Articolo 41 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Articolo 40Articolo 42
Versione
17 gennaio 1962
Art. 41. Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge i candidati risultati idonei nei concorsi per titoli ed esami a vice referendario, banditi con decreti del presidente della Corte dei conti in data 4 maggio 1957 e 21 novembre 1958, che ne facciano domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, potranno conseguire la nomina a vice referendario, sempreche' risultino in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del requisito dell'eta'.
I medesimi saranno collocati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi e dopo l'ultimo dei magistrati iscritti nella qualifica di vice referendario alla data anzidetta. Ad essi si applica il disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 10.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1962