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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 26 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato , la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 3353 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
Avv. CASCIO FERRO VITO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
1 tempore , con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente notificato l'istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L.
18/80 e 508/88 negatagli dapprima dalla Commissione Medica
Invalidi Civili di Agrigento e poi in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo (d'ora in poi indicato con l'acronimo di CP_2
con decorrenza sin dalla data della domanda amministrativa (25 giugno 2021) od in subordine dalla data della visita della
Commissione medica per l'accertamento delle invalidi civili ed in
2 conseguenza condannare l' Controparte_3
sede Roma EUR, in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dalla data della domanda od in subordine dalla data della visita della
Commissione medica per l'accertamento delle invalidi civili o dalla data che verrà riconosciuta dalla C.T.U., oltre gli interessi e la rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorario di entrambi le fasi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria tesi l'istante esponeva che le conclusioni medico-legali alle quali si era pervenuti in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo non erano condivisibili avendo il consulente tecnico di ufficio (C.T.U.) sottovalutato le patologie di cui parte ricorrente era affettata che non gli consentivano di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di terze persone per i motivi meglio dedotti ed articolati nel suo scritto difensivo. Chiedeva, quindi, disporsi la nomina di nuovo C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dottoressa Rosa
Gerardi. Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore a CP_1
mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto
3 dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite. Il presente giudizio veniva istruito con la documentazione versata agli atti di causa e con il richiesto rinnovo della C.T.U. medico- legale
Nelle more del presente giudizio mutava la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore a seguito della cessazione delle funzioni del giudice assegnatario dott.ssa Rosa Gerardi.
All' odierna udienza del 26 maggio 2025 la causa veniva discussa dalla sola parte resistente come da verbale di udienza e decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della quale veniva data lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso per il riconoscimento dei requisiti sanitari relativi all' indennità di accompagnamento è infondato e la domanda deve essere rigettata per quanto sotto meglio dedotto. In tema di accertamento di diritto alle prestazioni previdenziali di invalidità, l' ingiustificata mancata presentazione alla visita medica fissata per l'espletamento della consulenza tecnica disposta di ufficio per l'accertamento delle di lui condizioni di salute , ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onore incombe sull'assicurato, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c. trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato.
4 (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 28 aprile 1995 n. 4751, Cass. Civ. sez. VI del 29 dicembre 2011 n. 29906 ) Ebbene, applicando il superiore principio condiviso e fatto proprio da questo Giudice al caso di specie, si osserva, come emerge per tabulas che la parte ricorrente non si è presentata per ben due volte (cfr. nota di deposito del C.T.U.) alle visite mediche come fissate dal nominato C.T.U. dott. Persona_1
e che sebbene richiesto dal giudice la parte ricorrente non ha fornito la prova attestante il suo impedimento a presenziare alle visite mediche nei giorni e nelle ore stabilite. Non avendo pertanto, parte ricorrente manifestato per facta concludentia alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio , rilevato che la mancata presentazione a visita comporta il rigetto della domanda nel merito per il mancato assolvimento degli oneri probatori su di essa gravanti ex art. 2697 cc. avendo la parte ricorrente impedito con le stesse di fatto, ogni verifica sul suo stato patologico e sui motivi della sua mancata presentazione a visita, rinunciando tacitamente alla domanda proposta con il ricorso ex art. 445 bis. E non avendo il suo procuratore più preseziato all' udienza del 19 maggio 2025 e odierna confermando il mancato interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Rebus sic stantibus il ricorso non può che essere rigettato.
La parte ricorrente, soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali avendo reso la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
Le spese sostenute dal C.T.U. come liquidate con separato decreto, debbono essere definitivamente poste a carico dell' in persona del suo Direttore Generale e legale CP_1 rappresentante pro tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa
5 istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: rigetta il ricorso, spese di lite irripetibili. Spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente poste a carico dell' in persona del suo Direttore Generale CP_1
e legale rappresentante pro tempore. Omologa, conformemente alle risultanze della C.T.U. della fase dell' A.T.P. r.g.n. 2324/2021 il requisito sanitario dichiarandche parte ricorrente è invalido civile al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Così deciso in Agrigento, il 26 maggio 2026.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
6
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 26 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato , la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 3353 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
Avv. CASCIO FERRO VITO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
1 tempore , con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente notificato l'istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L.
18/80 e 508/88 negatagli dapprima dalla Commissione Medica
Invalidi Civili di Agrigento e poi in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo (d'ora in poi indicato con l'acronimo di CP_2
con decorrenza sin dalla data della domanda amministrativa (25 giugno 2021) od in subordine dalla data della visita della
Commissione medica per l'accertamento delle invalidi civili ed in
2 conseguenza condannare l' Controparte_3
sede Roma EUR, in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dalla data della domanda od in subordine dalla data della visita della
Commissione medica per l'accertamento delle invalidi civili o dalla data che verrà riconosciuta dalla C.T.U., oltre gli interessi e la rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorario di entrambi le fasi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria tesi l'istante esponeva che le conclusioni medico-legali alle quali si era pervenuti in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo non erano condivisibili avendo il consulente tecnico di ufficio (C.T.U.) sottovalutato le patologie di cui parte ricorrente era affettata che non gli consentivano di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di terze persone per i motivi meglio dedotti ed articolati nel suo scritto difensivo. Chiedeva, quindi, disporsi la nomina di nuovo C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dottoressa Rosa
Gerardi. Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore a CP_1
mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto
3 dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite. Il presente giudizio veniva istruito con la documentazione versata agli atti di causa e con il richiesto rinnovo della C.T.U. medico- legale
Nelle more del presente giudizio mutava la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore a seguito della cessazione delle funzioni del giudice assegnatario dott.ssa Rosa Gerardi.
All' odierna udienza del 26 maggio 2025 la causa veniva discussa dalla sola parte resistente come da verbale di udienza e decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della quale veniva data lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso per il riconoscimento dei requisiti sanitari relativi all' indennità di accompagnamento è infondato e la domanda deve essere rigettata per quanto sotto meglio dedotto. In tema di accertamento di diritto alle prestazioni previdenziali di invalidità, l' ingiustificata mancata presentazione alla visita medica fissata per l'espletamento della consulenza tecnica disposta di ufficio per l'accertamento delle di lui condizioni di salute , ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onore incombe sull'assicurato, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c. trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato.
4 (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 28 aprile 1995 n. 4751, Cass. Civ. sez. VI del 29 dicembre 2011 n. 29906 ) Ebbene, applicando il superiore principio condiviso e fatto proprio da questo Giudice al caso di specie, si osserva, come emerge per tabulas che la parte ricorrente non si è presentata per ben due volte (cfr. nota di deposito del C.T.U.) alle visite mediche come fissate dal nominato C.T.U. dott. Persona_1
e che sebbene richiesto dal giudice la parte ricorrente non ha fornito la prova attestante il suo impedimento a presenziare alle visite mediche nei giorni e nelle ore stabilite. Non avendo pertanto, parte ricorrente manifestato per facta concludentia alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio , rilevato che la mancata presentazione a visita comporta il rigetto della domanda nel merito per il mancato assolvimento degli oneri probatori su di essa gravanti ex art. 2697 cc. avendo la parte ricorrente impedito con le stesse di fatto, ogni verifica sul suo stato patologico e sui motivi della sua mancata presentazione a visita, rinunciando tacitamente alla domanda proposta con il ricorso ex art. 445 bis. E non avendo il suo procuratore più preseziato all' udienza del 19 maggio 2025 e odierna confermando il mancato interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Rebus sic stantibus il ricorso non può che essere rigettato.
La parte ricorrente, soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali avendo reso la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
Le spese sostenute dal C.T.U. come liquidate con separato decreto, debbono essere definitivamente poste a carico dell' in persona del suo Direttore Generale e legale CP_1 rappresentante pro tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa
5 istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: rigetta il ricorso, spese di lite irripetibili. Spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente poste a carico dell' in persona del suo Direttore Generale CP_1
e legale rappresentante pro tempore. Omologa, conformemente alle risultanze della C.T.U. della fase dell' A.T.P. r.g.n. 2324/2021 il requisito sanitario dichiarandche parte ricorrente è invalido civile al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Così deciso in Agrigento, il 26 maggio 2026.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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