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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1470/2021 promossa da:
con l'avv. A. Macrelli Parte_1
(appellante)
Contro
, con l'avv. R. Partisani Controparte_1
(appellato)
Nonché contro
Controparte_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la Controparte_3
responsabilità genitoriale sulla minore in qualità di chiamati all'eredità Persona_1
del sig. Persona_2
(contumaci)
contro pagina 1 di 15 Controparte_4 Parte_1
[...]
con il patrocinio dell'avv. Stefano Versari
INTERVENUTO
Conclusioni per l'appellante:
In totale riforma della sentenza n. 690/2021 del 17.06.201 emessa (nel procedimento distinto al n.
121/2017 Rg.) dal Tribunale di Forlì pubblicata e notificata in data 17/06/2021 così ed in accoglimento della prefata impugnazione, contrariis rejiectis, Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita:
Nel merito, e in via principale:
Respingere tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_1 per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto.
Si insiste, in ogni caso per l'ammissione delle prove orali tempestivamente formulate in primo grado che di seguito si reiterano:
1) Vero che il fondo patrimoniale è stato costituito dal sig. per far fronte ai bisogni del Parte_1 figlio affetto da disturbi psico-fisici; Per_3
2) Vero che fino all'anno 2013, l'impresa individuale di cui è titolare il sig. aveva Parte_1 rapporti attivi per vendita di merci a terzi che gli procurava ricavi per € 506.094,26;
4) Vero che società ARCA SPA ha corrisposto la somma di € 2.791.869 al sig. per la Parte_1 vendita dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cesena meglio descritto nell'atto di compravendita del 13.12.2012, che si rammostra;
5) Vero che società ARCA SPA in data 13.12.2011 consegnava al sig. assegno n. Parte_1
0012140841 BCC di € 900.000,00 (doc. 3) a garanzia del pagamento del prezzo pattuito per la compravendita dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cesena, meglio descritto nell'atto notarile del 13.12.2011;
6) Vero che società Zurich Insurance PLC in data 13.12.2011 si costituiva fideiussore a favore del sig.
garantendo l'adempimento delle obbligazioni di pagamento della società ARCA SPA in Parte_1 relazione all'atto di compravendita del 13.12.2011, come da documenti che si rammostrano (doc. 2 e 5);
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli di prova:
- Sig. di Cesena (FC) Testimone_1
- Sig. c/o ARCA SPA. Via Emilia n.3902 – 47020 LONGIANO (FC). Testimone_2
Si dichiara di non accettare il contradditorio su fatti e/o domande nuove.
Si chiede altresì la concessione dei termini ex art 190 cpc. pagina 2 di 15 Spese di lite rifuse per entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali di studio,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Conclusioni per l'appellato:
Conclusioni per l'intervenuto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- in via preliminare, preso atto dell'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato Parte_1
intervenuta con sentenza del Tribunale di Forlì nr. 27 pubblicata in data 22.03.2024 nel
[...] procedimento n. 16/24 RG, dichiarare la legittimità del subentro e della partecipazione al presente giudizio da parte della predetta Procedura di Liquidazione Controllata in riferimento a tutti gli atti dispositivi impugnati e/o a quelli in relazione ai quali l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere sussistenti i presupposti;
- per l'effetto, previa declaratoria del sopravvenuto difetto di legittimazione ed interesse in capo al sig.
(parte appellante) e al sig. (parte appellata), dichiarare, per tutte le Parte_1 Controparte_1 ragioni indicate nel presente atto, improcedibile la causa nei confronti dello stesso appellante Parte_1
e del sig. con riferimento a tutti gli atti impugnati e/o limitatamente agli atti
[...] Controparte_1 dispositivi in relazione ai quali l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna riterrà sussistenti i presupposti;
- nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ex art. 348 bis cpc Parte_1
e, comunque, destituito di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi esposti dalla difesa di parte appellata, confermando integralmente la sentenza appellata;
- per l'effetto, dichiarare l'estensione nei confronti dell'intero ceto creditorio della Procedura della liquidazione controllata del sovraindebitato della declaratoria di inefficacia ex Parte_1 art. 2901 c.c. di tutti gli atti impugnati (e/o di quelli per cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga sussistenti i presupposti) indicati nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Forlì appellata.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. (ora Parte_2
conveniva innanzi al Tribunale di Rimini i sig.ri , , e P_ CP_6 CP_7
perché fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di risoluzione di CP_8
due donazioni a rogito notaio stipulato in data 27 marzo 2014 rep. Persona_4
pagina 3 di 15 113.078/17.889 e trascritto a Rimini in data 28 marzo 2014 agli articoli 3023 e 3025 nella parte in cui il sig. aveva concordato con gli altri convenuti la risoluzione P_
consensuale della donazione in suo favore del diritto di piena proprietà di un locale garage al piano seminterrato in Coriano (RN), strada Consolare Rimini – San Marino, nonché nella parte in cui il sig. aveva concordato con gli altri convenuti la risoluzione P_
consensuale della donazione in suo favore del diritto proprietà per la quota di ½ della porzione di fabbricato in Coriano (RN), strada Consolare Rimini – San Marino, costituita da un opificio ai piani seminterrato e terra e perché, conseguentemente fosse accertato il proprio diritto a procedere esecutivamente per il recupero dei propri crediti.
2. A sostegno delle pretese azionate l'attrice allegava di essere creditrice nei confronti del sig. della somma di € 54.489,92 oltre interessi e spese in forza di decreto P_
ingiuntivo divenuto definitivo in quanto non opposto;
che tale credito traeva origine dalla garanzia fideiussoria che il sig. aveva prestato fino a concorrenza dell'importo di € P_
195.000,00 per le obbligazioni della società Terzavia S.r.l.; che al momento dell'assunzione della garanzia egli risultava titolare di beni immobili pervenutigli per donazione;
che in data
27 marzo 2014 le parti della donazione di tali immobili l'avevano consensualmente risolta determinando la retrocessione dei beni ai donanti;
che tale atto risultava oggettivamente pregiudizievole delle proprie ragioni nei confronti del sig. ai sensi dell'art. 2901 P_
c.c.; che sussistevano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. anche alla luce della natura gratuita dell'atto di risoluzione delle donazioni.
3. Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza della domanda ed eccependo, in primo luogo, che la risoluzione consensuale delle donazioni non potesse essere qualificata quale atto dispositivo ed evidenziando, in secondo luogo, che le donazioni precedentemente operate dai genitori (sig.ri e ) in favore del sig. e della CP_6 CP_7 P_
sorella erano state di valore tanto sproporzionato da ledere la quota di legittima di quest'ultimo, con la conseguenza che le stesse erano state risolte.
4. Disposta C.T.U. tecnica, la causa veniva decisa dal Tribunale di Rimini con la sentenza oggi appellata con la quale, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava l'inefficacia nei confronti di dell'atto di risoluzione consensuale di donazioni e Controparte_9
pagina 4 di 15 condannava al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, oltre alle spese P_
di CTU, mentre nei rapporti tra le altre parti compensava integralmente le spese.
5. Osservava il giudice di primo grado che le pretese azionate dall'attrice risultavano fondate in quanto:
A) non era stato in alcun modo né allegato, né tanto meno provato dalle parti convenute, che i beni oggetto delle donazioni costituissero l'intero patrimonio dei donanti con la conseguenza che il riferimento alla lesione del diritto di legittima del sig. posto a P_
fondamento della resistenza di parte convenuta risultava del tutto astratto ed eventuale;
B) anche ammettendo che il compendio oggetto delle donazioni costituisse l'intero patrimonio dei donanti, la donazione lesiva del diritto di uno degli eredi legittimari non era di per sé invalida, essendo solo suscettibile di riduzione in sede di successione ereditaria, secondo quanto previsto dall'art. 555 c.c. Rilevava il Tribunale che il combinato disposto degli artt. 555 e 559 c.c. evidenziava che l'impugnazione della donazione non era possibile fintanto che il donante rimaneva in vita e che, a seguito del decesso del donante, il legittimario danneggiato poteva esclusivamente agire per la riduzione del valore della donazione senza che venisse in rilievo alcuna questione di validità della stessa;
C) la donazione costituiva pacificamente un atto di disposizione del patrimonio a titolo gratuito dal donante al donatario, con la conseguenza che non si poteva che qualificare l'atto di risoluzione per mutuo consenso della donazione, che comportava la mera retrocessione del bene donato al donante, quale atto dispositivo a titolo gratuito dal patrimonio del donatario a quello del donante;
D) doveva, pertanto, ritenersi l'astratta revocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di risoluzione della donazione per mutuo consenso in quanto atto avente natura dispositiva del patrimonio del sig. , come tale idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale dei suoi P_
creditori (art. 2740 c.c.).
E) sotto il profilo del cd. eventus damni non si potevano condividere le considerazioni svolte dalla difesa di parte convenuta, secondo le quali non avrebbe potuto configurarsi alcun pregiudizio della posizione del creditore in quanto il sig. aveva rilasciato la P_
garanzia fideiussoria in favore della società Terzavia S.r.l. quando era nullatenente, posto pagina 5 di 15 che la S.C. aveva stabilito in materia: “In tema di azione revocatoria ordinaria, attesa la natura generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., l'insufficienza originaria dei beni del debitore non esclude l'eventus damni anche ove l'atto dispositivo non abbia aggravato la stessa, essendo sufficiente - ai fini dell'esercizio dell'azione - che il patrimonio del debitore si fosse da allora incrementato in virtù dell'acquisto di altri e diversi beni” (cfr. Cass. 1366/17);
F) sotto il profilo della scientia damni neppure poteva dubitarsi della consapevolezza in capo al sig. che la risoluzione consensuale delle donazioni avrebbe pregiudicato le ragioni P_
della propria creditrice avendo egli ha restituito ai genitori, che glieli avevano donati, beni sui quali l'attrice avrebbe potuto soddisfare il proprio credito;
G) quanto al cd. consilium fraudis – trattandosi di atto a titolo gratuito avendo il sig. P_
subìto un sacrificio patrimoniale che non trovava contropartita in un'attribuzione a suo favore - non era necessario che i sig.ri e fossero consapevoli CP_6 CP_7
del pregiudizio arrecato all'odierna attrice creditrice del sig. . P_
Osservava infine il Tribunale che restava, invece, del tutto estranea alla decisione la posizione della sig.ra la cui manifestazione di volontà risultava dagli atti dalla CP_8
stessa sottoscritti (doc. 4 e 5 di parte attrice) e restava intangibile.
6. Avverso la sentenza hanno proposto appello , , e CP_8 P_ CP_6
e si è costituita in giudizio , già Banca Carim, CP_7 Controparte_10
chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 20.06.2023 si è costituita in giudizio la patrimonio , procedura n. 2/2023 Controparte_4 P_
R.G.F. Tribunale Rimini, dichiarata con sentenza n. 4 del 30.01.2023, chiedendo di proseguire il giudizio ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., subentrando all'appellata
[...]
, al fine di ottenere una pronuncia favorevole idonea ad estendere a tutto il ceto CP_9
creditorio di gli effetti derivanti dall'accoglimento della domanda revocatoria P_
originariamente svolta dalla banca.
In via preliminare, previa declaratoria del sopravvenuto difetto di legittimazione ed interesse in capo a e di , l'intervenuto ha chiesto di disporre la prosecuzione P_ Controparte_9
della causa tra e e la del CP_6 CP_8 CP_7 Controparte_4
pagina 6 di 15 patrimonio , se del caso con estromissione di;
sempre in via P_ Controparte_9
preliminare, preso atto della contemporanea pendenza del giudizio n. 367/2022 R.G. Corte
d'appello di Bologna, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 764/2021
Tribunale di Rimini relativa al medesimo atto dispositivo oggetto del presente giudizio, di disporre la riunione del giudizio n. 367/2022 R.G. al n. 22/2021 R.G., precedentemente iscritto a ruolo, con fissazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Con condanna degli appellanti ed in solido tra CP_6 CP_7 CP_8
loro ma ciascuno con riferimento al giudizio in cui è stato coinvolto, al pagamento di spese e competenze di lite per l'attività processuale svolta dalla Liquidazione Controllata del patrimonio a far data dal giorno di costituzione e fino all'emissione della P_
sentenza, oltre a rimborso per spese generali, IVA.
7. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2023, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente, in ordine alla richiesta di riunione del giudizio iscritto al n. 367/2022
RG con il presente giudizio iscritto al n. 22/2021 RG, la Corte rileva che la stessa non può essere accolta considerato che le cause pendono fra soggetti parzialmente diversi e che differenti sono le eccezioni e difese proposte dalle parti in causa che rendono opportuna una trattazione separata.
9. Sempre preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di irritualità e tardività della costituzione in giudizio della Liquidazione controllata sollevata dalla difesa degli appellanti.
L'art. 270, comma 5, CCII, prevede che alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio si applichi, tra gli altri, anche l'art. 143 CCII in quanto compatibile.
Tale norma in particolare dispone al comma 1 che “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”.
L'art. 274, CCII, dispone poi al comma 2 che “Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare pagina 7 di 15 inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
10. Il principio risulta confermato dalla Suprema Corte che ha così stabilito: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio” (Cass. Civ., Sez. Un.,
17.12.2008, n. 29420).
