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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4358/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4358/2024 R.G.A.C.,
TRA
( ) in persona del legale rappresentate pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, Parte_2 dall'avv. Francesco Mascolo, presso il cui studio, in Agerola in via Diaz n. 71, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ) rappresentata e difesa ex lege dalla Controparte_1 P.IVA_2
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso il cui ufficio è domiciliata in Napoli alla via
A. Diaz, 1
OPPOSTA
E
, in persona del suo legale rappresentante protempore ( ); CP_2 P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE
E
in persona del suo legale rappresentante protempore ( ; CP_3 P.IVA_4
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di rappresentante legale della società Parte_3 Parte_1
(C.F.: ), aveva proposto opposizione al pignoramento presso terzi notificato
[...] P.IVA_1 dall' in data 28.08.2019, avente ad oggetto diritti di credito Controparte_4 vantati dall' e dall' contestati mediante processo verbale di CP_2 CP_3 constatazione della Guardia di Finanza del 18.12.2018 e avviso di accertamento dell'
[...]
n. TKQ036L01773/2018. Controparte_4
Nell'atto di citazione, l'opponente lamentava la carenza del titolo esecutivo, avendo lo stesso opponente aderito alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all'art. 1
D.L. 119 del 2019 e chiedeva, dunque, di accertare la nullità o inefficacia del pignoramento per inesistenza o estinzione dei titoli sottesi.
Si costituiva in giudizio e contestava la Controparte_5 domanda proposta dall'attore, eccependo il mancato perfezionamento della definizione agevolata del processo verbale di constatazione. L' , infatti, riteneva che, in sede di Controparte_1 definizione, il contribuente avesse erroneamente provveduto a liquidare l'imposta dovuta in considerazione del credito come rideterminato dall'avviso di accertamento, mentre avrebbe dovuto tenere in considerazione l'importo indicato nel processo verbale di constatazione.
Per quanto correttamente evocate in giudizio, l' e l' non si costituivano;
CP_2 CP_3
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò posto, l'opposizione è da considerarsi fondata e va accolta.
Non è condivisibile l'eccezione della parte convenuta circa il mancato perfezionamento della definizione agevolata.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1
D.L. 199 del 2018 assolve alla funzione di ridurre i tempi di definizione dei processi verbali di constatazione, garantendo, in tal modo, la celere riscossione delle imposte dovute e la riduzione del contenzioso tributario. Per contro, il vantaggio per il contribuente si risolve nella diminuzione dell'ammontare dell'imposta richiesta, grazie ad una secca riduzione della sanzione.
La definizione agevolata è un procedimento ad iniziativa del contribuente che si perfeziona mediante presentazione della dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione e il versamento delle imposte dovute, autoliquidate sulla base dei rilievi formulati nel processo verbale, in un'unica soluzione oppure mediante il pagamento della prima rata entro la data del 31 maggio 2019.
Con riferimento alla controversia in oggetto, l'opponente aveva provveduto a presentare la dichiarazione integrativa in data 23.05.2019 e ad autoliquidare le somme dovute sulla scorta dell'avviso di accertamento dell'ente riscossore, per poi provvedere al versamento della prima rata in data 29.05.2019, così formalmente perfezionando la procedura di definizione agevolata.
Non appare un ostacolo al corretto perfezionamento della definizione agevolata la circostanza che il contribuente abbia autoliquidato gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento, come, al contrario, è stato contestato dall' . Controparte_4
Secondo l'ente riscossore, alla luce del dato letterale della Circolare n. 7/E, interpretativa del D.L.
219 del 2018, il contribuente potrebbe rideterminare l'importo dovuto in base all'avviso di accertamento, ma solo in caso di errore materiale compiuto in sede di processo verbale di contestazione.
Tale interpretazione sarebbe desunta dal paragrafo 3.3. della Circolare 7/E, il quale chiarisce che:
“è comunque consentito al contribuente di emendare, con la dichiarazione da presentare ai fini della definizione agevolata, gli eventuali errori, presenti nel processo verbale di constatazione, che
l'ufficio ha già provveduto a rettificare, sulla base delle ragioni esposte nel paragrafo 1.1., cui si rinvia. Sebbene, infatti, la definizione agevolata presupponga l'attivazione spontanea del contribuente, chiamato ad autoliquidare le imposte dovute sulla base dei rilievi e degli elementi puntuali ed univoci presenti nel processo verbale, di per sé idonei a consentire la determinazione delle imposte dovute, in considerazione dei principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, allo stesso deve essere attribuita la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale dall'ufficio”.
