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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile – in persona del Giudice dott.ssa Tiziana Di Gioia, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n. RG 3459/2019 pendente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Mariaelisabetta Luisi,
- attore - E C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), quali eredi di , rappresentati e CodiceFiscale_3 Persona_1 difesi, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Iannone,
- convenuti-
Oggetto: usucapione ordinaria. Conclusioni: all'udienza del 04.06.2025, tenutasi in forma cartolare, lette le note scritte depositate dalle parti con cui le stesse precisavano le rispettive conclusioni, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). Con atto di citazione ritualmente notificato il 06.03.2019, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il padre per ivi Persona_1 sentire accertare e dichiarare che egli era divenuto proprietario per usucapione dei seguenti diritti: a) usufrutto dell'appartamento sito in Putignano alla Via Cavalieri di Malta n. 46, in catasto al foglio 35, ptc. 931, sub 7; b) proprietà dei due box in catasto al foglio 35, ptc. 2664, sub 9 e 11, con autorizzazione al competente Conservatore dei RR. II. alla trascrizione della sentenza, con esonero da responsabilità. L'attore esponeva che:
- con atto per notar dell'08.02.1982 aveva ricevuto in donazione dal Persona_2 proprio genitore la nuda proprietà dell'appartamento allo stato rustico Persona_1 sito in Putignano al secondo piano di Via Cavalieri di Malta n. 46, con relative pertinenze e dipendenze, con obbligo di completarlo e rifinirlo;
- immesso nel possesso del detto appartamento, aveva sempre esercitato sullo stesso un potere di fatto continuato nel tempo, comportandosi come pieno proprietario;
- immediatamente dopo l'atto di donazione, era stato immesso dal genitore anche nel possesso della porzione di mq. 45 del piano interrato del fabbricato familiare, con accesso da via Lerario;
- aveva posseduto in modo esclusivo, continuo, pacifico ed ininterrotto detta porzione, comportandosi esteriormente come proprietario;
- aveva esperito con successo un'azione di reintegrazione nei confronti del genitore per essere stato spogliato del possesso della detta porzione e dei box ivi realizzati;
tutto ciò premesso l'attore agiva in giudizio formulando le conclusioni sopra indicate. Con comparsa del 5.6.2019 si costituiva in giudizio il convenuto , il Persona_1 quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e la condanna della controparte al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Esponeva il convenuto che:
- aveva donato, con riserva di usufrutto vita natural durante, al figlio Parte_1
la nuda proprietà di un appartamento sito in Putignano alla Via Cavalieri di
[...]
Malta n. 46 (riportato in Catasto Fabbricati Comune di Putignano al foglio 35, particella 931, subalterno 7) giusto atto di donazione per notar repertorio 15475 e Persona_2 raccolta 4107, rifinito e completo;
- in data 05 luglio 2010 aveva concesso in comodato d'uso gratuito all'odierno attore l'appartamento e i box oggetto del contendere, con contratto registrato a Gioia del Colle il 19.07.2010;
- per poter ottenere la restituzione dell'appartamento e dei locali oggetto di comodato, a seguito di risoluzione del detto contratto, aveva proposto azione nei confronti del figlio
(giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari- R.G. Parte_1
1540/2019);
- con specifico riferimento ai box (riportati in catasto al foglio 35, ptc. 2664, sub 9 e 11 - già foglio 35 part. 931 sub. 12), questi erano stati realizzati nel 2016, a seguito della ripartizione dell'unico locale esistente (differentemente individuato al catasto). Alla prima udienza del 03.07.2019, il difensore della parte convenuta dichiarava il decesso del proprio assistito e il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio. Con ricorso ex art. 303 cpc riassumeva il giudizio nei Parte_1 confronti di e quali eredi del de cuius, CP_1 Controparte_2 riportandosi a tutte le deduzioni rassegnate nell'atto di citazione e chiedendone l'accoglimento. Con comparsa del 13.1.2020 si costituivano i convenuti e CP_1 [...]
i quali chiedevano di accertare la loro qualità di eredi testamentari del Controparte_2 de cuius e di rigettare le domande attoree con condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Esponevano i convenuti che:
- in data 29 giugno 2019 il padre (originario convenuto) era deceduto;
Persona_1 - in data 25 settembre 2019, in Bari presso lo studio del Notaio , era stato Per_3 pubblicato testamento pubblico del sig. con il quale questo aveva Persona_1 nominato quali suoi eredi universali i sig.ri e CP_1 Controparte_2
[...]
