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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Cinzia Balletti Presidente
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1310/2024 R.G.
da
, con l'avv. PAROLIN CHIARA, come Parte_1
da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, C.F._1 Controparte_1
- convenuto contumace -
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Separazione dei coniugi.
Conclusioni parte ricorrente:
“Voglia, il Tribunale di Padova: 2
• pronunciare la separazione giudiziale tra la ricorrente OR
[...]
e il marito signor Parte_1 Controparte_2
con addebito a quest'ultimo;
• disporre che la casa coniugale sita a BA in via Giuseppe Saragat n.2 venga
assegnata alla moglie che ivi vivrà assieme ai figli;
• disporre l'affido super esclusivo dei figli minori alla sig.ra Parte_1
con facoltà di quest'ultima di prendere autonomamente ogni decisione
[...]
riguardante gli stessi e con il collocamento di essi presso la madre
• Il padre potrà vedere e stare con i figli un fine settimana a settimane alterne dal
sabato mattina h. 9.30/10 e sino alle ore 21.00 della domenica;
un giorno
infrasettimanale, indicativamente il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 15
giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche, periodo da concordare
entro il 30/05 di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze di Natale, da alternarsi con
il capodanno, e quindi un anno dal 23/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 30/12 al
06/01; 2 giorni durante le vacanze pasquali, da alternare Pasqua e pasquetta;
il
compleanno della madre e la festa della mamma il minore lo trascorrerà con la
stessa, come il compleanno del padre e la festa del papà, i minori lo trascorreranno
con il padre;
il compleanno dei minori verrà possibilmente festeggiato insieme ai
due genitori, o uno trascorrerà con i minori il pranzo e l'altro la cena
• disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli nella somma di €
750,00 (150,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come
da protocollo del Tribunale;
• nessun assegno di mantenimento venga disposto per l'uno o l'altro coniuge;
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• gli assegni unici vengano percepiti al 100% a favore della OR . Le Parte_1
detrazioni fiscali, per le spese sostenute nell'interesse dei figli, saranno invece a
beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
• disporsi le annotazioni di legge.
• Con vittoria di spese e di lite.”.
Con l'intervento del pubblico ministero:
“Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 12.03.2024, Parte_1
conveniva in giudizio riferendo che in data Controparte_2
12.04.2012 avevano contratto matrimonio a Idemili Nord (Nigeria);
- precisava che dalla loro unione coniugale erano nati cinque figli: Persona_1
nato in data [...], nata in [...]
[...] Persona_2
03.07.2009; nato a [...] il [...]; Controparte_3 [...]
nato a [...] il [...]; Controparte_4 [...]
nato a [...] il [...] e che il nucleo familiare Controparte_5
viveva a BA, nella casa coniugale sita in via Giuseppe Saragat n. 2;
- allegava, inoltre, che in data 28.03.2023, a seguito di un litigio, veniva aggredita dal coniuge e intervenivano le forze dell'ordine di BA (cfr. doc. 4 ricorso introduttivo) e successivamente il convenuto non provvedeva più al mantenimento della prole minorenne;
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- riferiva, altresì, che a luglio 2023 scopriva che gli assegni unici della prole venivano dal marito interamente trattenuti e inviati nel paese d'origine per mantenere una seconda moglie;
- allegava, poi, che il marito aveva ripreso a tenere condotte violente nei suoi confronti e che la stessa era stata costretta a rivolgersi alle forze dell'ordine per preservare la propria incolumità (cfr. doc. 6 ricorso introduttivo); nonché, che a seguito di un'aggressione del coniuge, si era rivolta al medico curante per le necessarie cure (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo);
- riferiva, quindi, di lavorare part-time in un'azienda di pulizie e che la cura e l'accudimento della prole gravava esclusivamente sulla stessa;
- formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“pronunciare la separazione giudiziale tra la ricorrente OR
[...]