Secondo l'interpretazione paventata dall'opposta, il rinvio effettuato al paragrafo 1.1. implicherebbe che siano ammesse le solo rideterminazioni dovute ad incongruenze, inesattezze o errori di calcolo
(cfr. par. 1.1.“Al contribuente è consentito emendare solo eventuali incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel processo verbale, che abbiano inciso in particolare sulla quantificazione degli importi dovuti”). Tuttavia, il rinvio operato dal paragrafo 3.3. al paragrafo 1.1. non appare dirimente. La stessa
Circolare 7/E prevede che al contribuente “deve essere attribuita la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale (qual è l'avviso di accertamento) dall'ufficio”, riportando come esempio il caso in cui “l'ufficio abbia notificato al contribuente, dopo il 24 ottobre 2018, un avviso di accertamento o un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 in cui non siano state integralmente recepite le risultanze del processo verbale di constatazione”. Il menzionato passaggio della Circolare n. 7/E deve, invero, essere reinterpretato alla luce dei “principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione e contribuente” e che conformano la disciplina stessa dell'istituto della definizione agevolata.
Si rammenta che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia tributaria, ha chiarito che:
“Il termine «buona fede», invece, «se riferito all'amministrazione finanziaria, coincide, almeno in gran parte, con i significati attribuibili al termine "collaborazione", posto che entrambi mirano ad assicurare comportamenti dell'amministrazione stessa “coerenti” vale a dire "non contraddittori"
o "discontinui" (mutevoli nel tempo)»” (Cass. Sent. n. 12372 del 11/05/2021). Dal predetto principio la giurisprudenza della Corte di Cassazione desume l'onere di tutela del legittimo affidamento che il contribuente ripone negli atti dell'amministrazione finanziaria.
Ne consegue che, anche nel caso di specie, il contribuente poteva fare “affidamento” circa la correttezza della rideterminazione del credito operata dall' mediante l'avviso Controparte_1
di accertamento.
D'altronde, uUn'interpretazione meramente letterale della circolare violerebbe proprio i principi di buona fede e trasparenza a cui la stessa Circolare intende attenersi, impedendo al contribuente di beneficiare di una rideterminazione degli importi operata dalla stessa amministrazione finanziaria.
Ciò implica che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata dalla Circolare 7/E e dall'avviso di accertamento dell' deve esser valutata in favore del Controparte_1
contribuente.
In conclusione, quindi, si ritiene preferibile un'interpretazione estensiva della circolare 7/E, laddove consente al contribuente di rideterminare gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento, nel senso che si deve ritenere che ciò sia possibile anche al di là delle ipotesi di mero errore materiale.
D'altro canto, anche la stessa si attiene alla rideterminazione Controparte_4 dell'imposta dovuta operata con l'avviso di accertamento, giacché l'atto di pignoramento notificato era relativo al credito come individuato mediante il pregresso atto impositivo del 28.08.2019.
Non sussistono, in sintesi, dubbi circa il corretto perfezionamento della definizione agevolata. Peraltro, si osserva che, laddove l' non avesse avuto interesse a Controparte_4 concludere l'accordo di definizione agevolata, avrebbe dovuto emettere un provvedimento di diniego motivato, come espressamente stabilito dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212). Il provvedimento avrebbe dovuto chiarire le ragioni di fatto e di diritto del diniego, al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente e, al contempo, garantire la trasparenza dell'azione amministrativa. D'altra parte, si rammenta che secondo i principi fondamentali del procedimento amministrativo, comunque applicati in quanto compatibili anche al procedimento tributario, le ipotesi di provvedimento di diniego tacito sono a carattere eccezionali e tassative, dunque, rimesse all'individuazione del legislatore. Al contrario, ove il procedimento sia ad istanza di parte, come nel caso di specie, l'inerzia dell'amministrazione competente equivale, di regola, ad un provvedimento di accoglimento della domanda.
In tal senso, invero, si è espressa anche la Corte di Cassazione, con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 D.L. 119 del 2018. Sul punto, la Corte ha affermato che: “gli effetti della dichiarazione unilaterale del contribuente di volersi avvalere del condono si consolidano solo a seguito dell'assenso espresso o tacito alla domanda da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il silenzio dell'Ufficio, cui è equiparabile l'omessa notifica nel termine, va qualificato come silenzio-assenso” (cfr. Cass. n. 2372 del 2022).