- in data 14 novembre 2019 in Putignano nello studio del Notaio era stato Persona_4 redatto atto di accettazione espressa dell'eredità, Repertorio n.13008, Raccolta n. 6578 registrato a Bari1 il 20 novembre 2019 al n.18914/1T. All'udienza del 15.01.2020, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa veniva istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e di prova orale. All'udienza del 04.06.2025, dopo la riassegnazione del fascicolo, ritenuto il giudizio sufficientemente istruito, lette le note scritte depositate con cui le parti precisavano le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Le parti depositavano gli scritti conclusionali come in atti.
***** In via preliminare va respinta l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc avanzata dalla parte attrice in sede di memoria di replica: come noto, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cpc va disposta quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata (cfr. Cass. 5671/2023). Ebbene, è evidente che nella specie non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria atteso che il giudizio che – in sede di memoria di replica – viene definito 'pregiudicante' è volto ad ottenere una pronuncia di annullamento del testamento redatto dal;
Persona_1 siffatta (eventuale) pronuncia, tuttavia, non farebbe venir meno la qualità di eredi del de cuius degli odierni convenuti, incidendo solo sul titolo della delazione (la legge in luogo del testamento). Ed invero, va qui ribadito che a seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione;
in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato. Il comportamento processuale assunto dai convenuti – i quali si sono costituiti in giudizio nella medesima posizione processuale del de cuius – comprova fuor di dubbio la legittimazione di questi a resistere all'azione promossa dall'attore, senza necessità di indagare sul titolo della delazione – il quale risulta sub iudice;
oltretutto, la espressa domanda articolata dai convenuti volta ad accertare la loro qualità di eredi testamentari non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e deve ritenersi ormai abbandonata. Ciò chiarito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda rassegnata al punto 1) delle conclusioni dell'atto di citazione avente ad oggetto l'acquisto in capo all'attore per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. del diritto di usufrutto dell'appartamento sito in Putignano alla Via Cavalieri di Malta n. 46, in catasto al foglio 35, ptc. 931, sub 7. Va infatti rilevato che in seguito al decesso del padre il diritto di Persona_1 usufrutto si è ricongiunto con la nuda proprietà spettante all'attore Parte_1 che allo stesso era stata donata con atto notarile dell'08.02.1982 (atto di
[...] donazione per notar repertorio 15478 e raccolta 4107. All. 1 atto di Persona_2 citazione). Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844). L'istituto non è regolato dal codice di rito, ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione dello stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909). Ed infatti, come hanno insegnato le Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969), la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice. Tanto è avvenuto nel caso di specie risultando all'attualità parte attrice pieno proprietario dell'immobile in discussione a seguito del decesso dell'usufruttuario. Passando ora a valutare la domanda di acquisto per usucapione della porzione di mq. 45 del piano interrato del fabbricato familiare, con accesso da via Lerario su cui insistono i due box (in catasto al foglio 35, ptc. 2664, sub 9 e 11), la stessa è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono. Va preliminarmente ricordato che l'art. 1158 c.c. dispone che «La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni». Condizioni indispensabili per il perfezionarsi dell'usucapione sono, quindi, il possesso ad immagine del diritto da parte di chi non ne è titolare e la durata di esso per un certo tempo legislativamente stabilito. Va, altresì, chiarito che non qualunque possesso conduce all'acquisto per usucapione né, tantomeno, la semplice detenzione. Dal combinato disposto degli artt. 1158, 1159 bis, 1160 e 1161 c.c. si evince, infatti, che il possesso ad usucapionem deve essere “continuo”, “non “acquistato in modo violento o clandestino”, non “interrotto” e inequivoco (requisito quest'ultimo connaturato al possesso, nell'insieme dell'animus e del corpus, quale «attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale»). Sulla base di questo inquadramento sistematico, occorre analizzare la vicenda oggetto del presente giudizio e le risultanze probatorie. In particolare, l'attore assume di aver esercitato in maniera Parte_1 esclusiva il possesso continuo e pacifico della porzione del seminterrato de qua sin dal 1982, allorquando il genitore gli concesse l'utilizzo di tale spazio Per_1 congiuntamente all'appartamento di cui gli aveva donato la nuda proprietà. Tale possesso lo avrebbe portato ad acquisire la proprietà di tale spazio a titolo originario sin dall'anno 2002. Ebbene, tale circostanza può ritenersi smentita alla luce di tutto quanto emerso nel presente giudizio. Infatti, dall'audizione di tutti i testi chiamati a deporre, pur potendosi affermare che l'attore abbia avuto il possesso di una porzione dello scantinato, nessuno ha però saputo indicare con precisione quale fosse lo spazio del seminterrato di cui l'attore aveva la disponibilità di utilizzo (limitandosi genericamente ad affermare come il teste Tes_1
che si trattava “di un box in via Lerario n.11 al piano terra in cui metteva il
[...] furgone”; oppure il teste “lo spazio di non era delimitato da muri Testimone_2 Pt_1 ovvero una porta, solo da pilastri rispetto agli spazi vicino” che poi precisa che lo spazio dell'attore era “box a sinistra della rampa”) né con precisione il periodo e gli anni di tale vicenda o l'esistenza o meno di un titolo giustificativo. È bene precisare che dalle deposizioni dei testi, sia di parte attrice che convenuta, si è potuto appurare che il seminterrato di cui si discute era originariamente uno spazio unico, utilizzato come deposito da parte dei componenti della famiglia e, solo Per_1 successivamente, nell'anno 2016, furono eseguiti dal de cuius dei Persona_1 lavori finalizzati alla suddivisione di detto spazio in 6 box. Sul punto, l'individuazione precisa dello spazio di mq. 45, corrispondente a 2 dei 6 box realizzati, di cui l'attore chiede l'acquisto della proprietà a titolo originario, si può rinvenire congiuntamente dalla lettura della visura catastale dell'immobile (all. 8 comparsa di costituzione) e dagli atti relativi all'azione di spoglio proposta dall'odierno attore nei confronti del padre (originario convenuto nel presente giudizio). Infatti, dalla lettura del ricorso per reintegrazione nel possesso e della relativa ordinanza di accoglimento (all. 3 atto di citazione) nonché dallo storico catastale dell'immobile si può affermare che il bene oggetto della domanda corrisponda ai box 9 e 10 di cui alle particelle indicate nel catasto fabbricati del Comune di Putignano al foglio 35, ptc. 2664, sub 9 e 11 - già foglio 35 part. 931 sub. 12. Pur nell'impossibilità di determinare precisamente il periodo ai fini del calcolo del ventennio, si può ritenere dunque appurato che l'attore abbia avuto la disponibilità e l'utilizzo del detto spazio di mq. 45 (lungo m. 9 e largo m.5), mentre non può assolutamente condividersi la prospettazione per cui tale utilizzo abbia configurato un possesso utile ad usucapionem. In tal senso depone altresì la sottoscrizione nel 2010 del contratto di comodato avente ad oggetto i box per cui è causa. Ed invero, come ben ricostruito nella sentenza del Tribunale di Bari (n.886/2021 pubbl. 02.03.2021 R.G. 1540/2019) confermata dalla Corte d'Appello (n.1017/2022 pubbl. 29.06.2022 R.G. 392/2021) sulla domanda avente ad oggetto la restituzione degli stessi immobili di cui al presente giudizio per cessazione del contratto di comodato tra il de cuius e il figlio la stipula di detto Persona_1 Parte_1 contratto in data 05.07.2010 esclude in nuce la possibilità di qualificare l'odierno attore come un possessore ad usucapionem. Al contrario, in base a detto contratto di comodato, il Parte_1 riconosce ancora nel 2010 la proprietà e la disponibilità giuridica all'immobile di causa in capo al padre e si riconosce quale mero detentore solo corpo sed alieno nomine dello spazio di seminterrato. (cfr. sentenza Corte d'Appello “con la sottoscrizione del comodato (che non risulta oggetto di alcuna impugnazione per simulazione, nullità o inefficacia), il resistente-attuale appellante (n.d.r. sig. ) ha Parte_1 implicitamente ammesso che, alla data del 05 luglio 2010, ha avuto la detenzione qualificata degli immobili oggetto del contratto medesimo nel proprio interesse ma in alieno nomine a seguito di concessione da parte del padre-comodante ( Per_1
), che egli ha riconosciuto, nella premessa del contratto, quale esclusivo
[...] proprietario dei suddetti immobili. Non può quindi dubitarsi che il comodante avesse la disponibilità quantomeno giuridica dei beni oggetto del contratto di comodato, astrattamente incompatibile con l'esercizio continuato, pacifico ed interrotto del possesso utile ad usucapionem degli immobili medesimi da parte del comodatario, salva la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possesionis nei modi previsti dall'art. 1141 comma 2 c.c.”). Ebbene, in assenza di alcuna prova di interversione nel possesso da parte dell'attore, la mera detenzione esclude ex lege la configurazione dell'usucapione. Infine, va aggiunto come un riconoscimento implicito della proprietà in capo al genitore sia rinvenibile anche nella circostanza, mai contestata e anzi Persona_1 prospettata dallo stesso attore anche nel giudizio di spoglio, per cui nel 2016 i lavori di frazionamento del seminterrato con la realizzazione dei box sia stata eseguita a propria cura e spese proprio dal de cuius. Tanto risulta confermato anche dalle prove orali acquisite nel presente giudizio, a riprova del fatto che anche dopo la stipula del contratto di comodato il ha sempre continuato ad atteggiarsi come proprietario Persona_1 dei luoghi di causa senza alcuna opposizione da parte del figlio. Conseguentemente, la domanda di cui al punto 2 dell'atto di citazione deve essere respinta. Neppure può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc di parte convenuta: la norma richiamata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo tuttavia sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. 9912/2018), presupposti che non si ravvisano nella specie. Le spese processuali, in ragione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte attrice. Tali spese si liquidano applicando i valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa (tab. 2 scaglione 4), ridotti del 30% in ragione della non complessità delle questioni emerse e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di cui al punto 1) dell'atto di citazione;
- rigetta la domanda proposta dall'attore al punto 2) dell'atto di citazione poiché infondata;
- rigetta la domanda dei convenuti ex art. 96 cpc;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti che si liquidano in €5.331,20 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, cap e iva come per legge. Così deciso in Bari il giorno 14.10.2025
Il Giudice dott.ssa Tiziana Di Gioia
- attore - E C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), quali eredi di , rappresentati e CodiceFiscale_3 Persona_1 difesi, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Iannone,
- convenuti-
Oggetto: usucapione ordinaria. Conclusioni: all'udienza del 04.06.2025, tenutasi in forma cartolare, lette le note scritte depositate dalle parti con cui le stesse precisavano le rispettive conclusioni, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). Con atto di citazione ritualmente notificato il 06.03.2019, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il padre per ivi Persona_1 sentire accertare e dichiarare che egli era divenuto proprietario per usucapione dei seguenti diritti: a) usufrutto dell'appartamento sito in Putignano alla Via Cavalieri di Malta n. 46, in catasto al foglio 35, ptc. 931, sub 7; b) proprietà dei due box in catasto al foglio 35, ptc. 2664, sub 9 e 11, con autorizzazione al competente Conservatore dei RR. II. alla trascrizione della sentenza, con esonero da responsabilità. L'attore esponeva che:
- con atto per notar dell'08.02.1982 aveva ricevuto in donazione dal Persona_2 proprio genitore la nuda proprietà dell'appartamento allo stato rustico Persona_1 sito in Putignano al secondo piano di Via Cavalieri di Malta n. 46, con relative pertinenze e dipendenze, con obbligo di completarlo e rifinirlo;
- immesso nel possesso del detto appartamento, aveva sempre esercitato sullo stesso un potere di fatto continuato nel tempo, comportandosi come pieno proprietario;
- immediatamente dopo l'atto di donazione, era stato immesso dal genitore anche nel possesso della porzione di mq. 45 del piano interrato del fabbricato familiare, con accesso da via Lerario;
- aveva posseduto in modo esclusivo, continuo, pacifico ed ininterrotto detta porzione, comportandosi esteriormente come proprietario;
- aveva esperito con successo un'azione di reintegrazione nei confronti del genitore per essere stato spogliato del possesso della detta porzione e dei box ivi realizzati;
tutto ciò premesso l'attore agiva in giudizio formulando le conclusioni sopra indicate. Con comparsa del 5.6.2019 si costituiva in giudizio il convenuto , il Persona_1 quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e la condanna della controparte al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Esponeva il convenuto che:
- aveva donato, con riserva di usufrutto vita natural durante, al figlio Parte_1
la nuda proprietà di un appartamento sito in Putignano alla Via Cavalieri di
[...]
