Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 123. (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)
Dopo l' articolo 35 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
Dopo l' articolo 35 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
Commentario • 1
- 1. La certezza della pena: origini, evoluzione e prospettive riformistiche.Perrotta Giulio · https://www.diritto.it/ · 26 aprile 2012 · 2.192037
[…] In riferimento al punto 8), l'istituto della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese è introdotta con l'art. 123, legge n. 689/1981. […]
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