Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 215
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica della cartella presupposta

    Il giudice ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento non sia stata perfezionata secondo le norme di legge, in particolare per quanto riguarda la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la mancata ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. Tale vizio procedurale comporta la nullità dell'atto consequenziale (intimazione) e l'impossibilità di considerare la cartella ai fini dell'interruzione della prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione del credito azionato

    Il giudice ha ritenuto che, a causa della mancata notifica della cartella di pagamento, non si possa considerare interrotto il termine di prescrizione per l'esercizio della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 215
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 215
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo