TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2478/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2478/2022 promossa da:
, in persona della titolare legale rappresentante Parte_1 Pt_1
(cf – p.iva ), rappresentata e difesa per procura in calce
[...] CodiceFiscale_1 P.IVA_1 all'atto di citazione dagli Avvocati Mazzon Riccardo ( cf e Vittoria C.F._2
AP ( ) con domicilio eletto presso lo studio sito in San Donà di Piave C.F._3
(VE), Via Vanzan n. 15/4.
Parte attrice opponente contro
, in persona del titolare Controparte_1 [...]
(cf -p.i. ) con il patrocinio dell'Avvocato Controparte_1 C.F._4 P.IVA_1
OR UC ( cf per procura unita digitalmente alla comparsa di costituzione e C.F._5 risposta e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec: Email_1
Parte convenuta opposta e con la chiamata in causa di
(cf ) con il patrocinio dell'avvocato MAZZON RICCARDO CP_2 CodiceFiscale_6
(cf e dell'avvocato RAPISARDI VITTORIA (cf ) per C.F._2 C.F._3 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domicilio eletto in Via Vanzan, 15/4 30027
San Dona' Di Piave;
Terzo chiamato pagina 1 di 9 In punto: opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 471/2022 del 04/03/2022 (R.G. 1154/2022) emesso dal
Tribunale di Venezia e notificato in data 19/03/2022.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni, come da note del 6/05/2025; Parte_1 CP_1 Controparte_1
come da note del 10/06/2025; come da note del 6/05/2025, da intendersi
[...] CP_2 qui integralmente richiamate.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L notificava alla ditta individuale il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo N. 471/2022 (RG. 1154/2022), emesso dal Tribunale di Venezia in data 04/03/2022, con cui chiedeva il pagamento della fattura Nr. 28/A del 14/12/2020 di € 16.500 iva inclusa per la fornitura di
300 PI al prezzo unitario di € 50,00. Pt_2
La ditta individuale proponeva opposizione al decreto ingiuntivo contestando l'erronea Parte_1 emissione della fattura, affermando, non solo che non esisteva alcun contratto sottoscritto tra le parti che giustificasse la richiesta di pagamento ma, anche, che non era stata proprio eseguita la fornitura dei beni in essa indicati, come faceva fede la mancata allegazione di bolle di consegna. Precisava, inoltre, la ditta individuale di non conoscere né di aver mai parlato con soggetti rappresentanti Parte_1
l' . Controparte_1
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, affermando che il rapporto di lavoro tra l'
[...]
ed i coniugi e , era iniziato nel lontano Controparte_1 Parte_1 CP_2
2008 e che tra il 2008 e il 2020, l'opposto aveva eseguito molti appalti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e la piantumazione di specie vegetali, all'interno della valle posseduta dai predetti i coniugi, sita in comune di Comacchio e che la fornitura di cui alla fattura oggetto del decreto ingiuntivo era stata l'ultima effettuata e l'unica a non essere stata pagata. Precisava, inoltre, l' , che in occasione di ogni lavoro il sig. Controparte_1 [...]
si accordava verbalmente con il sig. , marito della signora il Controparte_1 CP_2 Parte_1 quale, a fine lavori, riportava alla moglie che provvedeva al pagamento delle fatture emesse dal sig.
. In ordine alle fatture precisava che dal 2008 al 2011, il sig. chiedeva di intestarle alla CP_1 CP_2 società Sviluppi Aziendali S.r.l., e successivamente direttamente alla moglie Parte_1
In ordine alla fornitura oggetto della fattura azionata, la convenuta opposta precisava che tra il 2018 e il
2020, il sig. commissionava all' la fornitura e CP_2 Controparte_1 la piantumazione di 300 alberi (specie PI Alba) oggetto della fattura opposta, oltre, in un momento successivo, di altre 50 PI AL , per le quali non era stata ancora emessa la relativa fattura e che facendo leva sul rapporto fiduciario che si era instaurato, il sig. spuntava un prezzo di CP_2 assoluto favore di € 50,00 per ciascun albero (compreso il trasporto, la piantumazione e l'ancoratura con pali in legno).
pagina 3 di 9 Considerato, inoltre, che la ditta individuale aveva negato l'esistenza del rapporto e della Parte_1 fornitura, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del Sig. , quale falsus CP_2 procurator tenuto a risarcire i danni al contraente in buona fede.
