Articolo 19 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 gennaio 2001
Art. 19. (Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale) 1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 , il versamento dell'ICI e' effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
2. L'amministratore e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilita' finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente