Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00568/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2025, proposto da EL El AO, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
“per la mancata formalizzazione del contratto di soggiorno a seguito di concessione di nulla osta al lavoro subordinato stagionale ed adozione di misure cautelari provvisorie ex art. 21, comma 9, L. 1034/1971”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alla Prefettura di Bergamo il 7 febbraio 2025 e depositato in data 13.3.2025, il ricorrente ha adito questo T.A.R. “ per la mancata formalizzazione del contratto di soggiorno a seguito di concessione di nulla osta al lavoro subordinato stagionale ed adozione di misure cautelari provvisorie ex art. 21, comma 9, L. 1034/1971 ”, chiedendo di “ concedere al ricorrente la formalizzazione del contratto di soggiorno il nulla osta, come in epigrafe indicati ” nonché di condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento del danno “ sopportato dal ricorrente e cagionato dal comportamento illegittimo, illecito ed arbitrario della Prefettura di Bergamo ”.
2. Nelle premesse in fatto ha rappresentato:
- di essere giunto in Italia con un visto come lavoratore stagionale con decreto del 2022;
- di aver successivamente tentato, inutilmente, di mettersi in contatto con il datore di lavoro per poter sottoscrivere davanti alla Prefettura il contratto di soggiorno;
- che tramite il proprio difensore si attivava inviando alla Prefettura di Bergamo “ numerose pec al fine di trovare una soluzione senza avere alcun riscontro ”;
- che “ tale modalità nuoce gravemente al diritto di difesa del Sig. El AO il quale si è visto negare la possibilità di attuare il processo di formalizzazione anche per un mancato interessamento della Prefettura di Bergamo che mai ha dato riscontro alle mail inviate ” e che “ il mancato accoglimento appare, quindi, iniquo, non ancorato a riferimenti oggettivi e soggettivi condivisibili e piuttosto orientato ad una cognitio meno che summaria ”.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi 1 . eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione, mancanza di istruttoria, violazione del giusto procedimento; 2. violazione e falsa applicazione degli art. 4 e 7 della legge 7 agosto 1990 n 241: eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento; 3. violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità dell’azione amministrativa 7 (art. 97 Cost.), anche in riferimento agli artt. 29 ss., 32, 38 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; illogicità ed irragionevolezza delle disposizioni impugnate; eccesso di potere”.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bergamo, i quali hanno preliminarmente eccepito l’irricevibilità, la nullità o comunque l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 40 e 44 c.p.a., in ragione della sua genericità e incomprensibilità, non risultando intellegibile né il petitum formale né la causa petendi né essendo chiaro lo svolgimento dei fatti, insistendo comunque per il suo rigetto.
5. Nessuna ulteriore attività difensiva scritta è stata svolta dalla parte ricorrente.
6. All’udienza camerale del 11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio reputa fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
8. Il ricorso contiene generici riferimenti ad una indefinita omissione provvedimentale, ma né il contenuto delle doglianze né la ricostruzione fattuale articolata nelle premesse, né, ancora, il supporto documentale, consentono di comprendere su cosa si sarebbe formata l’inerzia dell’Amministrazione.
Nella parte in fatto si fa riferimento a numerose istanze che sarebbero state inviate dal difensore del ricorrente alla Prefettura, senza che ne sia stato indicato il contenuto o che sia stato quantomeno specificato l’oggetto delle richieste asseritamente rivolte all’Amministrazione, comunque non depositate.
Per contro, nell’unica nota versata in atti, comunicata alla Prefettura il 13.3.2024, - sebbene mai richiamata nel corpo del ricorso - viene richiesto il rilascio di “un permesso per attesa occupazione o la possibilità di trovare un nuovo datore di lavoro”, ma rispetto a tale istanza non viene spesa nel ricorso alcuna argomentazione, il che non consente di contestualizzare la richiesta, contenuta nelle conclusioni, di “concedere al ricorrente la formalizzazione del contratto di soggiorno il nulla osta, come in epigrafe indicati”.
9. Risultano poi disseminati nel ricorso plurimi spunti che, in contraddizione con tali conclusioni, appaiono dare per presupposta l’avvenuta impugnazione di un atto illegittimo, in tal senso potendosi interpretare i richiami “alle ragioni del diniego”, alla “lunghezza del provvedimento”, ai vizi di motivazione, rendendo non intellegibili, tra l’altro, i riferimenti operati all’istituto del silenzio assenso.
10. Rimane, in conclusione, del tutto indeterminato e inconoscibile, nella presente sede, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le contestazioni svolte, tanto da rendere impossibile al Collegio di definirne il contenuto e il fondamento giuridico.
11. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso per assoluta oscurità e intellegibilità dei motivi addotti a sostegno del gravame, oltre che per l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda.
12. Le spese di lite vanno conseguentemente poste a carico del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
13. Attesa la manifesta inammissibilità del ricorso e la natura temeraria della lite, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a., che si quantifica in misura pari al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Condanna, altresì, il ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di € 600,00, da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO