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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1217/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2313/2024 (est. Chirieleison), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Turchetto, presso il cui studio in Novara, via Mario Greppi n. 2, è elettivamente domiciliato,
- PARTE APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Casagli, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Parte appellante: “NEL MERITO: previo ogni utile accertamento anche istruttorio e declaratoria del caso in ordine ai fatti di causa,
- accertata e dichiarata la nullità dell'avviso per le violazioni di procedura di cui in narrativa e/o per il frazionamento del credito e/o duplicazione degli importi richiesti
e/o accertata e dichiarata in ogni caso l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa previdenziale per le ragioni di cui in narrativa stante l'assenza dei presupposti di CP_ iscrizione nella gestione commercianti per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo l'impugnato avviso di addebito INPS Milano Nord n. 368 2022
00228939 86 000 del 24.12.2022, per contributi gestione commercianti a carico di
, mandando esente da ogni pretesa il ricorrente. Parte_1 CP_
- dichiarare non rispettato da il termine di cui all'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 in ordine ai contributi gestione commercianti pretesi e quindi dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente per tale periodo, e per l'effetto revocare e/o CP_ annullare e/o dichiarare nullo l'impugnato avviso di addebito Milano Nord notificato il 30.01.2023 n. 368 2022 00228939 86 000 del 24.12.2022 di € 3.196,25 per contributi gestione commercianti a carico di . Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere
l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente integrale conferma della sentenza n. 2313/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro in data 25.06.24, ed ogni conseguente provvedimento.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avversarie istanze istruttoria si chiede CP_ CP_ l'ammissione delle prove come formulate dall' in memoria di costituzione
16.06.23 da ritenersi integralmente riportate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 25 giugno 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2473/2023 R.G. CP_ promossa da contro l' ha respinto l'opposizione all'avviso di Parte_1 addebito n. 368 2022 0022893986000 del 24 dicembre 2022, notificato in data 30 gennaio 2023, dell'importo di € 3.196,25, per contributi dovuti alla Gestione
Commercianti nell'anno 2021, somme aggiuntive e spese.
Nel ricorso introduttivo del giudizio premesso: Parte_1
- di rivestire la qualifica di amministratore unico e rappresentante di società corrente in Milano che svolge attività nel settore CP_2 edile, principalmente con lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di fabbricati;
- che la società aveva iniziato la propria attività nel 2021;
- di avere svolto esclusivamente attività di amministratore unico nella citata società; CP_
- di avere versato regolarmente i contributi alla Gestione Separata per l'attività di amministratore;
pag. 2/9 - che la società aveva assunto dipendenti con qualifica di muratori;
- che nel corso del 2021 si era avvalsa anche dell'ausilio di CP_2 quattordici collaboratori esterni, che avevano prestato attività di lavoro complementare ed autonomo nell'interesse della società, senza intrattenere rapporti diretti con Parte_1 ciò premesso, dedotta la nullità dell'avviso di addebito per genericità della contestazione, omessa notifica dell'avviso bonario, violazione della procedura ed assenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, ha chiesto al
Tribunale di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il titolo impugnato e di CP_ dichiarare che nulla è dovuto all' da Parte_1 CP_ Costituendosi nel primo grado di giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità per tardività e, in subordine, l'infondatezza delle avversarie eccezioni relative a pretesi vizi di formazione del titolo, nonché l'inammissibilità e infondatezza delle contestazioni sul merito.
Il giudice di prime cure, esperita l'istruttoria testimoniale ed esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente, con il proprio lavoro giornaliero, all'attività di di cui lo stesso era socio unico. CP_2
Tenuto anche conto che non risultava avere altra Parte_1 occupazione, il giudice ha concluso che la prestazione lavorativa in favore della società era svolta con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti a norma dell'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1 quattro motivi.
Con il primo motivo denuncia omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per genericità della contestazione e per omessa notifica dell'avviso bonario.
Ripropone le eccezioni formulate al riguardo nel ricorso introduttivo e deduce che l'omessa pronuncia sul punto costituisce un vizio di natura processuale, che si traduce nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e comporta nullità della sentenza.
Con il secondo motivo censura la sentenza per avere, con insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione ed errata valutazione dei fatti e dei documenti, respinto le deduzioni in punto di assenza dei presupposti di legge per l'iscrizione di alla Gestione Commercianti. Parte_1
Secondo parte appellante, non è provato “l'assunto interpretativo del Giudice di prime cure circa il fatto il ricorrente sia impegnato in maniera assidua e prevalente nell'attività di . CP_2
Ciò in quanto ha propri dipendenti che si occupano dell'attività di CP_2 ufficio, di pubblicità, pratiche internet, inserimento dati e contatto con i clienti.
pag. 3/9 Inoltre, anche dalle deposizioni testimoniali emergeva che l'attività della società era svolta dai dipendenti e dai collaboratori esterni, mentre Parte_1 sbrigava esclusivamente i compiti di amministratore, senza ingerirsi nelle
[...] attività prodromiche al perseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per la scelta dei materiali edili (unica attività che l'appellante, quale amministratore, svolgeva per la società). Con il terzo motivo lamenta un sostanziale malgoverno delle prove da parte del primo giudice, in quanto dall'istruttoria svolta non sarebbe emersa l'effettiva partecipazione personale di al lavoro aziendale con carattere di Parte_1 abitualità e prevalenza.
L'istruttoria testimoniale, deduce parte appellante, aveva “confermato quanto è stato scritto nel ricorso vale a dire che l'attività della veniva svolta dai CP_2 dipendenti e da collaboratori esterni e che l'appellante svolgesse unicamente la funzione di amministratore della ridetta società”. I testimoni escussi avevano altresì confermato che “il Sig. svolgeva quelle attività tipiche dell'amministratore della Pt_1 società quali l'approvvigionamento dei materiali edili ed intrattenere CP_2 eventualmente i rapporti con le imprese e con i fornitori”. CP_ L' pertanto, non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico e il giudice di prime cure aveva errato nel non dichiarare l'infondatezza della pretesa contributiva.
Con il quarto ed ultimo motivo chiede la riforma del capo della sentenza che ha pronunciato sulle spese legali, ponendole a carico dell'odierno appellante in forza del principio della soccombenza. Nell'ottica del gravame, alla riforma della sentenza di primo grado dovrebbe CP_ seguire la condanna dell' a rifondere all'appellante le spese processuali o, quantomeno, la loro compensazione.
In subordine – si deduce - le spese dovrebbero essere compensate tra le parti anche in ipotesi di rigetto delle domande, in quanto “nel caso in esame siamo di fronte ad una fattispecie di assoluta novità e difficoltà dei fatti portati ad esame del
Giudicante e quindi è possibile la compensazione”.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha concluso per il rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con integrale Parte_1 conferma della pronuncia impugnata. In ordine al primo motivo di gravame, giova innanzitutto evidenziare che il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e non pag. 4/9 ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., 26 settembre 2024 n. 25710; Cass., 8 maggio 2023 n. 12131; Cass., 6 dicembre 2017 n. 29191; Cass., 13 ottobre
2017 n. 24155).
Nel caso di specie, il Tribunale ha deciso nel merito la pretesa contributiva CP_ dell' ritenendola fondata e rigettando, pertanto, l'opposizione, senza esaminare i profili relativi alle contestazioni formali. Il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica esistente tra le questioni non esaminate e quelle decise consente di ravvisare un'ipotesi di rigetto implicito delle prime. Ed infatti, nella pronuncia impugnata non è stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, ma è stata adottata una pronuncia incompatibile con l'accoglimento della pretesa avanzata con i capi di domanda non espressamente esaminati (cfr., in una fattispecie analoga, Cass., 6 febbraio 2025 n. 2953, secondo cui “In tema di impugnazione della cartella di pagamento automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c., in caso di rigetto delle contestazioni del contribuente relative al merito della pretesa dell'amministrazione finanziaria senza che siano state esaminate le contestazioni formali dallo stesso parimenti dedotte, quando queste ultime possano considerarsi assorbite dalla decisione e implicitamente rigettate, perché incompatibili con l'accoglimento della pretesa avanzata con i capi di domanda non espressamente esaminati”).
Tanto premesso, il Collegio ritiene pienamente condivisibile l'implicita pronuncia di rigetto delle contestazioni formali avverso l'avviso di addebito, riproposte in questa sede da parte appellante.
In primo luogo, i vizi dedotti - di nullità dell'avviso di addebito per genericità della contestazione e per omessa notifica dell'avviso bonario - costituiscono vizi di CP_ carattere formale e procedurale e pertanto, come tempestivamente eccepito dall'
l'odierno appellante avrebbe dovuto farli valere, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 30 gennaio 2023 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata); ciò in pag. 5/9 forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Il ricorso in opposizione è stato, invece, depositato il 13 marzo 2023, sicché i motivi in esame risultano tardivi e quindi inammissibili.
Sotto ulteriore profilo e con argomentazione che costituisce autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione sul punto, si osserva che le eccezioni in parola sono comunque infondate.
Quanto alla prima eccezione, l'avviso di addebito reca sufficiente indicazione del presupposto causale delle somme oggetto di riscossione: si tratta, come in esso chiaramente indicato, di contributi entro il minimale dovuti alla Gestione
Commercianti per i primi tre trimestri del 2021, con interessi e sanzioni (cfr. avviso di addebito allegato sub doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata).
L'avviso di addebito, d'altra parte, deve contenere necessariamente soltanto gli elementi previsti a pena di nullità dall'art. 30 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, vale a dire: codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, periodo di riferimento del credito, causale del credito, importi addebitati, ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi, indicazione dell'agente di riscossione competente e intimazione ad adempiere il pagamento entro il termine di sessanta giorni.
La norma non prevede alcun ulteriore requisito motivazionale dell'atto, oltre a quello dell'indicazione della causale del credito, che, nel presente caso, risulta integrato dagli elementi sopra richiamati. Quanto alla seconda eccezione, è sufficiente a dimostrarne l'infondatezza il rilievo che, a mente dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, l'ente impositore ha la “facoltà”, ma non l'obbligo, “di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore”.
Per tutte le ragioni esposte il motivo di gravame scrutinato dev'essere respinto.
Vanno respinti anche il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, il giudice di prime cure ha effettuato un approfondito vaglio del materiale istruttorio che appare immune da vizi e che ha condotto ad una puntuale ricostruzione del ruolo svolto da Parte_1 all'interno di
[...] CP_2
Da tale ricostruzione dei fatti il giudice ha tratto la corretta conclusione che l'appellante non si sia limitato ad esercitare attività di amministratore, ma abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662.
pag. 6/9 Dall'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, infatti, è emerso univocamente che nel periodo oggetto di causa - socio unico e Parte_1 legale rappresentante di società che esercita attività di costruzione, CP_2 ristrutturazione, manutenzione e gestione di fabbricati (cfr. visura CCIAA allegata sub doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) – si occupava personalmente, oltre che di gestire i rapporti con le banche, di acquisire appalti e di concordarne le condizioni contrattuali, anche di acquistare i materiali edili utilizzati nell'esecuzione degli appalti e di visitare i cantieri per verificare l'andamento dei lavori (si vedano le concordi dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2 non confutate da alcuna emergenza istruttoria di segno contrario).
L'appellante, dunque, era direttamente coinvolto nel lavoro aziendale sotto l'aspetto propriamente operativo, curando l'approvvigionamento dei materiali edili,
l'organizzazione e la verifica del lavoro nei cantieri. Tra l'altro, essendo pacifico che aveva quali unici dipendenti alcuni muratori e si avvaleva per il resto di CP_2 collaboratori esterni, professionisti ed artigiani, a faceva capo Parte_1 anche il necessario coordinamento tra questi diversi soggetti, non essendovi altra figura aziendale a ciò preposta.
Le attività descritte non sono riconducibili alle funzioni proprie dell'amministratore, essendo dirette alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso del lavoro prestato dal socio e dagli altri lavoratori.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (Cass., 2 maggio 2018 n. 10426).
Vanno, perciò, integralmente condivise le conclusioni del Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662. In primo luogo, come evidenziato, partecipava Parte_1 abitualmente, con il proprio lavoro quotidiano, al lavoro aziendale. La prestazione lavorativa in favore dei era svolta stabilmente con continuità e non in modo CP_2 occasionale o transitorio, anche perché si trattava di attività indispensabile per la concreta operatività aziendale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche nella sentenza impugnata, “stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto
pag. 7/9 l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., 2 maggio 2018 n. 10426, cit.).
Sotto ulteriore profilo, il giudice di prime cure ha accertato, con statuizione non specificamente attinta dai proposti motivi di gravame, che l'anzidetta attività, oltre che abituale, era altresì prevalente, non risultando che l'appellante avesse altra occupazione.
Tali conclusioni appaiono conformi al più recente orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (così Cass. 19 luglio 2018 n.
19273; in termini cfr. Cass., 21 febbraio 2017 n. 4440).
Per le ragioni esposte gli esaminati motivi di gravame devono essere respinti.
Va respinto, infine, anche il quarto motivo, inerente al regolamento delle spese di lite.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, la controversia non involge questioni di “assoluta novità” ex art. 92, comma 2, c.p.c., né sono ravvisabili
“gravi ed eccezionali ragioni” equiparabili alle ipotesi tipizzate nominativamente da detta norma (come risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale), idonee a giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali. Risulta, pertanto, del tutto corretto il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza, disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata. Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
pag. 8/9
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2313/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 19 febbraio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1217/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2313/2024 (est. Chirieleison), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Turchetto, presso il cui studio in Novara, via Mario Greppi n. 2, è elettivamente domiciliato,
- PARTE APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Casagli, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Parte appellante: “NEL MERITO: previo ogni utile accertamento anche istruttorio e declaratoria del caso in ordine ai fatti di causa,
- accertata e dichiarata la nullità dell'avviso per le violazioni di procedura di cui in narrativa e/o per il frazionamento del credito e/o duplicazione degli importi richiesti
e/o accertata e dichiarata in ogni caso l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa previdenziale per le ragioni di cui in narrativa stante l'assenza dei presupposti di CP_ iscrizione nella gestione commercianti per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo l'impugnato avviso di addebito INPS Milano Nord n. 368 2022
00228939 86 000 del 24.12.2022, per contributi gestione commercianti a carico di
, mandando esente da ogni pretesa il ricorrente. Parte_1 CP_
- dichiarare non rispettato da il termine di cui all'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 in ordine ai contributi gestione commercianti pretesi e quindi dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente per tale periodo, e per l'effetto revocare e/o CP_ annullare e/o dichiarare nullo l'impugnato avviso di addebito Milano Nord notificato il 30.01.2023 n. 368 2022 00228939 86 000 del 24.12.2022 di € 3.196,25 per contributi gestione commercianti a carico di . Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere
l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente integrale conferma della sentenza n. 2313/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro in data 25.06.24, ed ogni conseguente provvedimento.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avversarie istanze istruttoria si chiede CP_ CP_ l'ammissione delle prove come formulate dall' in memoria di costituzione
16.06.23 da ritenersi integralmente riportate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 25 giugno 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2473/2023 R.G. CP_ promossa da contro l' ha respinto l'opposizione all'avviso di Parte_1 addebito n. 368 2022 0022893986000 del 24 dicembre 2022, notificato in data 30 gennaio 2023, dell'importo di € 3.196,25, per contributi dovuti alla Gestione
Commercianti nell'anno 2021, somme aggiuntive e spese.
Nel ricorso introduttivo del giudizio premesso: Parte_1
- di rivestire la qualifica di amministratore unico e rappresentante di società corrente in Milano che svolge attività nel settore CP_2 edile, principalmente con lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di fabbricati;
- che la società aveva iniziato la propria attività nel 2021;
- di avere svolto esclusivamente attività di amministratore unico nella citata società; CP_
- di avere versato regolarmente i contributi alla Gestione Separata per l'attività di amministratore;
pag. 2/9 - che la società aveva assunto dipendenti con qualifica di muratori;
- che nel corso del 2021 si era avvalsa anche dell'ausilio di CP_2 quattordici collaboratori esterni, che avevano prestato attività di lavoro complementare ed autonomo nell'interesse della società, senza intrattenere rapporti diretti con Parte_1 ciò premesso, dedotta la nullità dell'avviso di addebito per genericità della contestazione, omessa notifica dell'avviso bonario, violazione della procedura ed assenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, ha chiesto al
Tribunale di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il titolo impugnato e di CP_ dichiarare che nulla è dovuto all' da Parte_1 CP_ Costituendosi nel primo grado di giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità per tardività e, in subordine, l'infondatezza delle avversarie eccezioni relative a pretesi vizi di formazione del titolo, nonché l'inammissibilità e infondatezza delle contestazioni sul merito.
Il giudice di prime cure, esperita l'istruttoria testimoniale ed esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente, con il proprio lavoro giornaliero, all'attività di di cui lo stesso era socio unico. CP_2
Tenuto anche conto che non risultava avere altra Parte_1 occupazione, il giudice ha concluso che la prestazione lavorativa in favore della società era svolta con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti a norma dell'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1 quattro motivi.
Con il primo motivo denuncia omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per genericità della contestazione e per omessa notifica dell'avviso bonario.
Ripropone le eccezioni formulate al riguardo nel ricorso introduttivo e deduce che l'omessa pronuncia sul punto costituisce un vizio di natura processuale, che si traduce nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e comporta nullità della sentenza.
Con il secondo motivo censura la sentenza per avere, con insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione ed errata valutazione dei fatti e dei documenti, respinto le deduzioni in punto di assenza dei presupposti di legge per l'iscrizione di alla Gestione Commercianti. Parte_1
Secondo parte appellante, non è provato “l'assunto interpretativo del Giudice di prime cure circa il fatto il ricorrente sia impegnato in maniera assidua e prevalente nell'attività di . CP_2
Ciò in quanto ha propri dipendenti che si occupano dell'attività di CP_2 ufficio, di pubblicità, pratiche internet, inserimento dati e contatto con i clienti.
pag. 3/9 Inoltre, anche dalle deposizioni testimoniali emergeva che l'attività della società era svolta dai dipendenti e dai collaboratori esterni, mentre Parte_1 sbrigava esclusivamente i compiti di amministratore, senza ingerirsi nelle
[...] attività prodromiche al perseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per la scelta dei materiali edili (unica attività che l'appellante, quale amministratore, svolgeva per la società). Con il terzo motivo lamenta un sostanziale malgoverno delle prove da parte del primo giudice, in quanto dall'istruttoria svolta non sarebbe emersa l'effettiva partecipazione personale di al lavoro aziendale con carattere di Parte_1 abitualità e prevalenza.
L'istruttoria testimoniale, deduce parte appellante, aveva “confermato quanto è stato scritto nel ricorso vale a dire che l'attività della veniva svolta dai CP_2 dipendenti e da collaboratori esterni e che l'appellante svolgesse unicamente la funzione di amministratore della ridetta società”. I testimoni escussi avevano altresì confermato che “il Sig. svolgeva quelle attività tipiche dell'amministratore della Pt_1 società quali l'approvvigionamento dei materiali edili ed intrattenere CP_2 eventualmente i rapporti con le imprese e con i fornitori”. CP_ L' pertanto, non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico e il giudice di prime cure aveva errato nel non dichiarare l'infondatezza della pretesa contributiva.
Con il quarto ed ultimo motivo chiede la riforma del capo della sentenza che ha pronunciato sulle spese legali, ponendole a carico dell'odierno appellante in forza del principio della soccombenza. Nell'ottica del gravame, alla riforma della sentenza di primo grado dovrebbe CP_ seguire la condanna dell' a rifondere all'appellante le spese processuali o, quantomeno, la loro compensazione.
In subordine – si deduce - le spese dovrebbero essere compensate tra le parti anche in ipotesi di rigetto delle domande, in quanto “nel caso in esame siamo di fronte ad una fattispecie di assoluta novità e difficoltà dei fatti portati ad esame del
Giudicante e quindi è possibile la compensazione”.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha concluso per il rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con integrale Parte_1 conferma della pronuncia impugnata. In ordine al primo motivo di gravame, giova innanzitutto evidenziare che il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e non pag. 4/9 ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., 26 settembre 2024 n. 25710; Cass., 8 maggio 2023 n. 12131; Cass., 6 dicembre 2017 n. 29191; Cass., 13 ottobre
2017 n. 24155).
Nel caso di specie, il Tribunale ha deciso nel merito la pretesa contributiva CP_ dell' ritenendola fondata e rigettando, pertanto, l'opposizione, senza esaminare i profili relativi alle contestazioni formali. Il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica esistente tra le questioni non esaminate e quelle decise consente di ravvisare un'ipotesi di rigetto implicito delle prime. Ed infatti, nella pronuncia impugnata non è stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, ma è stata adottata una pronuncia incompatibile con l'accoglimento della pretesa avanzata con i capi di domanda non espressamente esaminati (cfr., in una fattispecie analoga, Cass., 6 febbraio 2025 n. 2953, secondo cui “In tema di impugnazione della cartella di pagamento automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c., in caso di rigetto delle contestazioni del contribuente relative al merito della pretesa dell'amministrazione finanziaria senza che siano state esaminate le contestazioni formali dallo stesso parimenti dedotte, quando queste ultime possano considerarsi assorbite dalla decisione e implicitamente rigettate, perché incompatibili con l'accoglimento della pretesa avanzata con i capi di domanda non espressamente esaminati”).
Tanto premesso, il Collegio ritiene pienamente condivisibile l'implicita pronuncia di rigetto delle contestazioni formali avverso l'avviso di addebito, riproposte in questa sede da parte appellante.
In primo luogo, i vizi dedotti - di nullità dell'avviso di addebito per genericità della contestazione e per omessa notifica dell'avviso bonario - costituiscono vizi di CP_ carattere formale e procedurale e pertanto, come tempestivamente eccepito dall'
l'odierno appellante avrebbe dovuto farli valere, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 30 gennaio 2023 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata); ciò in pag. 5/9 forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Il ricorso in opposizione è stato, invece, depositato il 13 marzo 2023, sicché i motivi in esame risultano tardivi e quindi inammissibili.
Sotto ulteriore profilo e con argomentazione che costituisce autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione sul punto, si osserva che le eccezioni in parola sono comunque infondate.
Quanto alla prima eccezione, l'avviso di addebito reca sufficiente indicazione del presupposto causale delle somme oggetto di riscossione: si tratta, come in esso chiaramente indicato, di contributi entro il minimale dovuti alla Gestione
Commercianti per i primi tre trimestri del 2021, con interessi e sanzioni (cfr. avviso di addebito allegato sub doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata).
L'avviso di addebito, d'altra parte, deve contenere necessariamente soltanto gli elementi previsti a pena di nullità dall'art. 30 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, vale a dire: codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, periodo di riferimento del credito, causale del credito, importi addebitati, ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi, indicazione dell'agente di riscossione competente e intimazione ad adempiere il pagamento entro il termine di sessanta giorni.
La norma non prevede alcun ulteriore requisito motivazionale dell'atto, oltre a quello dell'indicazione della causale del credito, che, nel presente caso, risulta integrato dagli elementi sopra richiamati. Quanto alla seconda eccezione, è sufficiente a dimostrarne l'infondatezza il rilievo che, a mente dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, l'ente impositore ha la “facoltà”, ma non l'obbligo, “di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore”.
Per tutte le ragioni esposte il motivo di gravame scrutinato dev'essere respinto.
Vanno respinti anche il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, il giudice di prime cure ha effettuato un approfondito vaglio del materiale istruttorio che appare immune da vizi e che ha condotto ad una puntuale ricostruzione del ruolo svolto da Parte_1 all'interno di
[...] CP_2
Da tale ricostruzione dei fatti il giudice ha tratto la corretta conclusione che l'appellante non si sia limitato ad esercitare attività di amministratore, ma abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662.
pag. 6/9 Dall'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, infatti, è emerso univocamente che nel periodo oggetto di causa - socio unico e Parte_1 legale rappresentante di società che esercita attività di costruzione, CP_2 ristrutturazione, manutenzione e gestione di fabbricati (cfr. visura CCIAA allegata sub doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) – si occupava personalmente, oltre che di gestire i rapporti con le banche, di acquisire appalti e di concordarne le condizioni contrattuali, anche di acquistare i materiali edili utilizzati nell'esecuzione degli appalti e di visitare i cantieri per verificare l'andamento dei lavori (si vedano le concordi dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2 non confutate da alcuna emergenza istruttoria di segno contrario).
L'appellante, dunque, era direttamente coinvolto nel lavoro aziendale sotto l'aspetto propriamente operativo, curando l'approvvigionamento dei materiali edili,
l'organizzazione e la verifica del lavoro nei cantieri. Tra l'altro, essendo pacifico che aveva quali unici dipendenti alcuni muratori e si avvaleva per il resto di CP_2 collaboratori esterni, professionisti ed artigiani, a faceva capo Parte_1 anche il necessario coordinamento tra questi diversi soggetti, non essendovi altra figura aziendale a ciò preposta.
Le attività descritte non sono riconducibili alle funzioni proprie dell'amministratore, essendo dirette alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso del lavoro prestato dal socio e dagli altri lavoratori.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (Cass., 2 maggio 2018 n. 10426).
Vanno, perciò, integralmente condivise le conclusioni del Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662. In primo luogo, come evidenziato, partecipava Parte_1 abitualmente, con il proprio lavoro quotidiano, al lavoro aziendale. La prestazione lavorativa in favore dei era svolta stabilmente con continuità e non in modo CP_2 occasionale o transitorio, anche perché si trattava di attività indispensabile per la concreta operatività aziendale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche nella sentenza impugnata, “stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto
pag. 7/9 l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., 2 maggio 2018 n. 10426, cit.).
Sotto ulteriore profilo, il giudice di prime cure ha accertato, con statuizione non specificamente attinta dai proposti motivi di gravame, che l'anzidetta attività, oltre che abituale, era altresì prevalente, non risultando che l'appellante avesse altra occupazione.
Tali conclusioni appaiono conformi al più recente orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (così Cass. 19 luglio 2018 n.
19273; in termini cfr. Cass., 21 febbraio 2017 n. 4440).
Per le ragioni esposte gli esaminati motivi di gravame devono essere respinti.
Va respinto, infine, anche il quarto motivo, inerente al regolamento delle spese di lite.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, la controversia non involge questioni di “assoluta novità” ex art. 92, comma 2, c.p.c., né sono ravvisabili
“gravi ed eccezionali ragioni” equiparabili alle ipotesi tipizzate nominativamente da detta norma (come risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale), idonee a giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali. Risulta, pertanto, del tutto corretto il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza, disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata. Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2313/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 19 febbraio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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