e il marito signor Parte_1 Controparte_2
alle seguenti condizioni:
1) disporre che la casa coniugale venga assegnata alla moglie che ivi vivrà assieme
ai figli;
2) disporre l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente degli stessi presso
la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerlo con sé quando lo vorrà,
compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori stessi. Il padre potrà
comunque vedere e stare con i figli un fine settimana a settimane alterne dal sabato
mattina h. 9.30/10 e sino alle ore 21.00 della domenica;
un giorno infrasettimanale,
indicativamente il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 15 giorni anche non
consecutivi durante le vacanze scolastiche, periodo da concordare entro il 30/05 di
ogni anno;
7 giorni durante le vacanze di Natale, da alternarsi con il capodanno, e
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quindi un anno dal 23/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 30/12 al 06/01; 2 giorni
durante le vacanze pasquali, da alternare Pasqua e pasquetta;
il compleanno della
madre e la festa della mamma il minore lo trascorrerà con la stessa, come il
compleanno del padre e la festa del papà, il minore lo trascorrerà con il padre;
il
compleanno del minore verrà possibilmente festeggiato insieme ai due genitori, o
uno trascorrerà con il minore il pranzo e l'altro la cena
3) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli nella somma di €
750,00 (150,00 euro per ciascun figlio) o nella diversa somma che il Giudice riterrà
congrua oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale;
4) nessun assegno di mantenimento venga disposto per l'uno o l'altro coniuge;
5) gli assegni unici vengano percepiti al 100% a favore della OR . Le Parte_2
detrazioni fiscali, per le spese sostenute nell'interesse dei figli, saranno invece a
beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) spese di lite rifuse o compensate.
7)disporsi le annotazioni di legge.”
- all'udienza del 30.04.2024, svoltasi con le cautele di cui all'art. 473-bis.42 c.p.c.,
compariva soltanto parte ricorrente assistita dal proprio difensore;
il Giudice
delegato, rilevato il perfezionamento tardivo della notifica, disponeva la rinnovazione di quest'ultima e rinviava all'udienza del 10.07.2024 per l'audizione del convenuto con l' applicazione delle cautele di cui all'art. 473-bis.42 c.p.c.;
- all'udienza del 10.07.2024, nessuno compariva per parte convenuta e la ricorrente riferiva l'avvenuto allontanamento del convenuto dalla casa familiare a decorrere da maggio 2024 e l'interruzione di rapporti con il medesimo e chiedeva, a modifica delle conclusioni rese nel ricorso introduttivo, che venisse disposto l'affido super
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esclusivo dei minori alla stessa, ribadendo per il resto le conclusioni precedentemente formulate;
- con ordinanza del 10.07.21, previa dichiarazione di contumacia del convenuto,
Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei:
“- dispone l'affido super esclusivo dei minori alla madre con facoltà di quest'ultima
di prendere autonomamente ogni decisione riguardante gli stessi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, in ambito scolastico, sanitario ecc.. ed il
collocamento dei minori presso la madre;
- assegnazione alla ricorrente la casa familiare sita in BA in via Giuseppe
Saragat n. 2 interno 4 affinchè vi coabiti con i figli;
- dispone il diritto di visita paterno come richiesto nel ricorso introduttivo;
- pone a
carico del convenuto il pagamento alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed
entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 150,00 per ogni figlio (tot. €
750,00), oltre rivalutazione annuale ISAT, a titolo di mantenimento dei minori ed
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo in
uso presso il Tribunale di Padova sostenute per quest'ultimi” e rinviava all'udienza del 12.03.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini di legge per la precisazione delle domande e il deposito di memorie conclusive;
- all'udienza del 12.03.2025, esaminate le note scritte autorizzate di precisazione delle conclusioni, il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
1. Sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile alle domande svolte.
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Con riferimento alla competenza giurisdizionale ed alla legge applicabile va confermata l'analisi già svolta dal giudice delegato in sede di emissione dei provvedimenti temporanei che, per comodità, di seguito si riporta:
“ rilevato preliminarmente che la fattispecie presenta elementi di estraneità essendo
entrambe le parti nate in Nigeria e dovendosi presumere, in mancanza di elementi
probatori contrari, che posseggano la cittadinanza nigeriana;
rilevato con riferimento alla domanda sullo status che sussiste la competenza
giurisdizionale dell'adito Tribunale sulla base dell'art. 3, lett. A, punto I) Reg. (UE)
n. 1111/2019 (applicabile ratione temporis al caso in esame), in base al quale è
competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui
territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”. Va ricordato sul punto che la
nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che
denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare” (cfr. CGUE
2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia c. A. giurisprudenza che, seppur riferita al
precedente Regolamento in materia, deve ritenersi applicabile anche a quello sopra
indicato nel quale è stata riproposta la precedente formulazione in relazione al foro
esaminato); nel caso di specie agli atti risulta documenta la residenza delle parti in
Italia al momento dell'istaurazione del procedimento (cfr. doc. 02 all. al ricorso
introduttivo);
rilevato con riferimento alla legge applicabile alla suddetta domanda che vada
applicata la legge italiana ai sensi dell'art. 8, lett. D Reg. (UE) n. 1259/2010 che
prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi,
insussistente nel caso in esame, vada applicata la legge dello stato “della residenza
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bituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”, cioè
l'Italia;
ritenuto con riferimento alle domande sulla responsabilità genitoriale che parimenti
sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE)
n. 2201/2003 poiché tutti i minori risiedono abitualmente in Italia alla data della
proposizione della domanda (cfr. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo).
Ritenuto che a tali domande vada applicata la legge italiana ai sensi dell'art. 15
della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996.
Ritenuto, infine, con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di
contribuzione al mantenimento dei figli minori che trovi applicazione l'art. 3 Reg.
(CE) n. 4/2009, e che ai sensi delle lettere a), b), c) e d) sussista la giurisdizione del
giudice adito e che anche a tale ultima domanda vada applicata la legge italiana ai
sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 (a cui rinvia l'art. 15 Reg. (CE)
n. 4/2009)” (cfr. ordinanza 10.07.24) .
***
2. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale fra i coniugi, ricorrendo i presupposti di legge di cui all'art. 151 c.c., ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la mancata riconciliazione, va accolta .
***
3. Sulla domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito.
A fondamento di detta istanza ha dedotto l'assenza di ottemperanza da parte del coniuge al dovere di assistenza morale e materiale, sporadici episodi di violenza
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domestica da parte del coniuge e la mancata contribuzione al mantenimento della prole minorenne (cfr. doc.ti 4, 5, 6 e 7 ricorso introduttivo).
Va, quindi, ricordato che, ai fini dell'addebitabilità della separazione all'altro coniuge, il coniuge richiedente deve provare, da un lato, che sono state tenute dall'altro coniuge condotte contrarie ai doveri matrimoniali e, dall'altro, che tali condotte abbiano avuto un'efficienza causale diretta sull'intollerabilità della convivenza e sulla compromissione definitiva dell'affectio coniugalis (doppio onere probatorio). Pertanto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di un coniuge, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Inoltre, in caso di violenze fisiche, la gravità della condotta implica la presunzione di efficienza causale con la crisi matrimoniale ed è, altresì, sufficiente anche un solo episodio ai fini dell'addebitabilità della separazione “la pronuncia di addebito richiesta da un
coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un
unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a
sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, perché lesivo della
pari dignità di ogni persona (Cass. n. 817/2011; Cass. n. 433/2016). È stato altresì
precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed
inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole –
quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia
di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della
convivenza , ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da
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esonerare il giudice di merito dal dovere si comparare con esse, ai fini dell'adozione
delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,
restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al
manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n. 35249/2023). Le violenze, infatti,
integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con
comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale
preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. n.
31351/2022)” (cfr. Cass. civ. n. 22294/2024 del 07.08.2024). Peraltro, anche il volontario abbandono del domicilio familiare è un comportamento rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione: “il volontario abbandono del domicilio
familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di
convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno
che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro
coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era
già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass., Sez. VI,
15/12/2016, n. 25966; Cass., Sez. I, 29/09/2015, n. 19328; 8/05/2013, n. 10719)”
(cfr: Cassazione civile, sez. VI, sentenza n. 648 del 15/01/2020).
Nel caso di specie, sia i comportamenti violenti allegati, che l'abbandono della famiglia da parte del convenuto, fatti che trovano riscontro nella documentazione sopra citata in assenza di evidenze probatorie contrarie, appaiono idonei all'accoglimento della domanda di addebito a carico del convenuto .
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4. Sulla domanda di affido dei minori, collocamento, regolamentazione del
diritto di visita, assegnazione della casa familiare e regolamentazione
economica.
Con riguardo alle ulteriori domande, con particolare riferimento all'affido ed al collocamento dei minori, va ricordato che l'affidamento condiviso implica l'esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori ed una condivisione,
appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore. Tale regime è derogabile anche ove la sua applicazione risulti in concreto non praticabile. Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza di merito condivisa dal presente Collegio, “In tema di separazione dei coniugi, il
disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità
genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto
contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa
adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare
una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con
riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione,
residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido superesclusivo che, in ipotesi
del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio” (cfr. Tribunale sez. IX - Milano,
20/06/2018, n. 6910).
Ebbene, nel caso in esame, il convenuto, seppur regolarmente citato, è rimasto contumace non mostrando interesse alla partecipazione al procedimento . Inoltre,
come dichiarato dal legale della ricorrente all'udienza del 10.07.24, in corso di causa il convenuto ha abbandonato il tetto coniugale nel mese di maggio 2024
interrompendo qualsiasi rapporto con la ricorrente e con i figli (cfr. verbale d'udienza
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del 10.07.24) . Peraltro, anche nelle memorie conclusive non sono state allegate circostanze nuove in merito .
Sussistono, pertanto, i presupposti per la conferma dell'affido super esclusivo dei minori alla madre con facoltà di quest'ultima di prendere autonomamente ogni decisione riguardante gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito scolastico, sanitario ecc.. ed il collocamento dei minori presso la madre già previsto con ordinanza del 10.07.24 .
Con riferimento, poi, alle visite paterne, attesa l'attuale assenza di rapporti con il padre da quasi un anno e considerate le condotte violente allegate, non sussistono i presupposti per una calendarizzazione delle stesse con onere del convenuto di attivarsi autonomamente presso i Servizi Sociali competenti per territorio per l'eventuale ripresa del rapporto con i minori e solo all'esito di una verifica da parte di quest'ultimi di idoneità genitoriale e di interesse per i minori a detta riattivazione .
Attesa la permanenza della convivenza dei figli con la madre, va confermata anche l'assegnazione alla stessa della casa familiare sita in BA in via Giuseppe
Saragat n. 2 interno 4 .
Con riferimento, infine, alla regolamentazione economica, considerata la situazione reddituale della madre e la piena capacità lavorativa del padre, appare congruo confermare il contributo a suo carico già previsto in via temporanea di pagare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese,
della somma di € 150,00 per ogni figlio (tot. € 750,00), oltre rivalutazione annuale
ISAT, a titolo di mantenimento dei minori ed oltre al rimborso del 50% delle spese
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straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova
sostenute per quest'ultimi.
Si precisa, infine, che l'assegno unico, come previsto dalla relativa normativa fiscale, andrà goduto dal genitore che ha l'affido esclusivo ovvero nel caso in esame dalla madre .
* * *
5. Spese di lite
Quanto alle spese legali, atteso l'esito del giudizio con accoglimento della richiesta di addebito a carico del convenuto, le stesse vanno poste a carico di quest'ultimo, parte soccombente . Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/22, far riferimento allo scaglione “da € 26.000,01
ad e 52.000,00” relativo ai procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed i valori medi ivi previsti relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale, le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
matrimonio contratto a Idemili Nord Controparte_2
(Nigeria) in data 12.04.2012 con addebito a carico del convenuto;
2. conferma quanto disposto con ordinanza del 10.07.2024, ovvero:
- dispone l'affido super esclusivo dei minori alla madre con facoltà di quest'ultima di prendere autonomamente ogni decisione riguardante gli stessi,
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a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito scolastico, sanitario ecc.. ed il collocamento dei minori presso la madre;
- assegna alla ricorrente la casa familiare sita in BA in via Giuseppe
Saragat n. 2 interno 4 affinchè vi coabiti con i figli;
- pone a carico del convenuto il pagamento alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 150,00 per ogni figlio (tot. € 750,00), oltre rivalutazione annuale ISAT, a titolo di mantenimento dei minori ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova sostenute per quest'ultimi;
3. condanna parte convenuta al rimborso delle spese legali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in € 5.810,00 per compensi oltre IVA e CPA ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso da versarsi in favore dello Stato essendo la parte stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 08.04.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Cinzia Balletti
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