Si osserva, inoltre, che, come stabilito dalla Circolare 7/E dell' , in caso di Controparte_1
mancato perfezionamento della definizione agevolata, l'ente riscossore è, in ogni caso, tenuto a notificare un nuovo avviso di accertamento relativo ai rilievi oggetto delle violazioni constatate nel processo verbale, tenendo conto, ai soli fini della maggiore imposta dovuta, di quanto eventualmente già versato nelle more dal contribuente.
Ciò posto, si può constatare che l' non ha notificato all'opponente Controparte_4
un atto amministrativo di diniego espresso. Né può esser qualificato come provvedimento di diniego il verbale depositato dalla parte convenuta, trattandosi di un atto interlocutorio che si inserisce nella fase istruttoria del procedimento, non avente natura decisionale, ed essendo, peraltro, privo dei requisiti di specificità e chiarezza richiesti dall'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Inoltre, l'amministrazione finanziaria non ha neppure notificato un secondo avviso di accertamento, con il quale avrebbe dovuto rideterminare l'importo del credito dovuto in considerazione delle somme versate dall'opponente nelle more.
Ne consegue che in assenza di un provvedimento espresso di diniego e del conseguente secondo avviso di accertamento, l'istanza del contribuente, volta ad ottenere la definizione agevolata, era meritevole di accoglimento.
In considerazione delle ragioni esposte, l'opposizione va accolta. Le spese del giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv.
Francesco Mascolo.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_2
- dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- dichiara la contumacia dell' CP_3
- accoglie l'opposizione spiegata da con ricorso e, per l'effetto, dichiara la Parte_2 nullità del pignoramento relativamente ai crediti portati dall'avviso di accertamento emesso dall' n. TKQ036L01773/2018, Controparte_1
-dispone lo svincolo presso il terzo pignorato delle somme corrispondenti ai crediti portati dall'avviso di accertamento indicate al punto che precede;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_6
nella misura complessiva di euro 15.659,00, oltre rimborso delle spese generali Parte_2
nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Francesco Mascolo.
Così deciso in Aversa, il 2.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4358/2024 R.G.A.C.,
TRA
( ) in persona del legale rappresentate pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, Parte_2 dall'avv. Francesco Mascolo, presso il cui studio, in Agerola in via Diaz n. 71, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ) rappresentata e difesa ex lege dalla Controparte_1 P.IVA_2
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso il cui ufficio è domiciliata in Napoli alla via
A. Diaz, 1
OPPOSTA
E
, in persona del suo legale rappresentante protempore ( ); CP_2 P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE
E
in persona del suo legale rappresentante protempore ( ; CP_3 P.IVA_4
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di rappresentante legale della società Parte_3 Parte_1
(C.F.: ), aveva proposto opposizione al pignoramento presso terzi notificato
[...] P.IVA_1 dall' in data 28.08.2019, avente ad oggetto diritti di credito Controparte_4 vantati dall' e dall' contestati mediante processo verbale di CP_2 CP_3 constatazione della Guardia di Finanza del 18.12.2018 e avviso di accertamento dell'
[...]
n. TKQ036L01773/2018. Controparte_4
Nell'atto di citazione, l'opponente lamentava la carenza del titolo esecutivo, avendo lo stesso opponente aderito alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all'art. 1
D.L. 119 del 2019 e chiedeva, dunque, di accertare la nullità o inefficacia del pignoramento per inesistenza o estinzione dei titoli sottesi.
Si costituiva in giudizio e contestava la Controparte_5 domanda proposta dall'attore, eccependo il mancato perfezionamento della definizione agevolata del processo verbale di constatazione. L' , infatti, riteneva che, in sede di Controparte_1 definizione, il contribuente avesse erroneamente provveduto a liquidare l'imposta dovuta in considerazione del credito come rideterminato dall'avviso di accertamento, mentre avrebbe dovuto tenere in considerazione l'importo indicato nel processo verbale di constatazione.
Per quanto correttamente evocate in giudizio, l' e l' non si costituivano;
CP_2 CP_3
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò posto, l'opposizione è da considerarsi fondata e va accolta.
Non è condivisibile l'eccezione della parte convenuta circa il mancato perfezionamento della definizione agevolata.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1
D.L. 199 del 2018 assolve alla funzione di ridurre i tempi di definizione dei processi verbali di constatazione, garantendo, in tal modo, la celere riscossione delle imposte dovute e la riduzione del contenzioso tributario. Per contro, il vantaggio per il contribuente si risolve nella diminuzione dell'ammontare dell'imposta richiesta, grazie ad una secca riduzione della sanzione.
La definizione agevolata è un procedimento ad iniziativa del contribuente che si perfeziona mediante presentazione della dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione e il versamento delle imposte dovute, autoliquidate sulla base dei rilievi formulati nel processo verbale, in un'unica soluzione oppure mediante il pagamento della prima rata entro la data del 31 maggio 2019.
Con riferimento alla controversia in oggetto, l'opponente aveva provveduto a presentare la dichiarazione integrativa in data 23.05.2019 e ad autoliquidare le somme dovute sulla scorta dell'avviso di accertamento dell'ente riscossore, per poi provvedere al versamento della prima rata in data 29.05.2019, così formalmente perfezionando la procedura di definizione agevolata.
Non appare un ostacolo al corretto perfezionamento della definizione agevolata la circostanza che il contribuente abbia autoliquidato gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento, come, al contrario, è stato contestato dall' . Controparte_4
Secondo l'ente riscossore, alla luce del dato letterale della Circolare n. 7/E, interpretativa del D.L.
219 del 2018, il contribuente potrebbe rideterminare l'importo dovuto in base all'avviso di accertamento, ma solo in caso di errore materiale compiuto in sede di processo verbale di contestazione.
Tale interpretazione sarebbe desunta dal paragrafo 3.3. della Circolare 7/E, il quale chiarisce che:
“è comunque consentito al contribuente di emendare, con la dichiarazione da presentare ai fini della definizione agevolata, gli eventuali errori, presenti nel processo verbale di constatazione, che
l'ufficio ha già provveduto a rettificare, sulla base delle ragioni esposte nel paragrafo 1.1., cui si rinvia. Sebbene, infatti, la definizione agevolata presupponga l'attivazione spontanea del contribuente, chiamato ad autoliquidare le imposte dovute sulla base dei rilievi e degli elementi puntuali ed univoci presenti nel processo verbale, di per sé idonei a consentire la determinazione delle imposte dovute, in considerazione dei principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, allo stesso deve essere attribuita la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale dall'ufficio”.
Secondo l'interpretazione paventata dall'opposta, il rinvio effettuato al paragrafo 1.1. implicherebbe che siano ammesse le solo rideterminazioni dovute ad incongruenze, inesattezze o errori di calcolo
(cfr. par. 1.1.“Al contribuente è consentito emendare solo eventuali incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel processo verbale, che abbiano inciso in particolare sulla quantificazione degli importi dovuti”). Tuttavia, il rinvio operato dal paragrafo 3.3. al paragrafo 1.1. non appare dirimente. La stessa
Circolare 7/E prevede che al contribuente “deve essere attribuita la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale (qual è l'avviso di accertamento) dall'ufficio”, riportando come esempio il caso in cui “l'ufficio abbia notificato al contribuente, dopo il 24 ottobre 2018, un avviso di accertamento o un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 in cui non siano state integralmente recepite le risultanze del processo verbale di constatazione”. Il menzionato passaggio della Circolare n. 7/E deve, invero, essere reinterpretato alla luce dei “principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione e contribuente” e che conformano la disciplina stessa dell'istituto della definizione agevolata.
Si rammenta che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia tributaria, ha chiarito che:
“Il termine «buona fede», invece, «se riferito all'amministrazione finanziaria, coincide, almeno in gran parte, con i significati attribuibili al termine "collaborazione", posto che entrambi mirano ad assicurare comportamenti dell'amministrazione stessa “coerenti” vale a dire "non contraddittori"
o "discontinui" (mutevoli nel tempo)»” (Cass. Sent. n. 12372 del 11/05/2021). Dal predetto principio la giurisprudenza della Corte di Cassazione desume l'onere di tutela del legittimo affidamento che il contribuente ripone negli atti dell'amministrazione finanziaria.
Ne consegue che, anche nel caso di specie, il contribuente poteva fare “affidamento” circa la correttezza della rideterminazione del credito operata dall' mediante l'avviso Controparte_1
di accertamento.
D'altronde, uUn'interpretazione meramente letterale della circolare violerebbe proprio i principi di buona fede e trasparenza a cui la stessa Circolare intende attenersi, impedendo al contribuente di beneficiare di una rideterminazione degli importi operata dalla stessa amministrazione finanziaria.
Ciò implica che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata dalla Circolare 7/E e dall'avviso di accertamento dell' deve esser valutata in favore del Controparte_1
contribuente.
In conclusione, quindi, si ritiene preferibile un'interpretazione estensiva della circolare 7/E, laddove consente al contribuente di rideterminare gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento, nel senso che si deve ritenere che ciò sia possibile anche al di là delle ipotesi di mero errore materiale.
D'altro canto, anche la stessa si attiene alla rideterminazione Controparte_4 dell'imposta dovuta operata con l'avviso di accertamento, giacché l'atto di pignoramento notificato era relativo al credito come individuato mediante il pregresso atto impositivo del 28.08.2019.
Non sussistono, in sintesi, dubbi circa il corretto perfezionamento della definizione agevolata. Peraltro, si osserva che, laddove l' non avesse avuto interesse a Controparte_4 concludere l'accordo di definizione agevolata, avrebbe dovuto emettere un provvedimento di diniego motivato, come espressamente stabilito dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212). Il provvedimento avrebbe dovuto chiarire le ragioni di fatto e di diritto del diniego, al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente e, al contempo, garantire la trasparenza dell'azione amministrativa. D'altra parte, si rammenta che secondo i principi fondamentali del procedimento amministrativo, comunque applicati in quanto compatibili anche al procedimento tributario, le ipotesi di provvedimento di diniego tacito sono a carattere eccezionali e tassative, dunque, rimesse all'individuazione del legislatore. Al contrario, ove il procedimento sia ad istanza di parte, come nel caso di specie, l'inerzia dell'amministrazione competente equivale, di regola, ad un provvedimento di accoglimento della domanda.
In tal senso, invero, si è espressa anche la Corte di Cassazione, con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 D.L. 119 del 2018. Sul punto, la Corte ha affermato che: “gli effetti della dichiarazione unilaterale del contribuente di volersi avvalere del condono si consolidano solo a seguito dell'assenso espresso o tacito alla domanda da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il silenzio dell'Ufficio, cui è equiparabile l'omessa notifica nel termine, va qualificato come silenzio-assenso” (cfr. Cass. n. 2372 del 2022).
Si osserva, inoltre, che, come stabilito dalla Circolare 7/E dell' , in caso di Controparte_1
mancato perfezionamento della definizione agevolata, l'ente riscossore è, in ogni caso, tenuto a notificare un nuovo avviso di accertamento relativo ai rilievi oggetto delle violazioni constatate nel processo verbale, tenendo conto, ai soli fini della maggiore imposta dovuta, di quanto eventualmente già versato nelle more dal contribuente.
Ciò posto, si può constatare che l' non ha notificato all'opponente Controparte_4
un atto amministrativo di diniego espresso. Né può esser qualificato come provvedimento di diniego il verbale depositato dalla parte convenuta, trattandosi di un atto interlocutorio che si inserisce nella fase istruttoria del procedimento, non avente natura decisionale, ed essendo, peraltro, privo dei requisiti di specificità e chiarezza richiesti dall'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Inoltre, l'amministrazione finanziaria non ha neppure notificato un secondo avviso di accertamento, con il quale avrebbe dovuto rideterminare l'importo del credito dovuto in considerazione delle somme versate dall'opponente nelle more.
Ne consegue che in assenza di un provvedimento espresso di diniego e del conseguente secondo avviso di accertamento, l'istanza del contribuente, volta ad ottenere la definizione agevolata, era meritevole di accoglimento.
In considerazione delle ragioni esposte, l'opposizione va accolta. Le spese del giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv.
Francesco Mascolo.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_2
- dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- dichiara la contumacia dell' CP_3
- accoglie l'opposizione spiegata da con ricorso e, per l'effetto, dichiara la Parte_2 nullità del pignoramento relativamente ai crediti portati dall'avviso di accertamento emesso dall' n. TKQ036L01773/2018, Controparte_1
-dispone lo svincolo presso il terzo pignorato delle somme corrispondenti ai crediti portati dall'avviso di accertamento indicate al punto che precede;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_6
nella misura complessiva di euro 15.659,00, oltre rimborso delle spese generali Parte_2
nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Francesco Mascolo.
Così deciso in Aversa, il 2.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo