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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1775 R. G. 2022
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Claudio Coggiatti con studio in Roma, Via Antonio Stoppani, 1
-attrice -
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore Sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Gregorio Critelli ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del medesimo Avv. Gregorio Critelli
-convenuto–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2022 la (d'ora in poi Parte_1
Parte soltanto , in qualità di cessionaria dei crediti che sarebbero stati vantati dalle società Enel Sole S.r.l. e Acea Ato 2 S.p.A., ha convenuto dinanzi al Tribunale
Civile di Velletri il (d'ora in poi soltanto il Controparte_1 CP_1
per sentirlo condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 16.544,43.
L'importo sarebbe determinato dalla sommatoria tra € 5.579,45 a titolo di sorte capitale che sarebbe dovuta per il mancato pagamento dei corrispettivi di somministrazioni e forniture erogate dalle società cedenti in favore del gli CP_1
interessi moratori ed anatocistici maturati sul predetto importo, gli interessi moratori ed anatocistici maturati su un diverso importo non meglio specificato Parte (sempre a titolo di sorte capitale e di cui alla Nota di debito emessa da che Parte sarebbe stato versato tardivamente nonché gli importi che, sempre a detta di sarebbero dovuti ai sensi dell'art. 6 secondo comma del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. 192/2012 per ogni fattura rimasta impagata o pagata in ritardo. Parte Nelle conclusioni dell'atto di citazione, in via subordinata, chiede comunque la condanna del al pagamento degli importi che dovessero risultare dovuti CP_1
per gli stessi titoli sopra indicati nonché, in via ulteriormente subordinata, di ogni Parte diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e pagina 2 di 4 rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 3 novembre 2022 si è costituito in giudizio il , sollevando una serie di eccezioni e Controparte_1
contestazioni tanto pretestuose quanto infondate e chiedendo il rigetto della Parte domanda di
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con espletamento di CTU tecnica e rinviata all'udienza del 06/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attrice è fondata solo in parte.
Dall'istruttoria esperita e dalla consulenza del CTU, alle cui conclusioni si ritiene di poter aderire, è emerso che la ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti evidenzia a carico del : Controparte_1
- Interessi di mora dovuta sulle fatture ACEA ATO 2 per € 152,31;
- Sorte residua dovuta € 3.081,11 di cui alle fatture Enel oltre interessi di mora quantificati in € 267,42;
- Interessi di mora di cui alla fattura n. 90013929/20 per € 738,98;
- Indennità forfettaria a titolo di risarcimento per i costi di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 pari ad € 40,00.
Pertanto il deve essere condannato al pagamento in Controparte_1
favore della parte attrice della somma di € 4.279,82.
Le spese della CTU vanno poste a carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi pagina 3 di 4 considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in € 1.278,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda attrice;
- condanna il al pagamento in favore della parte attrice Controparte_1
della somma di € 4.279,82.
-pone le spese della CTU a carico della parte convenuta;
-condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in € 1.278,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e
CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
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