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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/04/2024, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 650/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Sergio Parte_1 CodiceFiscale_1
Galleano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano - Corso Lodi 19, nonché presso il suo domicilio digitale in atti
RICORRENTE contro
C.F. e P. IVA ) (già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_2
Olbia (SS) –Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 20.12.23 parte ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale:
pagina 1 di 3 1) accertare e dichiarare che l'importo dovuto da in liquida-zione a parte Controparte_1
ricorrente, a titolo di differenze sull'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento
2022, come spiegate in ricorso, è pari ad € 16.172,80, o quella di-versa somma che verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
per l'effetto condannare
[...]
a corrispondere a parte ricorrente € 16.172,80, o quella diversa Controparte_1
somma che verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
2) accertare e dichiarare che l'importo dovuto da in liquida-zione a parte Controparte_1
ricorrente, a titolo di ferie non godute, come spiegate in ricorso, è pari ad € 8.460,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
per l'effetto condannare a corrispondere a parte ricorrente € Controparte_1
8.460,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo
3) accertare e dichiarare che, deve a parte ricor-rente, la Controparte_1
somma di € 110,00, a titolo di rimborso dell'onorario del consulente del lavoro secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
per l'effetto condannare a corrispondere a parte Controparte_1
ricorrente € 110,00, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
In via subordinata:
4) accertare e dichiarare che l'importo dovuto da in liquida-zione a parte Controparte_1
ricorrente, a titolo di ferie non godute, considerando le sole voci fisse della retribuzione, come spiegate in ricorso, è pari ad € 4.474,27, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ri-corso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
per l'effetto condannare Controparte_1
a corrispondere a parte ricorrente € 4.474,27, o quella diversa somma che
[...]
pagina 2 di 3 verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo.
In ogni caso con il favore delle spese”.
Il ricorso è stato ritualmente notificato alla resistente.
In data 19 marzo 2024 parte ricorrente ha depositato agli atti il verbale di conciliazione giudiziale cron. n. 512/2024 del 13.03.2024 reso nel giudizio RG. 429/2021 che definisce ogni vertenza tra le parti chiedendo, per l'effetto, l'estinzione del presente giudizio rg. 650/2023 a spese compensate.
All'udienza in data 10 aprile 2024 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere;
spese compensate.
Il Tribunale prende atto dell'avvenuta conciliazione e delle conclusioni di parte ricorrente e provvede come da dispositivo.
Spese compensate.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-spese compensate.
Tempio Pausania, 10 aprile 2024
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Carsana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 650/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Sergio Parte_1 CodiceFiscale_1
Galleano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano - Corso Lodi 19, nonché presso il suo domicilio digitale in atti
RICORRENTE contro
C.F. e P. IVA ) (già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_2
Olbia (SS) –Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 20.12.23 parte ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale:
pagina 1 di 3 1) accertare e dichiarare che l'importo dovuto da in liquida-zione a parte Controparte_1
ricorrente, a titolo di differenze sull'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento
2022, come spiegate in ricorso, è pari ad € 16.172,80, o quella di-versa somma che verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
per l'effetto condannare
[...]
a corrispondere a parte ricorrente € 16.172,80, o quella diversa Controparte_1
somma che verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
2) accertare e dichiarare che l'importo dovuto da in liquida-zione a parte Controparte_1
ricorrente, a titolo di ferie non godute, come spiegate in ricorso, è pari ad € 8.460,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
per l'effetto condannare a corrispondere a parte ricorrente € Controparte_1
8.460,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo
3) accertare e dichiarare che, deve a parte ricor-rente, la Controparte_1
somma di € 110,00, a titolo di rimborso dell'onorario del consulente del lavoro secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
per l'effetto condannare a corrispondere a parte Controparte_1
ricorrente € 110,00, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
In via subordinata:
4) accertare e dichiarare che l'importo dovuto da in liquida-zione a parte Controparte_1
ricorrente, a titolo di ferie non godute, considerando le sole voci fisse della retribuzione, come spiegate in ricorso, è pari ad € 4.474,27, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ri-corso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo;
per l'effetto condannare Controparte_1
a corrispondere a parte ricorrente € 4.474,27, o quella diversa somma che
[...]
pagina 2 di 3 verrà ritenuta di giustizia secondo quanto specificato nel presente ricorso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto sino al saldo.
In ogni caso con il favore delle spese”.
Il ricorso è stato ritualmente notificato alla resistente.
In data 19 marzo 2024 parte ricorrente ha depositato agli atti il verbale di conciliazione giudiziale cron. n. 512/2024 del 13.03.2024 reso nel giudizio RG. 429/2021 che definisce ogni vertenza tra le parti chiedendo, per l'effetto, l'estinzione del presente giudizio rg. 650/2023 a spese compensate.
All'udienza in data 10 aprile 2024 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere;
spese compensate.
Il Tribunale prende atto dell'avvenuta conciliazione e delle conclusioni di parte ricorrente e provvede come da dispositivo.
Spese compensate.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-spese compensate.
Tempio Pausania, 10 aprile 2024
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Carsana
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