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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
Il Presidente del Tribunale, dott. Riccardo Greco, quale giudice delegato alla trattazione del procedimento civile n. 167/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'avvocato MORAMARCO GIOVANNI, contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato FERRARA ANNA ROSA, C.F._2
con l'intervento di
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), con l'avvocato MORAMARCO GIOVANNI C.F._3
Oggetto: Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 473bis 71 cpc)
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 7 febbraio 2025, Parte_1
proponeva un ricorso diretto all'emissione di ordini di protezione nei confronti di i sensi dell'artt. 473bis n. 69 e ss. c.p.c.. Controparte_1
Assumeva la ricorrente di essere unita in matrimonio con il resistente e di aver generato con il medesimo i figli e , maggiorenni e conviventi. CP_2 Per_1
Rilevava che il coniuge si era reso autore di condotte gravissime che la ricorrente specificava essere consistite in aggressioni fisiche e verbali, procurate con calci e spintoni, mortificazioni e vessazioni che avevano coinvolto lei e i figli, ed erano culminate da ultimo in un episodio del dicembre 2024, in cui ella era stata afferrata per un braccio e spinta con violenza contro un armadio.
Dichiarava che da allora si era allontanata dalla casa familiare ricevendo ospitalità con la figlia da parte di una sua sorella, mentre , trovandosi a studiare Per_1
all'Università si vedeva costretto a non far più rientro e a trattenersi nella sede di studio. Chiedeva pertanto che fosse ordinato al resistente la cessazione della sua condotta violenta e il suo allontanamento dalla casa familiare oltre che la corresponsione di un contributo economico
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il 24 febbraio 2025 si costituiva il con apposita comparsa, in cui CP_1
contestava gli avversi assunti e rilevando che l'istanza faceva seguito al ricorso di separazione, pendente in attesa della udienza di comparizione, sosteneva a sua volta di essere stato vittima di una condizione di emarginazione da parte della famiglia, perché, affetto da tempo da disturbo bipolare e altre malattie, soffriva della trascuratezza e dell'abbandono dei congiunti, tanto da dover dormire da anni sul divano. Negava di aver posto in essere condotte pregiudizievoli e di creare situazioni di pericolo.
Richiedeva comunque che fosse considerata la sua condizione di malattia e valorizzata comparativamente con la possibilità della ricorrente di godere di un altro alloggio.
Con atto del 24 febbraio 2025, spiegava intervento autonomo la figlia della coppia, , la quale confermando le circostanze dedotte dalla madre, Controparte_2
chiedeva a sua volta l'allontanamento del padre e una corresponsione economica anche a suo favore.
All'udienza del 25 febbraio 2025 venivano sentite le parti. Successivamente il depositava una memoria di controdeduzioni avversativa delle proposizioni CP_1
contenute nell'intervento della figlia . CP_2
All'udienza del 7 marzo 2025, in qualità di informatori, venivano sentiti il secondogenito della coppia, , e la sorella del . Per_1 CP_1 Per_2
Raccolte le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione del termine di quindici giorni alle parti per il deposito di note riassuntive.
Tanto premesso in fatto, osserva che l'ascolto degli informatori ha consentito di acquisire elementi sufficienti di valutazione sui due aspetti salienti della vicenda: e cioè il ricorrere di agiti violenti da parte del e la sofferta marginalizzazione di lui CP_1
nel contesto familiare. Sotto il primo aspetto, al di là delle affermazioni difensive della ricorrente e dell'interventrice, devono ravvisarsi esaustive le dichiarazioni del secondogenito della coppia, il quale ha ricordato una durevole condizione di soggezione tanto della madre e della sorella, ma anche sua, alle aggressioni verbali e fisiche paterne, che nel suo ricordo hanno avuto inizio fin dal 2021 e hanno subito un crescendo di lesività trasmodando dalle invettive verbali a violenze conclamate a danno dell'integrità della persona.
Nella descrizione dell'episodio del dicembre 2024, ha infatti ricordato di essere stato allarmato dalle grida paterne e di essere sopraggiunto allorquando il padre strattonava la mamma dal braccio e la sbatteva con la testa contro un armadio, accompagnando la violenza fisica con epiteti spregevoli rivolti alla donna (“puttana”)
e la profferta di nuove violenze (“ho sbagliato a non menarti prima”).
Di fatto, l'aggressività paterna non si mostrò ai suoi occhi come evento occasionale e unico, ma come un pericolo immanente capace di indurlo a un “senso di paura” e a determinarlo a rimanere fermo nella sede degli studi universitari, rinunciando a fare ritorno a casa in assenza della mamma.
A precisa domanda ha risposto che è la mamma il suo riferimento familiare e ha aggiunto: “se potessi tornare a casa vorrei tornare con lei”.
