata dalla , che nella Pt_1 prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ammetteva di conoscere il ma negava di avere P_ mai concluso, con il medesimo, compravendita di auto;
lo stesso, infine, a seguito della notifica del DI, era indagato per furto e ricettazione su querela della stessa . Pt_1
3. Parte opponente ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le firme apposte sui titoli posti a fondamento del ricorso monitorio (docc.
1-7 del ricorso per ingiunzione). Di tali assegni il convenuto non chiedeva istanza di verificazione e quindi gli stessi sono da ritenersi inutilizzabili ai fini della prova del rapporto obbligatorio sottostante.
Occorre quindi verificare le risultanze dell'attività istruttoria compiuta, spettando all'opposto fornire prova delle pretese economiche avanzate nei confronti della , con riguardo all'acquisto dell'auto, Pt_1 alla corresponsione del prestito e quindi alla dazione degli assegni, che nonostante il loro disconoscimento e quindi inutilizzabilità quali titoli di credito, costituiscono comunque documenti che si assume consegnati dall'opponente proprio in ragione della sua esposizione debitoria e comunque tratti dal conto della stessa.
4. Relativamente all'asserito acquisto della Fiat 500 da parte del le deposizioni del teste P_
, nipote del convenuto e quella della di lui madre, , appaiono concordi Testimone_1 CP_2 nell'affermare l'avvenuta proposta di acquisto formulata in loro presenza dall'opponente e dall'altro figlio , fratello dell'odierno convenuto opposto. Persona_1
Dichiarava il Provvido: “ Capo 5: “E' vero, ero presente all'incontro delle parti, in quanto accompagnavo mio zio come spesso mi succede;
ho sentito i signori e Testimone_2 [...]
proporre a mio zio l'acquisto della 500”; Parte_1
Confermava la : ” Capo 5: “Io ero presente quando la signora e l'altro mio figlio CP_2 Pt_1
hanno proposto a mio figlio l'acquisto della 500;”; peraltro aggiungeva :” non Persona_1 P_ ricordo dove sia avvenuta questa proposta, né in che data”;
pagina 3 di 7 In assenza di documentazione scritta, potrebbe quindi acquistare rilievo decisivo la prova testimoniale, avuto riguardo a quanto previsto i sensi dell'art. 2721 co. 2 c.c., per contratti stipulati in ambito famigliare o comunque connotati da rapporti di fiducia reciproca.
Le dichiarazioni testimoniali rese tratteggiano quindi contatti tra le parti finalizzati all'acquisto della macchina da parte del convenuto opposto e quindi un probabile accordo anche sul prezzo;
tuttavia, ciò non appare ancora sufficiente per affermare che la trattativa sia stata realmente portata a termine e si sia definita con il versamento del corrispettivo.
Il teste , peraltro onnipresente in ogni occasione ( “ preciso che in quel periodo io ero spesso Tes_1 con mio zio per inserirmi in ambiente per me nuovo “ ), alla circostanza capitolata : “ Vero che il corrispettivo pattuito per la vendita veniva regolarmente versato dal sig. alla sig.ra Controparte_1
in contanti in due tranches di euro 2.700,00 cadauna “ dichiarava : “ E' vero, al Parte_1 momento del loro incontro le parti si sono accordate verbalmente per un pagamento in contanti in due tranches;
io ero presente quando il ha preso i soldi in contanti, che aveva in casa, Controparte_1 per andare a consegnarli;
”
Sul punto, invece, la teste si limitava a dichiarare di non ricordare. CP_2
Deve quindi concludersi che i testi non hanno presenziato alla dazione del denaro che, va detto, sarebbe stato versato in due tranches;
il convenuto non ha poi illustrato le modalità di pagamento e quindi non è stato chiarito se il pagamento è stato effettuato in due distinti momenti, come suggerirebbe il richiamo alle “ tranches ”.
Premesse le perplessità esposte circa l'effettiva dazione in contanti della somma di €. 5.400,00, dal alla , il convenuto non ha poi fornito alcun riscontro documentale diretto a suffragare P_ Pt_1
l'operazione; non solo non è stata prodotta alcuna quietanza di pagamento del veicolo, che costituisce normale e consueta prova dell'avvenuta consegna di somme di denaro, ma neppure risulta allegato un riscontro bancario che documenti un prelievo o movimentazione in uscita ( in due momenti ) di un importo tutt'altro che trascurabile;
se ne dovrebbe arguire che il detiene forti somme di denaro P_ presso la propria abitazione, abitudine lecita, ma certamente assai poco diffusa.
Anche le ragioni che hanno decretato la restituzione del veicolo e quindi anche del relativo corrispettivo della vendita, sono rimaste affidate in via esclusiva ai due testi.
Il aveva rappresentato che il veicolo 500 Fiat aveva problemi per la volturazione, consistenti P_ nel fatto che risultava “denunciato” e di essersi rivolto ad un'agenzia perché provvedesse alle pratiche;
di tali circostanze non vi è peraltro riscontro documentale né testimoniale;
il si è limitato con la P_ terza memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. a produrre una visura del PRA datata 15.2.2023, da cui non pagina 4 di 7 emerge alcuna significativa conferma di quanto rappresentato, sebbene le criticità del veicolo risalenti al 2019 e rilevate dall'agenzia citata, ben potevano essere documentate.
5. Anche per il prestito di €. 3.700,00 da parte del convenuto all'attrice, giuridicamente inquadrabile nel contratto di mutuo, occorre richiamare le considerazioni già esplicitate in precedenza;
non è stata prodotta documentazione di riscontro e la consegna dell'importo sarebbe avvenuto in contanti, senza la sottoscrizione e consegna di una quietanza di pagamento e senza traccia di un prelievo bancario che avvalorava l'intera operazione.
Come sopra già illustrato, anche la prova del prestito è stata interamente affidata alle deposizioni dei due testimoni;
il relativamente al capo 10 ) dichiarava di aver sentito espressamente la Tes_1 richiesta formulata dall'attrice in quanto “io ero tutta la giornata con mio zio che mi teneva al corrente delle sue cose, ero con lui quando ha ricevuto la telefonata dalla che chiedeva il prestito, Parte_1 eravamo insieme sul furgone, il telefono era in viva voce e ho sentito la parte attrice dire a mio zio che avrebbe restituito in pochissimo tempo il prestito” e che suo zio, in sua presenza, “ha consegnato alla
Signora la somma di 3.700,00 euro che la stessa si è impegnata a restituire”. Parte_1
Le dichiarazioni del appaiono confermate, benchè genericamente, dalla teste che in Tes_1 CP_2 ordine al capo 9) e 10) dichiarava : “ Capo 9: “Non ricordo se fossi presente alla richiesta del prestito, ne ho sentito parlare dalla signora a me”; Parte_1
Capo 10: “Non ricordo quando né come ricordo che mi è stato riferito che mio figlio avesse P_ dato i soldi in prestito richiesti”; la teste, peraltro, in ordine alla restituzione del corrispettivo dell'auto e del prestito dichiarava : “ Capo 15: “Io ho sentito la dirmi a casa sua che avrebbe Parte_1 restituito a mio figlio tutti i soldi, 5000 euro e qualcosa più 3000 e rotti, 700 o 800 non P_ ricordo bene, poco per volta”;
6. Occorre infine dare conto della fase di consegna dei titoli disconosciuti dalla , comunque nella Pt_1 detenzione del e dallo stesso utilizzati in via monitoria. P_
La teste dichiarava : “ Capo 16: “E' vero, io ero con mio figlio e con il nipote quel CP_2 Tes_1 giorno a Torino nel bar di Piazza Carducci quando la signora ha consegnato gli assegni a mio Pt_1 figlio;
non ricordo esattamente la data di questo incontro”; P_
Capo 17: “Io so che erano tutti firmati datati e con delle cifre scritte sopra”; in realtà gli assegni consegnati, secondo quanto rappresentato dal erano non del tutto compilati, mancando il nome P_ del prenditore.
pagina 5 di 7 Quanto al teste , a cui venivano esibiti gli assegni, questi dichiarava : “ Capo 16: “E' vera la Tes_1 circostanza, ero presente all'incontro avvenuto nel Bar Beatrice, all'angolo di Piazza Carducci;
confermo che gli assegni che mi vengono mostrati (docc.
1-7 di parte convenuta opposta) sono quelli consegnati a mio zio all'interno del Bar”; circostanza però poco credibile tenuto conto del considerevole tempo trascorso (quattro anni ) tra l'occasione in cui il teste vide il passaggio dei titoli e la data di udienza.
7. Sintetizzati i passaggi più salienti delle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio, ritiene il
Tribunale l'opposizione meritevole di accoglimento.
Le risultanze istruttorie, esclusivamente fondate sulle dichiarazioni dei due congiunti del P_ appaino gravemente insufficienti a corroborare un persuasivo quadro probatorio che legittimi le pretese economiche del convenuto.
L'assenza di un riscontro documentale alle due transazioni non trova alcuna plausibile giustificazione e così la non tracciabilità delle somme uscite dalla disponibilità del convenuto, per importi che appare ragionevole abbiano formato oggetto di prelievi in banca, anche questa circostanza non spiegata.
Quanto alle deposizioni rese, i due testi in più passaggi appaiono non credibili o comunque scarsamente coerenti. Pur non sussistendo palpabili ragioni per ritenere una patente falsità delle deposizioni rese, il tenore delle due testimonianze restituisce in termini storici una vicenda dai contorni opachi.
Appare infine francamente singolare che nel corso del giudizio il convenuto non abbia ritenuto di citare quale teste il fratello, tenuto conto del ruolo tutt'altro che marginale nella vicenda, come dallo stesso opponente rappresentato.
Il complessivo materiale probatorio offerto a sostegno della domanda di condanna appare quindi gravemente carente e tale valutazione comporta l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1570/2022.
8. Le spese seguono la regola della soccombenza e devono porsi a carico della parte opposta, liquidate secondo i valori medi previsti per tutte e quattro le fasi del giudizio, per un importo complessivo di €.
5.077,00 per onorari oltre ad esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1570/2022.
pagina 6 di 7 Dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
che si liquidano in €. 5.077,00 per onorari, €. 118.50 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex Parte_1 lege, CPA e rimborso del 15%.
Così deciso in Torino, 31.7.2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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