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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2024, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. Registro generale Appello Lavoro n. 940/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE rel. Dott.ssa Laura BERTOLI CONSIGLIERA Dott.ssa Francesca BEONI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1836/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Tosoni, discussa all'udienza collegiale del 26 novembre 2024 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Veggiari, ed elettivamente Parte_1 domiciliato all'indirizzo Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Enrico Zani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tortona (AL), Corso della Repubblica n. 22
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Nel merito:
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal primo contratto a tempo determinato (01.07.2003) alla assunzione a tempo indeterminato (15.04.2010) e, Pt_ quindi, il diritto del sig. , per le ragioni suesposte, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 01.08.2006, del 2° scatto zianità a decorrere dal 01.05.2010, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.2012, e così via, o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia.
-Conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentate pro-tempore, alla r ttamente calcolata e al pagamento in favore del medesimo ricorrente delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo, tenendo della prescrizione già intervenuta alla data del luglio 2007. Con espressa riserva di quantificazione delle spettanze dovute per i predetti titoli in separato giudizio.
[1] -Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F. di entrambi i gradi di giudizio e rimborso dei contributi unificati versati, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
PER L'APPELLATA:
“nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n.1836/2024 pubblicata in data 8/5/2024 Parte_1 dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, rigett nde tutte avanzate da parte appellante in quanto infondate, con conferma integrale della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso professionale, o in mero subordine con spese compensate stante il riferito contrasto giurisprudenziale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1836/2024, il Tribunale di Milano rigettava integralmente il ricorso proposto dal Sig. nei confronti della propria datrice di lavoro, Parte_1
con compensazione totale delle spese di lite. CP_2
Il sig. , dipendente della società Pt_1 Controparte_3
quale addetto a mansioni di esattore, inquadrato al
[...] livello C del C.C.N.L. per il personale dipendente di Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della resistente durante la vigenza di diversi contratti a tempo determinato, delle ferie maturate per effetto di detta anzianità, nonché per ottenere il pagamento delle conseguenti differenze retributive. Nello specifico, il lavoratore dichiarava di aver lavorato per la società in periodi diversi (dal 2003 al 2010) con contratti a termine prima di essere assunto a tempo indeterminato il 15.04.2010. Tuttavia, la società non gli aveva riconosciuto l'anzianità maturata durante i contratti a termine, attribuendo gli scatti di anzianità solo dall'assunzione a tempo indeterminato. Tale situazione si poneva in evidente violazione delle norme di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro (in particolare degli artt. 2 e 26 del CCNL Autostrade e Trafori) e della normativa antidiscriminatoria di matrice comunitaria. Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande del lavoratore per aver rinunziato, in sede di conciliazione ex art 2113 c.c., al diritto oggetto di accertamento, contestando, inoltre, in fatto ed in diritto l'avversario ricorso ed eccependo in ogni caso la prescrizione dei crediti rivendicati. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso ritenendo documentalmente provato, dalla difesa della società resistente, come, in data 03 maggio 2017, fosse stato sottoscritto in sede sindacale da parte di e del sig. , verbale di CP_2 Pt_1 conciliazione, traente origine dalle richieste del lavoratore di aumento delle ore minime garantite e di definizione di ogni possibile rivendicazione inerente a diritti non soddisfatti nel corso dei rapporti di lavoro succedutisi. In tale verbale il lavoratore si vedeva riconoscere dalla società l'aumento delle ore minime garantite nella misura di 16 ore mensili, nonché la somma lorda di euro 897,05 a titolo di transazione novativa onnicomprensiva di carattere generale, per il solo scopo di evitare l'alea di qualsivoglia eventuale giudizio, anche solo potenziale. In particolare, come evincibile dal tenore letterale del verbale in questione, il lavoratore accettava l'aumento orario e la somma sopra indicati “a saldo, stralcio
[2] e transazione di ogni e qualsiasi suo diritto, pretesa od azione, comunque connessi, discendenti, derivanti, occasionati dal rapporto di lavoro con la Società e dalla sua esecuzione sino alla data del presente verbale, Controparte_3 rinunciando ad eventuali pretese, nonché ad ogni possibile rivendicazione connessa alla violazione di presunti diritti acquisiti o maturati in capo allo stesso e ad ogni relativa istanza e/o azione anche sindacale, giudiziale ed arbitrale”. Il giudice di primo grado, tramite il verbale di conciliazione prodotto in giudizio, accertava che il sig. avesse, altresì, espressamente e testualmente Pt_1 rinunciato “a qualsivoglia azione, domanda, pretesa e/o diritto relativi e/o connessi e/o anche solo occasionati dal CCNL, ovvero a domande derivanti da una diversa anzianità, rimborsi spese, differenze salariali e retribuzioni arretrate di qualsivoglia specie, qualsivoglia indennità, bonus, retribuzione variabile, premi, incentivi, ovvero qualsiasi somma dovuta a fronte di accordi sindacali, a qualsiasi incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma, in denaro o in natura, sugli istituti legislativi e contrattuali diretti, indiretti e differiti, permessi, ferie, festività e relativa indennità sostitutiva, a qualsivoglia diritto derivante da prassi aziendali, lavoro straordinario, festivo e notturno, ed a qualsiasi ulteriore pretesa o diritto che possa derivare da leggi, contratti collettivi o individuali di lavoro” In definitiva, il giudice di primo grado riteneva dare seguito all'orientamento del Tribunale già pronunciatosi con la sentenza n. 449/2023 del 17.01.24 secondo cui “gli accordi conclusi dall'impresa e dal lavoratore identificano in maniera inequivoca la vertenza da definire, lo scambio e la portata delle reciproche concessioni e rinunzie e la volontà di porre termine alla controversia…parimenti, deve ritenersi pacifico che il complessivo bilanciamento delle reciproche concessioni fosse stato determinato con la fattiva assistenza sindacale, sì da tutelare adeguatamente la posizione e l'interesse del lavoratore”. Alla luce di tali considerazioni il ricorso veniva integralmente rigettato con compensazione totale delle spese di lite.
Con atto di appello, depositato il 29.08.2024, il sig. ha impugnato la Pt_1 sentenza di primo grado tramite la formulazione di tre motivi d'appello. PRIMO MOTIVO: SULLA INVALIDITÀ DELLA INTERVENUTA CONCILIAZIONE. Con il primo motivo d'appello, il lavoratore impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice sostiene che “La circostanza che le rinunzie e transazioni del 2017 siano intervenute in sede protetta ex art. 2113 c.c. ed in particolare con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali è documentale”. In merito a tali circostanze, si precisa che, nella realtà dei fatti, come provato tramite il verbale di conciliazione allegato e riportato a pagina 9 dell'atto di appello, esso sia stato firmato presso la barriera di Novara Est e non in sede protetta. Pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto dar seguito all'iter giuridico tracciato da alcune pronunce della Corte di Cassazione (ex Cassazione civile, sez. Lav. 15 aprile 2024, n. 10065; sentenza n. 1975 del 18/01/2024)
[3] secondo cui la sottoscrizione della conciliazione in una sede diversa da quella del sindacato, che sia l'azienda o qualsiasi altro luogo, renderebbe l'accordo invalido a meno che “il datore di lavoro provi che il dipendente abbia avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte”. SECONDO MOTIVO: DIVERSITÀ DELL'OGGETTO. Con il secondo motivo d'appello si mette in discussione l'oggetto stesso dell'accordo di conciliazione che, a parere dell'appellante, riguardava unicamente le rivendicazioni derivanti dal contratto a tempo indeterminato part time e le relative differenze retributive conseguenti alla violazione del principio di parità di trattamento. Da pag. 23 a pag. 25 l'appellante passa in rassegna una serie di sentenze di merito a sostegno del proprio assunto. TERZO MOTIVO: L'ANZIANITÀ È UN DIRITTO INDISPONIBILE Nel terzo motivo l'appellante ribadisce che l'anzianità e i relativi scatti non possono costituire atti di disposizione, traslativi o abdicativi.
Con memoria depositata il 12.11.2024, si è costituita la società appellata, contestando la fondatezza dell'appello. In via subordinata, l'appellato osserva che i diritti di cui il sig. chiede Pt_1
l'accertamento sono in larga parte estinti per prescrizione quinquennale: dunque, anche nel caso in cui le domande azionate con il ricorso dovessero trovare accoglimento, occorrerebbe tenere conto del fatto che i crediti asseritamente maturati prima dell'1/9/2017 (cioè anteriormente al quinquennio dalla missiva dell'1/9/2022) sono estinti per prescrizione.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di appello, che per la loro connessione logico giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti per le ragioni già precisate da questa Corte in analogo precedente (vedi sentenza n. 697/24).
Il Collegio ritiene di dover affrontare direttamente il merito della causa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (vedi, ex plurimis, Cass., 20-4-2020, n. 7941).
[4] In tale ottica, ad avviso del Collegio, la transazione invocata dalla società appellata non può essere opposta al lavoratore in quanto tale conciliazione non ha (e non poteva avere) ad oggetto i diritti rivendicati nella presente controversia. La rinunzia del lavoratore a “domande derivanti da una diversa anzianità” dev'essere interpretata tenendo presente l'intero contesto in cui è stata inserita e, quindi, non può non essere letta come riferita solamente alla anzianità maturata nel corso del contratto a tempo indeterminato, tenuto conto che nelle premesse dell'accordo viene menzionato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time e mai i contratti a tempo determinato (che peraltro erano tutti full time). Inoltre, l'accordo aziendale, che faceva 'parte integrante' della conciliazione individuale, era significativamente denominato “retribuzione del personale part time” (aveva cioè ad oggetto il solo contratto a tempo indeterminato – l'unico a tempo parziale - ed il periodo della sua vigenza). Con la citata transazione al sig. è stata riconosciuta la somma dovuta in Pt_1 favore dei lavoratori con anzianità compresa tra i 3 e i 10 anni e, quindi, senza considerare l'anzianità maturata con i contratti a termine (47 mesi). Pertanto, questa circostanza dimostra inequivocabilmente che l'anzianità di cui le parti hanno tenuto conto al momento della conciliazione doveva essere esclusivamente quella maturata nel corso del contratto a tempo indeterminato part time e che, di conseguenza, a detta anzianità le parti hanno fatto esclusivo riferimento quando è stata espressa la rinuncia a “domande derivanti da una diversa anzianità”.
Si deve, inoltre, evidenziare che l'anzianità è un diritto indisponibile. Per costante giurisprudenza, infatti, l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che “il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti dal norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 c.c., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 c.c., o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 2077 c.c. (vedi Cass., 12/08/2016, n.17098).
[5] Conseguentemente, “[i verbali di conciliazione], pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente la formale assunzione …, non impedisce loro di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l'assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni" (Cass., 11-10- 2018, n. 25315; conf. Cass., 26/04/2018, n.10131).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, pertanto, anche considerando valida ed efficace la transazione prodotta dalla controparte, oltre al riconoscimento dalla anzianità in favore del lavoratore durante i contratti a termine, a tutti gli effetti, e la condanna alla ricostruzione della carriera, l'appellante avrebbe diritto di vedersi riconosciute integralmente tutte le differenze retributive successive all'assunzione a tempo indeterminato. L'anzianità ha infatti effetto su altri istituti contrattuali ed, in particolare, sulle ferie maturate, nonché sui concorsi interni e preavviso.
Da quanto sopra esposto discende il diritto dell'appellante di vedersi riconoscere in questa sede le differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali da calcolarsi sulla base della complessiva anzianità maturata anche in forza dei contratti a termine intercorsi inter-partes prima della formale assunzione a tempo indeterminato. Il riconoscimento, infatti, dell'anzianità di servizio solo a partire dalla stipula del contratto a tempo indeterminato si pone in violazione degli artt. 2 e 26 del CCNL (che non prevedono legami tra l'anzianità ed il solo contratto a tempo indeterminato) e del principio di non discriminazione di matrice comunitaria. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/Ce, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass., 10/11/2022, n.33226).
Alla luce di tali principi, in riforma della sentenza impugnata, si deve dichiarare il diritto dell'appellante di vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal primo
[6] contratto a tempo determinato (1/7/03) alla assunzione a tempo indeterminato (15/04/10) e, quindi, il diritto del sig. al riconoscimento del 1° scatto di Pt_1 anzianità a decorrere dal 01.08.06, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.10, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.12, e così di seguito. Pertanto, è tenuta a ricostruire la carriera dell'appellante in virtù Controparte_3 della anzianità correttamente calcolata e al pagamento in favore del medesimo delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale. A quest'ultimo proposito, si osserva che con la riforma Fornero e Jobs act il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha perso quel carattere di stabilità che permetteva la decorrenza della prescrizione anche nel corso dello svolgimento del medesimo, ragion per cui il termine deve decorrere dalla cessazione del rapporto. Per la Suprema Corte «non è dubbio che le modifiche dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. “piena” o “forte”, ovvero “attenuata” o “debole”) assolutamente inedita (…) Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012». E' stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass., 06/09/2022, n.26246). In applicazione di tale consolidato principio, l'appellante ha quindi diritto di vedersi corrisposte tutte le differenze retributive maturate entro i cinque anni precedenti l'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012.
[7] Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1836/2024 del Tribunale di Milano, dichiara il diritto dell'appellante di vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal primo contratto a tempo determinato (01.07.2003) all'assunzione a tempo indeterminato (15.04.2010) e, quindi, il diritto del sig. al riconoscimento del 1° scatto di Pt_1 anzianità a decorrere dal 01.08.2006, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.2010, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.2012 e così di seguito;
Conseguentemente condanna Controparte_3
alla ricostruzione della carriera dell'appellante in virtù della
[...] anzianità correttamente calcolata e al pagamento in favore del medesimo appellante delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo, il tutto nei limiti della prescrizione come specificato in motivazione;
condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in euro 5.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatari. Milano, il 26 novembre 2024
IL PRESIDENTE RELATORE (dott. Giovanni Casella)
[8]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE rel. Dott.ssa Laura BERTOLI CONSIGLIERA Dott.ssa Francesca BEONI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1836/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Tosoni, discussa all'udienza collegiale del 26 novembre 2024 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Veggiari, ed elettivamente Parte_1 domiciliato all'indirizzo Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Enrico Zani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tortona (AL), Corso della Repubblica n. 22
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Nel merito:
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal primo contratto a tempo determinato (01.07.2003) alla assunzione a tempo indeterminato (15.04.2010) e, Pt_ quindi, il diritto del sig. , per le ragioni suesposte, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 01.08.2006, del 2° scatto zianità a decorrere dal 01.05.2010, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.2012, e così via, o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia.
-Conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentate pro-tempore, alla r ttamente calcolata e al pagamento in favore del medesimo ricorrente delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo, tenendo della prescrizione già intervenuta alla data del luglio 2007. Con espressa riserva di quantificazione delle spettanze dovute per i predetti titoli in separato giudizio.
[1] -Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F. di entrambi i gradi di giudizio e rimborso dei contributi unificati versati, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
PER L'APPELLATA:
“nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n.1836/2024 pubblicata in data 8/5/2024 Parte_1 dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, rigett nde tutte avanzate da parte appellante in quanto infondate, con conferma integrale della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso professionale, o in mero subordine con spese compensate stante il riferito contrasto giurisprudenziale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1836/2024, il Tribunale di Milano rigettava integralmente il ricorso proposto dal Sig. nei confronti della propria datrice di lavoro, Parte_1
con compensazione totale delle spese di lite. CP_2
Il sig. , dipendente della società Pt_1 Controparte_3
quale addetto a mansioni di esattore, inquadrato al
[...] livello C del C.C.N.L. per il personale dipendente di Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della resistente durante la vigenza di diversi contratti a tempo determinato, delle ferie maturate per effetto di detta anzianità, nonché per ottenere il pagamento delle conseguenti differenze retributive. Nello specifico, il lavoratore dichiarava di aver lavorato per la società in periodi diversi (dal 2003 al 2010) con contratti a termine prima di essere assunto a tempo indeterminato il 15.04.2010. Tuttavia, la società non gli aveva riconosciuto l'anzianità maturata durante i contratti a termine, attribuendo gli scatti di anzianità solo dall'assunzione a tempo indeterminato. Tale situazione si poneva in evidente violazione delle norme di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro (in particolare degli artt. 2 e 26 del CCNL Autostrade e Trafori) e della normativa antidiscriminatoria di matrice comunitaria. Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande del lavoratore per aver rinunziato, in sede di conciliazione ex art 2113 c.c., al diritto oggetto di accertamento, contestando, inoltre, in fatto ed in diritto l'avversario ricorso ed eccependo in ogni caso la prescrizione dei crediti rivendicati. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso ritenendo documentalmente provato, dalla difesa della società resistente, come, in data 03 maggio 2017, fosse stato sottoscritto in sede sindacale da parte di e del sig. , verbale di CP_2 Pt_1 conciliazione, traente origine dalle richieste del lavoratore di aumento delle ore minime garantite e di definizione di ogni possibile rivendicazione inerente a diritti non soddisfatti nel corso dei rapporti di lavoro succedutisi. In tale verbale il lavoratore si vedeva riconoscere dalla società l'aumento delle ore minime garantite nella misura di 16 ore mensili, nonché la somma lorda di euro 897,05 a titolo di transazione novativa onnicomprensiva di carattere generale, per il solo scopo di evitare l'alea di qualsivoglia eventuale giudizio, anche solo potenziale. In particolare, come evincibile dal tenore letterale del verbale in questione, il lavoratore accettava l'aumento orario e la somma sopra indicati “a saldo, stralcio
[2] e transazione di ogni e qualsiasi suo diritto, pretesa od azione, comunque connessi, discendenti, derivanti, occasionati dal rapporto di lavoro con la Società e dalla sua esecuzione sino alla data del presente verbale, Controparte_3 rinunciando ad eventuali pretese, nonché ad ogni possibile rivendicazione connessa alla violazione di presunti diritti acquisiti o maturati in capo allo stesso e ad ogni relativa istanza e/o azione anche sindacale, giudiziale ed arbitrale”. Il giudice di primo grado, tramite il verbale di conciliazione prodotto in giudizio, accertava che il sig. avesse, altresì, espressamente e testualmente Pt_1 rinunciato “a qualsivoglia azione, domanda, pretesa e/o diritto relativi e/o connessi e/o anche solo occasionati dal CCNL, ovvero a domande derivanti da una diversa anzianità, rimborsi spese, differenze salariali e retribuzioni arretrate di qualsivoglia specie, qualsivoglia indennità, bonus, retribuzione variabile, premi, incentivi, ovvero qualsiasi somma dovuta a fronte di accordi sindacali, a qualsiasi incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma, in denaro o in natura, sugli istituti legislativi e contrattuali diretti, indiretti e differiti, permessi, ferie, festività e relativa indennità sostitutiva, a qualsivoglia diritto derivante da prassi aziendali, lavoro straordinario, festivo e notturno, ed a qualsiasi ulteriore pretesa o diritto che possa derivare da leggi, contratti collettivi o individuali di lavoro” In definitiva, il giudice di primo grado riteneva dare seguito all'orientamento del Tribunale già pronunciatosi con la sentenza n. 449/2023 del 17.01.24 secondo cui “gli accordi conclusi dall'impresa e dal lavoratore identificano in maniera inequivoca la vertenza da definire, lo scambio e la portata delle reciproche concessioni e rinunzie e la volontà di porre termine alla controversia…parimenti, deve ritenersi pacifico che il complessivo bilanciamento delle reciproche concessioni fosse stato determinato con la fattiva assistenza sindacale, sì da tutelare adeguatamente la posizione e l'interesse del lavoratore”. Alla luce di tali considerazioni il ricorso veniva integralmente rigettato con compensazione totale delle spese di lite.
Con atto di appello, depositato il 29.08.2024, il sig. ha impugnato la Pt_1 sentenza di primo grado tramite la formulazione di tre motivi d'appello. PRIMO MOTIVO: SULLA INVALIDITÀ DELLA INTERVENUTA CONCILIAZIONE. Con il primo motivo d'appello, il lavoratore impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice sostiene che “La circostanza che le rinunzie e transazioni del 2017 siano intervenute in sede protetta ex art. 2113 c.c. ed in particolare con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali è documentale”. In merito a tali circostanze, si precisa che, nella realtà dei fatti, come provato tramite il verbale di conciliazione allegato e riportato a pagina 9 dell'atto di appello, esso sia stato firmato presso la barriera di Novara Est e non in sede protetta. Pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto dar seguito all'iter giuridico tracciato da alcune pronunce della Corte di Cassazione (ex Cassazione civile, sez. Lav. 15 aprile 2024, n. 10065; sentenza n. 1975 del 18/01/2024)
[3] secondo cui la sottoscrizione della conciliazione in una sede diversa da quella del sindacato, che sia l'azienda o qualsiasi altro luogo, renderebbe l'accordo invalido a meno che “il datore di lavoro provi che il dipendente abbia avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte”. SECONDO MOTIVO: DIVERSITÀ DELL'OGGETTO. Con il secondo motivo d'appello si mette in discussione l'oggetto stesso dell'accordo di conciliazione che, a parere dell'appellante, riguardava unicamente le rivendicazioni derivanti dal contratto a tempo indeterminato part time e le relative differenze retributive conseguenti alla violazione del principio di parità di trattamento. Da pag. 23 a pag. 25 l'appellante passa in rassegna una serie di sentenze di merito a sostegno del proprio assunto. TERZO MOTIVO: L'ANZIANITÀ È UN DIRITTO INDISPONIBILE Nel terzo motivo l'appellante ribadisce che l'anzianità e i relativi scatti non possono costituire atti di disposizione, traslativi o abdicativi.
Con memoria depositata il 12.11.2024, si è costituita la società appellata, contestando la fondatezza dell'appello. In via subordinata, l'appellato osserva che i diritti di cui il sig. chiede Pt_1
l'accertamento sono in larga parte estinti per prescrizione quinquennale: dunque, anche nel caso in cui le domande azionate con il ricorso dovessero trovare accoglimento, occorrerebbe tenere conto del fatto che i crediti asseritamente maturati prima dell'1/9/2017 (cioè anteriormente al quinquennio dalla missiva dell'1/9/2022) sono estinti per prescrizione.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di appello, che per la loro connessione logico giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti per le ragioni già precisate da questa Corte in analogo precedente (vedi sentenza n. 697/24).
Il Collegio ritiene di dover affrontare direttamente il merito della causa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (vedi, ex plurimis, Cass., 20-4-2020, n. 7941).
[4] In tale ottica, ad avviso del Collegio, la transazione invocata dalla società appellata non può essere opposta al lavoratore in quanto tale conciliazione non ha (e non poteva avere) ad oggetto i diritti rivendicati nella presente controversia. La rinunzia del lavoratore a “domande derivanti da una diversa anzianità” dev'essere interpretata tenendo presente l'intero contesto in cui è stata inserita e, quindi, non può non essere letta come riferita solamente alla anzianità maturata nel corso del contratto a tempo indeterminato, tenuto conto che nelle premesse dell'accordo viene menzionato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time e mai i contratti a tempo determinato (che peraltro erano tutti full time). Inoltre, l'accordo aziendale, che faceva 'parte integrante' della conciliazione individuale, era significativamente denominato “retribuzione del personale part time” (aveva cioè ad oggetto il solo contratto a tempo indeterminato – l'unico a tempo parziale - ed il periodo della sua vigenza). Con la citata transazione al sig. è stata riconosciuta la somma dovuta in Pt_1 favore dei lavoratori con anzianità compresa tra i 3 e i 10 anni e, quindi, senza considerare l'anzianità maturata con i contratti a termine (47 mesi). Pertanto, questa circostanza dimostra inequivocabilmente che l'anzianità di cui le parti hanno tenuto conto al momento della conciliazione doveva essere esclusivamente quella maturata nel corso del contratto a tempo indeterminato part time e che, di conseguenza, a detta anzianità le parti hanno fatto esclusivo riferimento quando è stata espressa la rinuncia a “domande derivanti da una diversa anzianità”.
Si deve, inoltre, evidenziare che l'anzianità è un diritto indisponibile. Per costante giurisprudenza, infatti, l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che “il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti dal norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 c.c., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 c.c., o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 2077 c.c. (vedi Cass., 12/08/2016, n.17098).
[5] Conseguentemente, “[i verbali di conciliazione], pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente la formale assunzione …, non impedisce loro di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l'assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni" (Cass., 11-10- 2018, n. 25315; conf. Cass., 26/04/2018, n.10131).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, pertanto, anche considerando valida ed efficace la transazione prodotta dalla controparte, oltre al riconoscimento dalla anzianità in favore del lavoratore durante i contratti a termine, a tutti gli effetti, e la condanna alla ricostruzione della carriera, l'appellante avrebbe diritto di vedersi riconosciute integralmente tutte le differenze retributive successive all'assunzione a tempo indeterminato. L'anzianità ha infatti effetto su altri istituti contrattuali ed, in particolare, sulle ferie maturate, nonché sui concorsi interni e preavviso.
Da quanto sopra esposto discende il diritto dell'appellante di vedersi riconoscere in questa sede le differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali da calcolarsi sulla base della complessiva anzianità maturata anche in forza dei contratti a termine intercorsi inter-partes prima della formale assunzione a tempo indeterminato. Il riconoscimento, infatti, dell'anzianità di servizio solo a partire dalla stipula del contratto a tempo indeterminato si pone in violazione degli artt. 2 e 26 del CCNL (che non prevedono legami tra l'anzianità ed il solo contratto a tempo indeterminato) e del principio di non discriminazione di matrice comunitaria. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/Ce, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass., 10/11/2022, n.33226).
Alla luce di tali principi, in riforma della sentenza impugnata, si deve dichiarare il diritto dell'appellante di vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal primo
[6] contratto a tempo determinato (1/7/03) alla assunzione a tempo indeterminato (15/04/10) e, quindi, il diritto del sig. al riconoscimento del 1° scatto di Pt_1 anzianità a decorrere dal 01.08.06, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.10, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.12, e così di seguito. Pertanto, è tenuta a ricostruire la carriera dell'appellante in virtù Controparte_3 della anzianità correttamente calcolata e al pagamento in favore del medesimo delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale. A quest'ultimo proposito, si osserva che con la riforma Fornero e Jobs act il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha perso quel carattere di stabilità che permetteva la decorrenza della prescrizione anche nel corso dello svolgimento del medesimo, ragion per cui il termine deve decorrere dalla cessazione del rapporto. Per la Suprema Corte «non è dubbio che le modifiche dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. “piena” o “forte”, ovvero “attenuata” o “debole”) assolutamente inedita (…) Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012». E' stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass., 06/09/2022, n.26246). In applicazione di tale consolidato principio, l'appellante ha quindi diritto di vedersi corrisposte tutte le differenze retributive maturate entro i cinque anni precedenti l'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012.
[7] Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1836/2024 del Tribunale di Milano, dichiara il diritto dell'appellante di vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal primo contratto a tempo determinato (01.07.2003) all'assunzione a tempo indeterminato (15.04.2010) e, quindi, il diritto del sig. al riconoscimento del 1° scatto di Pt_1 anzianità a decorrere dal 01.08.2006, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.2010, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.2012 e così di seguito;
Conseguentemente condanna Controparte_3
alla ricostruzione della carriera dell'appellante in virtù della
[...] anzianità correttamente calcolata e al pagamento in favore del medesimo appellante delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo, il tutto nei limiti della prescrizione come specificato in motivazione;
condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in euro 5.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatari. Milano, il 26 novembre 2024
IL PRESIDENTE RELATORE (dott. Giovanni Casella)
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