11. Il curatore che subentra nell'azione revocatoria ordinaria, relativa ad un atto di disposizione compiuto dal debitore, poi fallito nel corso del giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova e, come stabilito dalla S.C.: “L'esercizio di tale facoltà, che comporta, per
l'appunto, il mero subentro del curatore nella posizione processuale dell'originario attore, non è soggetto né ai limiti entro i quali è consentito alle parti di formulare nuove domande od eccezioni nel processo di primo grado, né, ove il giudizio penda in grado d'appello, al termine previsto per la proposizione dell'appello incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma I, c.p.c.: è, al contrario, sufficiente che il curatore si costituisca nella causa nello stato in cui si trova, dichiarando di voler far propria la domanda ex art. 2901
c.c. della quale già si controverte, perché il giudice sia investito del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori” (Cass., sent. 15 gennaio 2016, n. 614 e Cass. ord. 28 maggio 2018, n. 13306).
12. Sulla base dei suesposti principi, preso atto che il G.D. presso il Tribunale di Rimini ha autorizzato il liquidatore nominato a proseguire l'azione revocatoria con decreto del
23.05.2023 reso ex art. 274, comma 2, c.c. e che il liquidatore si è costituito volontariamente per proseguire il giudizio ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., subentrando all'appellata
, deve pertanto affermarsi la ritualità e tempestività dell'intervento Controparte_10
svolto dalla e, contestualmente, il sopravvenuto difetto di Controparte_4
legittimazione in capo alla Banca appellata in quanto legittimato a stare in giudizio, pagina 8 di 15 subentrando nella posizione processuale dell'originario attore, è solo il liquidatore della
. Controparte_4
13. Anche nei confronti del sig. l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata P_
dalla è fondata in quanto in forza del richiamo all'art. 143 CCII Controparte_4
“nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”. L'appellante , dunque, non P_
è più legittimato a stare in giudizio e dovrà essere rappresentato dal curatore che si è costituito volontariamente nella presente causa facendo proprie le domande dell'Istituto di credito appellato e quindi concludendo per il rigetto dell'atto di appello.
Unici legittimi contraddittori nel presente giudizio restano quindi il curatore della liquidazione controllata ed i sig.ri e P_ CP_8 CP_6 CP_7
14. Con il primo motivo gli appellanti lamentano la nullità della sentenza per impossibilità di identificare il soggetto destinatario della pronuncia, deducendo che la sentenza risulta resa nei confronti di CARIM Cassa di Risparmio di Rimini SpA, ”, con Controparte_9
indicazione della partita del CF e della P. IVA che nel frattempo è cessata, e P.IVA_1
che solo in sede di deposito delle comparse conclusionali la Banca attrice aveva indicato
CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini, ora ”, senza dare atto Controparte_10
del tipo di successione intervenuta tra i due soggetti.
15. In sede di comparsa conclusionale si lamenta, inoltre, che il Giudice di prime cure non avrebbe accertato la qualità di quale soggetto subentrante a Parte_2
seguito della fusione per incorporazione e non avrebbe individuato l'esatto soggetto subentrante nei rapporti giuridici di Banca Carim con l'indicazione del codice fiscale e partita iva. Si aggiunge, infine, che parte appellata non avrebbe provato in primo grado ai fini dell'accertamento della propria legittimazione a stare in giudizio, la propria qualità di soggetto subentrante e non avrebbe depositato le necessarie nuove procure al difensore per poter stare in giudizio.
16. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
In ordine alla dedotta impossibilità di individuare il soggetto destinatario della pronuncia di primo grado, rileva la Corte che l'indicazione di ” nell'intestazione Controparte_9
pagina 9 di 15 della sentenza, in luogo della corretta “ ”, appare un evidente Controparte_10
errore materiale privo di conseguenze giuridiche, ma che ad ogni buon conto la questione risulta superata dal fatto che parte appellante ha evocato in giudizio Controparte_10
e quest'ultima non ha mai contestato di essere la corretta destinataria dell'iniziativa
[...]
avversaria, dunque la titolare del credito presupposto dell'azione revocatoria.
17. Quanto alle eccezioni in tema di difetto di prova circa la titolarità attiva del rapporto per cui è causa in capo a ed alla legittimazione attiva della Controparte_10
medesima, oltre che sul difetto di prova dell'intervenuta fusione per incorporazione, rileva la Corte che le stesse sono inammissibile in quanto palesemente tardive.
Le relative questioni, infatti, sono state sollevate per la prima volta nella comparsa conclusionale di appello, mentre le stesse avrebbero dovuto essere proposte all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, ossia nel primo momento utile in cui ha dichiarato di essere subentrata a CARIM o, al più tardi, nella Controparte_9
comparsa conclusionale di primo grado nella quale, invece, gli stessi appellanti CP_6
ed hanno indicato la propria controparte come
[...] CP_7 CP_8 [...]
(già Banca Carim), senza avanzare alcuna contestazione né in ordine Controparte_10
alla fusione per incorporazione, né in ordine alla titolarità attiva del diritto controverso e alla legittimazione all'azione.
18. Infine, deve essere rigettata anche la questione circa il difetto di procura in capo al legale di Carim a seguito della fusione per incorporazione in alla luce Controparte_10
del principio stabilito dalla S.C.: “L'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c.- che è applicabile al caso di specie per essere la fusione per incorporazione avvenuta nel suo vigore – avendo, invece, previsto la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo- modificativa che comporta solo un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma anche non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio (Cass. n. 4042/2019). Ne consegue che, non verificandosi alcun mutamento nei rapporti giuridici anche processuali che già facevano capo all'incorporata, che proseguono con la società risultante dalla incorporazione, l'originaria procura alle liti ex art. 83 c.p.c. conferita dall'organo della società incorporata rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione pagina 10 di 15 ed il procuratore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione. (Cass. civ., sez. I,
19.07.2021, n. 20621).
19. Con il secondo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che la risoluzione dell'atto di donazione è stata perfezionata al solo scopo di sottrarre gli immobili all'azione esecutiva dei creditori, deducendo che il Tribunale non avrebbe considerato che l'atto era giustificato dalla necessità di riequilibrare i rapporti tra i futuri coeredi in ordine alla futura successione dei donanti, eliminando le donazioni viziate ab origine ai danni del figlio , erede legittimario, avendo quest'ultimo ricevuto P_
quote di immobili di gran lunga inferiori a quelle della sorella, come confermerebbe la perizia di stima degli immobili depositata dalla parte appellante, dalla quale emergerebbe l'evidente sproporzione delle quote donate ai figli ai danni proprio del Sig. . P_
20. Il motivo è infondato.
Lo svolgimento temporale degli eventi che hanno preceduto l'introduzione della presente causa dimostra chiaramente che l'intento degli appellanti era quello di sottrarre all'Istituto di credito le garanzie patrimoniali del sig. . P_
Le donazioni sono avvenute nel luglio 2012 e sono state accettate da entrambi i donatari. A distanza di nemmeno due anni, nel marzo 2014, quando la situazione patrimoniale della società garantita dal sig. era precipitata, tanto da portare poco dopo alla revoca P_
degli affidamenti da parte della Banca e alla richiesta del concordato stragiudiziale da parte della società, il fideiussore si avvedeva improvvisamente di aver subìto una P_
violazione dei propri diritti, avendo ricevuto immobili di valore inferiore a quelli della sorella, e chiedeva la risoluzione dell'atto di donazione che avveniva con atto notarile in data 27.03.2014 senza la previsione di alcun corrispettivo.
21. La coincidenza temporale tra il peggioramento della situazione debitoria della società garantita dal e la retrocessione dei beni dal donatario ai donanti, che ha reso il primo P_
nullatenente, non può essere quindi casuale come vorrebbero sostenere gli appellanti.
E' infatti poco credibile che le donazioni de quo, che costituiscono atti di disposizione patrimoniale sicuramente discussi e ponderati a lungo all'interno della famiglia, siano state pagina 11 di 15 poi risolte consensualmente dalle parti solo perché il sig. , garante della società in P_
stato di insolvenza, con un tardivo ripensamento ha ritenuto di essere stato leso nei suoi diritti successori, mentre appare del tutto logico ritenere la risoluzione sia avvenuta al solo fine di rendere il fideiussore nullatenente.
Significativo è inoltre che alla revoca delle donazioni non siano seguiti altri atti di liberalità tesi a ristabilire l'equilibrio tra entrambi i figli, se questo fosse stato, come sostenuto dagli appellanti, la vera finalità dell'atto di risoluzione delle donazioni.
22. Con il terzo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato atto a titolo gratuito la risoluzione della donazione ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.
Si sostiene, invece, che tale atto avrebbe contenuto e valenza transattiva, cioè volto a prevenire future controversie tra fratelli e, quindi, anche se non è intervenuto alcun pagamento tra le parti, l'atto volto a ristabilire una situazione di parità tra i contendenti avrebbe comunque un valore economico.
23. Anche tale motivo è infondato.
L'atto di risoluzione della donazione senza la corresponsione di alcun corrispettivo è atto a titolo gratuito considerato che alla diminuzione patrimoniale del debitore non è conseguita alcuna contropartita per lo stesso, e nessun valore transattivo può essere attribuito all'atto in mancanza di reciproche concessioni finalizzate a porre fine ad una lite in corso, non essendo stato, peraltro, neppure allegato che il avesse sollevato alcuna contestazione P_
circa la donazione effettuata in favore della sorella prima dell'atto notarile di risoluzione
27.03.2014.
24. Con il quarto motivo si lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe considerato sussistente l'eventus damni, mentre nessun pregiudizio sarebbe derivato alla banca dall'atto di risoluzione considerato che il credito nei confronti del fideiussore è sorto quando P_
questi era nullatenente ed il medesimo credito sarebbe stato rinnovato nel corso degli anni quando il era del pari nullatenente. P_
Si deduce che non sarebbe quindi corretto sostenere che la banca è stata indotta alla concessione del credito in quanto il fideiussore era titolare di un bene immobile in quanto il pagina 12 di 15 bene non era presente nel patrimonio del debitore al momento del rilascio della fideiussione e peraltro lo stesso, pervenuto per donazione, doveva considerarsi incommerciabile. Inoltre, si deduce che l'atto di risoluzione della donazione è stato stipulato ancor prima del deposito del ricorso per D.I. da parte della Banca e quindi sarebbe stato onere della creditrice provare che l'atto dispositivo anteriore al sorgere del debito fosse preordinato a sottrarre il bene in suo danno.
25. Il motivo è infondato
L'eventus damni, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, è ravvisabile nella insufficienza dei beni del debitore a garantire il soddisfacimento del credito e un'ipotetica insufficienza originaria dei beni del debitore non escluderebbe l'eventus damni anche ove l'atto non abbia peggiorato la garanzia patrimoniale, “essendo sufficiente, ai fini dell'azione, che il patrimonio del debitore si fosse da allora incrementato in virtù anche dell'acquisto di ulteriori beni” (Cass.
Civ. Sez. VI, n°1366/2017). Dunque secondo l'insegnamento della S.C. deve farsi riferimento al momento della stipulazione dell'atto da revocare per valutare se lo stesso abbia compromesso le ragioni del creditore rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Non vi è dubbio che nel caso di specie le donazioni avevano incrementato il patrimonio del fideiussore mentre l'atto di risoluzione delle donazioni ha reso nullatenente il di fatto azzerando la possibilità di soddisfacimento del P_
credito.
26. Non osta poi all'esperimento dell'azione il fatto che al momento della risoluzione delle donazioni la banca non avesse ancora ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore, in quanto ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria non è necessario essere titolari di un credito liquido, certo ed esigibile, bastando anche una semplice aspettativa che non sia pretestuosa e che possa valutarsi come probabile anche se non accertata definitivamente e, nel caso di specie, il debito della banca al momento dell'atto di risoluzione era certamente esistente anche se non giudizialmente accertato.
27. Con il quinto motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non necessario il consilium fraudis sull'erroneo presupposto della gratuità dell'atto di risoluzione della donazione. pagina 13 di 15 Deducono inoltre gli appellanti che il Giudice di prime cure avrebbe fatto derivare automaticamente dal rapporto parentale tra le parti la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, mentre la sequenza temporale dei fatti (donazione successiva rispetto alla concessione del fido, risoluzione precedente di oltre un anno rispetto alla richiesta di ingiunzione) porterebbe all'opposto ad escludere che i genitori si siano resi compartecipi delle sottrazione dei beni, considerato che altrimenti fin dall'origine non avrebbero compiuto l'atto di liberalità nei confronti del figlio.
28. Il motivo è infondato.
Come già sopra osservato, la mancanza di una contropartita alla retrocessione dei beni qualifica l'atto come gratuito e quindi non è necessaria la prova del consilium fraudis di cui peraltro nel caso di specie non può dubitarsi, considerato proprio lo stretto legame di parentela tra le parti e l'anomalia della risoluzione consensuale senza alcun corrispettivo di donazioni eseguite meno di due anni prima, quando ancora la situazione debitoria della società garantita non era tale da far prevedere l'insolvenza della stessa.
29. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della Banca appellata fino alla sua estromissione, e per la fase decisionale in favore dell'intervenuta Liquidazione Controllata ”, ad esclusione della fase istruttoria P_
non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'istanza di riunione della causa iscritta al n. 367/2022 RG alla presente;
- dichiara improcedibile la causa nei confronti di (già Banca Controparte_10
Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.); pagina 14 di 15 - dichiara improcedibile la causa nei confronti del sig. ; P_
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 324/2020 del Tribunale di Rimini, che conferma e, per effetto dell'intervento in giudizio della Liquidazione Controllata del patrimonio P_
, dichiara l'estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti
[...]
dell'intero ceto creditorio di P_
- condanna gli appellanti e in solido, alla rifusione CP_8 CP_6 CP_7
delle spese di lite del grado in favore dell'appellata liquidate in Controparte_10
euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, e in favore della Liquidazione Controllata di ”, liquidate in euro 5.103,00 per compensi, oltre P_
spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 27.03.2024
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1470/2021 promossa da:
con l'avv. A. Macrelli Parte_1
(appellante)
Contro
, con l'avv. R. Partisani Controparte_1
(appellato)
Nonché contro
Controparte_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la Controparte_3
responsabilità genitoriale sulla minore in qualità di chiamati all'eredità Persona_1
del sig. Persona_2
(contumaci)
contro pagina 1 di 15 Controparte_4 Parte_1
[...]
con il patrocinio dell'avv. Stefano Versari
INTERVENUTO
Conclusioni per l'appellante:
In totale riforma della sentenza n. 690/2021 del 17.06.201 emessa (nel procedimento distinto al n.
121/2017 Rg.) dal Tribunale di Forlì pubblicata e notificata in data 17/06/2021 così ed in accoglimento della prefata impugnazione, contrariis rejiectis, Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita:
Nel merito, e in via principale:
Respingere tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_1 per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto.
Si insiste, in ogni caso per l'ammissione delle prove orali tempestivamente formulate in primo grado che di seguito si reiterano:
1) Vero che il fondo patrimoniale è stato costituito dal sig. per far fronte ai bisogni del Parte_1 figlio affetto da disturbi psico-fisici; Per_3
2) Vero che fino all'anno 2013, l'impresa individuale di cui è titolare il sig. aveva Parte_1 rapporti attivi per vendita di merci a terzi che gli procurava ricavi per € 506.094,26;
4) Vero che società ARCA SPA ha corrisposto la somma di € 2.791.869 al sig. per la Parte_1 vendita dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cesena meglio descritto nell'atto di compravendita del 13.12.2012, che si rammostra;
5) Vero che società ARCA SPA in data 13.12.2011 consegnava al sig. assegno n. Parte_1
0012140841 BCC di € 900.000,00 (doc. 3) a garanzia del pagamento del prezzo pattuito per la compravendita dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cesena, meglio descritto nell'atto notarile del 13.12.2011;
6) Vero che società Zurich Insurance PLC in data 13.12.2011 si costituiva fideiussore a favore del sig.
garantendo l'adempimento delle obbligazioni di pagamento della società ARCA SPA in Parte_1 relazione all'atto di compravendita del 13.12.2011, come da documenti che si rammostrano (doc. 2 e 5);
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli di prova:
- Sig. di Cesena (FC) Testimone_1
- Sig. c/o ARCA SPA. Via Emilia n.3902 – 47020 LONGIANO (FC). Testimone_2
Si dichiara di non accettare il contradditorio su fatti e/o domande nuove.
Si chiede altresì la concessione dei termini ex art 190 cpc. pagina 2 di 15 Spese di lite rifuse per entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali di studio,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Conclusioni per l'appellato:
Conclusioni per l'intervenuto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- in via preliminare, preso atto dell'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato Parte_1
intervenuta con sentenza del Tribunale di Forlì nr. 27 pubblicata in data 22.03.2024 nel
[...] procedimento n. 16/24 RG, dichiarare la legittimità del subentro e della partecipazione al presente giudizio da parte della predetta Procedura di Liquidazione Controllata in riferimento a tutti gli atti dispositivi impugnati e/o a quelli in relazione ai quali l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere sussistenti i presupposti;
- per l'effetto, previa declaratoria del sopravvenuto difetto di legittimazione ed interesse in capo al sig.
(parte appellante) e al sig. (parte appellata), dichiarare, per tutte le Parte_1 Controparte_1 ragioni indicate nel presente atto, improcedibile la causa nei confronti dello stesso appellante Parte_1
e del sig. con riferimento a tutti gli atti impugnati e/o limitatamente agli atti
[...] Controparte_1 dispositivi in relazione ai quali l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna riterrà sussistenti i presupposti;
- nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ex art. 348 bis cpc Parte_1
e, comunque, destituito di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi esposti dalla difesa di parte appellata, confermando integralmente la sentenza appellata;
- per l'effetto, dichiarare l'estensione nei confronti dell'intero ceto creditorio della Procedura della liquidazione controllata del sovraindebitato della declaratoria di inefficacia ex Parte_1 art. 2901 c.c. di tutti gli atti impugnati (e/o di quelli per cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga sussistenti i presupposti) indicati nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Forlì appellata.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. (ora Parte_2
conveniva innanzi al Tribunale di Rimini i sig.ri , , e P_ CP_6 CP_7
perché fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di risoluzione di CP_8
due donazioni a rogito notaio stipulato in data 27 marzo 2014 rep. Persona_4
pagina 3 di 15 113.078/17.889 e trascritto a Rimini in data 28 marzo 2014 agli articoli 3023 e 3025 nella parte in cui il sig. aveva concordato con gli altri convenuti la risoluzione P_
consensuale della donazione in suo favore del diritto di piena proprietà di un locale garage al piano seminterrato in Coriano (RN), strada Consolare Rimini – San Marino, nonché nella parte in cui il sig. aveva concordato con gli altri convenuti la risoluzione P_
consensuale della donazione in suo favore del diritto proprietà per la quota di ½ della porzione di fabbricato in Coriano (RN), strada Consolare Rimini – San Marino, costituita da un opificio ai piani seminterrato e terra e perché, conseguentemente fosse accertato il proprio diritto a procedere esecutivamente per il recupero dei propri crediti.
2. A sostegno delle pretese azionate l'attrice allegava di essere creditrice nei confronti del sig. della somma di € 54.489,92 oltre interessi e spese in forza di decreto P_
ingiuntivo divenuto definitivo in quanto non opposto;
che tale credito traeva origine dalla garanzia fideiussoria che il sig. aveva prestato fino a concorrenza dell'importo di € P_
195.000,00 per le obbligazioni della società Terzavia S.r.l.; che al momento dell'assunzione della garanzia egli risultava titolare di beni immobili pervenutigli per donazione;
che in data
27 marzo 2014 le parti della donazione di tali immobili l'avevano consensualmente risolta determinando la retrocessione dei beni ai donanti;
che tale atto risultava oggettivamente pregiudizievole delle proprie ragioni nei confronti del sig. ai sensi dell'art. 2901 P_
c.c.; che sussistevano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. anche alla luce della natura gratuita dell'atto di risoluzione delle donazioni.
3. Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza della domanda ed eccependo, in primo luogo, che la risoluzione consensuale delle donazioni non potesse essere qualificata quale atto dispositivo ed evidenziando, in secondo luogo, che le donazioni precedentemente operate dai genitori (sig.ri e ) in favore del sig. e della CP_6 CP_7 P_
sorella erano state di valore tanto sproporzionato da ledere la quota di legittima di quest'ultimo, con la conseguenza che le stesse erano state risolte.
4. Disposta C.T.U. tecnica, la causa veniva decisa dal Tribunale di Rimini con la sentenza oggi appellata con la quale, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava l'inefficacia nei confronti di dell'atto di risoluzione consensuale di donazioni e Controparte_9
pagina 4 di 15 condannava al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, oltre alle spese P_
di CTU, mentre nei rapporti tra le altre parti compensava integralmente le spese.