Si costituiva in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti. CP_2
Affermava, infatti, che l' si riferiva ad accordi conclusi Controparte_1 dal signor in proprio con il signor , che si erano accordati per la CP_2 Controparte_1 messa a dimora di pioppi presso il terreno di proprietà della moglie presso Valle Nuova, nel periodo compreso tra gli anni 2014 e 2015 (e non, dunque, 2018-2020) e nessun altro incarico successivo a tali anni venne mai affidato alla . Gli accordi tra il sig. Controparte_1 CP_2 ed il sig. avvenivano verbalmente e con le seguenti modalità: il sig. si impegnava ad CP_1 CP_1 effettuare la messa a dimora dei pioppi garantendo che essi, per le loro caratteristiche e per le caratteristiche del terreno nelle quali erano piantumati, avrebbero attecchito e dato un risultato almeno soddisfacente;
il sig. si impegnava a pagare le sole piante che avessero realmente attecchito CP_2 al terreno con un risultato almeno soddisfacente;
il prezzo era determinato in € 8.000,00 per l'intera piantumazione, ma con riduzione proporzionale nel senso che sarebbero state pagate solo le piante che realmente avessero attecchito con un risultato soddisfacente. Questo ultimo accadimento, tuttavia, non si era mai verificato;
infatti, quando mandò a verificare l'effettiva esistenza della CP_2 piantumazione per cui veniva chiesto il pagamento, questa non veniva confermata in quanto molti alberi erano morti o apparivano, alla data del sopralluogo (01.10.2022) del tecnico incaricato Dott.
(doc. n. 2 terza chiamata), in condizioni fitosanitarie gravi o precarie e molti risultavano già Per_1 morti e secchi oppure in via di seccagione.
Nella prima memoria ex art 183, VI comma cpc, alla luce della difese svolte dal chiamato in causa
, asserendo che era evidente la sua estraneità ai fatti di causa, chiedeva di CP_2 Parte_1 essere estromessa dal giudizio e che venisse dichiarata la sua carenza di legittimazione e per l'effetto, annullato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e testimoniali, nonché attraverso l'interpello del
Sig. titolare della omonima Azienda Agricola. Controparte_1
La domanda di pagamento della fattura N. 28/A del 14/12/2020, proposta dall'attore deve essere accolta e pertanto deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta opposta, sulla quale gravava il relativo onere, ha provato, infatti, di aver eseguito la fornitura di cui alla fattura nr. 28/A del 14/12/2020 oggetto del decreto ingiuntivo azionato.
pagina 4 di 9 Il teste , escusso all'udienza del 5/12/2024 ha confermato che erano state fornite 300 Testimone_1 piante come indicato nella fattura oggetto del decreto ingiuntivo;
che la fornitura era stata fatta qualche anno prima della emissione della fattura, negli anni 2018 e 2019 e che aveva sentito Controparte_1
e che si accordavano per il prezzo di € 50,00 a pioppa. Il teste, infatti, interrogato
[...] CP_2 sui capitoli di cui alla memoria istruttoria della convenuta opposta del 27/10/2023 così ha risposto: “Sul cap. 1 “Si è vero è stata fatta la fornitura di “PI AL”. Il periodo della fornitura dovrebbe esser qualche anno prima di quella della fattura. Il numero era di 300. In un secondo momento sono state fornite anche altre PI.” Sul cap. 2 “ Mi ricordo che quelli erano gli anni 2018-2019”; Sul cap. 3 “
Si è vero. Li ho sentiti per telefono parlare del prezzo delle piante.”;
Invece, il terzo chiamato , sul quale incombeva il relativo onere, non è riuscito a provare le CP_2 circostanze poste a fondamento delle eccezioni formulate, ovvero che la fornitura era stata fatta negli anni 2014 e 2015; che era stato convenuto un prezzo complessivo pari ad € 8.000,00 e che il prezzo sarebbe stato pagato solo se le piante avessero attecchito in modo soddisfacente.
Infatti, relativamente al periodo della fornitura entrambe le testimonianze dei testi della terza chiamata sono risultate contraddittorie. Da un lato, il teste escusso all'udienza del 5/12/2024 ha Testimone_2 in un primo momento affermato di non ricordare che anno fosse quello della fornitura, per poi aggiungere “Di preciso non ricordo. Più o meno penso che fossero gli anni 2014-2015” ( si vedano le risposte al cap. 1 e 6 della memoria ex art 183, VI comma cpc della terza chiamata, rese all'udienza del
5/12/2024); dall'altro il teste , dopo aver affermato che non ricordava il periodo della Testimone_3 fornitura, sentito a prova contraria sulla memoria della convenuta opposta, ha confermato che la fornitura era stata fatta nel 2018-2019, con ciò rafforzando quanto dedotto in merito dalla
[...]
(si vedano le rispose del teste sul cap. 6 della memoria del terzo Controparte_1 chiamato e sul cap. 2 della memoria della convenuta opposta, udienza 5/12/2024).
Quanto alle condizioni dell'asserito contratto di fornitura stipulato tra il terzo chiamato e l'
[...]
, il Sig. non è riuscito a provare né che fosse stato Controparte_1 CP_2 pattuito un prezzo complessivo di € 8.000,00, né che sarebbe stata apposta al contratto la clausola che sarebbe stato pagato soltanto il prezzo di quelle piante che avessero attecchito. In merito, infatti, nulla sono stati in grado di confermare i testimoni del terzo chiamato e , Testimone_2 Testimone_3 che sul punto (cap.
4-5 della memoria istruttoria del terzo chiamato) hanno dichiarato di nulla sapere.
Anzi dalle loro stesse testimonianze e da quella dei testi di parte convenuta opposta risulta, invece, che la clausola secondo cui dovevano essere pagate soltanto le piante che fossero attecchite non era proprio pagina 5 di 9 stata apposta. I testi e hanno confermato che erano stati loro stessi Testimone_2 Testimone_3 ad innaffiare e a custodire le piante ed il teste della convenuta opposta , in merito Testimone_1 all'apposizione della clausola, ha dichiarato “Sul cap. 4) della memoria istruttoria della terza chiamata
“No perché non abbiamo irrigato noi” con ciò confermando quanto affermato dal Sig.
[...]
che nel corso dell'interpello sul punto ha risposto (cap. 4 della memoria istruttoria Controparte_1 della terza chiamata) “ non è vero. Una cosa così non esiste nel nostro settore, salvo che venga garantita l'assistenza che è l'assistenza di irrigazione che è un servizio a parte che deve essere pagato”.
Quanto al soggetto obbligato al pagamento della fornitura effettuata, dagli elementi e dalle risultanze probatorie, è emerso che correttamente l' ha emesso la Controparte_1 fattura nei confronti della , sulla quale incombe, pertanto, l'obbligo del Parte_3 relativo pagamento.
In via preliminare si osserva che le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi, non qualificabili come atti di parte, quali la comparsa di costituzione e risposta, le memorie illustrative, le comparse conclusionali non hanno valore di confessione giudiziale ma possono essere utilizzati dal Giudice come elementi indiziari valutabili ex art. 2729 c.c. (Cass. Civ. 17/4908; Cass. Civ. 12/7015).
Da ciò deriva che la dichiarazione di -secondo cui il contratto sarebbe stato concluso tra CP_2
e personalmente- contenuta nella comparsa di Controparte_1 CP_2 costituzione e risposta ed in tutti gli altri scritti difensivi, non ha valore di confessione giudiziale, ma può essere utilizzata come elemento indiziario valutabile dal Giudice ex art. 2729 c.c., alla luce quindi, di tutti gli elementi e circostanze emerse in corso di causa.
E, allo stesso modo, devono valutarsi le affermazioni di che sostiene di essere del tutto Parte_1 estranea ai fatti, in quanto afferma che non esisteva alcun contratto sottoscritto tra le parti ( Parte_1 ditta e ) e che mai era stata eseguita la Parte_3 Controparte_1 fornitura dei beni oggetto della fattura azionata.
Dal complessivo quadro probatorio, è emerso con certezza che la fornitura di 300 PI AL è stata effettuata nel terreno di proprietà della Sig.ra titolare della omonima ditta, denominato Parte_1
“Valle Nuova” posto in località di Lido di Volano, nel Comune di Comacchio Ferrara. Tale circostanza
è emersa incontrovertibilmente non solo da quanto affermato della stessa difesa di , ma CP_2 anche dalla perizia di parte redatta dal Dott. per conto della Signora Persona_2 Parte_1
(doc. n. 2 prodotto dal terzo chiamato).
pagina 6 di 9 Inoltre, è emerso incontrovertibilmente che è stata la stessa Signora in qualità di titolare Parte_1 della omonima ditta ad incaricare il perito Dott. di verificare lo stato fitosanitario e Persona_2 le condizioni di sviluppo di una alberatura presente nel sito denominato “Valle Nuova” posto in località
Lido di Volano, nel comune di Comacchio (FE) di proprietà della stessa (confronta doc 2 Parte_1 del terzo chiamato, “dietro incarico della ditta unipersonale ”) Parte_4
In considerazione di ciò deriva che le affermazioni di sono state contraddette dalle stesse Parte_1 risultanze istruttorie dalle quali, al contrario, è, invece, emerso che la fornitura è stata effettuata nel terreno dell'attrice opponente e che la stessa era perfettamente a conoscenza della fornitura, in relazione alla quale era anche interessata avendo incaricato il perito di valutare lo stato delle piante.
Dal quadro probatorio è emerso, inoltre, che gli accordi in relazione alla fornitura oggetto di causa, erano stati presi tra il Sig. ed il Sig. . Tale circostanza è stata Controparte_1 CP_2 confermata dal teste della parte convenuta opposta che ha dichiarato sul cap. 3 della Testimone_1 memoria istruttoria della convenuta opposta “ Si è vero. Li ho sentiti per telefono parlare del prezzo delle piante”.
Il testimone ha, inoltre, confermato che i rapporti duravano da tempo “ ADR “Io mi ricordo che mio papà lavorava molto con il Sig. e che gli faceva dei buoni prezzi sia per la collaborazione CP_2 che durava da tempo, sia in una prospettiva futura. So che andava in fiducia con i pagamenti.”
Alla luce di quanto sopra emerge che il Sig. ha agito nell'interesse e per conto della moglie CP_2
, destinataria della fornitura oggetto della fattura azionata, con ciò confermandosi quanto Parte_5 sostenuto dalla che ha affermato che il Sig. , Controparte_1 CP_2 marito di ha sempre gestito il terreno per conto della moglie ed in occasione di ogni Parte_1 lavoro effettuato, l' si accordava verbalmente con il sig. Controparte_1
, il quale, a fine lavori, riportava alla moglie che provvedeva al pagamento delle fatture CP_2 emesse dal sig. , come provano tutte le fatture emesse dalla convenuta opposta nei confronti CP_1 della (cfr doc. 11-12 parte convenuta opposta). Parte_3
Del resto, che il Sig. fosse incaricato di occuparsi dello svolgimento dell'attività della ditta CP_2 individuale risulta anche dalla già più volte richiamata perizia di parte (doc. 2 terzo Parte_1 chiamato), ove il perito incaricato dopo aver precisato di agire dietro incarico della ditta unipersonale ha evidenziato che il sopralluogo effettuato in data 1/10/2022 era stato fatto alla presenza Parte_1 del Sig. , coniuge di CP_2 Parte_1
pagina 7 di 9 Nel corso del giudizio sono emersi anche fatti incontestabili dai quali questo giudice ricava che il Sig.
, non solo ha agito nell'interesse di ma ha anche speso il suo nome, cosicchè CP_2 Parte_1 gli effetti del negozio concluso ricadono nella sfera giuridica della stessa ( art. 1704 c.c.), avendo così
l' assolto anche all'onere che sulla stessa incombeva di Controparte_1 provare la spendita del nome. Infatti, quando la spendita del nome sia contestata, la prova della sua sussistenza incombe a chi afferma la legittimazione del rappresentato (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 14 novembre 2002, n. 16025). “Perchè si realizzi la contemplatio domini negotii, che rende possibile
l'imputazione degli effetti di un contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che l'abbia concluso, pur non occorrendo che la spendita del nome del rappresentato sia manifestata con formule solenni o risulti espressamente dal contratto, è necessario, a norma dell'art. 1388 c.c., che il rappresentante abbia reso noto all'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli intendeva agire, oltre che nell'interesse, anche nel nome del rappresentato” e “l'accertamento se, in concreto, vi sia stata o meno detta contemplatio, involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto, è compito devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici od errori di diritto (Cass. Civ.
Cassazione civile sez. II - 29/11/2006, n. 25247).
Orbene, proprio gli elementi sopra evidenziati ovvero la circostanza che la fornitura è stata eseguita nel terreno di proprietà della ditta individuale e che la stessa ditta ha incaricato il perito Parte_1 visionare le piante che erano state fornite dalla e che Controparte_1 sempre, anche per i rapporti intercorsi prima di quello oggetto di causa, le fatture delle forniture eseguite dalla convenuta opposta sono state tutte intestate alla ditta individuale porta Parte_1 questo giudice a ritenere che il Sig. abbia agito anche con spendita del nome della ditta CP_2 individuale con le conseguenze che ne derivano. Parte_1
Deve essere, inoltre, ritenuto congruo il prezzo applicato nella fattura di € 50,00 per ciascun albero di pioppa AL, in quanto di molto inferiore al prezzo di mercato, come risulta non solo dal prezziario prodotto, ma anche dal prezzo applicato nelle altre fatture per lo stesso tipo.
Deve, infine, essere rigettata, la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
di pagamento di altri 50 PI AL, fornite in un momento successivo e non
[...] oggetto della fattura azionata, ciò in quanto anche se i testimoni hanno confermato che erano state fatte successivamente delle forniture, tuttavia non sono stati in grado di provare il numero esatto degli alberi forniti. (si veda la testimonianza del teste di parte convenuta opposta che in merito ha Testimone_1
pagina 8 di 9 affermato “Mi ricordo che dopo una prima fornitura siamo tornati a portare altre piante. Ma non mi ricordo quante”).
L'accoglimento della domanda principale proposta dalla convenuta opposta dispensa questo Giudice dall'esame della domanda subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Vengono liquidate ai Parte_1 sensi del d.m. 55/2014, aggiornato con il d.m. n. 147 del 13/08/2022, in € 919,00 per fase di studio, €
777,00 per fase introduttiva, €1.680,00 per fase istruttoria, € 1.501,00 per fase decisionale.
Considerato che la chiamata in causa di è stata determinata dalle difese svolte da CP_2 Pt_1
nell'atto di opposizione, compensa tra la convenuta opposta ed il terzo chiamato le spese di lite.
[...]
Rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc proposta dalla convenuta opposta, non sussistendo i presupposti della mala fede e colpa grave nella difesa di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo Decreto Ingiuntivo N. 471/2022 del 04/03/2022
(R.G. 1154/2022) emesso dal Tribunale di Venezia;
-rigetta le domande del terzo chiamato;
CP_2
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla;
Controparte_1
-rigetta la domanda ex art 96 cpc proposta dalla convenuta opposta;
-condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta opposta che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre € 264,00 per spese anticipate, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a.
-compensa le spese di lite tra la convenuta opposta e . CP_2
Così deciso in Venezia il 21/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Elisa Borile
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2478/2022 promossa da:
, in persona della titolare legale rappresentante Parte_1 Pt_1
(cf – p.iva ), rappresentata e difesa per procura in calce
[...] CodiceFiscale_1 P.IVA_1 all'atto di citazione dagli Avvocati Mazzon Riccardo ( cf e Vittoria C.F._2
AP ( ) con domicilio eletto presso lo studio sito in San Donà di Piave C.F._3
(VE), Via Vanzan n. 15/4.
Parte attrice opponente contro
, in persona del titolare Controparte_1 [...]
(cf -p.i. ) con il patrocinio dell'Avvocato Controparte_1 C.F._4 P.IVA_1
OR UC ( cf per procura unita digitalmente alla comparsa di costituzione e C.F._5 risposta e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec: Email_1
Parte convenuta opposta e con la chiamata in causa di
(cf ) con il patrocinio dell'avvocato MAZZON RICCARDO CP_2 CodiceFiscale_6
(cf e dell'avvocato RAPISARDI VITTORIA (cf ) per C.F._2 C.F._3 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domicilio eletto in Via Vanzan, 15/4 30027
San Dona' Di Piave;
Terzo chiamato pagina 1 di 9 In punto: opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 471/2022 del 04/03/2022 (R.G. 1154/2022) emesso dal
Tribunale di Venezia e notificato in data 19/03/2022.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni, come da note del 6/05/2025; Parte_1 CP_1 Controparte_1
come da note del 10/06/2025; come da note del 6/05/2025, da intendersi
[...] CP_2 qui integralmente richiamate.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L notificava alla ditta individuale il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo N. 471/2022 (RG. 1154/2022), emesso dal Tribunale di Venezia in data 04/03/2022, con cui chiedeva il pagamento della fattura Nr. 28/A del 14/12/2020 di € 16.500 iva inclusa per la fornitura di
300 PI al prezzo unitario di € 50,00. Pt_2
La ditta individuale proponeva opposizione al decreto ingiuntivo contestando l'erronea Parte_1 emissione della fattura, affermando, non solo che non esisteva alcun contratto sottoscritto tra le parti che giustificasse la richiesta di pagamento ma, anche, che non era stata proprio eseguita la fornitura dei beni in essa indicati, come faceva fede la mancata allegazione di bolle di consegna. Precisava, inoltre, la ditta individuale di non conoscere né di aver mai parlato con soggetti rappresentanti Parte_1
l' . Controparte_1
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, affermando che il rapporto di lavoro tra l'
[...]
ed i coniugi e , era iniziato nel lontano Controparte_1 Parte_1 CP_2
2008 e che tra il 2008 e il 2020, l'opposto aveva eseguito molti appalti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e la piantumazione di specie vegetali, all'interno della valle posseduta dai predetti i coniugi, sita in comune di Comacchio e che la fornitura di cui alla fattura oggetto del decreto ingiuntivo era stata l'ultima effettuata e l'unica a non essere stata pagata. Precisava, inoltre, l' , che in occasione di ogni lavoro il sig. Controparte_1 [...]
si accordava verbalmente con il sig. , marito della signora il Controparte_1 CP_2 Parte_1 quale, a fine lavori, riportava alla moglie che provvedeva al pagamento delle fatture emesse dal sig.
. In ordine alle fatture precisava che dal 2008 al 2011, il sig. chiedeva di intestarle alla CP_1 CP_2 società Sviluppi Aziendali S.r.l., e successivamente direttamente alla moglie Parte_1
In ordine alla fornitura oggetto della fattura azionata, la convenuta opposta precisava che tra il 2018 e il
2020, il sig. commissionava all' la fornitura e CP_2 Controparte_1 la piantumazione di 300 alberi (specie PI Alba) oggetto della fattura opposta, oltre, in un momento successivo, di altre 50 PI AL , per le quali non era stata ancora emessa la relativa fattura e che facendo leva sul rapporto fiduciario che si era instaurato, il sig. spuntava un prezzo di CP_2 assoluto favore di € 50,00 per ciascun albero (compreso il trasporto, la piantumazione e l'ancoratura con pali in legno).
pagina 3 di 9 Considerato, inoltre, che la ditta individuale aveva negato l'esistenza del rapporto e della Parte_1 fornitura, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del Sig. , quale falsus CP_2 procurator tenuto a risarcire i danni al contraente in buona fede.
Si costituiva in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti. CP_2
Affermava, infatti, che l' si riferiva ad accordi conclusi Controparte_1 dal signor in proprio con il signor , che si erano accordati per la CP_2 Controparte_1 messa a dimora di pioppi presso il terreno di proprietà della moglie presso Valle Nuova, nel periodo compreso tra gli anni 2014 e 2015 (e non, dunque, 2018-2020) e nessun altro incarico successivo a tali anni venne mai affidato alla . Gli accordi tra il sig. Controparte_1 CP_2 ed il sig. avvenivano verbalmente e con le seguenti modalità: il sig. si impegnava ad CP_1 CP_1 effettuare la messa a dimora dei pioppi garantendo che essi, per le loro caratteristiche e per le caratteristiche del terreno nelle quali erano piantumati, avrebbero attecchito e dato un risultato almeno soddisfacente;
il sig. si impegnava a pagare le sole piante che avessero realmente attecchito CP_2 al terreno con un risultato almeno soddisfacente;
il prezzo era determinato in € 8.000,00 per l'intera piantumazione, ma con riduzione proporzionale nel senso che sarebbero state pagate solo le piante che realmente avessero attecchito con un risultato soddisfacente. Questo ultimo accadimento, tuttavia, non si era mai verificato;
infatti, quando mandò a verificare l'effettiva esistenza della CP_2 piantumazione per cui veniva chiesto il pagamento, questa non veniva confermata in quanto molti alberi erano morti o apparivano, alla data del sopralluogo (01.10.2022) del tecnico incaricato Dott.
(doc. n. 2 terza chiamata), in condizioni fitosanitarie gravi o precarie e molti risultavano già Per_1 morti e secchi oppure in via di seccagione.
Nella prima memoria ex art 183, VI comma cpc, alla luce della difese svolte dal chiamato in causa
, asserendo che era evidente la sua estraneità ai fatti di causa, chiedeva di CP_2 Parte_1 essere estromessa dal giudizio e che venisse dichiarata la sua carenza di legittimazione e per l'effetto, annullato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e testimoniali, nonché attraverso l'interpello del
Sig. titolare della omonima Azienda Agricola. Controparte_1
La domanda di pagamento della fattura N. 28/A del 14/12/2020, proposta dall'attore deve essere accolta e pertanto deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta opposta, sulla quale gravava il relativo onere, ha provato, infatti, di aver eseguito la fornitura di cui alla fattura nr. 28/A del 14/12/2020 oggetto del decreto ingiuntivo azionato.
pagina 4 di 9 Il teste , escusso all'udienza del 5/12/2024 ha confermato che erano state fornite 300 Testimone_1 piante come indicato nella fattura oggetto del decreto ingiuntivo;
che la fornitura era stata fatta qualche anno prima della emissione della fattura, negli anni 2018 e 2019 e che aveva sentito Controparte_1
e che si accordavano per il prezzo di € 50,00 a pioppa. Il teste, infatti, interrogato
[...] CP_2 sui capitoli di cui alla memoria istruttoria della convenuta opposta del 27/10/2023 così ha risposto: “Sul cap. 1 “Si è vero è stata fatta la fornitura di “PI AL”. Il periodo della fornitura dovrebbe esser qualche anno prima di quella della fattura. Il numero era di 300. In un secondo momento sono state fornite anche altre PI.” Sul cap. 2 “ Mi ricordo che quelli erano gli anni 2018-2019”; Sul cap. 3 “
Si è vero. Li ho sentiti per telefono parlare del prezzo delle piante.”;
Invece, il terzo chiamato , sul quale incombeva il relativo onere, non è riuscito a provare le CP_2 circostanze poste a fondamento delle eccezioni formulate, ovvero che la fornitura era stata fatta negli anni 2014 e 2015; che era stato convenuto un prezzo complessivo pari ad € 8.000,00 e che il prezzo sarebbe stato pagato solo se le piante avessero attecchito in modo soddisfacente.
Infatti, relativamente al periodo della fornitura entrambe le testimonianze dei testi della terza chiamata sono risultate contraddittorie. Da un lato, il teste escusso all'udienza del 5/12/2024 ha Testimone_2 in un primo momento affermato di non ricordare che anno fosse quello della fornitura, per poi aggiungere “Di preciso non ricordo. Più o meno penso che fossero gli anni 2014-2015” ( si vedano le risposte al cap. 1 e 6 della memoria ex art 183, VI comma cpc della terza chiamata, rese all'udienza del
5/12/2024); dall'altro il teste , dopo aver affermato che non ricordava il periodo della Testimone_3 fornitura, sentito a prova contraria sulla memoria della convenuta opposta, ha confermato che la fornitura era stata fatta nel 2018-2019, con ciò rafforzando quanto dedotto in merito dalla
[...]
(si vedano le rispose del teste sul cap. 6 della memoria del terzo Controparte_1 chiamato e sul cap. 2 della memoria della convenuta opposta, udienza 5/12/2024).
Quanto alle condizioni dell'asserito contratto di fornitura stipulato tra il terzo chiamato e l'
[...]
, il Sig. non è riuscito a provare né che fosse stato Controparte_1 CP_2 pattuito un prezzo complessivo di € 8.000,00, né che sarebbe stata apposta al contratto la clausola che sarebbe stato pagato soltanto il prezzo di quelle piante che avessero attecchito. In merito, infatti, nulla sono stati in grado di confermare i testimoni del terzo chiamato e , Testimone_2 Testimone_3 che sul punto (cap.
4-5 della memoria istruttoria del terzo chiamato) hanno dichiarato di nulla sapere.
Anzi dalle loro stesse testimonianze e da quella dei testi di parte convenuta opposta risulta, invece, che la clausola secondo cui dovevano essere pagate soltanto le piante che fossero attecchite non era proprio pagina 5 di 9 stata apposta. I testi e hanno confermato che erano stati loro stessi Testimone_2 Testimone_3 ad innaffiare e a custodire le piante ed il teste della convenuta opposta , in merito Testimone_1 all'apposizione della clausola, ha dichiarato “Sul cap. 4) della memoria istruttoria della terza chiamata
“No perché non abbiamo irrigato noi” con ciò confermando quanto affermato dal Sig.
[...]
che nel corso dell'interpello sul punto ha risposto (cap. 4 della memoria istruttoria Controparte_1 della terza chiamata) “ non è vero. Una cosa così non esiste nel nostro settore, salvo che venga garantita l'assistenza che è l'assistenza di irrigazione che è un servizio a parte che deve essere pagato”.
Quanto al soggetto obbligato al pagamento della fornitura effettuata, dagli elementi e dalle risultanze probatorie, è emerso che correttamente l' ha emesso la Controparte_1 fattura nei confronti della , sulla quale incombe, pertanto, l'obbligo del Parte_3 relativo pagamento.
In via preliminare si osserva che le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi, non qualificabili come atti di parte, quali la comparsa di costituzione e risposta, le memorie illustrative, le comparse conclusionali non hanno valore di confessione giudiziale ma possono essere utilizzati dal Giudice come elementi indiziari valutabili ex art. 2729 c.c. (Cass. Civ. 17/4908; Cass. Civ. 12/7015).
Da ciò deriva che la dichiarazione di -secondo cui il contratto sarebbe stato concluso tra CP_2
e personalmente- contenuta nella comparsa di Controparte_1 CP_2 costituzione e risposta ed in tutti gli altri scritti difensivi, non ha valore di confessione giudiziale, ma può essere utilizzata come elemento indiziario valutabile dal Giudice ex art. 2729 c.c., alla luce quindi, di tutti gli elementi e circostanze emerse in corso di causa.
E, allo stesso modo, devono valutarsi le affermazioni di che sostiene di essere del tutto Parte_1 estranea ai fatti, in quanto afferma che non esisteva alcun contratto sottoscritto tra le parti ( Parte_1 ditta e ) e che mai era stata eseguita la Parte_3 Controparte_1 fornitura dei beni oggetto della fattura azionata.
Dal complessivo quadro probatorio, è emerso con certezza che la fornitura di 300 PI AL è stata effettuata nel terreno di proprietà della Sig.ra titolare della omonima ditta, denominato Parte_1
“Valle Nuova” posto in località di Lido di Volano, nel Comune di Comacchio Ferrara. Tale circostanza
è emersa incontrovertibilmente non solo da quanto affermato della stessa difesa di , ma CP_2 anche dalla perizia di parte redatta dal Dott. per conto della Signora Persona_2 Parte_1
(doc. n. 2 prodotto dal terzo chiamato).
pagina 6 di 9 Inoltre, è emerso incontrovertibilmente che è stata la stessa Signora in qualità di titolare Parte_1 della omonima ditta ad incaricare il perito Dott. di verificare lo stato fitosanitario e Persona_2 le condizioni di sviluppo di una alberatura presente nel sito denominato “Valle Nuova” posto in località
Lido di Volano, nel comune di Comacchio (FE) di proprietà della stessa (confronta doc 2 Parte_1 del terzo chiamato, “dietro incarico della ditta unipersonale ”) Parte_4
In considerazione di ciò deriva che le affermazioni di sono state contraddette dalle stesse Parte_1 risultanze istruttorie dalle quali, al contrario, è, invece, emerso che la fornitura è stata effettuata nel terreno dell'attrice opponente e che la stessa era perfettamente a conoscenza della fornitura, in relazione alla quale era anche interessata avendo incaricato il perito di valutare lo stato delle piante.
Dal quadro probatorio è emerso, inoltre, che gli accordi in relazione alla fornitura oggetto di causa, erano stati presi tra il Sig. ed il Sig. . Tale circostanza è stata Controparte_1 CP_2 confermata dal teste della parte convenuta opposta che ha dichiarato sul cap. 3 della Testimone_1 memoria istruttoria della convenuta opposta “ Si è vero. Li ho sentiti per telefono parlare del prezzo delle piante”.
Il testimone ha, inoltre, confermato che i rapporti duravano da tempo “ ADR “Io mi ricordo che mio papà lavorava molto con il Sig. e che gli faceva dei buoni prezzi sia per la collaborazione CP_2 che durava da tempo, sia in una prospettiva futura. So che andava in fiducia con i pagamenti.”
Alla luce di quanto sopra emerge che il Sig. ha agito nell'interesse e per conto della moglie CP_2
, destinataria della fornitura oggetto della fattura azionata, con ciò confermandosi quanto Parte_5 sostenuto dalla che ha affermato che il Sig. , Controparte_1 CP_2 marito di ha sempre gestito il terreno per conto della moglie ed in occasione di ogni Parte_1 lavoro effettuato, l' si accordava verbalmente con il sig. Controparte_1
, il quale, a fine lavori, riportava alla moglie che provvedeva al pagamento delle fatture CP_2 emesse dal sig. , come provano tutte le fatture emesse dalla convenuta opposta nei confronti CP_1 della (cfr doc. 11-12 parte convenuta opposta). Parte_3
Del resto, che il Sig. fosse incaricato di occuparsi dello svolgimento dell'attività della ditta CP_2 individuale risulta anche dalla già più volte richiamata perizia di parte (doc. 2 terzo Parte_1 chiamato), ove il perito incaricato dopo aver precisato di agire dietro incarico della ditta unipersonale ha evidenziato che il sopralluogo effettuato in data 1/10/2022 era stato fatto alla presenza Parte_1 del Sig. , coniuge di CP_2 Parte_1
pagina 7 di 9 Nel corso del giudizio sono emersi anche fatti incontestabili dai quali questo giudice ricava che il Sig.
, non solo ha agito nell'interesse di ma ha anche speso il suo nome, cosicchè CP_2 Parte_1 gli effetti del negozio concluso ricadono nella sfera giuridica della stessa ( art. 1704 c.c.), avendo così
l' assolto anche all'onere che sulla stessa incombeva di Controparte_1 provare la spendita del nome. Infatti, quando la spendita del nome sia contestata, la prova della sua sussistenza incombe a chi afferma la legittimazione del rappresentato (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 14 novembre 2002, n. 16025). “Perchè si realizzi la contemplatio domini negotii, che rende possibile
l'imputazione degli effetti di un contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che l'abbia concluso, pur non occorrendo che la spendita del nome del rappresentato sia manifestata con formule solenni o risulti espressamente dal contratto, è necessario, a norma dell'art. 1388 c.c., che il rappresentante abbia reso noto all'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli intendeva agire, oltre che nell'interesse, anche nel nome del rappresentato” e “l'accertamento se, in concreto, vi sia stata o meno detta contemplatio, involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto, è compito devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici od errori di diritto (Cass. Civ.
Cassazione civile sez. II - 29/11/2006, n. 25247).
Orbene, proprio gli elementi sopra evidenziati ovvero la circostanza che la fornitura è stata eseguita nel terreno di proprietà della ditta individuale e che la stessa ditta ha incaricato il perito Parte_1 visionare le piante che erano state fornite dalla e che Controparte_1 sempre, anche per i rapporti intercorsi prima di quello oggetto di causa, le fatture delle forniture eseguite dalla convenuta opposta sono state tutte intestate alla ditta individuale porta Parte_1 questo giudice a ritenere che il Sig. abbia agito anche con spendita del nome della ditta CP_2 individuale con le conseguenze che ne derivano. Parte_1
Deve essere, inoltre, ritenuto congruo il prezzo applicato nella fattura di € 50,00 per ciascun albero di pioppa AL, in quanto di molto inferiore al prezzo di mercato, come risulta non solo dal prezziario prodotto, ma anche dal prezzo applicato nelle altre fatture per lo stesso tipo.
Deve, infine, essere rigettata, la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
di pagamento di altri 50 PI AL, fornite in un momento successivo e non
[...] oggetto della fattura azionata, ciò in quanto anche se i testimoni hanno confermato che erano state fatte successivamente delle forniture, tuttavia non sono stati in grado di provare il numero esatto degli alberi forniti. (si veda la testimonianza del teste di parte convenuta opposta che in merito ha Testimone_1
pagina 8 di 9 affermato “Mi ricordo che dopo una prima fornitura siamo tornati a portare altre piante. Ma non mi ricordo quante”).
L'accoglimento della domanda principale proposta dalla convenuta opposta dispensa questo Giudice dall'esame della domanda subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Vengono liquidate ai Parte_1 sensi del d.m. 55/2014, aggiornato con il d.m. n. 147 del 13/08/2022, in € 919,00 per fase di studio, €
777,00 per fase introduttiva, €1.680,00 per fase istruttoria, € 1.501,00 per fase decisionale.
Considerato che la chiamata in causa di è stata determinata dalle difese svolte da CP_2 Pt_1
nell'atto di opposizione, compensa tra la convenuta opposta ed il terzo chiamato le spese di lite.
[...]
Rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc proposta dalla convenuta opposta, non sussistendo i presupposti della mala fede e colpa grave nella difesa di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo Decreto Ingiuntivo N. 471/2022 del 04/03/2022
(R.G. 1154/2022) emesso dal Tribunale di Venezia;
-rigetta le domande del terzo chiamato;
CP_2
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla;
Controparte_1
-rigetta la domanda ex art 96 cpc proposta dalla convenuta opposta;
-condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta opposta che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre € 264,00 per spese anticipate, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a.
-compensa le spese di lite tra la convenuta opposta e . CP_2
Così deciso in Venezia il 21/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Elisa Borile
pagina 9 di 9