Quanto al secondo aspetto, la ha ricordato il periodo di assenza Testimone_1
di contatti con il fratello e di come lui le si presentò dopo l'episodio del dicembre 2024 raggiungendola nel suo posto di lavoro, e le apparve trasandato e confuso. Fu allora che le fece conoscere le sue traversie domestiche, fra le quali la costrizione a dormire sul divano, ed ella ne riscontrò la corrispondenza al vero di lì a poco, quando portatasi a casa sua, vide il divano che gli faceva da giaciglio, privo di lenzuola e con un cuscino sporco. Anche il pigiama era sporco e strappato.
Ha soggiunto che preoccupatasi delle condizioni di salute del fratello, si è adoperata insieme con l'altra germana nel farlo seguire da un sanitario, e costui ha confermato la diagnosi di disturbo bipolare, quale era già emersa in passato quando, nel 2000, era stata già certificata da uno psichiatra. Le evidenze complessive sembrano così delineare un assetto delle relazioni familiari condizionato dalla malattia del che, compromessa la sua sfera CP_1
volitiva, si è adattato a una situazione di apatica convivenza, in cui i congiunti mal tolleravano il suo progressivo isolamento (con l'abbandono di un'attività lavorativa e l'indolente conduzione della vita quotidiana) e assumevano nei suoi confronti agiti di progressiva marginalizzazione (così l'assegnazione del divano come luogo di riposo),
e lui esteriorizzava la sua personalità verso interessi contrari ai doveri familiari (così le scommesse on line, di cui dà atto anche la sorella , e chat a pagamento) in un Per_2
crescendo di avversione alimentato dalla minore entità degli introiti (affidati alla rendita parassitaria derivanti dai terreni agricoli) a fronte dei perduranti bisogni familiari, che non avrebbero consentito la dispersione di denaro verso spese ingiustificate.
Alla luce di ciò, la difesa del ha inteso ascrivergli un diritto di resistenza CP_1
rispetto alla prepotenza della moglie, e quindi attribuirgli la posizione di chi reagisce ai soprusi altrui, avanzando il convincimento di una sua condizione di vittima.
Al contrario, accertata la violenza dell'uomo e la continuità di uno spirito aggressivo praticato da anni verso i familiari, si tratta di considerazioni non dirimenti ai fini del presente giudizio, che deve essere reso sui presupposti dell'ordine di protezione.
Questi, infatti, scaturiscono dai comportamenti illegittimi considerati nella loro valenza lesiva e nell'oggettiva verificazione, che prescindono dalla causa che li origina e si configurano come pregiudizievoli dell'integrità della persona dei familiari e della serenità della vita comune, in base alla loro evidenza fenomenica.
Nella fattispecie, d'altra parte, può dirsi in via più generale, che non ricorre la scriminante di derivazione penalistica della legittima difesa, mancando la proporzionalità dell'ipotizzata reazione e la contestualità della risposta reattiva rispetto al male ingiusto che si assume ricevuto.
Se pure viene a profilarsi un disinteresse della moglie e, secondo le prospettazioni del resistente, anche della figlia, verso le sue condizioni patologiche, contestualizzato dall'assetto di vita precario a lui riservato (specie a fronte delle relazioni sociali a cui la ricorrente non ha mai rinunciato come dimostrato dalle produzioni fotografiche che lei ha confermato), non per questo possono trovare giustificazione le pratiche violente e aggressive dell'uomo. Tanto più con riferimento all'episodio del dicembre 2024, scaturito dalla richiesta da parte della al marito di aver contezza di alcuni Pt_1
prelevamenti dal conto bancario, perché la futilità dell'occasione annulla qualsiasi proporzionalità della risposta consistita in un danno all'integrità fisica della persona.
In ogni caso, la condotta maltrattante è stata avvertita tale anche dal secondogenito, ed essa, correlata al clima di tensione venuto a perturbare la serenità familiare in termini di “maltrattamenti assistiti”, ha manifestato i suoi effetti su
, da poco maggiorenne e comunque giovane adulto, senza che egli abbia mai Per_1
agito contro il padre, facendo così escludere nei suoi confronti una qualsiasi possibile corrispondenza di “azione-reazione”.
Da ultimo, riconosciuto il rilievo oggettivo degli agiti violenti, non ha ingresso nell'escludere i presupposti degli ordini di protezione l'elemento soggettivo della condotta, qui mitigato dalla malattia bipolare che è stata diagnosticata al CP_1
perché deve riguardarsi il pregiudizio indotto e non la colpevolezza dell'agente; e anzi la natura del provvedimento, come mezzo per prevenire conseguenze dannose, induce a una considerazione più specifica dei casi in cui la malattia mentale espone i congiunti a un pericolo ancora più invasivo e incontrollabile, rendendo maggiormente attuale e urgente la salvaguardia delle possibili vittime.
Quanto poi alla comparazione fra situazioni soggette ugualmente a tutela nell'ambito delle relazioni familiari, deve ritenersi che l'ordinamento privilegi quelle dei figli rispetto al godimento dell'ambiente domestico, come luogo di ordinato sviluppo delle personalità in crescita, che qui viene in evidenza quanto meno con riguardo ad , il quale ha mantenuto il suo radicamento emotivo e psicologico Per_1
con la casa familiare e soffre ora dell'allontanamento forzato, avendo come aspirazione di ritornare a vivere nel domicilio che gli è proprio e insieme con la mamma, suo genitore di riferimento. D'altra parte, la considerazione minusvalente della posizione del tiene CP_1
conto del fatto che il suo stato di malattia gli impedisce di godere di un'abitazione in una condizione priva di assistenza, cosicchè la tutela del suo interesse va più recuperata sul piano sanitario, attraverso interventi mirati alla sua patologia, anche mediante il sostegno dei servizi sociali.
Dunque, in accoglimento del ricorso e dell'intervento autonomo, va ordinato al la cessazione della condotta a lui ascritta con l'allontanamento di lui CP_1
dall'abitazione familiare e il rientro in essa della signora e dei figli. Parte_1
Per l'esecuzione dell'ordine può essere assegnato un termine al utile a CP_1
consentirgli di reperire un'altra dimora e perché i servizi sociali possano elaborare un progetto di sostegno che comprenda un intervento sanitario e una minima assistenza domiciliare.
Ugualmente va accolta la domanda economica della ricorrente, avendo ella dimostrato di non godere di proprie entrate, mentre il dispone di rendite che CP_1
gli rivengono dai contributi Agea.
In questa sede sono riconoscibili quelle somme necessarie ad assicurare “mezzi adeguati di sussistenza”, i quali attengono ai bisogni alimentari dei componenti familiari che ne risultino privi. Quindi non vertendosi in tema di mantenimento, che è condizione da valutarsi con i provvedimenti di separazione, non viene allo stato in rilievo l'abilità al lavoro della e il suo dovere di collaborazione familiare, e Pt_1
nemmeno la riduzione dei proventi che il ha correlato alla diversa CP_1
quantificazione dei contributi Agea nell'anno in corso (i quali sono stati accertati dalla
GdF in euro 53.102,26 nel 2023, ma ora vengono indicati in misura particolarmente inferiore dal , essendo necessario correlare invece l'importo ai bisogni minimi CP_1
dei beneficiari.
Costoro vanno individuati nella ricorrente e nel figlio , posto che la Per_1
primogenita ha dichiarato di avere un introito proprio, che, sia pur modesto, CP_2
assolve ai suoi bisogni essenziali di vita. Alla per sé e per il figlio va riconosciuta Pt_1
per il titolo suddetto una somma mensile di euro 500,00 fino alla data dei provvedimenti provvisori di separazione, giacchè questi, tenendo conto di tutti gli elementi valutativi, sostituiranno l'attuale previsione economica con la diversa e più completa disciplina del mantenimento.
Le spese vanno poste a carico del per metà, stante le ragioni da lui CP_1
spiegate e accertate come sopra, e vanno determinate come in dispositivo in ragione della natura del contenzioso e dell'importanza delle difese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473bis n. 69 e ss. c.p.c. pronunciando sulla domanda proposta in data 07/02/2025 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
sull'intervento autonomo di così provvede: Controparte_2
1) Ordina a la cessazione di ogni condotta violenta contro i Controparte_1
familiari;
2) Ordina a di allontanarsi dall'abitazione familiare, sita in Controparte_1
Matera alla via Paolo Borsellino n. 43 interno 4, entro 20 giorni da oggi, consentendo entro la stessa data il rientro della ricorrente e dei figli, con obbligo di non avvicinarsi nel seguito all'abitazione stessa;
3) Ordina a di corrispondere a per la causale di Controparte_1 Parte_1
cui in parte motiva, un assegno di euro 500,00 mensili, a decorrere dalla data della domanda e fino alla diversa decisione circa gli obblighi di mantenimento del coniuge e della prole in sede di separazione, per provvedere ai mezzi di sussistenza della stessa ricorrente e del figlio;
Per_1
4) Incarica il servizio sociale di Matera di assicurare un intervento di sostegno al sig. , secondo le indicazioni riportate in motivazione;
Controparte_1
5) Condanna alla refusione, in ragione della metà, delle spese Controparte_1
di costituzione e difesa di e , costituitesi con Parte_1 Controparte_2
uno stesso difensore, dichiarando compensato il residuo e liquidando le stesse nella detta proporzione in euro 1.800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Matera, 26/03/2025 .
Il Presidente
Dott. Riccardo Greco