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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/09/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice o della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 2531/2017
R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Parte_1
Fisc. , residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Filippo Zappalà
( ) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in C.F._2
Messina, via Natoli n. 61.
OPPONENTE
E
INGEO IESSE DEL DOTT. GEOLOGO IVAN con sede CP_1
legale in Via Como n.4, iscritta alla Camera di Commercio di Catania al n°
REA 254817, partita iva , in persona del suo titolare P.IVA_1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Salvatore Maniscalco (C.F.
), presso il cui studio in Catania, Via Bologna n. 7, ha C.F._4
eletto domicilio.
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a Parte_2
con sede legale in Via Como n. 4, C. F. ,
[...] C.F._5 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n°389/2017, con il quale il Tribunale di Messina gli ingiungeva di pagare, entro il termine di gg. 40, a del dott. EO , con Parte_2 Controparte_2 sede legale in Catania, Via Como, n.4, la somma complessiva di € 46.795,22, e, dopo averne eccepito la prescrizione, l'errata quantificazione degli interessi e l'inesistenza delle ragioni di credito, chiedeva al Tribunale adito di disporne la revoca.
Costituitasi in giudizio, del dott. EO Parte_2 Controparte_2 preliminarmente eccepiva la mancanza di legittimazione passiva per essere il convenuto titolare di diversa ditta individuale, esattamente denominata
“ , con C.F.: Parte_2
Precisamente il convenuto rilevava, nella trascrizione C.F._3
del codice fiscale, la mancanza di un numero che non consentiva di individuarlo come parte del giudizio, quindi eccepiva la tardività dell'opposizione e contestava le eccezioni di parte avversa, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Con decreto del Presidente di sezione del 16 marzo 2021 veniva disposta l'assunzione della prova testimoniale e l'assegnazione della causa a questo giudice, quindi, espletata la prova testimoniale, all'udienza del 17.04.2025 la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di legittimazione passiva, che riguarda l'equilibrio tra il rigore formale degli atti processuali e la sostanza del diritto di difesa.
L'incompletezza del codice fiscale del convenuto nell'atto di citazione non costituisce automaticamente un vizio tale da giustificare l'eccezione di
2 difetto di legittimazione passiva, purché l'identificazione del soggetto risulti comunque certa e inequivocabile.
L'errore o l'incompletezza nelle indicazioni anagrafiche non comporta nullità quando dal tenore complessivo dell'atto sia comunque possibile identificare con certezza il soggetto destinatario. La Corte di Cassazione ha affermato che "il requisito delle indicazioni anagrafiche delle parti di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile è finalizzato ad escludere qualsiasi incertezza in merito all'individuazione dei soggetti del rapporto processuale, sicché
l'errore o l'incompletezza di tale indicazione non incide sulla validità dell'atto introduttivo del giudizio quando dal tenore complessivo dello stesso e dai richiami in esso contenuti sia agevole pervenire all'identificazione delle parti processuali"
(Corte di Cass. n. 11049/2013). Principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19473 del 10 luglio 2023: "l'errore sulle generalità del convenuto contenuto nella citazione non comporta la nullità degli atti qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla base degli elementi contenuti nella citazione stessa", configurandosi come "errore materiale agevolmente riconoscibile ed emendabile attraverso una lettura complessiva dell'atto". Nello stesso senso si è espresso recentemente il Tribunale di
Milano che, con sentenza n. 9797 del 13 novembre 2024, ha precisato che
"l'errata indicazione del codice fiscale del convenuto nell'atto di citazione non determina nullità del procedimento quando l'atto raggiunga comunque il suo scopo tipico, essendo stato regolarmente notificato al soggetto correttamente identificato", nonché il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1557 del 14 febbraio 2025, secondo cui "l'omessa, incompleta o inesatta indicazione del nominativo di una delle parti nell'atto di citazione costituisce motivo di nullità esclusivamente quando determina un'irregolare costituzione del contraddittorio o ingenera incertezza circa
i soggetti destinatari dell'atto, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella denominazione di una parte non comporta nullità se dal contesto dell'atto risulta con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutti i soggetti processuali".
Nel caso in questione non vi è dubbio sulla esatta identificazione del convenuto che, oltretutto, non contesta di essere estraneo al rapporto 3 sostanziale dedotto in giudizio e che è correttamente individuato attraverso le risultanze anagrafiche (data di nascita), nonché della partita IVA e dell'indirizzo della ditta. È evidente, pertanto, che la mancanza di un numero nel codice fiscale indicato dall'attore costituisce un mero errore di trascrizione.
Nessun dubbio sussiste sul conferimento dell'incarico alla del Parte_2
Dott. EO da parte del dott. concernente le Controparte_2 Pt_1
indagini geognostice, geofisiche, geotecniche in sito e di laboratorio a supporto dello studio geologico dei terreni interessati dall'intervento relativo alla costruzione di alloggi ed opere di urbanizzazione in località viale Giostra (ME), nonché sulla esecuzione dei lavori e sull'importo complessivo dell'appalto, come provato da parte opposta mediante la produzione in atti di tre Certificati di
Esecuzione dei Lavori.