5. Osservava il giudice di primo grado che le pretese azionate dall'attrice risultavano fondate in quanto:
A) non era stato in alcun modo né allegato, né tanto meno provato dalle parti convenute, che i beni oggetto delle donazioni costituissero l'intero patrimonio dei donanti con la conseguenza che il riferimento alla lesione del diritto di legittima del sig. posto a P_
fondamento della resistenza di parte convenuta risultava del tutto astratto ed eventuale;
B) anche ammettendo che il compendio oggetto delle donazioni costituisse l'intero patrimonio dei donanti, la donazione lesiva del diritto di uno degli eredi legittimari non era di per sé invalida, essendo solo suscettibile di riduzione in sede di successione ereditaria, secondo quanto previsto dall'art. 555 c.c. Rilevava il Tribunale che il combinato disposto degli artt. 555 e 559 c.c. evidenziava che l'impugnazione della donazione non era possibile fintanto che il donante rimaneva in vita e che, a seguito del decesso del donante, il legittimario danneggiato poteva esclusivamente agire per la riduzione del valore della donazione senza che venisse in rilievo alcuna questione di validità della stessa;
C) la donazione costituiva pacificamente un atto di disposizione del patrimonio a titolo gratuito dal donante al donatario, con la conseguenza che non si poteva che qualificare l'atto di risoluzione per mutuo consenso della donazione, che comportava la mera retrocessione del bene donato al donante, quale atto dispositivo a titolo gratuito dal patrimonio del donatario a quello del donante;
D) doveva, pertanto, ritenersi l'astratta revocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di risoluzione della donazione per mutuo consenso in quanto atto avente natura dispositiva del patrimonio del sig. , come tale idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale dei suoi P_
creditori (art. 2740 c.c.).
E) sotto il profilo del cd. eventus damni non si potevano condividere le considerazioni svolte dalla difesa di parte convenuta, secondo le quali non avrebbe potuto configurarsi alcun pregiudizio della posizione del creditore in quanto il sig. aveva rilasciato la P_
garanzia fideiussoria in favore della società Terzavia S.r.l. quando era nullatenente, posto pagina 5 di 15 che la S.C. aveva stabilito in materia: “In tema di azione revocatoria ordinaria, attesa la natura generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., l'insufficienza originaria dei beni del debitore non esclude l'eventus damni anche ove l'atto dispositivo non abbia aggravato la stessa, essendo sufficiente - ai fini dell'esercizio dell'azione - che il patrimonio del debitore si fosse da allora incrementato in virtù dell'acquisto di altri e diversi beni” (cfr. Cass. 1366/17);
F) sotto il profilo della scientia damni neppure poteva dubitarsi della consapevolezza in capo al sig. che la risoluzione consensuale delle donazioni avrebbe pregiudicato le ragioni P_
della propria creditrice avendo egli ha restituito ai genitori, che glieli avevano donati, beni sui quali l'attrice avrebbe potuto soddisfare il proprio credito;
G) quanto al cd. consilium fraudis – trattandosi di atto a titolo gratuito avendo il sig. P_
subìto un sacrificio patrimoniale che non trovava contropartita in un'attribuzione a suo favore - non era necessario che i sig.ri e fossero consapevoli CP_6 CP_7
del pregiudizio arrecato all'odierna attrice creditrice del sig. . P_
Osservava infine il Tribunale che restava, invece, del tutto estranea alla decisione la posizione della sig.ra la cui manifestazione di volontà risultava dagli atti dalla CP_8
stessa sottoscritti (doc. 4 e 5 di parte attrice) e restava intangibile.
6. Avverso la sentenza hanno proposto appello , , e CP_8 P_ CP_6
e si è costituita in giudizio , già Banca Carim, CP_7 Controparte_10
chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 20.06.2023 si è costituita in giudizio la patrimonio , procedura n. 2/2023 Controparte_4 P_
R.G.F. Tribunale Rimini, dichiarata con sentenza n. 4 del 30.01.2023, chiedendo di proseguire il giudizio ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., subentrando all'appellata
[...]
, al fine di ottenere una pronuncia favorevole idonea ad estendere a tutto il ceto CP_9
creditorio di gli effetti derivanti dall'accoglimento della domanda revocatoria P_
originariamente svolta dalla banca.
In via preliminare, previa declaratoria del sopravvenuto difetto di legittimazione ed interesse in capo a e di , l'intervenuto ha chiesto di disporre la prosecuzione P_ Controparte_9
della causa tra e e la del CP_6 CP_8 CP_7 Controparte_4
pagina 6 di 15 patrimonio , se del caso con estromissione di;
sempre in via P_ Controparte_9
preliminare, preso atto della contemporanea pendenza del giudizio n. 367/2022 R.G. Corte
d'appello di Bologna, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 764/2021
Tribunale di Rimini relativa al medesimo atto dispositivo oggetto del presente giudizio, di disporre la riunione del giudizio n. 367/2022 R.G. al n. 22/2021 R.G., precedentemente iscritto a ruolo, con fissazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Con condanna degli appellanti ed in solido tra CP_6 CP_7 CP_8
loro ma ciascuno con riferimento al giudizio in cui è stato coinvolto, al pagamento di spese e competenze di lite per l'attività processuale svolta dalla Liquidazione Controllata del patrimonio a far data dal giorno di costituzione e fino all'emissione della P_
sentenza, oltre a rimborso per spese generali, IVA.
7. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2023, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente, in ordine alla richiesta di riunione del giudizio iscritto al n. 367/2022
RG con il presente giudizio iscritto al n. 22/2021 RG, la Corte rileva che la stessa non può essere accolta considerato che le cause pendono fra soggetti parzialmente diversi e che differenti sono le eccezioni e difese proposte dalle parti in causa che rendono opportuna una trattazione separata.
9. Sempre preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di irritualità e tardività della costituzione in giudizio della Liquidazione controllata sollevata dalla difesa degli appellanti.
L'art. 270, comma 5, CCII, prevede che alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio si applichi, tra gli altri, anche l'art. 143 CCII in quanto compatibile.
Tale norma in particolare dispone al comma 1 che “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”.
L'art. 274, CCII, dispone poi al comma 2 che “Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare pagina 7 di 15 inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
10. Il principio risulta confermato dalla Suprema Corte che ha così stabilito: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio” (Cass. Civ., Sez. Un.,
17.12.2008, n. 29420).
11. Il curatore che subentra nell'azione revocatoria ordinaria, relativa ad un atto di disposizione compiuto dal debitore, poi fallito nel corso del giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova e, come stabilito dalla S.C.: “L'esercizio di tale facoltà, che comporta, per
l'appunto, il mero subentro del curatore nella posizione processuale dell'originario attore, non è soggetto né ai limiti entro i quali è consentito alle parti di formulare nuove domande od eccezioni nel processo di primo grado, né, ove il giudizio penda in grado d'appello, al termine previsto per la proposizione dell'appello incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma I, c.p.c.: è, al contrario, sufficiente che il curatore si costituisca nella causa nello stato in cui si trova, dichiarando di voler far propria la domanda ex art. 2901
c.c. della quale già si controverte, perché il giudice sia investito del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori” (Cass., sent. 15 gennaio 2016, n. 614 e Cass. ord. 28 maggio 2018, n. 13306).
12. Sulla base dei suesposti principi, preso atto che il G.D. presso il Tribunale di Rimini ha autorizzato il liquidatore nominato a proseguire l'azione revocatoria con decreto del
23.05.2023 reso ex art. 274, comma 2, c.c. e che il liquidatore si è costituito volontariamente per proseguire il giudizio ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., subentrando all'appellata
, deve pertanto affermarsi la ritualità e tempestività dell'intervento Controparte_10
svolto dalla e, contestualmente, il sopravvenuto difetto di Controparte_4
legittimazione in capo alla Banca appellata in quanto legittimato a stare in giudizio, pagina 8 di 15 subentrando nella posizione processuale dell'originario attore, è solo il liquidatore della
. Controparte_4
13. Anche nei confronti del sig. l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata P_
dalla è fondata in quanto in forza del richiamo all'art. 143 CCII Controparte_4
“nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”. L'appellante , dunque, non P_
è più legittimato a stare in giudizio e dovrà essere rappresentato dal curatore che si è costituito volontariamente nella presente causa facendo proprie le domande dell'Istituto di credito appellato e quindi concludendo per il rigetto dell'atto di appello.
Unici legittimi contraddittori nel presente giudizio restano quindi il curatore della liquidazione controllata ed i sig.ri e P_ CP_8 CP_6 CP_7
14. Con il primo motivo gli appellanti lamentano la nullità della sentenza per impossibilità di identificare il soggetto destinatario della pronuncia, deducendo che la sentenza risulta resa nei confronti di CARIM Cassa di Risparmio di Rimini SpA, ”, con Controparte_9
indicazione della partita del CF e della P. IVA che nel frattempo è cessata, e P.IVA_1
che solo in sede di deposito delle comparse conclusionali la Banca attrice aveva indicato
CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini, ora ”, senza dare atto Controparte_10
del tipo di successione intervenuta tra i due soggetti.
15. In sede di comparsa conclusionale si lamenta, inoltre, che il Giudice di prime cure non avrebbe accertato la qualità di quale soggetto subentrante a Parte_2
seguito della fusione per incorporazione e non avrebbe individuato l'esatto soggetto subentrante nei rapporti giuridici di Banca Carim con l'indicazione del codice fiscale e partita iva. Si aggiunge, infine, che parte appellata non avrebbe provato in primo grado ai fini dell'accertamento della propria legittimazione a stare in giudizio, la propria qualità di soggetto subentrante e non avrebbe depositato le necessarie nuove procure al difensore per poter stare in giudizio.
16. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
In ordine alla dedotta impossibilità di individuare il soggetto destinatario della pronuncia di primo grado, rileva la Corte che l'indicazione di ” nell'intestazione Controparte_9
pagina 9 di 15 della sentenza, in luogo della corretta “ ”, appare un evidente Controparte_10
errore materiale privo di conseguenze giuridiche, ma che ad ogni buon conto la questione risulta superata dal fatto che parte appellante ha evocato in giudizio Controparte_10
e quest'ultima non ha mai contestato di essere la corretta destinataria dell'iniziativa
[...]
avversaria, dunque la titolare del credito presupposto dell'azione revocatoria.
17. Quanto alle eccezioni in tema di difetto di prova circa la titolarità attiva del rapporto per cui è causa in capo a ed alla legittimazione attiva della Controparte_10
medesima, oltre che sul difetto di prova dell'intervenuta fusione per incorporazione, rileva la Corte che le stesse sono inammissibile in quanto palesemente tardive.
Le relative questioni, infatti, sono state sollevate per la prima volta nella comparsa conclusionale di appello, mentre le stesse avrebbero dovuto essere proposte all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, ossia nel primo momento utile in cui ha dichiarato di essere subentrata a CARIM o, al più tardi, nella Controparte_9
comparsa conclusionale di primo grado nella quale, invece, gli stessi appellanti CP_6
ed hanno indicato la propria controparte come
[...] CP_7 CP_8 [...]
(già Banca Carim), senza avanzare alcuna contestazione né in ordine Controparte_10
alla fusione per incorporazione, né in ordine alla titolarità attiva del diritto controverso e alla legittimazione all'azione.
18. Infine, deve essere rigettata anche la questione circa il difetto di procura in capo al legale di Carim a seguito della fusione per incorporazione in alla luce Controparte_10
del principio stabilito dalla S.C.: “L'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c.- che è applicabile al caso di specie per essere la fusione per incorporazione avvenuta nel suo vigore – avendo, invece, previsto la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo- modificativa che comporta solo un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma anche non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio (Cass. n. 4042/2019). Ne consegue che, non verificandosi alcun mutamento nei rapporti giuridici anche processuali che già facevano capo all'incorporata, che proseguono con la società risultante dalla incorporazione, l'originaria procura alle liti ex art. 83 c.p.c. conferita dall'organo della società incorporata rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione pagina 10 di 15 ed il procuratore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione. (Cass. civ., sez. I,
19.07.2021, n. 20621).
19. Con il secondo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che la risoluzione dell'atto di donazione è stata perfezionata al solo scopo di sottrarre gli immobili all'azione esecutiva dei creditori, deducendo che il Tribunale non avrebbe considerato che l'atto era giustificato dalla necessità di riequilibrare i rapporti tra i futuri coeredi in ordine alla futura successione dei donanti, eliminando le donazioni viziate ab origine ai danni del figlio , erede legittimario, avendo quest'ultimo ricevuto P_
quote di immobili di gran lunga inferiori a quelle della sorella, come confermerebbe la perizia di stima degli immobili depositata dalla parte appellante, dalla quale emergerebbe l'evidente sproporzione delle quote donate ai figli ai danni proprio del Sig. . P_
20. Il motivo è infondato.
Lo svolgimento temporale degli eventi che hanno preceduto l'introduzione della presente causa dimostra chiaramente che l'intento degli appellanti era quello di sottrarre all'Istituto di credito le garanzie patrimoniali del sig. . P_
Le donazioni sono avvenute nel luglio 2012 e sono state accettate da entrambi i donatari. A distanza di nemmeno due anni, nel marzo 2014, quando la situazione patrimoniale della società garantita dal sig. era precipitata, tanto da portare poco dopo alla revoca P_
degli affidamenti da parte della Banca e alla richiesta del concordato stragiudiziale da parte della società, il fideiussore si avvedeva improvvisamente di aver subìto una P_
violazione dei propri diritti, avendo ricevuto immobili di valore inferiore a quelli della sorella, e chiedeva la risoluzione dell'atto di donazione che avveniva con atto notarile in data 27.03.2014 senza la previsione di alcun corrispettivo.
21. La coincidenza temporale tra il peggioramento della situazione debitoria della società garantita dal e la retrocessione dei beni dal donatario ai donanti, che ha reso il primo P_
nullatenente, non può essere quindi casuale come vorrebbero sostenere gli appellanti.
E' infatti poco credibile che le donazioni de quo, che costituiscono atti di disposizione patrimoniale sicuramente discussi e ponderati a lungo all'interno della famiglia, siano state pagina 11 di 15 poi risolte consensualmente dalle parti solo perché il sig. , garante della società in P_
stato di insolvenza, con un tardivo ripensamento ha ritenuto di essere stato leso nei suoi diritti successori, mentre appare del tutto logico ritenere la risoluzione sia avvenuta al solo fine di rendere il fideiussore nullatenente.
Significativo è inoltre che alla revoca delle donazioni non siano seguiti altri atti di liberalità tesi a ristabilire l'equilibrio tra entrambi i figli, se questo fosse stato, come sostenuto dagli appellanti, la vera finalità dell'atto di risoluzione delle donazioni.
22. Con il terzo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato atto a titolo gratuito la risoluzione della donazione ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.
Si sostiene, invece, che tale atto avrebbe contenuto e valenza transattiva, cioè volto a prevenire future controversie tra fratelli e, quindi, anche se non è intervenuto alcun pagamento tra le parti, l'atto volto a ristabilire una situazione di parità tra i contendenti avrebbe comunque un valore economico.
23. Anche tale motivo è infondato.
L'atto di risoluzione della donazione senza la corresponsione di alcun corrispettivo è atto a titolo gratuito considerato che alla diminuzione patrimoniale del debitore non è conseguita alcuna contropartita per lo stesso, e nessun valore transattivo può essere attribuito all'atto in mancanza di reciproche concessioni finalizzate a porre fine ad una lite in corso, non essendo stato, peraltro, neppure allegato che il avesse sollevato alcuna contestazione P_
circa la donazione effettuata in favore della sorella prima dell'atto notarile di risoluzione
27.03.2014.
24. Con il quarto motivo si lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe considerato sussistente l'eventus damni, mentre nessun pregiudizio sarebbe derivato alla banca dall'atto di risoluzione considerato che il credito nei confronti del fideiussore è sorto quando P_
questi era nullatenente ed il medesimo credito sarebbe stato rinnovato nel corso degli anni quando il era del pari nullatenente. P_
Si deduce che non sarebbe quindi corretto sostenere che la banca è stata indotta alla concessione del credito in quanto il fideiussore era titolare di un bene immobile in quanto il pagina 12 di 15 bene non era presente nel patrimonio del debitore al momento del rilascio della fideiussione e peraltro lo stesso, pervenuto per donazione, doveva considerarsi incommerciabile. Inoltre, si deduce che l'atto di risoluzione della donazione è stato stipulato ancor prima del deposito del ricorso per D.I. da parte della Banca e quindi sarebbe stato onere della creditrice provare che l'atto dispositivo anteriore al sorgere del debito fosse preordinato a sottrarre il bene in suo danno.
25. Il motivo è infondato
L'eventus damni, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, è ravvisabile nella insufficienza dei beni del debitore a garantire il soddisfacimento del credito e un'ipotetica insufficienza originaria dei beni del debitore non escluderebbe l'eventus damni anche ove l'atto non abbia peggiorato la garanzia patrimoniale, “essendo sufficiente, ai fini dell'azione, che il patrimonio del debitore si fosse da allora incrementato in virtù anche dell'acquisto di ulteriori beni” (Cass.
Civ. Sez. VI, n°1366/2017). Dunque secondo l'insegnamento della S.C. deve farsi riferimento al momento della stipulazione dell'atto da revocare per valutare se lo stesso abbia compromesso le ragioni del creditore rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Non vi è dubbio che nel caso di specie le donazioni avevano incrementato il patrimonio del fideiussore mentre l'atto di risoluzione delle donazioni ha reso nullatenente il di fatto azzerando la possibilità di soddisfacimento del P_
credito.
26. Non osta poi all'esperimento dell'azione il fatto che al momento della risoluzione delle donazioni la banca non avesse ancora ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore, in quanto ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria non è necessario essere titolari di un credito liquido, certo ed esigibile, bastando anche una semplice aspettativa che non sia pretestuosa e che possa valutarsi come probabile anche se non accertata definitivamente e, nel caso di specie, il debito della banca al momento dell'atto di risoluzione era certamente esistente anche se non giudizialmente accertato.
27. Con il quinto motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non necessario il consilium fraudis sull'erroneo presupposto della gratuità dell'atto di risoluzione della donazione. pagina 13 di 15 Deducono inoltre gli appellanti che il Giudice di prime cure avrebbe fatto derivare automaticamente dal rapporto parentale tra le parti la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, mentre la sequenza temporale dei fatti (donazione successiva rispetto alla concessione del fido, risoluzione precedente di oltre un anno rispetto alla richiesta di ingiunzione) porterebbe all'opposto ad escludere che i genitori si siano resi compartecipi delle sottrazione dei beni, considerato che altrimenti fin dall'origine non avrebbero compiuto l'atto di liberalità nei confronti del figlio.
28. Il motivo è infondato.
Come già sopra osservato, la mancanza di una contropartita alla retrocessione dei beni qualifica l'atto come gratuito e quindi non è necessaria la prova del consilium fraudis di cui peraltro nel caso di specie non può dubitarsi, considerato proprio lo stretto legame di parentela tra le parti e l'anomalia della risoluzione consensuale senza alcun corrispettivo di donazioni eseguite meno di due anni prima, quando ancora la situazione debitoria della società garantita non era tale da far prevedere l'insolvenza della stessa.
29. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della Banca appellata fino alla sua estromissione, e per la fase decisionale in favore dell'intervenuta Liquidazione Controllata ”, ad esclusione della fase istruttoria P_
non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'istanza di riunione della causa iscritta al n. 367/2022 RG alla presente;
- dichiara improcedibile la causa nei confronti di (già Banca Controparte_10
Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.); pagina 14 di 15 - dichiara improcedibile la causa nei confronti del sig. ; P_
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 324/2020 del Tribunale di Rimini, che conferma e, per effetto dell'intervento in giudizio della Liquidazione Controllata del patrimonio P_
, dichiara l'estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti
[...]
dell'intero ceto creditorio di P_
- condanna gli appellanti e in solido, alla rifusione CP_8 CP_6 CP_7
delle spese di lite del grado in favore dell'appellata liquidate in Controparte_10
euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, e in favore della Liquidazione Controllata di ”, liquidate in euro 5.103,00 per compensi, oltre P_
spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 27.03.2024
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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