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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030987765000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220021827313000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3185/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alla memorie illustrative e chiede l'accoglimento delle proprie domande con il favore delle spese.
Resistente/Appellato: ADE si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo e la Regione Siciliana, avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 296 2024 90309877 65000 notificata in data 5.12.2024, con la quale gli era stato richiesto l'importo complessivo di € 471,61 per tassa automobilistica anno 2015, portato dalla cartella esattoriale n.
29620220021827313000, asseritamente notificata il 18.11.2022.
Deduceva: - omessa notifica della cartella presupposta - prescrizione del credito azionato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in data 20.3.2025,con cui chiedeva il rigetto del ricorso, all'uopo, rilevando: - la propria estraneità agli adempimenti successivi alla consegna del ruolo;
- la mancata impugnazione della cartella nei termini di legge, con conseguente definitività del credito e preclusione della possibilità di far valere la prescrizione eventualmente maturata anteriormente alla notifica della cartella;
-l'applicabilità, nella fattispecie, del periodo di sospensione dell'attività riscossiva per effetto della normativa emergenziale da Covid-19.
Anche l'ADER, costituendosi in 26.6.2025, evidenziava la decadenza del contribuente dalla possibilità di sollevare eccezioni relative alla cartella, validamente notificata e non opposta. Produceva documentazione.
Infine, con controdeduzioni in data 11.12.2025, la Regione Siciliana evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando la controversia l'omesso pagamento della tassa automobilistica per una annualità (2015) di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Parte ricorrente presentava memoria, con la quale contestava l'idoneità della documentazione prodotta da
ADER ai fini della prova della notifica della cartella prodromica ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve rilevarsi che la cartella sottesa all'intimazione impugnata è stata emessa per la riscossione della tassa automobilistica relativa all'anno 2015. A tale data, il soggetto titolare della potestà impositiva in materia di tasse automobilistiche era l'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore statale. Ne consegue che la Regione Siciliana, erroneamente evocata in giudizio quale ente impositore, non è titolare del credito tributario azionato e, pertanto, deve essere tenuta indenne dagli effetti del presente giudizio.
Ciò posto, si osserva che i motivi di impugnazione – che occorre trattare congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il logico sviluppo di un unico argomento – vanno accolti.
La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
Dunque, in base a queste premesse, l'omissione della notifica della cartella di pagamento costituisce un vizio procedurale che comporta sia la nullità dell'atto consequenziale notificato, ossia l'intimazione di pagamento, sia l'impossibilità di tener conto di quella cartella ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione per l'esercizio della pretesa tributaria
Nel caso in esame, l'ADER, nell'affermare la valida notifica della cartella di pagamento n.
29620220021827313000, ha prodotto in giudizio: - l'estratto di ruolo;
una relata di notifica datata 19.10.
2022 dove si legge: “Recatomi in c/da Acque Colate di Sagana e verificata la mancanza dei numeri civici non mi è stato possibile identificare l'abitazione del contribuente”; -l'avviso di deposito presso la Casa comunale.
Ora, in disparte il fatto che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c.(e manca nella relata il riferimento a ricerche effettuate dall'agente notificate), vi è in ogni caso da rilevare che quando la notifica avviene ai sensi dell'art.140 c.p.c. è necessario che vi sia la maggiore tutela possibile, pur nel bilanciamento delle esigenze del notificatore, ma con un onere della prova aggravato in capo a quest'ultimo, che dovrà produrre tutti i documenti che provino l'esatto compimento di tutti gli atti previsti dalla norma.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 la notifica si perfeziona con la legale conoscenza del deposito dell'atto, ma ciò, nel caso specifico, non si è verificato in quanto la raccomandata non risulta consegnata.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, l'avviso di ricevimento è parte integrante della notifica ex art.140 c.p.c. e avrà i suoi riflessi sulla sua validità, poichè se dallo stesso si desume che il destinatario non l'abbia ricevuto o l'atto non sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, essa è nulla. Nel caso specifico tale nullità non può dirsi sanata ex art.156 c.p.c. venendo a mancare il raggiungimento dello scopo e l'avvenuta conoscenza dell'atto. "Nella notifica ex art.140 c.p.c. in virtù del combinato disposto dell'art. 26 ultimo comma
DPR 602/1973 e art.60 comma 1 lett.e) DPR 600/1973, è necessario ai fini del suo perfezionamento che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, mentre l'esibizione dell'avviso di ricevimento costituisce il presupposto per la verifica richiesta".
Il mancato perfezionamento della notifica della cartella non consente di ritenere rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'atto qui impugnato e comporta anche la mancanza di prova dell'esistenza di atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione delle pretese portate da quella stessa intimazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, in solido, alla refusione delle spese del giudizio a favore del ricorrente, liquidate in euro 233,00 oltre oneri accessori di legge. Compensa le spese nei confronti della Regione Siciliana.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030987765000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220021827313000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3185/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alla memorie illustrative e chiede l'accoglimento delle proprie domande con il favore delle spese.
