Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 21/11/2023, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 00331/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, quale titolare dell’impresa individuale “-OMISSIS-” , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Ollari, Giulia Vezzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Ollari in PA, Borgo Zaccagni, 1;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Provincia di PA, Regione Emilia Romagna, Comune di Casina, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal Prefetto di Reggio Emilia, datato 10.10.2022, prot. n. -OMISSIS-, con il quale, ai sensi degli artt. 89 bis e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, si informava che nei confronti dell’impresa individuale "-OMISSIS-", con sede legale a Casina (RE) in via -OMISSIS-, sussiste il pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84, comma 4, e 91 del D. Lgs. n. 159/2011;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato sopra menzionato, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 1.07.2022, prot. uscita n. -OMISSIS- ed i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze in data 31.05.2022 e 30.09.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per parte ricorrente i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’UTG - Prefettura di Reggio Emilia, con il quale, ai sensi degli artt. 89- bis e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011, si informava che nei confronti dell'impresa individuale “-OMISSIS-” sussiste il pericolo di infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84, comma 4, e 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
La Prefettura, costituitasi il 25 novembre 2022, ha depositato tardivamente in fase cautelare la relazione difensiva cui è seguita l’ordinanza n. 373 del 15 dicembre 2022 con cui questo Tribunale ha ritenuto necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta, disporre incombenti istruttori a carico dell’UTG - Prefettura di Reggio Emilia e, preso atto del deposito avvenuto in giorno di udienza della documentazione da parte dell’Amministrazione, ivi compresa una relazione sui fatti di causa, ha ravvisato, pertanto, il venir meno della necessità della sopra menzionata istruttoria, rinviando la decisione sull’istanza cautelare alla successiva udienza dell’11 gennaio 2023, al fine di esaminare la documentazione versata in atti dall’Amministrazione e consentire a parte ricorrente di controdedurre rispetto alla predetta documentazione.
Con memoria del 2 gennaio 2023, il ricorrente ha ribadito le proprie doglianze ed ha aggiunto alle proprie ragioni il decreto, versato in atti il 23 dicembre 2022, emesso in data 20 dicembre 2022 dal GUP presso il Tribunale di Reggio Emilia, che in relazione alla posizione del Sig. -OMISSIS- nel procedimento RGNR -OMISSIS- dichiara il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.
Con ordinanza n. 20 del 12 gennaio 2023 questo Tribunale ha ritenuto l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso atteso che: “- il provvedimento impugnato dà conto in maniera esaustiva e logica dell’ampia serie di relazioni parentali con soggetti attinti da precedenti e delle cointeressenze economiche del ricorrente; - per quanto concerne la dedotta occasionalità dei rapporti, la stessa pare non sussistere in quanto l’ampia serie di rapporti puntualmente elencati costituisce un contesto che sfugge alla marginalità dell’infiltrazione criminale prevista dalla novella legislativa assumendo connotati stabili e diffusi; - il decreto del giudice penale da ultimo prodotto da parte ricorrente non può costituire oggetto di valutazione della legittimità del provvedimento impugnato in quanto fatto sopravvenuto allo stesso che va valutato unicamente, in base al principio del tempus regit actum, con riferimento alle circostanze di fatto presenti al momento dell’emanazione ;”
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’appello cautelare con ordinanza n. 1149 del 24 marzo 2023 stabilendo che “ i fatti sopravvenuti rispetto all’adozione del provvedimento impugnato possono rilevare in sede di riesame, in fattispecie peraltro connotata dalla necessaria omnicomprensività della valutazione inferenziale, ma non in sede di scrutinio della legittimità del provvedimento medesimo; - che nondimeno il ricorso in appello, oltre ad allegare sopravvenienze, denuncia che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da possibili errori in fatto ed omonimie che meritano un sollecito approfondimento nel merito (proprio nell’ottica del ridetto carattere globale della valutazione inferenziale, nel cui ambito ciascun singolo elemento fattuale condiziona la rilevanza prognostica degli altri) ”.
Con memoria del 20 settembre 2023 l’Avvocatura dello Stato ha ribadito la legittimità del provvedimento anche sotto il profilo della ex adverso sollevata questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui lo stesso è applicazione.
Con atto difensivo del 6 ottobre 2023 il ricorrente ha insistito sulle proprie doglianze.
All’udienza pubblica dell’8 novembre 2023, dopo ampia illustrazione dei motivi di gravame, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, preliminarmente alla formulazione dei motivi, ha precisato che il procedimento in questione ha avuto inizio a seguito di due richieste di documentazione antimafia presentate dalla Provincia di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia-Romagna in relazione ad attività esercitate dal ricorrente nei confronti di soggetti privati ed a crediti di natura fiscale. In particolare, la richiesta della Provincia di Reggio Emilia si riferisce ad un permesso di costruire (Permesso PG -OMISSIS-), rilasciato dal Comune di Casina; la richiesta della Regione Emilia Romagna è riferita, invece, ad un procedimento di concessione di un credito IRAP.
Quanto alla sequenza procedimentale susseguente, è stato inoltrato dalla resistente avvio del procedimento (prot. -OMISSIS-) ex art. 92 comma 2- bis D.Lgs. n. 159/2011, per l’adozione di provvedimento interdittivo antimafia ex art. 91 e 89- bis del Codice Antimafia. Sono stati inoltrati, ex art 10- bis della L. n. 241 del 1990, in data 8.07.2022 alla Prefettura di Reggio Emilia scritti difensivi corredati da produzione documentale, cui ha fatto seguito l’adozione dell’impugnato provvedimento.
Il ricorrente, inoltre, aggiunge che al provvedimento impugnato ha fatto seguito una serie di comunicazioni di avvio del procedimento da parte del Comune di Casina in applicazione del “ Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica ”, sottoscritto in data 22 giugno 2016 tra la Prefettura di Reggio Emilia, i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Unioni di Comuni della provincia di Reggio Emilia e Provincia di Reggio Emilia, e del successivo Addendum in vigore dal 1.01.2022, nei confronti della ditta -OMISSIS-, quale impresa esecutrice nell’ambito di sei pratiche edilizie con titolo a carattere dichiarativo, per l'adozione di ordinanze di sospensione lavori.
Con il primo motivo “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 bis (introdotto con DL 6.11.2021 n.152 art 49, convertito con modificazioni con L 29.12.2021 n. 233) ed anche degli articoli 84, 89 bis 91, 92 e 93, 94 D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.; dell’art. 1, commi 52 e 52 bis, L. 190/2012; dell’art. 2 D.P.C.M. 18.4.2013 recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cui all’articolo 10 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190” - Violazione dell’art. 3, 7 e 10 L. 7.8.1990 n. 241 - Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d’istruttoria e motivazione carente/apparente, travisamento dei fatti, carenza d’attualità ed ingiustizia manifesta - Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e PROPORZIONALITÀ dell’atto amministrativo e del principio del giusto procedimento - Violazione della norma sulla prevenzione collaborativa del DL 152/2021– violazione degli artt. 3, 4 co. 1, 27 co. 2, 41 e 97 Cost ” si lamenta la mancanza dell’applicazione dell’istituto della «prevenzione collaborativa», attuabile in caso di c.d. “agevolazione occasionale”, così come introdotta con il D.L. 6 novembre 2021 n. 152, precisando che l’art. 49 del citato Decreto Legge dispone che l’art. 94- bis del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 si applica anche ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo, è stato effettuato l’accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l’informazione antimafia.
L’Avvocatura dello Stato controdeduce evidenziando che nel caso in esame, stante una contiguità non occasionale con ambienti mafiosi, l’art. 94- bis del D. Lgs. n. 159/11 invocato dalla società ricorrente è inapplicabile riguardando le sole ipotesi di “agevolazione occasionale”.
Il provvedimento interdittivo, infatti, come anche sottolineato nella relazione della Prefettura, oltre al quadro parentale, si riferisce a ripetuti rapporti commerciali succedutisi nell’arco di più anni intrattenuti tra il ricorrente e l’impresa -OMISSIS- anch’essa raggiunta da interdittiva.
Come rilevato dal T.A.R. Campania, Napoli, n. 3125 del 23 maggio 2023 “ Condicio sine qua non per l'applicazione dell'art. 94 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è l'accertamento da parte della Prefettura di tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale ”; pertanto, in assenza del predetto elemento, non sono integrati i presupposti per le misure amministrative di prevenzione collaborativa.
Nel caso di specie, come già evidenziato in sede cautelare, il provvedimento impugnato motiva ampiamente in ordine all’ampia serie di relazioni parentali con soggetti attinti da precedenti e delle cointeressenze economiche del ricorrente, escludendo la dedotta occasionalità dei rapporti i quali, puntualmente elencati, sono caratterizzati da un contesto che sfugge alla marginalità dell’infiltrazione criminale prevista dalla novella legislativa assumendo, invece, connotati stabili e diffusi.
Il secondo motivo “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89 bis, 91, 92 e 94 D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.; dell’art. 1, commi 52 e 52 bis, L. 190/2012; dell’art. 2 D.P.C.M. 18.4.2013 recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190” – Violazione della direttiva circa la tutela della presunzione di innocenza (d.lgs. 188/2021 adottato in 16 attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020) -Violazione dell’art. 3 e 7 e 10 L. 7.8.1990 n. 241 - Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d’istruttoria e motivazione carente/apparente, travisamento dei fatti, carenza d’attualità ed ingiustizia manifesta - Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’atto amministrativo e del principio del giusto procedimento - Violazione degli artt. 3, 4 co. 1, 27 co. 2, 41 e 97 Cost .” è rivolto alla contestazione degli addebiti formulati dalla Prefettura nei confronti dell’attività del Sig. -OMISSIS- nonché del contesto parentale.
Quanto alla segnalazione in data 1 aprile 2004 all’A.G. di Reggio Emilia per emissione di fatture per operazioni inesistenti, si prospetta che si tratti di un caso di omonimia poiché il Sig. -OMISSIS- non sarebbe mai stato oggetto di segnalazione per tale tipo di condotta; si ritiene che la Prefettura abbia confuso il ricorrente con un omonimo residente a Sorbolo (-OMISSIS- -OMISSIS-, nato a [...]-KR il 20.09.1965 e residente a Sorbolo-PR). Sul punto la Prefettura ha puntualmente confermato che si tratta del ricorrente -OMISSIS- e non di un omonimo. Il ricorrente lamenta, a sostegno della denunciata approssimazione istruttoria, che, quanto alla suddetta segnalazione n. -OMISSIS- della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, la stessa risulta indicata nella comunicazione di avvio del procedimento e solo negli estremi, compromettendo così il diritto di difesa. Il Collegio ritiene che sul punto il diritto al contraddittorio non possa considerarsi leso in considerazione del chiaro riferimento nel procedimento de quo alla contestata informativa.
Circa l’“ulteriore indizio” di omonimia parte attrice adduce un errore in cui sarebbe incorsa la Prefettura costituito dal fatto che nella comunicazione di avvio del procedimento veniva affermata l’asserita condanna del ricorrente in data 13 agosto 2013 con decreto penale del GIP del Tribunale di PA per violazione delle disposizioni relative alla bonifica dei siti; il riferimento a tale decreto penale sarebbe poi stato eliminato dal provvedimento finale a seguito delle osservazioni difensive in cui si evidenziava tale circostanza come erronea. Il Collegio rileva che tale occorrenza è irrilevante ai fini del decidere, considerata proprio l’espunzione del dato dall’atto finale del procedimento, che non pone più quel precedente a suo fondamento.
Sulle segnalazioni del 12 dicembre 2018 e del 3 settembre 2020 all’A.G. di Reggio Emilia per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti nell’ambito dell’operazione “Billions”, nel ricorso si riferisce che per tali fatti era pendente il procedimento penale RGNR -OMISSIS-, nell’ambito del quale si asserisce che il sig. -OMISSIS- fosse accusato di un unico reato di cui al capo di imputazione n. 295 per una sola fattura di euro 1.539,00. Con la memoria del 2 gennaio 2023, il ricorrente evidenzia che il GUP presso il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato nel decreto emesso in data 20 dicembre 2022 il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato in relazione alla posizione del sig. -OMISSIS- nel procedimento RGNR -OMISSIS-. Come stabilito dall’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 20 del 12 gennaio 2023 e confermato dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1149 del 24 marzo 2023 resa in appello cautelare, i fatti sopravvenuti rispetto all’adozione del provvedimento impugnato possono rilevare in sede di riesame, ma non in sede di scrutinio della legittimità del provvedimento medesimo. Inoltre, sul punto l’Amministrazione resistente e la difesa erariale hanno condivisibilmente evidenziato l’autonomia della ponderazione in sede amministrativa dei fatti emersi in sede penale rispetto all’esito del relativo procedimento giurisdizionale. Tali fatti, oltretutto, come emerge dal provvedimento impugnato, delineano un quadro di rapporti commerciali plausibilmente esposto al rischio di permeabilità mafiosa in quanto, sia per l’anno 2018 che per il 2020, è stato contestato l’uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 nell’ambito dell’operazione “Billions” in un contesto di emissione di 72 fatture per operazioni inesistenti: a prescindere dal rilievo fiscale della condotta, la diffusività del contegno, segnalato per ben due annualità in sequenza ravvicinata, nonché il contesto quantitativo complessivo dell’operazione fraudolenta unitamente alla gravità ed all’ampiezza del quadro criminale nel quale l’utilizzo del documento contabile fittizio si contesta, depongono positivamente per l’assunta prognosi di rischio di permeabilità mafiosa anche in riferimento ad importi astrattamente modesti.
Il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 1200 del 21 agosto 2023, ricorda in proposito che “ secondo i più recenti e pienamente condivisi approdi giurisprudenziali, gli elementi posti a base dell'informativa antimafia ben possono essere privi di rilevanza penale, "non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione" (vd., tra le molte, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 17 febbraio 2021, n. 159) ” e che, inoltre, può assumere “ particolare rilievo - al fine di comprovare i rapporti con la consorteria mafiosa - l'apertura (il -OMISSIS-) di un procedimento penale presso la -OMISSIS-, riguardante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da una ditta riconducibile a -OMISSIS- (coniuge di -OMISSIS-) a beneficio di -OMISSIS- gestita da-OMISSIS- -OMISSIS-, vicenda che (a prescindere dalla natura finanziaria del reato contestato) conferma l'esistenza di un sistema di cointeressenze che lega tuttora i gruppi familiari di cui tali soggetti sono esponenti .”
Pertanto, la reclamata occasionalità della condotta non trova riscontro nei fatti così come contestati nel provvedimento impugnato.
Si passa ora all’esame delle doglianze articolate sui rilievi formulati nel provvedimento impugnato in ordine al contesto parentale. Il ricorrente sostiene che le parentele prese in considerazione dall’Amministrazione avrebbero un grado elevato e in parte sarebbero anche “alla lontana”, ma che, comunque, non sussisterebbero frequentazioni con i parenti segnalati i quali in ogni caso sarebbero stati eventualmente raggiunti unicamente da segnalazioni di polizia.
In particolare, si riferiscono in relazione al ricorrente Sig. -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS-, rapporti di parentela “diluiti” o comunque assenza di frequentazioni o rapporti rilevanti nei confronti di:
- Sig.ra -OMISSIS- (moglie del sig. -OMISSIS-) cugina di secondo grado di -OMISSIS- soggetto di cui verrebbero indicati precedenti di polizia. Sul punto va rilevato che nel provvedimento, tuttavia, sono elencati numerosi precedenti penali in contesto mafioso.
- -OMISSIS- -OMISSIS- (fratello del ricorrente), sul quale si evidenzia il decesso nel marzo 2021, elemento che farebbe venire meno il requisito dell’attualità del rischio di infiltrazione mafiosa fondato sulla parentela. Nel provvedimento, tuttavia, si evidenziano non solo i numerosi precedenti penali ma anche la parentela con -OMISSIS-.
- Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (fratello del ricorrente), titolare di omonima impresa individuale asseritamente in fase di rinnovo dell’iscrizione nella WH List , nei confronti del quale la Prefettura indica che è “gravato da precedenti penali”, circostanza che non corrisponderebbe al vero. Nell’atto impugnato, tuttavia, si evidenziano puntualmente i numerosi precedenti penali ma anche la parentela con -OMISSIS-.
- -OMISSIS- (di cui -OMISSIS- sarebbe cugino materno), con il quale si evidenzia come l’istante non avrebbe mai avuto frequentazioni. Nell’interdittiva, però, si evidenzia che egli è il “boss” detenuto della omonima cosca mafiosa.
- -OMISSIS- -OMISSIS- (di cui il ricorrente sarebbe zio paterno), il quale, si precisa, sarebbe stato indicato dalla Prefettura quale soggetto “gravato dal precedente di polizia”. Nel provvedimento, in realtà, si elencano numerosi precedenti per reati finanziari.
- -OMISSIS- -OMISSIS- (cugino, deceduto), che era padre di -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale è indicato dalla Prefettura quale vice presidente del C.d.A. dell’impresa -OMISSIS- destinataria di recente provvedimento di diniego di iscrizione alla locale WH LI . Sul punto la difesa attorea segnala che la parentela sarebbe “alla lontana” e che il sig. -OMISSIS- non avrebbe mai avuto alcun rapporto di lavoro e/o affari con la -OMISSIS-.
- -OMISSIS- (cognato), padre di -OMISSIS- -OMISSIS-, sarebbero residenti a Verona e l’istante non avrebbe mai avuto frequentazioni e/o rapporti anche di natura lavorativa con gli stessi. Nel provvedimento – va evidenziato – si segnalano precedenti di polizia per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti nell’ambito dell’indagine “Billions”.
- -OMISSIS- (cognata), nei confronti della quale l’elemento sintomatico del rischio di infiltrazione mafiosa sarebbe dato dalla parentela della Sig.ra -OMISSIS- (cuginanza da parte paterna) con i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- gravati dagli indicati precedenti di polizia; la difesa attorea dichiara in questo caso una parentela “diluita” tra il ricorrente e i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- e comunque l’assenza di frequentazioni. Nel provvedimento, osserva il Collegio, si precisa che a carico di -OMISSIS-, moglie di -OMISSIS- -OMISSIS-, fratello del ricorrente, figura tra i suddetti precedenti di polizia anche l’associazione per delinquere di tipo mafioso e che -OMISSIS- -OMISSIS- è stato sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali.
- -OMISSIS- (dipendente dell’impresa dell’istante) il quale avrebbe rapporti di parentela “anche alla lontana” con soggetti (cugino della moglie ed ex convivente di -OMISSIS-) con asseriti precedenti di polizia. Nel provvedimento, tuttavia, si evidenzia che i cugini del padre di -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati rispettivamente condannato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione per associazione di tipo mafioso nell’ambito dell’indagine Aemilia e gravato da precedente di polizia per associazione di tipo mafioso nell’ambito dell’indagine Taurus; inoltre, si precisa che -OMISSIS- è marito di -OMISSIS- cugina di -OMISSIS- -OMISSIS-, gravato da precedenti di polizia nell’ambito della operazione Billions e marito di -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS- titolare del -OMISSIS- raggiunto da interdittiva antimafia.
Il ricorrente non menziona l’ulteriore parentela contestata nel provvedimento relativa al rapporto parentale con -OMISSIS- -OMISSIS- titolare dell’impresa omonima raggiunta da diniego di iscrizione in WH LI di Reggio Emilia.
Infine, quanto ai rapporti commerciali con la F.lli -OMISSIS- S.r.l., cui è stata negata l’iscrizione nella WH LI il 5 maggio 2021, si tratterebbe di fatture per un modesto importo (€ 3.100 nel 2020 ed € 550 nel 2021) per lavori regolarmente svolti dall’impresa del sig. -OMISSIS- e tale circostanza darebbe prova di un rapporto meramente “occasionale” e di non di una stabile collaborazione.
La relazione della Prefettura contesta puntualmente la ricostruzione attorea rilevando che le parentele sono prossime e sono connotate da elevata permeabilità mafiosa essendo molti i soggetti collegati a procedimenti penali aggravati dalla condizione mafiosa, come ad esempio si riferisce per -OMISSIS- o per la cuginanza materna con il boss -OMISSIS- o per la parentela con il fratello -OMISSIS- che riporta alla nota famiglia -OMISSIS- in relazione alla quale si evidenzia che -OMISSIS- -OMISSIS- recentemente è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per mafia.
L’Avvocatura dello Stato sottolinea che il provvedimento impugnato è legittimo ed adeguatamente motivato evidenziando a carico del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- conclamati e non occasionali elementi di contiguità che assumono assoluta rilevanza in ottica antimafia e connotati dall’indubbia attualità del pericolo di condizionamento mafioso.
La motivazione del provvedimento è, infatti, esaustiva laddove evidenzia che “ le segnalazioni di polizia, in particolare quelle relative alla vicenda Billions, sono di assoluta gravità in quanto, sebbene non venga contestata l’aggravante dell’associazione mafiosa, ad essere coinvolti in detta operazione vi sono soggetti già condannati nel maxi processo di mafia “Aemilia” o altri processi di chiaro stampo mafioso, e precisamente: -OMISSIS- (condannato in primo grado a 10 anni e 6 mesi), -OMISSIS- (condannato in primo grado a 8 anni di reclusione) e -OMISSIS- (condannato alla pena di anni 13 di reclusione per il tentato omicidio del pentito -OMISSIS- -OMISSIS- nel ’99 e cugino del -OMISSIS- -OMISSIS- ucciso alla periferia di Reggio Emilia nel 1992 nella guerra di mafia tra i -OMISSIS- e i -OMISSIS-) ”.
Si deve rilevare sul punto che, ferma restando la possibilità già esaminata di valutare il non luogo a procedere nei confronti del Sig. -OMISSIS- in sede di riesame, è legittima la ponderazione autonoma ai fini amministrativi dei fatti e degli indici sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa emersi in altri procedimenti penali.
Nella parte motiva si legge, inoltre, che “ pur prendendo atto, che il vincolo di sangue parentale non può costituire in assoluto e di per sé stesso testimonianza di conferma dell’appartenenza alla criminalità, è altrettanto pacifico che, in materia di criminalità organizzata e con particolare riferimento alla matrice ‘ndranghetista, il vincolo di sangue può esporre il soggetto alle influenze dell'organizzazione mafiosa, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, che in sintesi è esattamente ciò che hanno dimostrato alcune delle fondamentali operazioni di contrasto alla criminalità organizzata, come la c.d. “LIGHT IN DARKNESS”, poi confluita nelle note operazioni “AEMILIA” “GRIMILDE” e “BILLIONS”, le quali hanno portato alla luce una fitta rete di rapporti di forza, relazioni di natura economica e, appunto, parentali, che hanno permeato e inquinato i settori dell’economia legale, in particolar modo nella provincia di Reggio Emilia. Oltretutto, l’esperienza insegna che, quanto sopra paventato è idoneo a realizzarsi anche quando i vincoli parentali paiono distanti e di basso grado ”. Ed è noto che, ai fini dell’interdittiva antimafia, la pubblica Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari - che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose - laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (cfr. Cons. Stato sez. III n. 7601/2023).
Tali considerazioni, alla luce dei plurimi elementi fattuali suindicati circa i significativi legami parentali esistenti, escludono profili di illegittimità della valutazione affidata alla prudente discrezionalità dell’Amministrazione, la quale chiarisce altresì che “ tra i principali indici di potenziale sottoposizione ad influenze illecite esterne, vi è appunto la conclusione di affari commerciali con ditte ritenute a loro volta soggette all’influenza della criminalità organizzata come ricorre nel caso in questione nei confronti della interdetta F.lli -OMISSIS- e di chi con lei intrattiene rapporti economici .”
Pertanto, anche la lamentata irrilevanza dei rapporti commerciali tra il Sig. -OMISSIS- e la ditta F.lli -OMISSIS- nel quadro complessivo degli elementi di fatto e della gravità degli indizi offerto dall’istruttoria e dall’articolato motivazionale non può trovare fondamento.
In conclusione, il Collegio ritiene di poter seguire il costante orientamento giurisprudenziale che considera il pericolo di infiltrazione mafiosa insito nella probabilità che si verifichi l'evento secondo una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso (si veda ex multis , Cons. Stato Sez. III, 6 settembre 2021, n. 6225 e 3 agosto 2021, n. 5734).
Quanto alla prova che deve sostanziare l’apparato motivazionale, si richiama TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 90 del 20 gennaio 2023 in cui si chiarisce che, per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l’interdittiva antimafia non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste, sì che, ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo non occorre provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
Il Collegio, pertanto, ritiene che nel caso di specie siano state ampiamente considerate in modo unitario, senza evidenti vizi logici, le situazioni sintomatico-presuntive di cui all'art. 84, comma 4, del D. Lgs. n. 159 del 2011 e i “concreti elementi" di cui all'art. 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159 del 2011, rilevati in costanza di una contiguità non occasionale con ambienti mafiosi e che, pertanto, il motivo sia privo di fondamento.
Con il terzo motivo “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 e della l. 190/2012, eccesso di potere per errore sui presupposti, illegittimo utilizzo di documentazione non più attuale, difetto di motivazione, arbitrarietà e sproporzione, violazione dell’art. 13, 15, 41 e 42 Cost. Violazione dell’art. 117 Cost. in riferimento alla violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale CEDU e violazione degli artt. 5, 6 e 13 CEDU. Violazione del principio di legalità e/o prevedibilità dei presupposti per l’adozione di informazione antimafia interdittiva ” si contesta la mancanza nella motivazione degli elementi specifici che consentono di comprendere il “concreto pericolo di infiltrazione”, così rendendo arbitrario ed illegittimo il provvedimento impugnato il quale si baserebbe su semplici sospetti inidonei a fondare un giudizio probabiLIico e nemmeno una mera “possibilità” di condizionamento.
Sul punto si è già argomentato in relazione al motivo che precede.
Il ricorrente ritiene, inoltre, che il provvedimento sia illegittimo in quanto attuativo di normativa nazionale contraria alle “norme EDU” che pertanto andrebbe disapplicata, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4061 del 2021, in quanto determinerebbe la “morte dell’impresa” applicandosi nel caso di specie sia in ambito di rapporti privatistici che pubblicistici.
Sul punto la Prefettura evidenzia, con argomentazioni sulle quali il ricorrente non ha controdedotto, che i Protocolli di sicurezza adottati in attuazione del Codice Antimafia non inibiscono in caso di interdittiva tutte le attività private e nemmeno in relazione a tutti gli importi.
La tesi attorea si riferisce, tuttavia, alla giurisprudenza della Corte EDU (Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia) in materia di misure di prevenzione personali fondate sulle fattispecie di pericolosità ‘generica’ di cui alla Legge n. 1423 del 1956, oggi trasfuse nell’art. 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011: la normativa italiana non rispetterebbe il principio di prevedibilità, proporzionalità e tipicità della misura afflittiva.
Consequenzialmente, il ricorrente paventa la violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 41 e 42 Cost. quanto alla tutela dei diritti di proprietà e di iniziativa economica che vanno assicurate attraverso una legge che sia precisa e rispettosa del canone della prevedibilità, all’art. 3 Cost. quanto alla tutela del principio di uguaglianza per mancanza dell’applicazione dei principi eurounitari anche ai provvedimenti interdittivi, e all’art. 24 Cost. a tutela del diritto di difesa per inefficace rispetto dei canoni generali del “giusto” processo garantito dalla legge. A tal fine richiama le considerazioni contenute nelle le sentenze n. 24 e n. 25 del 2019 con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla disciplina legislativa in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, contenuta nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Infine, si prospetta l’incostituzionalità della legge della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 2016, in relazione all’art. 117 cost. per violazione del « principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 comma 2 della Costituzione » laddove, all’art. 32, la legge prevede che anche nell’ambito dell’edilizia privata “ Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori .”
Sulla proposta questione di legittimità costituzionale della citata Legge regionale il Collegio ne rileva l’irrilevanza nel presente giudizio in quanto non è stato impugnato alcun atto di diniego/revoca di provvedimento edilizio o atto con effetti equivalenti.
Quanto ai profili di incostituzionalità articolati nei confronti della normativa nazionale, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato che non si configura alcun profilo di incostituzionalità della normativa antimafia in quanto “ la formula “elastica” adottata dal legislatore nel disciplinare l'informativa interdittiva antimafia su base indiziaria riviene dalla ragionevole ponderazione tra l'interesse privato al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e l'interesse pubblico alla salvaguardia del sistema socio-economico dagli inquinamenti mafiosi, dove il primo, siccome non specificamente tutelato dalla Cedu né riconducibile alla sfera dei diritti costituzionali inviolabili, si rivela recessivo rispetto al secondo, siccome collegato alle preminenti esigenze di difesa dell'ordinamento contro l'azione antagonistica della criminalità organizzata .” (in termini ex multis Cons. Stato Sez. III n. 5601/23).
Infatti, quanto alla lamentata mancanza di prevedibilità della misura ed al correlato diritto di difesa, come anche rilevato dalla Prefettura, la funzione affidata dal Legislatore all’interdittiva è quella della massima anticipazione della soglia di prevenzione dell’infiltrazione mafiosa alla quale è impraticabile qualunque forma di tipizzazione, non trattandosi di sanzione ma di provvedimento di natura cautelare amministrativa preventiva. Gli elementi “spia” elencati dall’art. 84 del Codice Antimafia non sono esaustivi degli elementi indiziari rilevanti e quindi, come ripetutamente osservato dalla giurisprudenza, non rappresentano un numerus clausus (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. III n. 6896/23), costituendo essenzialmente una esemplificazione delle ipotesi dove più frequentemente si annida il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata, lasciando l’elenco “aperto” a qualunque altra possibile fattispecie da cui desumere il pericolo di infiltrazione mafiosa in continua evoluzione ed ingravescenza.
Inoltre, sul lamentato difetto di proporzionalità della misura per l’invocata illegittimità costituzionale della norma laddove non consente l’apprezzamento dell’eventuale vulnus alla capacità di sostentamento dell’interessato, il Collegio ritiene di non poter ravvisare la rilevanza della questione sollevata in ragione della mancata rappresentazione della situazione reddituale del medesimo dalla quale si possa evincere, nel caso concreto, una lesione in tal senso riportata.
Le questioni di illegittimità costituzionale prospettate, inoltre, sono articolate nei confronti dell’art. 3 Cost. in relazione all’asserita assimilabilità dell’interdittiva alle misure di prevenzione personale oggetto delle pronunce della Corte EDU e della Corte Costituzionale citate. Tuttavia, sul contenuto dell’interdittiva, come recentemente ribadito dal T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, con la sentenza n. 1908 del 19 giugno 2023, “ lo stesso legislatore, del resto, laddove fa riferimento (art. 84, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011) agli "eventuali tentativi" di infiltrazione mafiosa "tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate" richiama nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità che si verifichi l'evento secondo una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso (cfr. in termini, tra le più recenti, Cons. Stato Sez. III, 6 settembre 2021, n. 6225 e 3 agosto 2021, n. 5734 con ampi richiami giurisprudenziali).”
Sulla natura e consistenza delle misure di prevenzione personali, il Consiglio di Stato, con sentenza 7488 del 2 agosto 2023, ha precisato che “ le fattispecie soggettive che legittimano l'adozione delle misure di prevenzione personali, così come enucleate dall'art. 1 L. n. 1423 del 1956 applicabile ratione temporis al caso di specie (oggi sostituito dall'art. 1 D.Lgs. n. 159 del 2011), sono accomunate dalla loro idoneità, normativamente apprezzata, a giustificare la qualificazione del soggetto interessato come "socialmente pericoloso". Tale qualificazione si basa sul possesso, da parte del destinatario, di tratti caratteriali e comportamentali che depongono oggettivamente nel senso della sua inclinazione offensiva di beni socialmente rilevanti .”
Pertanto, è chiaro che, mentre le misure di prevenzione personali rivestono carattere generale in relazione alla pericolosità sociale ed insistono sulla libertà della persona fisica nonché sul suo patrimonio, la normativa nazionale sull’interdittiva, istituto connotato da precisa specialità, consente un’ampia discrezionalità affidata all’Amministrazione per la tutela anticipatoria della sicurezza ed incolumità pubbliche: queste sono tutelate attraverso un provvedimento di natura cautelare e temporanea fondato su elementi anche indiziari ma oggettivi in forza di una motivazione logica e strutturata sulla dinamica sintomatologia della permeabilità mafiosa. L’interdittiva ricade sulla realtà commerciale e non sulla persona anche a tutela della libertà di iniziativa economica privata la quale deve potersi svolgere in un mercato affrancato da ingerenze mafiose.
Pertanto, la specialità della materia nonché la qualità del soggetto raggiunto sono elementi distintivi della misura interdittiva tali da non consentirne l’assimilabilità sostanziale all’istituto della misura di prevenzione personale e, quindi, da rendere manifestamente infondata l’eccezione formulata in relazione all’art. 3 della Carta Costituzionale.
L’invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020 conferma l’assunto che precede chiarendo l’autonomia normativa sussistente tra misure di prevenzione e interdittive antimafia, scandita da differente disciplina affidata al prudente apprezzamento del Legislatore, che ha in tal modo introdotto un legittimo e specifico strumento amministrativo di contrasto del fenomeno mafioso seppur con una grave limitazione della libertà di impresa che ne deriva; tale differenziazione, peraltro, si connota anche per la temporaneità e la rivedibilità dell’interdittiva che valorizza, secondo la Corte ulteriormente, l'importanza del riesame periodico cui sono chiamate le autorità prefettizie, altro indice inequivocabile della peculiarità della misura.
Il motivo e le relative questioni di legittimità costituzionale, pertanto, sono infondati.
Il Collegio ritiene di poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di PA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, i suoi parenti e i soggetti dal medesimo frequentati.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Pozzani | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.