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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 853/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 853/2022 promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore FALCONE BI
opponente contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in SAN BENEDETTO 13 09128 CAGLIARI presso il Difensore PORCU
AR TA
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121 e 132
c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'opposizione è ammissibile e fondata. Si discute della rituale notifica della cartella di pagamento impugnata. L' , all'attento esame della Controparte_1
documentazione prodotta, non ha depositato alcuna Comunicazione di Avvenuto
Deposito (C.A.D.) del plico notificato ex art. 140 c.p.c., e – per quanto specificamente attiene alla cartella di pagamento n. 08520190001402032000 – risulta in atti un Avviso
di Ricevimento privo di data certa, privo di sottoscrizione e del nominativo del soggetto agente (peraltro poste private, dunque con dubbia ritualità della CP_2
notifica stessa). Deve pertanto richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la
spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte
dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo
documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a
mani della quale è stata eseguita la consegna;
ne consegue che la mancanza di firma dell'agente
postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto
nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la
paternità dell'atto all'agente notificante” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/08/2020, n.
17373). Tanto travolge e supera ogni diversa questione. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
Condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di giudizio, liquidate in Euro
700,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
pagina 2 di 3 Piacenza, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 853/2022 promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore FALCONE BI
opponente contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in SAN BENEDETTO 13 09128 CAGLIARI presso il Difensore PORCU
AR TA
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121 e 132
c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'opposizione è ammissibile e fondata. Si discute della rituale notifica della cartella di pagamento impugnata. L' , all'attento esame della Controparte_1
documentazione prodotta, non ha depositato alcuna Comunicazione di Avvenuto
Deposito (C.A.D.) del plico notificato ex art. 140 c.p.c., e – per quanto specificamente attiene alla cartella di pagamento n. 08520190001402032000 – risulta in atti un Avviso
di Ricevimento privo di data certa, privo di sottoscrizione e del nominativo del soggetto agente (peraltro poste private, dunque con dubbia ritualità della CP_2
notifica stessa). Deve pertanto richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la
spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte
dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo
documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a
mani della quale è stata eseguita la consegna;
ne consegue che la mancanza di firma dell'agente
postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto
nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la
paternità dell'atto all'agente notificante” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/08/2020, n.
17373). Tanto travolge e supera ogni diversa questione. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
Condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di giudizio, liquidate in Euro
700,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
pagina 2 di 3 Piacenza, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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