Resistente/Appellato: ADE si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo e la Regione Siciliana, avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 296 2024 90309877 65000 notificata in data 5.12.2024, con la quale gli era stato richiesto l'importo complessivo di € 471,61 per tassa automobilistica anno 2015, portato dalla cartella esattoriale n.
29620220021827313000, asseritamente notificata il 18.11.2022.
Deduceva: - omessa notifica della cartella presupposta - prescrizione del credito azionato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in data 20.3.2025,con cui chiedeva il rigetto del ricorso, all'uopo, rilevando: - la propria estraneità agli adempimenti successivi alla consegna del ruolo;
- la mancata impugnazione della cartella nei termini di legge, con conseguente definitività del credito e preclusione della possibilità di far valere la prescrizione eventualmente maturata anteriormente alla notifica della cartella;
-l'applicabilità, nella fattispecie, del periodo di sospensione dell'attività riscossiva per effetto della normativa emergenziale da Covid-19.
Anche l'ADER, costituendosi in 26.6.2025, evidenziava la decadenza del contribuente dalla possibilità di sollevare eccezioni relative alla cartella, validamente notificata e non opposta. Produceva documentazione.
Infine, con controdeduzioni in data 11.12.2025, la Regione Siciliana evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando la controversia l'omesso pagamento della tassa automobilistica per una annualità (2015) di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Parte ricorrente presentava memoria, con la quale contestava l'idoneità della documentazione prodotta da
ADER ai fini della prova della notifica della cartella prodromica ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve rilevarsi che la cartella sottesa all'intimazione impugnata è stata emessa per la riscossione della tassa automobilistica relativa all'anno 2015. A tale data, il soggetto titolare della potestà impositiva in materia di tasse automobilistiche era l'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore statale. Ne consegue che la Regione Siciliana, erroneamente evocata in giudizio quale ente impositore, non è titolare del credito tributario azionato e, pertanto, deve essere tenuta indenne dagli effetti del presente giudizio.
Ciò posto, si osserva che i motivi di impugnazione – che occorre trattare congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il logico sviluppo di un unico argomento – vanno accolti.
La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
Dunque, in base a queste premesse, l'omissione della notifica della cartella di pagamento costituisce un vizio procedurale che comporta sia la nullità dell'atto consequenziale notificato, ossia l'intimazione di pagamento, sia l'impossibilità di tener conto di quella cartella ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione per l'esercizio della pretesa tributaria
Nel caso in esame, l'ADER, nell'affermare la valida notifica della cartella di pagamento n.
29620220021827313000, ha prodotto in giudizio: - l'estratto di ruolo;
una relata di notifica datata 19.10.
2022 dove si legge: “Recatomi in c/da Acque Colate di Sagana e verificata la mancanza dei numeri civici non mi è stato possibile identificare l'abitazione del contribuente”; -l'avviso di deposito presso la Casa comunale.
Ora, in disparte il fatto che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c.(e manca nella relata il riferimento a ricerche effettuate dall'agente notificate), vi è in ogni caso da rilevare che quando la notifica avviene ai sensi dell'art.140 c.p.c. è necessario che vi sia la maggiore tutela possibile, pur nel bilanciamento delle esigenze del notificatore, ma con un onere della prova aggravato in capo a quest'ultimo, che dovrà produrre tutti i documenti che provino l'esatto compimento di tutti gli atti previsti dalla norma.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 la notifica si perfeziona con la legale conoscenza del deposito dell'atto, ma ciò, nel caso specifico, non si è verificato in quanto la raccomandata non risulta consegnata.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, l'avviso di ricevimento è parte integrante della notifica ex art.140 c.p.c. e avrà i suoi riflessi sulla sua validità, poichè se dallo stesso si desume che il destinatario non l'abbia ricevuto o l'atto non sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, essa è nulla. Nel caso specifico tale nullità non può dirsi sanata ex art.156 c.p.c. venendo a mancare il raggiungimento dello scopo e l'avvenuta conoscenza dell'atto. "Nella notifica ex art.140 c.p.c. in virtù del combinato disposto dell'art. 26 ultimo comma
DPR 602/1973 e art.60 comma 1 lett.e) DPR 600/1973, è necessario ai fini del suo perfezionamento che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, mentre l'esibizione dell'avviso di ricevimento costituisce il presupposto per la verifica richiesta".
Il mancato perfezionamento della notifica della cartella non consente di ritenere rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'atto qui impugnato e comporta anche la mancanza di prova dell'esistenza di atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione delle pretese portate da quella stessa intimazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, in solido, alla refusione delle spese del giudizio a favore del ricorrente, liquidate in euro 233,00 oltre oneri accessori di legge. Compensa le spese nei confronti della Regione Siciliana.