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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3960/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, quale erede di , con l'avv. Mario Parte_1 Persona_1
Odone;
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.4.2024, – al cui decesso, Persona_1
sopravvenuto in corso di causa, subentrava in giudizio l'erede in epigrafe –
chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 23.6.2023 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. Alla CP_1
1 odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata malattia (carcinoma polmonare) aveva natura professionale e determinava un danno biologico permanente in misura del 80% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, del 90% con decorrenza dal 24.11.2023 e del 100% con decorrenza dal 3.1.2024 e fino al decesso.
Ne consegue il diritto dell'erede alla erogazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a)-b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa sino alla data di decesso dell'originario istante (8.6.2024).
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei
2 limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto di all'indennizzo in rendita del danno Persona_1
biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 80% dalla data della domanda amministrativa, del 90% dal 24.11.2023 e del 100%
dal 3.1.2024 fino al decesso e condanna l' a corrispondere in favore CP_1
della istante quale erede i relativi ratei con decorrenza dal giorno della domanda amministrativa e sino al decesso dell'originario istante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412; condanna l a rifondere alla istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Mario Odone.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3960/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, quale erede di , con l'avv. Mario Parte_1 Persona_1
Odone;
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.4.2024, – al cui decesso, Persona_1
sopravvenuto in corso di causa, subentrava in giudizio l'erede in epigrafe –
chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 23.6.2023 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. Alla CP_1
1 odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata malattia (carcinoma polmonare) aveva natura professionale e determinava un danno biologico permanente in misura del 80% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, del 90% con decorrenza dal 24.11.2023 e del 100% con decorrenza dal 3.1.2024 e fino al decesso.
Ne consegue il diritto dell'erede alla erogazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a)-b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa sino alla data di decesso dell'originario istante (8.6.2024).
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei
2 limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto di all'indennizzo in rendita del danno Persona_1
biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 80% dalla data della domanda amministrativa, del 90% dal 24.11.2023 e del 100%
dal 3.1.2024 fino al decesso e condanna l' a corrispondere in favore CP_1
della istante quale erede i relativi ratei con decorrenza dal giorno della domanda amministrativa e sino al decesso dell'originario istante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412; condanna l a rifondere alla istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Mario Odone.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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