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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3995/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. MINTO ALESSIA, Parte_1 C.F._1
presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF , difesa e rappresentata dall'avv. BURLINETTO Parte_2 CodiceFiscale_2
PAOLO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a Parte_2 Parte_1
vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio creda.
2. Assegnarsi la casa coniugale di proprietà del marito e sita in Fiesso d'Artico (VE) via XXV Aprile n. 32, al signor il quale ivi vi risiederà unitamente al figlio maggiorenne . Parte_1 Per_1
3. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e, dunque, nulla disporsi per il mantenimento di entrambi.
4. I coniugi si impegnano e si obbligano ad estinguere i conti correnti cointestati di cui in premesse.
5. Il signor autorizza la signora a trattenere il saldo di cui al conto corrente Banco Posta, per Pt_1 Pt_2
contro la signora autorizza il signor a trattenere il saldo di cui al conto corrente Unicredit. Pt_2 Pt_1
6. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Pianiga di eseguire la trascrizione dell'emananda sentenza.
7. Spese di lite interamente compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 30.06.1984 in Mellaredo di Pianiga (Venezia), atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pianiga (VE) al nr. 23, parte II, serie A, anno 1984; che da tale unione erano nati il 18.9.1986 e il 30.5.1999, maggiorenni economicamente autosufficienti. Per_2 Per_1
Ciò premesso, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale,
rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 21.01.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 05.11.2025, lette le note depositate dai ricorrenti in cui insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo, il Giudice
tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dalle parti merita di essere accolta, ritenuto che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. Si dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a Parte_2 Parte_1
vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio creda.
2. Si assegna la casa coniugale di proprietà del marito e sita in Fiesso d'Artico (VE) via XXV Aprile n. 32, al signor il quale ivi vi risiederà unitamente al figlio maggiorenne . Parte_1 Per_1
3. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e, dunque, nulla disporsi per il mantenimento di entrambi.
4. I coniugi si impegnano e si obbligano ad estinguere i conti correnti cointestati di cui in premesse.
5. Il signor autorizza la signora a trattenere il saldo di cui al conto corrente Banco Posta, per Pt_1 Pt_2
contro la signora autorizza il signor a trattenere il saldo di cui al conto corrente Unicredit;
Pt_2 Pt_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 30.1.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3995/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. MINTO ALESSIA, Parte_1 C.F._1
presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF , difesa e rappresentata dall'avv. BURLINETTO Parte_2 CodiceFiscale_2
PAOLO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a Parte_2 Parte_1
vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio creda.
2. Assegnarsi la casa coniugale di proprietà del marito e sita in Fiesso d'Artico (VE) via XXV Aprile n. 32, al signor il quale ivi vi risiederà unitamente al figlio maggiorenne . Parte_1 Per_1
3. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e, dunque, nulla disporsi per il mantenimento di entrambi.
4. I coniugi si impegnano e si obbligano ad estinguere i conti correnti cointestati di cui in premesse.
5. Il signor autorizza la signora a trattenere il saldo di cui al conto corrente Banco Posta, per Pt_1 Pt_2
contro la signora autorizza il signor a trattenere il saldo di cui al conto corrente Unicredit. Pt_2 Pt_1
6. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Pianiga di eseguire la trascrizione dell'emananda sentenza.
7. Spese di lite interamente compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 30.06.1984 in Mellaredo di Pianiga (Venezia), atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pianiga (VE) al nr. 23, parte II, serie A, anno 1984; che da tale unione erano nati il 18.9.1986 e il 30.5.1999, maggiorenni economicamente autosufficienti. Per_2 Per_1
Ciò premesso, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale,
rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 21.01.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 05.11.2025, lette le note depositate dai ricorrenti in cui insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo, il Giudice
tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dalle parti merita di essere accolta, ritenuto che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. Si dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a Parte_2 Parte_1
vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio creda.
2. Si assegna la casa coniugale di proprietà del marito e sita in Fiesso d'Artico (VE) via XXV Aprile n. 32, al signor il quale ivi vi risiederà unitamente al figlio maggiorenne . Parte_1 Per_1
3. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e, dunque, nulla disporsi per il mantenimento di entrambi.
4. I coniugi si impegnano e si obbligano ad estinguere i conti correnti cointestati di cui in premesse.
5. Il signor autorizza la signora a trattenere il saldo di cui al conto corrente Banco Posta, per Pt_1 Pt_2
contro la signora autorizza il signor a trattenere il saldo di cui al conto corrente Unicredit;
Pt_2 Pt_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 30.1.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero