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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/12/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025 , nella causa iscritta al n. 2516 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...] , elettivamente domiciliata in Parte_1 Benevento alla via Salvator Rosa, 75 presso e nello studio dell'avv. Giampiero Rossi che, nella qualità di legale del Patronato “SIAS – Benevento – Viale Mellusi n.82”, la rappresenta e difende giusta procura alla liti apposta su foglio separato ex art.83 III° comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Fernando Bagnasco giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini 28; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 parte ricorrente identificata in epigrafe, premesso di essere riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità sin dal 29.04.2022; di avere presentato in data 20.12.2024 domanda volta ad ottenere l'assegno familiare per se stessa, avendo tutti i CP_ requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 153/88; che l' ha accolto la domanda solo a far data dal Gennaio 2025; che l' avrebbe dovuto riconoscere automaticamente, anche e soprattutto CP_1 sulla base delle proprie circolari, l'ANF sin dal mese di aprile 2022, data del verbale di accertamento dello stato invalidante del 100%; ha chiesto di: “, accertare e dichiarare la totale inabilità al proficuo lavoro della ricorrente sin dal 08.04.2022, data di decorrenza del 100% di CP_ invalidità concesso dall' , e per l'effetto condannare l' al pagamento dell'ANF sin CP_1 dall'Aprile 2022; In via subordinata, previa nomina di CTU, accertare e dichiarare la inabilità a proficuo lavoro della Sig.ra sin dal sin dall'aprile 2022, ovvero da epoca successiva Pt_1 CP_ secondo le risultanze della perizia e per l'effetto condannare l' al pagamento dell'ANF; Con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. L' si è costituito con memoria depositata il 3.11.2025 chiedendo, nel merito, il rigetto del CP_1 ricorso. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88. Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Con particolare riferimento alla fattispecie che ci occupa, il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 8).
La disposizione è stata interpretata dalla Cassazione (sent. n. 7668 del 20.6.96) nel senso che essa è sicuramente riferibile non solo al figlio ma anche al coniuge superstite in condizioni di minorazione fisica. Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio CP_ datore di lavoro (o all in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55). CP_ Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55). Sulla base di tali disposizioni l' ha elaborato un modulo, denominato Mod. ANF/DIP, che CP_1 deve essere presentato da chi richiede la prestazione nel momento in cui sorge il diritto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, con validità sino al 30 giugno successivo, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare stesso nel periodo di riferimento. Nella richiesta sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità e cioè quella del dichiarante che attesta l'assenza di altre richieste e di altri assegni per le persone componenti il nucleo e quella del coniuge del richiedente che dichiara di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare (cfr. art. 8 bis, d.l. n. 69/88). Si rammenta infatti che chiunque rilascia dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'ANF è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa (art. 82 DPR n. 797/55; art. 79 D.L.gs n. 507/99). Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni, a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro 30 giorni (art. 7, d.l. n. 69/88),, mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno. Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55). Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 153 sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza ai suddetti requisiti (cfr, , Cassazione civile, sez. lav n. 17922/2011; Cass. 2 settembre 2008 n. 22051,). Per quanto concerne il requisito sanitario, l'orientamento maggioritario sia dei Tribunali che della Corte di Cassazione, ha più volte chiarito come l'impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro proficuo, debba intendersi come impossibilità di svolgere qualsiasi attività che sia effettivamente «lavorativa» e, per ciò stesso, capace di concretare vantaggi e risultati economici apprezzabili (sia per il prestatore che per il beneficiario) con sacrifici ed usura fisiologici e non abnormi, in quanto altrimenti la prestazione sarebbe, oltre che priva del carattere della proficuità, addirittura anomala ed eccezionale (Cass. 2.11.1994, n. 8981). Inoltre, deve tenersi presente che con riferimento ai soggetti ultrasessantacinquenni nel periodo per il quale viene richiesto il beneficio, opera la presunzione di totale inabilità al proficuo lavoro, atteso che nessuno a quell'età può essere iscritto alle liste del collocamento (Corte di Appello di Napoli sentenza n. 4587/06; n. 3435/2010). Inoltre, il DPR 30.5.1955 n. 797, stabilisce, all'art. 11: «Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte»
* CP_ Tanto premesso, nel caso di specie l' ha liquidato gli assegni con decorrenza dal Gennaio 2025. È, però, pacifico che la sig.ra era stata riconosciuta soggetto inabile e con decorrenza Pt_1 dall'8.4.2022 si trovava, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra effettuate, le condizioni necessarie per ottenere la provvidenza richiesta erano già sussistenti alla data dell'.
8.4.2022 essendo la sig.ra Pt_2 soggetto inabile. CP_
Il ricorso va pertanto accolto e, per l'effetto l' va condannato al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con decorrenza Aprile 2022 oltre accessori di legge.
* Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'assegno per il CP_1 nucleo familiare sin dall'Aprile 2022; oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi € CP_1 1701,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario. Benevento, 13.12.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025 , nella causa iscritta al n. 2516 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...] , elettivamente domiciliata in Parte_1 Benevento alla via Salvator Rosa, 75 presso e nello studio dell'avv. Giampiero Rossi che, nella qualità di legale del Patronato “SIAS – Benevento – Viale Mellusi n.82”, la rappresenta e difende giusta procura alla liti apposta su foglio separato ex art.83 III° comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Fernando Bagnasco giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini 28; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 parte ricorrente identificata in epigrafe, premesso di essere riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità sin dal 29.04.2022; di avere presentato in data 20.12.2024 domanda volta ad ottenere l'assegno familiare per se stessa, avendo tutti i CP_ requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 153/88; che l' ha accolto la domanda solo a far data dal Gennaio 2025; che l' avrebbe dovuto riconoscere automaticamente, anche e soprattutto CP_1 sulla base delle proprie circolari, l'ANF sin dal mese di aprile 2022, data del verbale di accertamento dello stato invalidante del 100%; ha chiesto di: “, accertare e dichiarare la totale inabilità al proficuo lavoro della ricorrente sin dal 08.04.2022, data di decorrenza del 100% di CP_ invalidità concesso dall' , e per l'effetto condannare l' al pagamento dell'ANF sin CP_1 dall'Aprile 2022; In via subordinata, previa nomina di CTU, accertare e dichiarare la inabilità a proficuo lavoro della Sig.ra sin dal sin dall'aprile 2022, ovvero da epoca successiva Pt_1 CP_ secondo le risultanze della perizia e per l'effetto condannare l' al pagamento dell'ANF; Con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. L' si è costituito con memoria depositata il 3.11.2025 chiedendo, nel merito, il rigetto del CP_1 ricorso. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88. Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Con particolare riferimento alla fattispecie che ci occupa, il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 8).
La disposizione è stata interpretata dalla Cassazione (sent. n. 7668 del 20.6.96) nel senso che essa è sicuramente riferibile non solo al figlio ma anche al coniuge superstite in condizioni di minorazione fisica. Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio CP_ datore di lavoro (o all in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55). CP_ Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55). Sulla base di tali disposizioni l' ha elaborato un modulo, denominato Mod. ANF/DIP, che CP_1 deve essere presentato da chi richiede la prestazione nel momento in cui sorge il diritto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, con validità sino al 30 giugno successivo, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare stesso nel periodo di riferimento. Nella richiesta sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità e cioè quella del dichiarante che attesta l'assenza di altre richieste e di altri assegni per le persone componenti il nucleo e quella del coniuge del richiedente che dichiara di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare (cfr. art. 8 bis, d.l. n. 69/88). Si rammenta infatti che chiunque rilascia dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'ANF è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa (art. 82 DPR n. 797/55; art. 79 D.L.gs n. 507/99). Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni, a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro 30 giorni (art. 7, d.l. n. 69/88),, mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno. Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55). Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 153 sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza ai suddetti requisiti (cfr, , Cassazione civile, sez. lav n. 17922/2011; Cass. 2 settembre 2008 n. 22051,). Per quanto concerne il requisito sanitario, l'orientamento maggioritario sia dei Tribunali che della Corte di Cassazione, ha più volte chiarito come l'impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro proficuo, debba intendersi come impossibilità di svolgere qualsiasi attività che sia effettivamente «lavorativa» e, per ciò stesso, capace di concretare vantaggi e risultati economici apprezzabili (sia per il prestatore che per il beneficiario) con sacrifici ed usura fisiologici e non abnormi, in quanto altrimenti la prestazione sarebbe, oltre che priva del carattere della proficuità, addirittura anomala ed eccezionale (Cass. 2.11.1994, n. 8981). Inoltre, deve tenersi presente che con riferimento ai soggetti ultrasessantacinquenni nel periodo per il quale viene richiesto il beneficio, opera la presunzione di totale inabilità al proficuo lavoro, atteso che nessuno a quell'età può essere iscritto alle liste del collocamento (Corte di Appello di Napoli sentenza n. 4587/06; n. 3435/2010). Inoltre, il DPR 30.5.1955 n. 797, stabilisce, all'art. 11: «Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte»
* CP_ Tanto premesso, nel caso di specie l' ha liquidato gli assegni con decorrenza dal Gennaio 2025. È, però, pacifico che la sig.ra era stata riconosciuta soggetto inabile e con decorrenza Pt_1 dall'8.4.2022 si trovava, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra effettuate, le condizioni necessarie per ottenere la provvidenza richiesta erano già sussistenti alla data dell'.
8.4.2022 essendo la sig.ra Pt_2 soggetto inabile. CP_
Il ricorso va pertanto accolto e, per l'effetto l' va condannato al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con decorrenza Aprile 2022 oltre accessori di legge.
* Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'assegno per il CP_1 nucleo familiare sin dall'Aprile 2022; oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi € CP_1 1701,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario. Benevento, 13.12.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Adriana Mari