Malta n. 46 (riportato in Catasto Fabbricati Comune di Putignano al foglio 35, particella 931, subalterno 7) giusto atto di donazione per notar repertorio 15475 e Persona_2 raccolta 4107, rifinito e completo;
- in data 05 luglio 2010 aveva concesso in comodato d'uso gratuito all'odierno attore l'appartamento e i box oggetto del contendere, con contratto registrato a Gioia del Colle il 19.07.2010;
- per poter ottenere la restituzione dell'appartamento e dei locali oggetto di comodato, a seguito di risoluzione del detto contratto, aveva proposto azione nei confronti del figlio
(giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari- R.G. Parte_1
1540/2019);
- con specifico riferimento ai box (riportati in catasto al foglio 35, ptc. 2664, sub 9 e 11 - già foglio 35 part. 931 sub. 12), questi erano stati realizzati nel 2016, a seguito della ripartizione dell'unico locale esistente (differentemente individuato al catasto). Alla prima udienza del 03.07.2019, il difensore della parte convenuta dichiarava il decesso del proprio assistito e il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio. Con ricorso ex art. 303 cpc riassumeva il giudizio nei Parte_1 confronti di e quali eredi del de cuius, CP_1 Controparte_2 riportandosi a tutte le deduzioni rassegnate nell'atto di citazione e chiedendone l'accoglimento. Con comparsa del 13.1.2020 si costituivano i convenuti e CP_1 [...]
i quali chiedevano di accertare la loro qualità di eredi testamentari del Controparte_2 de cuius e di rigettare le domande attoree con condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Esponevano i convenuti che:
- in data 29 giugno 2019 il padre (originario convenuto) era deceduto;
Persona_1 - in data 25 settembre 2019, in Bari presso lo studio del Notaio , era stato Per_3 pubblicato testamento pubblico del sig. con il quale questo aveva Persona_1 nominato quali suoi eredi universali i sig.ri e CP_1 Controparte_2
[...]
- in data 14 novembre 2019 in Putignano nello studio del Notaio era stato Persona_4 redatto atto di accettazione espressa dell'eredità, Repertorio n.13008, Raccolta n. 6578 registrato a Bari1 il 20 novembre 2019 al n.18914/1T. All'udienza del 15.01.2020, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa veniva istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e di prova orale. All'udienza del 04.06.2025, dopo la riassegnazione del fascicolo, ritenuto il giudizio sufficientemente istruito, lette le note scritte depositate con cui le parti precisavano le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Le parti depositavano gli scritti conclusionali come in atti.
***** In via preliminare va respinta l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc avanzata dalla parte attrice in sede di memoria di replica: come noto, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cpc va disposta quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata (cfr. Cass. 5671/2023). Ebbene, è evidente che nella specie non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria atteso che il giudizio che – in sede di memoria di replica – viene definito 'pregiudicante' è volto ad ottenere una pronuncia di annullamento del testamento redatto dal;
Persona_1 siffatta (eventuale) pronuncia, tuttavia, non farebbe venir meno la qualità di eredi del de cuius degli odierni convenuti, incidendo solo sul titolo della delazione (la legge in luogo del testamento). Ed invero, va qui ribadito che a seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione;
in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato. Il comportamento processuale assunto dai convenuti – i quali si sono costituiti in giudizio nella medesima posizione processuale del de cuius – comprova fuor di dubbio la legittimazione di questi a resistere all'azione promossa dall'attore, senza necessità di indagare sul titolo della delazione – il quale risulta sub iudice;
oltretutto, la espressa domanda articolata dai convenuti volta ad accertare la loro qualità di eredi testamentari non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e deve ritenersi ormai abbandonata. Ciò chiarito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda rassegnata al punto 1) delle conclusioni dell'atto di citazione avente ad oggetto l'acquisto in capo all'attore per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. del diritto di usufrutto dell'appartamento sito in Putignano alla Via Cavalieri di Malta n. 46, in catasto al foglio 35, ptc. 931, sub 7. Va infatti rilevato che in seguito al decesso del padre il diritto di Persona_1 usufrutto si è ricongiunto con la nuda proprietà spettante all'attore Parte_1 che allo stesso era stata donata con atto notarile dell'08.02.1982 (atto di
[...] donazione per notar repertorio 15478 e raccolta 4107. All. 1 atto di Persona_2 citazione). Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844). L'istituto non è regolato dal codice di rito, ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione dello stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909). Ed infatti, come hanno insegnato le Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969), la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice. Tanto è avvenuto nel caso di specie risultando all'attualità parte attrice pieno proprietario dell'immobile in discussione a seguito del decesso dell'usufruttuario. Passando ora a valutare la domanda di acquisto per usucapione della porzione di mq. 45 del piano interrato del fabbricato familiare, con accesso da via Lerario su cui insistono i due box (in catasto al foglio 35, ptc. 2664, sub 9 e 11), la stessa è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono. Va preliminarmente ricordato che l'art. 1158 c.c. dispone che «La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni». Condizioni indispensabili per il perfezionarsi dell'usucapione sono, quindi, il possesso ad immagine del diritto da parte di chi non ne è titolare e la durata di esso per un certo tempo legislativamente stabilito. Va, altresì, chiarito che non qualunque possesso conduce all'acquisto per usucapione né, tantomeno, la semplice detenzione. Dal combinato disposto degli artt. 1158, 1159 bis, 1160 e 1161 c.c. si evince, infatti, che il possesso ad usucapionem deve essere “continuo”, “non “acquistato in modo violento o clandestino”, non “interrotto” e inequivoco (requisito quest'ultimo connaturato al possesso, nell'insieme dell'animus e del corpus, quale «attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale»). Sulla base di questo inquadramento sistematico, occorre analizzare la vicenda oggetto del presente giudizio e le risultanze probatorie. In particolare, l'attore assume di aver esercitato in maniera Parte_1 esclusiva il possesso continuo e pacifico della porzione del seminterrato de qua sin dal 1982, allorquando il genitore gli concesse l'utilizzo di tale spazio Per_1 congiuntamente all'appartamento di cui gli aveva donato la nuda proprietà. Tale possesso lo avrebbe portato ad acquisire la proprietà di tale spazio a titolo originario sin dall'anno 2002. Ebbene, tale circostanza può ritenersi smentita alla luce di tutto quanto emerso nel presente giudizio. Infatti, dall'audizione di tutti i testi chiamati a deporre, pur potendosi affermare che l'attore abbia avuto il possesso di una porzione dello scantinato, nessuno ha però saputo indicare con precisione quale fosse lo spazio del seminterrato di cui l'attore aveva la disponibilità di utilizzo (limitandosi genericamente ad affermare come il teste Tes_1
che si trattava “di un box in via Lerario n.11 al piano terra in cui metteva il
[...] furgone”; oppure il teste “lo spazio di non era delimitato da muri Testimone_2 Pt_1 ovvero una porta, solo da pilastri rispetto agli spazi vicino” che poi precisa che lo spazio dell'attore era “box a sinistra della rampa”) né con precisione il periodo e gli anni di tale vicenda o l'esistenza o meno di un titolo giustificativo. È bene precisare che dalle deposizioni dei testi, sia di parte attrice che convenuta, si è potuto appurare che il seminterrato di cui si discute era originariamente uno spazio unico, utilizzato come deposito da parte dei componenti della famiglia e, solo Per_1 successivamente, nell'anno 2016, furono eseguiti dal de cuius dei Persona_1 lavori finalizzati alla suddivisione di detto spazio in 6 box. Sul punto, l'individuazione precisa dello spazio di mq. 45, corrispondente a 2 dei 6 box realizzati, di cui l'attore chiede l'acquisto della proprietà a titolo originario, si può rinvenire congiuntamente dalla lettura della visura catastale dell'immobile (all. 8 comparsa di costituzione) e dagli atti relativi all'azione di spoglio proposta dall'odierno attore nei confronti del padre (originario convenuto nel presente giudizio). Infatti, dalla lettura del ricorso per reintegrazione nel possesso e della relativa ordinanza di accoglimento (all. 3 atto di citazione) nonché dallo storico catastale dell'immobile si può affermare che il bene oggetto della domanda corrisponda ai box 9 e 10 di cui alle particelle indicate nel catasto fabbricati del Comune di Putignano al foglio 35, ptc. 2664, sub 9 e 11 - già foglio 35 part. 931 sub. 12. Pur nell'impossibilità di determinare precisamente il periodo ai fini del calcolo del ventennio, si può ritenere dunque appurato che l'attore abbia avuto la disponibilità e l'utilizzo del detto spazio di mq. 45 (lungo m. 9 e largo m.5), mentre non può assolutamente condividersi la prospettazione per cui tale utilizzo abbia configurato un possesso utile ad usucapionem. In tal senso depone altresì la sottoscrizione nel 2010 del contratto di comodato avente ad oggetto i box per cui è causa. Ed invero, come ben ricostruito nella sentenza del Tribunale di Bari (n.886/2021 pubbl. 02.03.2021 R.G. 1540/2019) confermata dalla Corte d'Appello (n.1017/2022 pubbl. 29.06.2022 R.G. 392/2021) sulla domanda avente ad oggetto la restituzione degli stessi immobili di cui al presente giudizio per cessazione del contratto di comodato tra il de cuius e il figlio la stipula di detto Persona_1 Parte_1 contratto in data 05.07.2010 esclude in nuce la possibilità di qualificare l'odierno attore come un possessore ad usucapionem. Al contrario, in base a detto contratto di comodato, il Parte_1 riconosce ancora nel 2010 la proprietà e la disponibilità giuridica all'immobile di causa in capo al padre e si riconosce quale mero detentore solo corpo sed alieno nomine dello spazio di seminterrato. (cfr. sentenza Corte d'Appello “con la sottoscrizione del comodato (che non risulta oggetto di alcuna impugnazione per simulazione, nullità o inefficacia), il resistente-attuale appellante (n.d.r. sig. ) ha Parte_1 implicitamente ammesso che, alla data del 05 luglio 2010, ha avuto la detenzione qualificata degli immobili oggetto del contratto medesimo nel proprio interesse ma in alieno nomine a seguito di concessione da parte del padre-comodante ( Per_1
), che egli ha riconosciuto, nella premessa del contratto, quale esclusivo
[...] proprietario dei suddetti immobili. Non può quindi dubitarsi che il comodante avesse la disponibilità quantomeno giuridica dei beni oggetto del contratto di comodato, astrattamente incompatibile con l'esercizio continuato, pacifico ed interrotto del possesso utile ad usucapionem degli immobili medesimi da parte del comodatario, salva la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possesionis nei modi previsti dall'art. 1141 comma 2 c.c.”). Ebbene, in assenza di alcuna prova di interversione nel possesso da parte dell'attore, la mera detenzione esclude ex lege la configurazione dell'usucapione. Infine, va aggiunto come un riconoscimento implicito della proprietà in capo al genitore sia rinvenibile anche nella circostanza, mai contestata e anzi Persona_1 prospettata dallo stesso attore anche nel giudizio di spoglio, per cui nel 2016 i lavori di frazionamento del seminterrato con la realizzazione dei box sia stata eseguita a propria cura e spese proprio dal de cuius. Tanto risulta confermato anche dalle prove orali acquisite nel presente giudizio, a riprova del fatto che anche dopo la stipula del contratto di comodato il ha sempre continuato ad atteggiarsi come proprietario Persona_1 dei luoghi di causa senza alcuna opposizione da parte del figlio. Conseguentemente, la domanda di cui al punto 2 dell'atto di citazione deve essere respinta. Neppure può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc di parte convenuta: la norma richiamata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo tuttavia sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. 9912/2018), presupposti che non si ravvisano nella specie. Le spese processuali, in ragione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte attrice. Tali spese si liquidano applicando i valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa (tab. 2 scaglione 4), ridotti del 30% in ragione della non complessità delle questioni emerse e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di cui al punto 1) dell'atto di citazione;
- rigetta la domanda proposta dall'attore al punto 2) dell'atto di citazione poiché infondata;
- rigetta la domanda dei convenuti ex art. 96 cpc;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti che si liquidano in €5.331,20 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, cap e iva come per legge. Così deciso in Bari il giorno 14.10.2025
Il Giudice dott.ssa Tiziana Di Gioia