TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1520/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18/03/2025 alle ore 12.00, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. LAMBOGLIA Parte_1
CATE Per compare l'avv. FIUMANO' CARLO e Controparte_1
l'avv.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 7.3.2025.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 26.2.2025. Dà atto che successivamente al deposito della nota autorizzata avversaria la cooperativa ha avanzato una proposta conciliativa che tuttavia non ha avuto esito.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1520/2022 promossa da:
(P.IVA ) con l'avv. Parte_2 P.IVA_1
CATERINA LAMBOGLIA (c.f. ) C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA con Controparte_2 P.IVA_2 gli avv.ti CARLO FIUMANO' (c.f. ) e EMANUELA VALENTINI (c.f. C.F._2
) C.F._3
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: “- accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare non dovuta dalla Parte_2 la somma di euro 15.207,70 di cui alle fatture emesse dalla e pertanto condannare la al CP_3 CP_3 pagamento/restituzione della somma di € 15.207,70, oltre interessi dal giorno del dovuto, a favore della
[...]
- in via isturuttoria si chiede fin da ora l'ammissione della CTU e della prova per testi (che si Parte_2 riserva di indicare) sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva più ampia d'ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza istruttoria consentita, per modificare, variare e meglio specificare i mezzi di prova, anche alla luce delle avverse difese.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
In particolare, parte attrice ha dedotto: di aver svolto attività di trasporto merci in favore della
[...] dal giugno 2015 al maggio 2020; che le condizioni di lavoro imposte da Controparte_2
pagina 2 di 6 quest'ultima erano gravose posto che la era obbligata a Pt_2 Parte_2 rifornirsi di gasolio tramite la controparte con aggravio di costi ed a versare alla medesima una commissione del 10% sull'importo del lavoro svolto, mentre quest'ultima, di contro, provvedeva al pagamento delle fatture con un termine di oltre 90 giorni dall'emissione delle stesse;
che a seguito della richiesta avanzata dall'attrice la società convenuta provvedeva ad anticipare il termine di pagamento delle fatture applicando, tuttavia, arbitrariamente, a titolo di finanziamento, interessi commerciali pari al 3% sull'ammontare della fattura e detraendoli dalle somme da essa dovute alla Parte_2
che la somma illegittimamente trattenuta dalla
[...] Controparte_2 ammonta ad euro 15.207,70; che nonostante le richieste di restituzione di tali somme ed il tentativo di
[...] mediazione volontaria ai sensi del D.Lgs. 28/2010, controparte non provvedeva al pagamento del dovuto;
di avere, perciò, interesse in questa sede ad ottenere la rifusione di tale importo nei confronti della
Controparte_2
Si è costituita in giudizio la la quale ha dedotto: di Controparte_2 svolgere attività di trasporto conto terzi;
che tra essa e la Parte_2 era in essere un rapporto di sub-vezione in base al quale la cooperativa aveva, in quanto vettore principale, diritto ad una provvigione sui servizi svolti dall'attrice ed il termine di pagamento delle fatture emesse da quest'ultima era di 60 giorni e non 90; che, date le difficoltà economiche in cui versava l'attrice, la aveva provveduto ad anticipare tale termine e ad Controparte_2 Controparte_2 accordarle di acquistare il gasolio tramite la cooperativa, trattamento di favore riconosciuto di solito ai soli soci;
che le somme pari al 3% trattenute sull'importo delle fatture non costituivano un finanziamento ma il corrispettivo a rimborso parziale delle maggiori spese da essa sostenute per venire incontro alle difficoltà economiche della controparte anticipando il pagamento di fatture senza aver preventivamente incassato i relativi pagamenti dai propri committenti.
La convenuta chiede, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione: In via preliminare - dichiarare improcedibile la presente azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito - rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto inammissibili e comunque infondate, per tutti i motivi indicati in parte narrativa del presente atto. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 depositata il 7.3.2025 parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ferme restanti le conclusioni di cui all'atto di citazione, si integrano le stesse chiedendo che: - accertati i fatti di Cont cui in narrativa, ed accertato altresì che non ha mai convenuto con la corresponsione degli interessi, ovvero Pt_2 compensi in favore di quest'ultima sulle somme dovute a titolo di corrispettivi per la esecuzione dei servizi di trasporto, Cont CP_ dichiarare non dovuta dalla alla la somma di euro 12.137,89 di cui alle fatture emesse dalla Parte_2
pagina 3 di 6 Cont e pertanto condannare la al pagamento/restituzione della somma di € 12.137,89, oltre interessi dal giorno CP_3 del dovuto, a favore della (…) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. Parte_2
La causa, istruita in via documentale e con prove testimoniali, è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
La domanda attorea, da qualificare quale azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., è infondata per le ragioni di seguito esposte.
In linea generale, va premesso che, in tema di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, in accordo con il normale criterio di distribuzione dell'onus probandi, l'attore ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa ovvero sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 30713/2018),
e ciò sia che la causa debendi mancasse ab origine sia che fosse venuta meno, per qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento (Cass. 5624/2009).
Ciò premesso, si rileva come l'attrice non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico relativo all'invocato diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo.
Risulta provato agli atti, non contestato e confermato anche dalle testimonianze rese, che tra le parti era in essere un accordo per attività di sub-vezione in base al quale l'odierna convenuta effettuava i pagamenti per i servizi resi da a 90 giorni dalla data della fattura e che Parte_2 successivamente, a causa delle difficoltà economiche in cui quest'ultima era venuta a trovarsi, la stessa avesse chiesto ed ottenuto di anticipare tale termine;
in ragione dell'anticipo la
[...] applicava una percentuale del 3% sull'importo delle fatture (cfr. p. 2 Controparte_2 atto di citazione;
p. 4 memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c. parte attrice;
p. 5 comparsa di costituzione;
teste Cont
“il in più occasioni ebbe a riferirmi che aveva evidenziato a che doveva ricevere i Tes_1 Parte_2 Pt_2 pagamenti a giorni 60 anziché 90 gg. dalla data fattura;
mi pare di ricordare che il aveva discusso Parte_2
Cont preliminarmente con la in merito a tale circostanza”; teste “Vero. Tale circostanza mi è stata riferita Tes_2 dall'allora presidente del consiglio di amministrazione della società convenuta, , in quanto ero poi io Testimone_3 che avrei dovuto occuparmi di effettuare nei confronti dell'attrice i pagamenti a 30 giorni anziché a novanta giorni come per gli altri fornitori. Tale possibilità era prevista da una delibera assembleare della società cooperativa per i fornitori che versavano in condizioni economiche disagiate. Ricordo che abbiamo consegnato al dopo il benestare dei titolari della Parte_2 cooperativa, la viacard nonché la tessera per effettuare i rifornimenti di carburante che era una sorta di carta di credito.
All'attrice fu anche concessa la possibilità di effettuare i rifornimenti di carburante presso la nostra cooperativa”).
Orbene, parte attrice lamenta che le suddette somme pari al 3% sarebbero state trattenute dalla convenuta pagina 4 di 6 senza alcun preventivo accordo e costituirebbero interessi commerciali a titolo di finanziamento e, in quanto tali, ripetibili siccome relativi a pattuizione nulla.
Il predetto assunto è privo di pregio e non provato.
Dalle testimonianze rese è emerso, a contrario, che l'applicazione di siffatta percentuale derivava da un accordo per facta concludentia. Il teste all'udienza del 2.4.2024, ha, infatti, dichiarato che il legale Tes_1 rappresentante dell'odierna attrice “(…) ebbe a riferirmi di aver richiesto una anticipazione sui pagamenti Parte_2
Cont a e so che poi questa fu concessa a fronte dell'applicazione di una provvigione del 3%. Ribadisco che non so dire se il fosse d'accordo sulla applicazione di tale provvigione”. Parte_2
Sul punto mette conto osservare che, se pur il teste non sapesse riferire riguardo ad un eventuale accordo tra le parti in merito all'applicazione di tale percentuale, non riferisce neppure lamentele e/o contestazioni da parte del . Parte_2
Ed infatti, non risulta provata per tabulas qualsivoglia contestazione da parte della
[...]
Parte_2
Quest'ultima, infatti, fino al maggio 2020, data di interruzione dei rapporti commerciali in essere tra le parti, ha continuato a svolgere l'attività di sub-vezione per conto della convenuta senza mai sollevare contestazione alcuna in merito alle fatture emesse dalla Controparte_2 recanti gli importi per commissioni pari al 3%.
La teste a tal proposito, ha dichiarato: “Vero tale contributo era fissato nel 3%. Questo era previsto nella Tes_2 delibera già menzionata. Vero. Preciso che non sono a conoscenza che il avesse manifestato consenso rispetto Parte_2 all'applicazione di tale provvigione ma lo desumo dal fatto che il predetto non ha mai detto nulla in contrario”.
Nessuna contestazione, dunque, risulta mai stata effettuata da parte attrice, la quale ben poteva verificare di volta in volta le fatture che le venivano inviate e, se del caso, contestarle. Sul punto, ancora la teste Tes_2
Cont
“Le fatture sia di che di da noi predisposte, venivano stampate e poi via via o consegnate al o Pt_2 Parte_2 lasciate in un box dedicato all'attrice, affinché questa potesse verificarle. Mi pare di ricordare che il talvolta ci Parte_2 chiedeva anche di inviarle a sua moglie o al di lui commercialista. Ogni tanto quindi le inviavamo anche via mail”. “(…) A me personalmente il non ha mai operato contestazioni in merito agli importi riportati nei suddetti prospetti. Non Parte_2 so dire se abbia mai fatto contestazioni ai miei colleghi”.
A ciò si aggiunga che l'attrice avrebbe ben potuto azionare, ma non l'ha fatto, le fatture dalla stessa emesse per il maggior importo ivi riportato rispetto a quello corrisposto in solo pagamento ex adverso.
Da ultimo, si rileva che la dedotta natura di “interessi commerciali” delle somme richieste in restituzione è rimasta del tutto sprovvista di prova.
pagina 5 di 6 In conclusione, sulla scorta delle superiori considerazioni, non avendo parte attrice dato prova dei fatti costitutivi del credito restitutorio vantato, la domanda in queste sede proposta non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (da euro 5.200,00 ad euro 26.000) e all'attività processuale compiuta, con applicazione dei minimi di scaglione tenuto conto della non elevata complessità delle questioni di diritto esaminate.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a corrispondere in favore della parte convenuta le spese di lite che liquida in euro
2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 18.3.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18/03/2025 alle ore 12.00, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. LAMBOGLIA Parte_1
CATE Per compare l'avv. FIUMANO' CARLO e Controparte_1
l'avv.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 7.3.2025.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 26.2.2025. Dà atto che successivamente al deposito della nota autorizzata avversaria la cooperativa ha avanzato una proposta conciliativa che tuttavia non ha avuto esito.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1520/2022 promossa da:
(P.IVA ) con l'avv. Parte_2 P.IVA_1
CATERINA LAMBOGLIA (c.f. ) C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA con Controparte_2 P.IVA_2 gli avv.ti CARLO FIUMANO' (c.f. ) e EMANUELA VALENTINI (c.f. C.F._2
) C.F._3
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: “- accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare non dovuta dalla Parte_2 la somma di euro 15.207,70 di cui alle fatture emesse dalla e pertanto condannare la al CP_3 CP_3 pagamento/restituzione della somma di € 15.207,70, oltre interessi dal giorno del dovuto, a favore della
[...]
- in via isturuttoria si chiede fin da ora l'ammissione della CTU e della prova per testi (che si Parte_2 riserva di indicare) sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva più ampia d'ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza istruttoria consentita, per modificare, variare e meglio specificare i mezzi di prova, anche alla luce delle avverse difese.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
In particolare, parte attrice ha dedotto: di aver svolto attività di trasporto merci in favore della
[...] dal giugno 2015 al maggio 2020; che le condizioni di lavoro imposte da Controparte_2
pagina 2 di 6 quest'ultima erano gravose posto che la era obbligata a Pt_2 Parte_2 rifornirsi di gasolio tramite la controparte con aggravio di costi ed a versare alla medesima una commissione del 10% sull'importo del lavoro svolto, mentre quest'ultima, di contro, provvedeva al pagamento delle fatture con un termine di oltre 90 giorni dall'emissione delle stesse;
che a seguito della richiesta avanzata dall'attrice la società convenuta provvedeva ad anticipare il termine di pagamento delle fatture applicando, tuttavia, arbitrariamente, a titolo di finanziamento, interessi commerciali pari al 3% sull'ammontare della fattura e detraendoli dalle somme da essa dovute alla Parte_2
che la somma illegittimamente trattenuta dalla
[...] Controparte_2 ammonta ad euro 15.207,70; che nonostante le richieste di restituzione di tali somme ed il tentativo di
[...] mediazione volontaria ai sensi del D.Lgs. 28/2010, controparte non provvedeva al pagamento del dovuto;
di avere, perciò, interesse in questa sede ad ottenere la rifusione di tale importo nei confronti della
Controparte_2
Si è costituita in giudizio la la quale ha dedotto: di Controparte_2 svolgere attività di trasporto conto terzi;
che tra essa e la Parte_2 era in essere un rapporto di sub-vezione in base al quale la cooperativa aveva, in quanto vettore principale, diritto ad una provvigione sui servizi svolti dall'attrice ed il termine di pagamento delle fatture emesse da quest'ultima era di 60 giorni e non 90; che, date le difficoltà economiche in cui versava l'attrice, la aveva provveduto ad anticipare tale termine e ad Controparte_2 Controparte_2 accordarle di acquistare il gasolio tramite la cooperativa, trattamento di favore riconosciuto di solito ai soli soci;
che le somme pari al 3% trattenute sull'importo delle fatture non costituivano un finanziamento ma il corrispettivo a rimborso parziale delle maggiori spese da essa sostenute per venire incontro alle difficoltà economiche della controparte anticipando il pagamento di fatture senza aver preventivamente incassato i relativi pagamenti dai propri committenti.
La convenuta chiede, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione: In via preliminare - dichiarare improcedibile la presente azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito - rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto inammissibili e comunque infondate, per tutti i motivi indicati in parte narrativa del presente atto. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 depositata il 7.3.2025 parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ferme restanti le conclusioni di cui all'atto di citazione, si integrano le stesse chiedendo che: - accertati i fatti di Cont cui in narrativa, ed accertato altresì che non ha mai convenuto con la corresponsione degli interessi, ovvero Pt_2 compensi in favore di quest'ultima sulle somme dovute a titolo di corrispettivi per la esecuzione dei servizi di trasporto, Cont CP_ dichiarare non dovuta dalla alla la somma di euro 12.137,89 di cui alle fatture emesse dalla Parte_2
pagina 3 di 6 Cont e pertanto condannare la al pagamento/restituzione della somma di € 12.137,89, oltre interessi dal giorno CP_3 del dovuto, a favore della (…) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. Parte_2
La causa, istruita in via documentale e con prove testimoniali, è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
La domanda attorea, da qualificare quale azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., è infondata per le ragioni di seguito esposte.
In linea generale, va premesso che, in tema di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, in accordo con il normale criterio di distribuzione dell'onus probandi, l'attore ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa ovvero sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 30713/2018),
e ciò sia che la causa debendi mancasse ab origine sia che fosse venuta meno, per qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento (Cass. 5624/2009).
Ciò premesso, si rileva come l'attrice non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico relativo all'invocato diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo.
Risulta provato agli atti, non contestato e confermato anche dalle testimonianze rese, che tra le parti era in essere un accordo per attività di sub-vezione in base al quale l'odierna convenuta effettuava i pagamenti per i servizi resi da a 90 giorni dalla data della fattura e che Parte_2 successivamente, a causa delle difficoltà economiche in cui quest'ultima era venuta a trovarsi, la stessa avesse chiesto ed ottenuto di anticipare tale termine;
in ragione dell'anticipo la
[...] applicava una percentuale del 3% sull'importo delle fatture (cfr. p. 2 Controparte_2 atto di citazione;
p. 4 memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c. parte attrice;
p. 5 comparsa di costituzione;
teste Cont
“il in più occasioni ebbe a riferirmi che aveva evidenziato a che doveva ricevere i Tes_1 Parte_2 Pt_2 pagamenti a giorni 60 anziché 90 gg. dalla data fattura;
mi pare di ricordare che il aveva discusso Parte_2
Cont preliminarmente con la in merito a tale circostanza”; teste “Vero. Tale circostanza mi è stata riferita Tes_2 dall'allora presidente del consiglio di amministrazione della società convenuta, , in quanto ero poi io Testimone_3 che avrei dovuto occuparmi di effettuare nei confronti dell'attrice i pagamenti a 30 giorni anziché a novanta giorni come per gli altri fornitori. Tale possibilità era prevista da una delibera assembleare della società cooperativa per i fornitori che versavano in condizioni economiche disagiate. Ricordo che abbiamo consegnato al dopo il benestare dei titolari della Parte_2 cooperativa, la viacard nonché la tessera per effettuare i rifornimenti di carburante che era una sorta di carta di credito.
