Articolo 123 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 122Articolo 124
Versione
15 dicembre 1981
Art. 123. (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

Dopo l' articolo 35 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente