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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 280/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.ta Cristina Maffia, per procura in atti appellata
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato il 27.9.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 24.2.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 26.6.2023, innanzi al Tribunale della Spezia,
ha opposto l'intimazione di pagamento n. Parte_1
056202390000531767000, notificatagli da il 18.5.2023, e gli avvisi CP_2
di addebito in essa contenuti, limitatamente a quelli aventi ad oggetto contributi previdenziali , eccependo l'inesistenza e la nullità CP_3 dell'intimazione opposta, il difetto di notifica, la carenza di motivazione, la prescrizione dei crediti e la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/99, chiedendone l'annullamento.
Costituendosi in giudizio, l' ha eccepito Controparte_4
la propria carenza di legittimazione passiva, in relazione ai vizi di notifica degli avvisi di addebito, chiedendo di essere di essere autorizzata a chiamare in causa l' e concludendo per il rigetto del ricorso in riferimento altri CP_3 motivi di opposizione avanzati dall'opponente.
Con sentenza n. 143 del 2024, il Tribunale della Spezia ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Ha proposto appello il Sig. Parte_1
L si è costituita, chiedendo di respingere Controparte_5
l'appello.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio in data
11.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale della Spezia, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato ritenendo tutti i vizi formali inammissibili per tardività in quanto, dovendosi utilizzare lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, questi vanno fatti valere entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto, nel caso di specie il 18.5.2023, mentre il deposito del ricorso è avvenuto il 26.6.2023, dall'altro lato, per ciò che riguardava i motivi di opposizione all'esecuzione, ritenendo che la legittimazione a contraddire spettasse all'Ente creditore, ovvero l' , CP_3 quale unico titolare della situazione dedotta in giudizio, e non all'agente della riscossione (Cass. SS. UU n. 7514/22), e non avendo il ricorrente proposto il suo ricorso contro l' , con il quale non ha instaurato il CP_6
contraddittorio.
Con il primo motivo, l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il
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Giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso per l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_3
Anche con il quarto motivo si lamenta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e la conseguente erroneità della CP_3
sentenza laddove il giudice ha omesso ogni valutazione sulla prescrizione– decadenza della pretesa, basandosi, appunto, sulla mancata integrazione del contraddittorio.
Questi motivi sono infondati, si deve infatti confermare il corretto richiamo del Giudice di primo grado alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 7514 del 2022, in relazione alle doglianze, del ricorso introduttivo, costituenti motivi di opposizione all'esecuzione, perché investono la attuale debenza del credito o comunque la possibilità di iscriverli a ruolo e quindi l'esistenza di un titolo esecutivo.
Su tali motivi la legittimazione a contraddire spetta all' , quale ente CP_3
creditore e quindi unico titolare della situazione dedotta in giudizio, e non all'agente della riscossione, come appunto statuito dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui: “La parte che introduce il giudizio ... al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato
a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge
a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n.
21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Tale decisione, come già altrettanto giustamente precisato dal Giudice di primo grado, è stata confermata da numerose sentenze successive della
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stessa Suprema Corte, che hanno riconosciuto al solo ente previdenziale la legittimazione passiva (cfr. p.e. Cass., 5.9.2023 n. 25781; Cass., 15.6.2023
n. 17216; Cass., 13.6.2023 n. 16752; Cass., 8.6.2023 n. 16246; Cass.,
16.5.2023 n. 13430; Cass., 4.5.2023 n. 11640; Cass., 28.4.2023 n. 11246;
Cass., 4.4.2023 n. 9316; Cass., 22.12.2022 n. 37581; Cass., 21.11.2022 n.
34590; Cass., 18.11.2022 n. 34029; Cass., 7.11.2022 nn. 32690, 32689,
32688, 32687, 32686).
Per il resto, non si può che richiamare la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha altresì aggiunto: “
4.1. Va precisato che il principio, come si evince dal passo della motivazione che si è trascritto, ha portata generale e non si può ritenere limitato al solo caso di opposizione recuperatoria. In particolare, nei precedenti delle Sezioni semplici sopra citati si discuteva della prescrizione dei crediti e non risulta dalla motivazione che la parte negasse l'originaria notifica delle cartelle. 4.2.
Questi motivi sono allora inammissibili perché il ricorrente non ha proposto il suo ricorso contro l' , con il quale non ha instaurato il CP_6
contraddittorio. Né vi è motivo per disporre la chiamata in causa iussu iudicis, strumento con cui non si può ovviare all'originario errore nell'individuazione della controparte da parte del ricorrente. Si veda, sul punto, proprio Cass., ss. uu., 7514/22, cit., che ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice d'appello che aveva restituito le parti in primo grado perché fosse integrato nei confronti dell' il contraddittorio costituito CP_3
con il solo esattore. Una delle massime ufficiali tratte da quella pronuncia
è: “L'accertamento del difetto di legitimatio ad causam, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma,
c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione”; in motivazione si legge: “la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine
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prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” (dovendosi qui ribadire la precisazione già svolta che il principio non si può ritenere limitato al solo caso di opposizione recuperatoria).
4.3. La generale inammissibilità del ricorso rende allora superflua e contraria a economia processuale la chiamata in causa dell' su istanza di parte convenuta.” CP_3
Con il secondo e terzo motivo, l'appellante critica la sentenza nelle parti in cui ha ritenuto infondate le doglianze di ordine formale dedotte con l'opposizione, inerenti gli asseriti vizi per mancata sottoscrizione e carenza di motivazione dell'intimazione nonché per difetto di notifica dell'atto o di quelli prodromici.
L'appello è in parte qua inammissibile.
Vengono in rilievo i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza, da ultimo ribaditi dalla S.C. nella pronuncia n. 3793 del 2024, secondo cui
“qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv.
632102 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 –
01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del
13/11/2023, Rv. 669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
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Nella specie, le domande fondate sui vizi suindicati, espressamente qualificate dal Tribunale come “vizi formali”, sono da ricondursi all'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c., come già correttamente concluso dallo stesso Giudice di primo grado.
Ne discende che l'impugnazione dei relativi capi della decisione, atteso il disposto dell'art. 618, comma 3, c.p.c., doveva essere separatamente proposta, non con l'appello ma con il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. tra altre Cass. 3166/2020, Cass. 18312/2014
Cass. 13203/2010).
Le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza della fase istruttoria e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa in questo grado di giudizio.
Alla complessiva infondatezza dell'appello, in parte inammissibile ed in parte da respingere, consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Dichiara l'inammissibilità dell'appello in relazione ai capi della sentenza impugnata aventi ad oggetto i vizi di natura formale e respinge per il resto l'appello.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.3.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
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