All'attrice fu anche concessa la possibilità di effettuare i rifornimenti di carburante presso la nostra cooperativa”).
Orbene, parte attrice lamenta che le suddette somme pari al 3% sarebbero state trattenute dalla convenuta pagina 4 di 6 senza alcun preventivo accordo e costituirebbero interessi commerciali a titolo di finanziamento e, in quanto tali, ripetibili siccome relativi a pattuizione nulla.
Il predetto assunto è privo di pregio e non provato.
Dalle testimonianze rese è emerso, a contrario, che l'applicazione di siffatta percentuale derivava da un accordo per facta concludentia. Il teste all'udienza del 2.4.2024, ha, infatti, dichiarato che il legale Tes_1 rappresentante dell'odierna attrice “(…) ebbe a riferirmi di aver richiesto una anticipazione sui pagamenti Parte_2
Cont a e so che poi questa fu concessa a fronte dell'applicazione di una provvigione del 3%. Ribadisco che non so dire se il fosse d'accordo sulla applicazione di tale provvigione”. Parte_2
Sul punto mette conto osservare che, se pur il teste non sapesse riferire riguardo ad un eventuale accordo tra le parti in merito all'applicazione di tale percentuale, non riferisce neppure lamentele e/o contestazioni da parte del . Parte_2
Ed infatti, non risulta provata per tabulas qualsivoglia contestazione da parte della
[...]
Parte_2
Quest'ultima, infatti, fino al maggio 2020, data di interruzione dei rapporti commerciali in essere tra le parti, ha continuato a svolgere l'attività di sub-vezione per conto della convenuta senza mai sollevare contestazione alcuna in merito alle fatture emesse dalla Controparte_2 recanti gli importi per commissioni pari al 3%.
La teste a tal proposito, ha dichiarato: “Vero tale contributo era fissato nel 3%. Questo era previsto nella Tes_2 delibera già menzionata. Vero. Preciso che non sono a conoscenza che il avesse manifestato consenso rispetto Parte_2 all'applicazione di tale provvigione ma lo desumo dal fatto che il predetto non ha mai detto nulla in contrario”.
Nessuna contestazione, dunque, risulta mai stata effettuata da parte attrice, la quale ben poteva verificare di volta in volta le fatture che le venivano inviate e, se del caso, contestarle. Sul punto, ancora la teste Tes_2
Cont
“Le fatture sia di che di da noi predisposte, venivano stampate e poi via via o consegnate al o Pt_2 Parte_2 lasciate in un box dedicato all'attrice, affinché questa potesse verificarle. Mi pare di ricordare che il talvolta ci Parte_2 chiedeva anche di inviarle a sua moglie o al di lui commercialista. Ogni tanto quindi le inviavamo anche via mail”. “(…) A me personalmente il non ha mai operato contestazioni in merito agli importi riportati nei suddetti prospetti. Non Parte_2 so dire se abbia mai fatto contestazioni ai miei colleghi”.
A ciò si aggiunga che l'attrice avrebbe ben potuto azionare, ma non l'ha fatto, le fatture dalla stessa emesse per il maggior importo ivi riportato rispetto a quello corrisposto in solo pagamento ex adverso.
Da ultimo, si rileva che la dedotta natura di “interessi commerciali” delle somme richieste in restituzione è rimasta del tutto sprovvista di prova.
pagina 5 di 6 In conclusione, sulla scorta delle superiori considerazioni, non avendo parte attrice dato prova dei fatti costitutivi del credito restitutorio vantato, la domanda in queste sede proposta non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (da euro 5.200,00 ad euro 26.000) e all'attività processuale compiuta, con applicazione dei minimi di scaglione tenuto conto della non elevata complessità delle questioni di diritto esaminate.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a corrispondere in favore della parte convenuta le spese di lite che liquida in euro
2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 18.3.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 6 di 6