TRIB
Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/08/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2828 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2020 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Prisco Parte_1
attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Galasso Controparte_1
convenuto
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza di precisazioni delle conclusioni del 03.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22-06-2020 conveniva in Parte_1 giudizio il esponendo che in data 19.03.2019 alle ore 8.30 circa in Controparte_1 all' interno del Cimitero in via Leopardi mentre scendeva la scalinata posta all' CP_1 ingresso dello stabile cimiteriale, rovinava a terra a causa di un gradino smussato e scivoloso non visibile, né prevedibile. A seguito della caduta si procurava lesioni, meglio documentate in atti.
Tanto premesso l'attrice chiedeva la condanna di parte convenuta al pagamento della somma € 22.859,43 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione o a quella somma da accertarsi in corso di causa, a mezzo di CTU. Con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 19.11.2020 l'ente comunale contestava la domanda attorea da ritenersi infondata.
In particolare, il convenuto eccepiva la sussistenza del caso fortuito tale da escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. e l'assenza di propri profili colposi integranti la responsabilità ex art. 2043 c.c.. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e la rifusione delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, durante la quale venivano escussi tre testimoni, la causa veniva rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 03.12.2024.
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di venti giorni per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Ed invero, in tema di responsabilità per danni derivati da cose in custodia, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 11526, 11/05/2017). Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova, da parte sua, del caso fortuito.
Orbene, a fronte di una descrizione generica del sinistro nell'atto di citazione (ad esempio non è dato sapere a quale altezza delle scale è avvenuta la caduta) i testimoni escussi non hanno fornito la prova del nesso di causalità fra le lesioni subite dall'attrice ed il gradino oggetto della custodia comunale.
A tal proposito il testimone di parte attorea ha fornito Testimone_1 questa incerta versione dei fatti:” Mi risulta per aver visto la scala che la stessa presentava delle smussature che, forse, sono state causa della caduta.”
Del resto, anche gli altri due testi escussi (uno per parte) hanno reso dichiarazioni generiche tali da non chiarire la dinamica effettiva della caduta.
In ogni caso dalla foto versata in atti e dalla circostanza della buona visibilità in data 19.03.2019 ore 8.30 (atteso che alcun elemento milita in senso contrario) ne consegue che la lamentata caduta deve ritenersi imputabile al caso fortuito, consistente nella colpa della danneggiata la quale, in condizioni di buona visibilita', adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta stessa.
La fattispecie concreta, quindi, non puo' essere considerata un'insidia imprevedibile, tale da giustificare una responsabilita' ex art. 2051 c.c.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. 1214/84; Cass. Civ. 5670/97).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in relazione al valore della causa (fra € 5.200 ed € 26.000) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva e trattazione), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio, che liquida in € 1.688,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 09.08.2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2828 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2020 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Prisco Parte_1
attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Galasso Controparte_1
convenuto
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza di precisazioni delle conclusioni del 03.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22-06-2020 conveniva in Parte_1 giudizio il esponendo che in data 19.03.2019 alle ore 8.30 circa in Controparte_1 all' interno del Cimitero in via Leopardi mentre scendeva la scalinata posta all' CP_1 ingresso dello stabile cimiteriale, rovinava a terra a causa di un gradino smussato e scivoloso non visibile, né prevedibile. A seguito della caduta si procurava lesioni, meglio documentate in atti.
Tanto premesso l'attrice chiedeva la condanna di parte convenuta al pagamento della somma € 22.859,43 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione o a quella somma da accertarsi in corso di causa, a mezzo di CTU. Con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 19.11.2020 l'ente comunale contestava la domanda attorea da ritenersi infondata.
In particolare, il convenuto eccepiva la sussistenza del caso fortuito tale da escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. e l'assenza di propri profili colposi integranti la responsabilità ex art. 2043 c.c.. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e la rifusione delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, durante la quale venivano escussi tre testimoni, la causa veniva rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 03.12.2024.
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di venti giorni per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Ed invero, in tema di responsabilità per danni derivati da cose in custodia, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 11526, 11/05/2017). Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova, da parte sua, del caso fortuito.
Orbene, a fronte di una descrizione generica del sinistro nell'atto di citazione (ad esempio non è dato sapere a quale altezza delle scale è avvenuta la caduta) i testimoni escussi non hanno fornito la prova del nesso di causalità fra le lesioni subite dall'attrice ed il gradino oggetto della custodia comunale.
A tal proposito il testimone di parte attorea ha fornito Testimone_1 questa incerta versione dei fatti:” Mi risulta per aver visto la scala che la stessa presentava delle smussature che, forse, sono state causa della caduta.”
Del resto, anche gli altri due testi escussi (uno per parte) hanno reso dichiarazioni generiche tali da non chiarire la dinamica effettiva della caduta.
In ogni caso dalla foto versata in atti e dalla circostanza della buona visibilità in data 19.03.2019 ore 8.30 (atteso che alcun elemento milita in senso contrario) ne consegue che la lamentata caduta deve ritenersi imputabile al caso fortuito, consistente nella colpa della danneggiata la quale, in condizioni di buona visibilita', adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta stessa.
La fattispecie concreta, quindi, non puo' essere considerata un'insidia imprevedibile, tale da giustificare una responsabilita' ex art. 2051 c.c.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. 1214/84; Cass. Civ. 5670/97).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in relazione al valore della causa (fra € 5.200 ed € 26.000) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva e trattazione), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio, che liquida in € 1.688,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 09.08.2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo