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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/10/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4549/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4549/2022
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. SERAFINI MARCO e dell'Avv. C.F._2 CARELLA GIACOMO ATTORI
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. FRANCIA GIAN LUCA C.F._4
CONVENUTI
Oggetto: adempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Per gli attori: “Voglia il Tribunale Ill.mo, in accoglimento della domanda attrice per tutte le causali di cui alla premessa, accertare e dichiarare che gli attori hanno provveduto a versare la somma complessiva di € 33.420,00 ai convenuti e conseguentemente condannare questi ultimi a rifondere il suddetto importo in favore di parte attrice o la somma maggiore o minore,
1 ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'atto di messa in mora al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in monocratica composizione, ogni contraria istanza ed eccezione rejetta, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, e/o in ogni caso per intervenuta prescrizione, per i motivi esposti nella narrativa che precede. Vinte le spese, il compenso, il contr. forf. oltre accessori di legge”.
FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e hanno chiesto condannarsi Parte_1 Parte_2 CP_1
e al pagamento della somma di € 33.420,00, oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo.
A fondamento della domanda esponevano che: in occasione del matrimonio del figlio di essi attori con la figlia dei convenuti nell'anno 2010, questi ultimi, si erano impegnati a restituire le somme che essi attori avessero speso per gli interventi di ristrutturazione realizzati in un immobile di proprietà dei convenuti, messo a disposizione della coppia;
come dimostrato dagli assegni prodotti in allegato alla citazione, essi attori avevano speso € 20.000,00 in data 16/01/2012, € 10.000,00 in data
07/03/2012 ed € 3.420,00 in data 17/01/2012; nel 2016 il rapporto tra gli sposi era cessato e così anche la convivenza nell'abitazione ristrutturata. Nel 2019 era intervenuta la separazione legale;
i convenuti avevano promesso di effettuare il rimborso delle spese non appena fossero riusciti a vendere l'immobile in questione;
la vendita dell'immobile è stata perfezionata ma i convenuti si erano rifiutati di provvedere al rimborso nonostante varie richieste e la diffida formulata con raccomandata a/r del 07/06/2021 (doc. 2, all. alla citazione).
2 2. I convenuti si sono opposti all'accoglimento della domanda negando di aver mai convenuto la restituzione delle somme, eccependo la prescrizione del diritto vantato dagli attori;
3. La causa è stata istruita a mezzo di documenti e di testimonianze rese da e figli degli attori. Tes_1 Testimone_2
I testi hanno concordemente dichiarato che: il 25/12/2016, nel corso di una cena a casa dei convenuti, questi ultimi avevano concordato con gli attori la restituzione delle somme loro “prestate”
“per effettuare gli interventi edili sulla casa posta in Forte dei Marmi, via
Versilia, di proprietà” dei convenuti o mediante la intestazione a Tes_3
marito della figlia dei convenuti, della proprietà dell'immobile “in
[...] percentuale” proporzionata al rapporto tra spese e valore dell'immobile, oppure, “nell'ipotesi in cui l'immobile fosse stato venduto”, mediante il ricavato dalla vendita;
gli attori, venuti a conoscenza della vendita della casa, effettuata nel 2018, avevano “richiesto indietro” le somme versate agli ex consuoceri, “ricevendo rassicurazioni dai predetti in tal senso”; gli attori, successivamente all'inoltro del ricorso per separazione della coppia, depositato in data 08/03/2019, avevano sollecitato gli ex consuoceri, i quali avevano riferito di essere impossibilitati a versare le somme ricevute a titolo di prestito per i lavori edili di cui sopra, poiché privi di fondi”;
4. la domanda va accolta.
Gli attori hanno chiesto l'adempimento di un contratto di mutuo (art. 1813
c.c.) –“un prestito”, gratuito e di scopo, perfezionato con la dazione di somme ai convenuti, mediante accrediti bancari (v. documentazione allegata alla citazione) e finalizzato al pagamento degli interventi di ristrutturazione dell'immobile de quo.
3 L'onere della prova gravante sugli attori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., relativamente al perfezionamento del contratto (v. SU 13533 del 2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”) è stato assolto mediante la documentazione bancaria allegata alla citazione.
Tale documentazione evidenzia l'accreditamento da parte degli attori a favore dei convenuti di € 10.000,00 e di € 3.420,00. L'accreditamento dell'importo di €20.000, in data 16/01/2012 non ha una specifico riferimento ai convenuti ma la contestazione di questi ultimi sul fatto di esserne stati i beneficiari non è specifica e neppure è formulata in termini assertivi. I convenuti si limitano a dire che tale accreditamento “parrebbe, con diverso accipiens”. La circostanza può assumersi per certa ex art. 115 c.p.c.
Le ricordate testimonianze hanno poi dato prova della pattuizione in forza della quale i convenuti avrebbero dovuto restituire le somme.
I convenuti hanno contestato l'ammissibilità delle testimonianze ai sensi dell'art. 2725 c.c.. e dell'art. 2721 c.c.
La contestazione non è fondata: il mutuo non è un contratto per il quale sia imposta la forma scritta a pena di nullità né a fini di prova;
per quanto concerne il limite relativo al valore, trattasi di limite derogabile, ai sensi del secondo comma dell'art. 2721 c.c., da superarsi nel caso concreto in ragione del rapporto tra le parti -consuoceri-, in forza del quale è spiegabile il perché della mancata precostituzione di uno scritto.
4 I convenuti hanno anche contestato l'attendibilità dei testi in ragione del loro rapporto con gli attori (di cui sono figli).
Le testimonianze si rivelano prive di contraddizioni, precide e circostanziate;
sono convergenti.
Non vi sono elementi che possano giustificare la contestazione.
E' incontroverso che i convenuti non hanno restituito gli importi loro mutuati.
Quanto alla eccezione di prescrizione, la stessa è infondata: il diritto alla restituzione del mutuo è divenuto esigibile al momento della vendita dell'immobile, avvenuta -per circostanza pacifica, nel 2018; tenuto conto degli artt. 2935 c.c. e 2946 c.c., il termine di prescrizione, anche se non fosse stato interrotto dalla diffida del 07/06/2021 e della notifica della citazione del presente giudizio, non sarebbe comunque ancora spirato;
5. in conclusione la domanda va accolta e i convenuti devono essere condannati a restituire agli attori la somma di € 33.420,00, oltre interessi legali a decorre dalla data della suddetta diffida del 7.6.2021.
Va esclusa invece la rivalutazione monetaria. E' stato infatti affermato che
“In caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 cod. civ. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, primo comma, cod. civ., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi” (Cass. Sez. 2, sentenza n.12828 del 03/06/2009).
Nel caso di specie gli attori non hanno allegato alcunché;
5 6. le spese seguono la soccombenza, ai sensi del d.m. 55/2014, modificato dal d.m 147/2022, in relazione al valore della causa e tenendo conto dei valori medi per ciascuna fase;
PQM
il Tribunale accoglie la domanda proposta da e da Parte_1 Pt_2
contro e e condanna questi ultimi al
[...] CP_1 Controparte_2 pagamento in favore dei primi, della somma di € 33.420,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna i convenuti a rifondere agli attori le spese del giudizio liquidate in €
7616,00 oltre, spese generali e accessori di legge
Lucca, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4549/2022
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. SERAFINI MARCO e dell'Avv. C.F._2 CARELLA GIACOMO ATTORI
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. FRANCIA GIAN LUCA C.F._4
CONVENUTI
Oggetto: adempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Per gli attori: “Voglia il Tribunale Ill.mo, in accoglimento della domanda attrice per tutte le causali di cui alla premessa, accertare e dichiarare che gli attori hanno provveduto a versare la somma complessiva di € 33.420,00 ai convenuti e conseguentemente condannare questi ultimi a rifondere il suddetto importo in favore di parte attrice o la somma maggiore o minore,
1 ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'atto di messa in mora al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in monocratica composizione, ogni contraria istanza ed eccezione rejetta, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, e/o in ogni caso per intervenuta prescrizione, per i motivi esposti nella narrativa che precede. Vinte le spese, il compenso, il contr. forf. oltre accessori di legge”.
FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e hanno chiesto condannarsi Parte_1 Parte_2 CP_1
e al pagamento della somma di € 33.420,00, oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo.
A fondamento della domanda esponevano che: in occasione del matrimonio del figlio di essi attori con la figlia dei convenuti nell'anno 2010, questi ultimi, si erano impegnati a restituire le somme che essi attori avessero speso per gli interventi di ristrutturazione realizzati in un immobile di proprietà dei convenuti, messo a disposizione della coppia;
come dimostrato dagli assegni prodotti in allegato alla citazione, essi attori avevano speso € 20.000,00 in data 16/01/2012, € 10.000,00 in data
07/03/2012 ed € 3.420,00 in data 17/01/2012; nel 2016 il rapporto tra gli sposi era cessato e così anche la convivenza nell'abitazione ristrutturata. Nel 2019 era intervenuta la separazione legale;
i convenuti avevano promesso di effettuare il rimborso delle spese non appena fossero riusciti a vendere l'immobile in questione;
la vendita dell'immobile è stata perfezionata ma i convenuti si erano rifiutati di provvedere al rimborso nonostante varie richieste e la diffida formulata con raccomandata a/r del 07/06/2021 (doc. 2, all. alla citazione).
2 2. I convenuti si sono opposti all'accoglimento della domanda negando di aver mai convenuto la restituzione delle somme, eccependo la prescrizione del diritto vantato dagli attori;
3. La causa è stata istruita a mezzo di documenti e di testimonianze rese da e figli degli attori. Tes_1 Testimone_2
I testi hanno concordemente dichiarato che: il 25/12/2016, nel corso di una cena a casa dei convenuti, questi ultimi avevano concordato con gli attori la restituzione delle somme loro “prestate”
“per effettuare gli interventi edili sulla casa posta in Forte dei Marmi, via
Versilia, di proprietà” dei convenuti o mediante la intestazione a Tes_3
marito della figlia dei convenuti, della proprietà dell'immobile “in
[...] percentuale” proporzionata al rapporto tra spese e valore dell'immobile, oppure, “nell'ipotesi in cui l'immobile fosse stato venduto”, mediante il ricavato dalla vendita;
gli attori, venuti a conoscenza della vendita della casa, effettuata nel 2018, avevano “richiesto indietro” le somme versate agli ex consuoceri, “ricevendo rassicurazioni dai predetti in tal senso”; gli attori, successivamente all'inoltro del ricorso per separazione della coppia, depositato in data 08/03/2019, avevano sollecitato gli ex consuoceri, i quali avevano riferito di essere impossibilitati a versare le somme ricevute a titolo di prestito per i lavori edili di cui sopra, poiché privi di fondi”;
4. la domanda va accolta.
Gli attori hanno chiesto l'adempimento di un contratto di mutuo (art. 1813
c.c.) –“un prestito”, gratuito e di scopo, perfezionato con la dazione di somme ai convenuti, mediante accrediti bancari (v. documentazione allegata alla citazione) e finalizzato al pagamento degli interventi di ristrutturazione dell'immobile de quo.
3 L'onere della prova gravante sugli attori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., relativamente al perfezionamento del contratto (v. SU 13533 del 2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”) è stato assolto mediante la documentazione bancaria allegata alla citazione.
Tale documentazione evidenzia l'accreditamento da parte degli attori a favore dei convenuti di € 10.000,00 e di € 3.420,00. L'accreditamento dell'importo di €20.000, in data 16/01/2012 non ha una specifico riferimento ai convenuti ma la contestazione di questi ultimi sul fatto di esserne stati i beneficiari non è specifica e neppure è formulata in termini assertivi. I convenuti si limitano a dire che tale accreditamento “parrebbe, con diverso accipiens”. La circostanza può assumersi per certa ex art. 115 c.p.c.
Le ricordate testimonianze hanno poi dato prova della pattuizione in forza della quale i convenuti avrebbero dovuto restituire le somme.
I convenuti hanno contestato l'ammissibilità delle testimonianze ai sensi dell'art. 2725 c.c.. e dell'art. 2721 c.c.
La contestazione non è fondata: il mutuo non è un contratto per il quale sia imposta la forma scritta a pena di nullità né a fini di prova;
per quanto concerne il limite relativo al valore, trattasi di limite derogabile, ai sensi del secondo comma dell'art. 2721 c.c., da superarsi nel caso concreto in ragione del rapporto tra le parti -consuoceri-, in forza del quale è spiegabile il perché della mancata precostituzione di uno scritto.
4 I convenuti hanno anche contestato l'attendibilità dei testi in ragione del loro rapporto con gli attori (di cui sono figli).
Le testimonianze si rivelano prive di contraddizioni, precide e circostanziate;
sono convergenti.
Non vi sono elementi che possano giustificare la contestazione.
E' incontroverso che i convenuti non hanno restituito gli importi loro mutuati.
Quanto alla eccezione di prescrizione, la stessa è infondata: il diritto alla restituzione del mutuo è divenuto esigibile al momento della vendita dell'immobile, avvenuta -per circostanza pacifica, nel 2018; tenuto conto degli artt. 2935 c.c. e 2946 c.c., il termine di prescrizione, anche se non fosse stato interrotto dalla diffida del 07/06/2021 e della notifica della citazione del presente giudizio, non sarebbe comunque ancora spirato;
5. in conclusione la domanda va accolta e i convenuti devono essere condannati a restituire agli attori la somma di € 33.420,00, oltre interessi legali a decorre dalla data della suddetta diffida del 7.6.2021.
Va esclusa invece la rivalutazione monetaria. E' stato infatti affermato che
“In caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 cod. civ. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, primo comma, cod. civ., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi” (Cass. Sez. 2, sentenza n.12828 del 03/06/2009).
Nel caso di specie gli attori non hanno allegato alcunché;
5 6. le spese seguono la soccombenza, ai sensi del d.m. 55/2014, modificato dal d.m 147/2022, in relazione al valore della causa e tenendo conto dei valori medi per ciascuna fase;
PQM
il Tribunale accoglie la domanda proposta da e da Parte_1 Pt_2
contro e e condanna questi ultimi al
[...] CP_1 Controparte_2 pagamento in favore dei primi, della somma di € 33.420,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna i convenuti a rifondere agli attori le spese del giudizio liquidate in €
7616,00 oltre, spese generali e accessori di legge
Lucca, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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