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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, Pima sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravia Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 218 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Piccinino Nicolò n. 333, pal. 13, Minissale, elettivamente domiciliata in via Pippo Romeo n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmela Currò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il l'11.09.1955 (C.F. ed ivi residente CP_1 C.F._2 in via Nazionale n. 106, Briga Marina (ME);
RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Attribuzione quota di TFR.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Messina il 28.10.1998; che all'esito del CP_1 procedimento iscritto al n. 7240/2017 R.G. il Tribunale di Messina emetteva la sentenza n. 241/2020 del 28.01.2020, pubblicata il 3.02.2020, con cui dichiarava lo scioglimento del matrimonio, riconoscendo in favore della deducente l'assegno divorzile di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
che la predetta non aveva contratto nuovo matrimonio;
che frattanto, a fare data dall'1.01.2020 l'ex coniuge aveva cessato il rapporto di lavoro con la
[...]
[..
[...] e che, pertanto, con lettera raccomandata a/r del 18.11.2022 ella deducente, per il Controparte_2 tramite del suo legale di fiducia, avanzava la richiesta di corresponsione delle quote di TFR ai sensi della legge 898/1970 e che, tuttavia, detta missiva veniva restituita al mittente.
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale per l'attribuzione in suo favore della quota del TFR corrisposto all'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970.
Il resistente non si costituiva in giudizio, seppure ritualmente citato a comparire nelle forme dell'art. 143 c.p.c., pertanto dovendo dichiararne la contumacia.
Venivano acquisite informazioni tramite la Guardia di finanza in ordine alla durata del rapporto lavorativo e all'ammontare del TFR corrisposto al lavoratore (cfr. esito accertamenti con relativi allegati pervenuti in data 29.10.2024) e, pertanto, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e meritevole di accoglimento.
L'art. 12 bis della legge 898/1970 dispone che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altra coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”.
Il diritto del coniuge divorziato all'attribuzione della quota parte del TFR spettante all'altro coniuge sorge in presenza di tre presupposti, quali a) la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili;
b) la titolarità di un assegno divorzile in capo al coniuge richiedente;
c) che il coniuge divorziato non abbia contratto nuove nozze.
Il diritto alla quota del TFR percepito dall'altro coniuge, sorge, inoltre, soltanto quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio (con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità matura anteriormente a tale momento), e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio (cfr. Cass. civ. sez. 1, 18.12.2003 n. 19427; conf. Cass. civ. sez.
1, 10.11.2006 n. 24057), dovendo l'espressione, contenuta nell'art. 12-bis della legge n. 898/1970 secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza”, interpretarsi, in conformità con la ratio della disposizione in esame, nel senso che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il TFR sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in
2 giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato (cfr.
Cass. civ. sez. 1, 06.06.2011 n. 12175).
Giova altresì rammentare che la base su cui calcolare la percentuale è costituita dalla misura totale del TFR esigibile dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 bis legge cit., l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro con riferimento preciso agli anni in cui il rapporto di lavoro abbia coinciso con il rapporto matrimoniale, risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo (cfr. Cass. Civ. 2007 n. 15299).
Nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi costitutivi del diritto, previsto dall'art. 12 bis della l. 898/1970, in capo alla ricorrente della quota parte del trattamento di fine rapporto percepito dall'ex coniuge con riferimento alla durata del matrimonio (cessato in data 3.02.2020) coincidente con il periodo lavorativo e quindi dalla celebrazione dello stesso (28.10.1998) e fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 31.12.2019 - che è intervenuta in pendenza del giudizio per lo scioglimento del matrimonio - per un totale di 21 anni e 2 mesi.
La ricorrente ha documentato inoltre la titolarità in capo alla medesima dell'assegno di divorzio e la condizione negativa di non aver contratto nuove nozze trova conferma nel certificato di stato civile libero per divorzio da prodotto dalla stessa (cfr. allegato n. 6). CP_1
Parimenti, deve ritenersi comprovata l'avvenuta maturazione, in favore del resistente, dell'indennità di fine rapporto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data
31/12/2019), pari ad un importo netto di € 28.099,72 (vale a dire € 34.066,07 detratto l'importo netto dell'imposta pari ad € 5.966,35 come desumibile dalla certificazione unica 2020 per i redditi conseguiti nel 2019 –cfr. allegato 4 trasmesso dalla Guardia di finanza) e non già il maggiore importo di € 29.638,58 richiesto dalla ricorrente nella memoria del 28.11.2024, trattandosi invero di importo netto, riportato nella busta paga del dicembre 2019, riferibile anche alle ulteriori voci retributive in essa indicate.
Pertanto, alla ricorrente dovrà essere riconosciuta, ai sensi dell' art. 12 bis l. 898/1970, la quota del 40% del predetto TFR, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
essa va computata come segue: l'importo netto del TFR di € 28.099,72 deve essere diviso per il numero di anni lavorati (30 anni e 9 mesi - data assunzione 21/03/1989 e data fine rapporto
31/12/2019, risultanti dalla Certificazione Unilav in atti), e moltiplicato il risultato per 21 anni e 2 mesi (il numero di anni di matrimonio coincidenti con il rapporto di lavoro, cioè dal 28.10.1998 al
31.12.2019); si ottiene pertanto la somma di € 19.342,35 il cui 40% è pari ad € 7.736,94.
3 deve essere pertanto condannato a corrispondere alla ricorrente, ai sensi CP_1 dell'art. 12 bis legge 898/1970, l'importo di € 7.736,94, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri ed i criteri previsti dal DM
147/2022 (facendo applicazione dei minimi tabellari dello scaglione secundum decisum in ragione della questioni di modesta complessità affrontate e della ridotta attività istruttoria svolta) seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del resistente, disponendone il pagamento in favore dell'erario in ragione dell'ammissione di al patrocinio a spese dello stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 218/2024 R.G. tra Parte_1
e , così provvede:
[...] CP_1
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a corrispondere alla CP_1 ricorrente, a titolo di quota parte del trattamento di fine rapporto ex art. 12 bis L. 898/1970,
l'importo di € 7.736,94 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi (di cui € 460 per studio, € 389 per fase introduttiva, € 840,00 per trattazione ed
€ 851,00 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, di cui dispone il pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, Pima sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravia Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 218 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Piccinino Nicolò n. 333, pal. 13, Minissale, elettivamente domiciliata in via Pippo Romeo n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmela Currò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il l'11.09.1955 (C.F. ed ivi residente CP_1 C.F._2 in via Nazionale n. 106, Briga Marina (ME);
RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Attribuzione quota di TFR.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Messina il 28.10.1998; che all'esito del CP_1 procedimento iscritto al n. 7240/2017 R.G. il Tribunale di Messina emetteva la sentenza n. 241/2020 del 28.01.2020, pubblicata il 3.02.2020, con cui dichiarava lo scioglimento del matrimonio, riconoscendo in favore della deducente l'assegno divorzile di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
che la predetta non aveva contratto nuovo matrimonio;
che frattanto, a fare data dall'1.01.2020 l'ex coniuge aveva cessato il rapporto di lavoro con la
[...]
[..
[...] e che, pertanto, con lettera raccomandata a/r del 18.11.2022 ella deducente, per il Controparte_2 tramite del suo legale di fiducia, avanzava la richiesta di corresponsione delle quote di TFR ai sensi della legge 898/1970 e che, tuttavia, detta missiva veniva restituita al mittente.
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale per l'attribuzione in suo favore della quota del TFR corrisposto all'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970.
Il resistente non si costituiva in giudizio, seppure ritualmente citato a comparire nelle forme dell'art. 143 c.p.c., pertanto dovendo dichiararne la contumacia.
Venivano acquisite informazioni tramite la Guardia di finanza in ordine alla durata del rapporto lavorativo e all'ammontare del TFR corrisposto al lavoratore (cfr. esito accertamenti con relativi allegati pervenuti in data 29.10.2024) e, pertanto, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e meritevole di accoglimento.
L'art. 12 bis della legge 898/1970 dispone che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altra coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”.
Il diritto del coniuge divorziato all'attribuzione della quota parte del TFR spettante all'altro coniuge sorge in presenza di tre presupposti, quali a) la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili;
b) la titolarità di un assegno divorzile in capo al coniuge richiedente;
c) che il coniuge divorziato non abbia contratto nuove nozze.
Il diritto alla quota del TFR percepito dall'altro coniuge, sorge, inoltre, soltanto quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio (con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità matura anteriormente a tale momento), e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio (cfr. Cass. civ. sez. 1, 18.12.2003 n. 19427; conf. Cass. civ. sez.
1, 10.11.2006 n. 24057), dovendo l'espressione, contenuta nell'art. 12-bis della legge n. 898/1970 secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza”, interpretarsi, in conformità con la ratio della disposizione in esame, nel senso che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il TFR sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in
2 giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato (cfr.
Cass. civ. sez. 1, 06.06.2011 n. 12175).
Giova altresì rammentare che la base su cui calcolare la percentuale è costituita dalla misura totale del TFR esigibile dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 bis legge cit., l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro con riferimento preciso agli anni in cui il rapporto di lavoro abbia coinciso con il rapporto matrimoniale, risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo (cfr. Cass. Civ. 2007 n. 15299).
Nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi costitutivi del diritto, previsto dall'art. 12 bis della l. 898/1970, in capo alla ricorrente della quota parte del trattamento di fine rapporto percepito dall'ex coniuge con riferimento alla durata del matrimonio (cessato in data 3.02.2020) coincidente con il periodo lavorativo e quindi dalla celebrazione dello stesso (28.10.1998) e fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 31.12.2019 - che è intervenuta in pendenza del giudizio per lo scioglimento del matrimonio - per un totale di 21 anni e 2 mesi.
La ricorrente ha documentato inoltre la titolarità in capo alla medesima dell'assegno di divorzio e la condizione negativa di non aver contratto nuove nozze trova conferma nel certificato di stato civile libero per divorzio da prodotto dalla stessa (cfr. allegato n. 6). CP_1
Parimenti, deve ritenersi comprovata l'avvenuta maturazione, in favore del resistente, dell'indennità di fine rapporto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data
31/12/2019), pari ad un importo netto di € 28.099,72 (vale a dire € 34.066,07 detratto l'importo netto dell'imposta pari ad € 5.966,35 come desumibile dalla certificazione unica 2020 per i redditi conseguiti nel 2019 –cfr. allegato 4 trasmesso dalla Guardia di finanza) e non già il maggiore importo di € 29.638,58 richiesto dalla ricorrente nella memoria del 28.11.2024, trattandosi invero di importo netto, riportato nella busta paga del dicembre 2019, riferibile anche alle ulteriori voci retributive in essa indicate.
Pertanto, alla ricorrente dovrà essere riconosciuta, ai sensi dell' art. 12 bis l. 898/1970, la quota del 40% del predetto TFR, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
essa va computata come segue: l'importo netto del TFR di € 28.099,72 deve essere diviso per il numero di anni lavorati (30 anni e 9 mesi - data assunzione 21/03/1989 e data fine rapporto
31/12/2019, risultanti dalla Certificazione Unilav in atti), e moltiplicato il risultato per 21 anni e 2 mesi (il numero di anni di matrimonio coincidenti con il rapporto di lavoro, cioè dal 28.10.1998 al
31.12.2019); si ottiene pertanto la somma di € 19.342,35 il cui 40% è pari ad € 7.736,94.
3 deve essere pertanto condannato a corrispondere alla ricorrente, ai sensi CP_1 dell'art. 12 bis legge 898/1970, l'importo di € 7.736,94, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri ed i criteri previsti dal DM
147/2022 (facendo applicazione dei minimi tabellari dello scaglione secundum decisum in ragione della questioni di modesta complessità affrontate e della ridotta attività istruttoria svolta) seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del resistente, disponendone il pagamento in favore dell'erario in ragione dell'ammissione di al patrocinio a spese dello stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 218/2024 R.G. tra Parte_1
e , così provvede:
[...] CP_1
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a corrispondere alla CP_1 ricorrente, a titolo di quota parte del trattamento di fine rapporto ex art. 12 bis L. 898/1970,
l'importo di € 7.736,94 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi (di cui € 460 per studio, € 389 per fase introduttiva, € 840,00 per trattazione ed
€ 851,00 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, di cui dispone il pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
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