Con il primo certificato, datato 28 ottobre 2005 e sottoscritto dal dott.
quest'ultimo, nella qualità di committente, attesta Parte_1
l'avvenuta esecuzione dei lavori, regolarmente e con buon esito, da parte del soggetto aggiudicatario dell'appalto, del Dott. EO Parte_2
nonché l'importo, al netto dei subappalti e delle assegnazioni, di €. CP_2
10.617,64, mentre con il secondo certificato, datato 27.03.2009, lo stesso attesta l'avvenuta esecuzione, sempre da parte della , di Pt_1 Parte_2
lavori per l'importo netto di €. 15.551,11 e, con il terzo Certificato, datato
28.09.2009, attesta la regolare esecuzione dei lavori per il compenso netto di
€. 10.571,28.
L'eccezione di prescrizione del credito portato dal certificato di esecuzione lavori datato 28 ottobre 2005 non è fondata, essendo intervenuto un atto di interruzione del termine prescrizionale.
La circostanza che il abbia inviato i suddetti certificati di Pt_1
esecuzione lavori alla a mezzo mail, in data 21.11.2010/2012, come Pt_2
dallo stesso opponente dichiarato in atto di citazione, ha valenza di ricognizione di debito e di atto interruttivo del termine prescrizionale, posto
4 che con detti atti il attesta l'avvenuta esecuzione dei lavori Pt_1
commissionati alla e l'ammontare del debito. Il fatto che, con la stessa Pt_2
e-mail, il nulla dica in merito al debito riconosciuto lascia intendere Pt_1
che non vi sia stato alcun pagamento, peraltro mai dichiarato dall'opponente, e che, pertanto il debito fosse ancora dovuto. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione in seno all'ordinanza resa il
19.01/12.04.2018, "la ricognizione di debito non esige formule speciali e può essere contenuta in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare implicitamente anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo, purché rechi la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà”. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva.
Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.” Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Catania con sentenza n. 6084 del 18 dicembre 2024.
Anche se le certificazioni fossero state trasmesse dal per un Pt_1 diverso intento, quale atto di cortesia per consentire alla di Pt_2
partecipare ad altre gare d'appalto, nulla esclude il valore di riconoscimento del debito.
L'efficacia vincolante della ricognizione può venire viene meno con la prova che il rapporto fondamentale non sia mai sorto, sia invalido o si sia estinto, ovvero che esista una condizione o altro elemento relativo al rapporto fondamentale che possa incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Nessuna di queste condizioni si è realizzata.
Il rapporto sottostante al riconoscimento di debito, oltre ad essere comprovato dai certificati di conclusione lavori sottoscritti dallo stesso dott.
è confermato dal teste Mirabile dipendente della ditta Pt_1 Tes_1
5 Ingeo Iesse, che ha dichiarato di avere partecipato ai lavori in questione e che “il dott. e il dott. si accordarono che il pagamento sarebbe Pt_1 CP_2 avvenuto entro 30 giorni dalla fine dei lavori. Preciso che ero presente durante la discussione tra i due”. In ogni caso, in mancanza di clausole espresse che condizionino il pagamento al finanziamento delle opere, come dichiarato dall'apponente, o ad altri eventi, deve ritenersi che l'obbligazione di pagamento decorra dalla conclusione dei lavori.
Quanto alla contestazione relativa all'applicazione degli interessi moratori, si rileva che gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, in caso di ritardo nel pagamento dei compensi, sono dovuti anche nei confronti dei liberi professionisti. In tal senso si è espressa la Suprema
Corte, che ha precisato che “il decreto legislativo, che ha recepito la Direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per tale i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. La definizione di transazione commerciale include nella nozione di imprenditore ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, senza operare alcuna distinzione tra soggetti pubblici e privati”. La Corte ha, inoltre affermato che “la normativa sugli interessi per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche nei rapporti tra il professionista e le imprese private.
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art.
1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19605 del 16 luglio 2025).
Pertanto, in mancanza di formale messa in mora con richiesta stragiudiziale di adempimento, gli interessi moratori sono dovuti dalla domanda giudiziale. Ne consegue che il decreto ingiuntivo impugnato deve essere
6 revocato e il credito rideterminato al netto degli interessi moratori riconosciuti nel decreto stesso.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del
10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività svolta e della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo impugnato.
Condanna al pagamento, in favore di del Parte_1 Parte_2
dott. EO della somma di €. 36.740,28, oltre interessi Controparte_2
moratori ai sensi del D.lgs 231/02 dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Condanna al pagamento, in favore di del Parte_3 Parte_2
dott. EO delle spese di giudizio che, in considerazione Controparte_2
della parziale soccombenza, si liquidano in €. 1.500,00, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a.
Messina, 02.09.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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