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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3763/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Lopez Rossella Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Amodio Marzocchella e Paolo Sedda
- RESISTENTE -
OGGETTO: mancato pagamento decreto di omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.05.2023, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo che, con decreto di omologa del 30.11.2022 (emesso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. CP_ R.G.L. 7208/2021), notificato all' in data 12.12.2022, gli è stato riconosciuto il diritto a CP_ beneficiare dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal 26.01.2021; di aver inoltrato all' apposito modello ai fini della liquidazione della predetta prestazione;
di non aver ricevuto l'emolumento dovuto. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “in data 24/05/2023 è stata liquidata la prestazione in CP_1 relazione ai requisiti sanitari riconosciuti con l'omologa RG 007208/21, unitamente a tutti gli arretrati che risultano regolarmente pagati e corrisposti con pagamento del 07/06/2023 su IBAN postale [...] (doc.1 e 2)”.
L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 2 Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: decreto di omologa del 30.11.2022, notificato in data 12.12.2022; inoltro del modello AP70 del 12.12.2022; ricorso depositato il 4.05.2023 e notificato il 9.05.2024; TE08, emesso il 24.05.2023 e liquidato in data
7.06.2023. Deve dunque farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con
CP_ condanna dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ha adempiuto alla liquidazione della prestazione dovuta.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.1.312,00, oltre contributo unificato pari ad €.43,00, nonché IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3763/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Lopez Rossella Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Amodio Marzocchella e Paolo Sedda
- RESISTENTE -
OGGETTO: mancato pagamento decreto di omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.05.2023, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo che, con decreto di omologa del 30.11.2022 (emesso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. CP_ R.G.L. 7208/2021), notificato all' in data 12.12.2022, gli è stato riconosciuto il diritto a CP_ beneficiare dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal 26.01.2021; di aver inoltrato all' apposito modello ai fini della liquidazione della predetta prestazione;
di non aver ricevuto l'emolumento dovuto. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “in data 24/05/2023 è stata liquidata la prestazione in CP_1 relazione ai requisiti sanitari riconosciuti con l'omologa RG 007208/21, unitamente a tutti gli arretrati che risultano regolarmente pagati e corrisposti con pagamento del 07/06/2023 su IBAN postale [...] (doc.1 e 2)”.
L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 2 Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: decreto di omologa del 30.11.2022, notificato in data 12.12.2022; inoltro del modello AP70 del 12.12.2022; ricorso depositato il 4.05.2023 e notificato il 9.05.2024; TE08, emesso il 24.05.2023 e liquidato in data
7.06.2023. Deve dunque farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con
CP_ condanna dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ha adempiuto alla liquidazione della prestazione dovuta.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.1.312,00, oltre contributo unificato pari ad €.43,00, nonché IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2