Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'articolo 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965 , e successive modificazioni, e' abrogato.
Versione
9 febbraio 1994
9 febbraio 1994
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 08/04/1995 n. 88 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VMin. Finanze · 8 aprile 1995
Con la nota sopradistinta codesto Comune ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell\'imposta di bollo, delle certificazioni e delle relative dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, poste in essere ai fini della normativa antimafia. Al riguardo si osserva quanto segue. Com\'e\' noto, con legge 17 gennaio 1994, n.47, e\' stata data delega al Governo per l\'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 (disposizioni contro la mafia). Con l\'art.3 della citata legge n.47/94 viene previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Caltanissetta, sentenza 03/02/2022, n. 89Provvedimento: […] L'art. 10 sexies della l.n. 575/1965 è stato, tuttavia, abrogato dall'art. 3 della legge 47/1994 […]Leggi di più...
- riassunzione causa·
- riserve appaltatore·
- appalti pubblici·
- art. 10 sexies l.n. 575/1965·
- prova maggiori oneri·
- incompetenza territoriale·
- art. 26 l.n. 109/1994·
- compensazioni prezzi·
- difetto di legittimazione processuale·
- art. 35 l.n. 109/1994