Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1577/2024 R.G.A.C.,
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FORTUNATO ANTONIETTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DE RISI LOREDANA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
resistente con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: come formulate dalle parti nelle note in sostituzione dell'udienza del 14 febbraio 2025 e 28 febbraio 2025 e dal P.M. in data 07 marzo 2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe indicata ha depositato ricorso al
Tribunale di Benevento chiedendo allo stesso di disciplinare affidamento, collocazione, diritto di visita e mantenimento della figlia nata a [...] il 5 giugno Persona_1
2015.
Il resistente nel costituirsi non si è opposto alle domande formulate dalla ricorrente, ad eccezione di quella concernente l'affido esclusivo della minore alla madre.
All'udienza del 29 gennaio 2025 il giudice ha formulato proposta di condizioni condivise relative ad affidamento, collocazione, diritto di visita e mantenimento della figlia minore, accettate da entrambe le parti nelle note in sostituzione di udienza per il 14 febbraio 2025.
Anche il P.M. ha reso parere favorevole in ordine alla omologa delle condizioni condivise raggiunte dalle parti in base alla proposta giudiziale.
L'art. 337 ter comma 2 c.c. prevede che il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli, laddove gli stessi non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli.
Le condizioni oggetto della proposta giudiziale del 29 gennaio
2025, cui hanno aderito le parti del presente giudizio, non si pongono in contrasto con l'interesse della piccola e Per_1 pertanto il Tribunale non può che omologarle e dichiararle esecutive. Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo tra le parti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-prende atto delle condizioni in ordine ad affido, collocamento, diritto di visita, mantenimento della figlia indicate nel verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025 ed accettate da entrambe le parti, omologandole;
-compensa le spese di lite.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE