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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2024, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3179 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Elisa Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3179 /2022, introdotta da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
c.f. ), nato a [...] il 2/06/ 1950 Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. VENTURA RICCARDO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. DELL'ORTO RAFFAELE Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: “nel merito, in via principale: preso atto che il non ha eseguito alcun Controparte_1 intervento relativo all'eco-sisma bonus con detrazione del 110% entro il termine del 31 dicembre 2023 - come confermato in udienza dall'amministratore di condominio e tenuto conto anche dell'assemblea condominiale del giorno 11 aprile 2024 - con conseguente perdita dell'agevolazione fiscale nella misura del 110% e impossibilità giuridica di dare esecuzione alla delibera impugnata, dichiarare cessata la materia del contendere;
nel merito, in via subordinata: qualora il Giudice non ritenesse cessata la materia del contendere, accertare che la delibera emessa il giorno 11 ottobre 2022 dall'assemblea straordinaria dei condomini del detto è viziata per i tutti i motivi esposti, Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare la nullità della stessa;
- con vittoria di spese”.
PARTE CONVENUTA: “in via principale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'evoluzione normativa dell'istituto del c.d. Superbonus 110%, della complessità della materia e dell'esistenza sopravvenuta del verbale di assemblea condominiale del 11.04.2024, la compensazione delle spese legali di lite. In via subordinata, si chiede la rimessione in termini per la produzione in giudizio di un documento venuto ad esistenza dopo la chiusura della fase istruttoria, il verbale assembleare datato 11.04.2024, e che assume carattere dirimente ai fini del decidere, quale prova della deliberazione di rinuncia al Superbonus nelle sue aliquote di agevolazione fiscale al 110%, al 90% ed al 70%. In via ulteriormente subordinata, il evidenzia che le CP_1 domande attoree sono infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni negli scritti difensivi, rigetto integrale
Pag. 1 ed insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e segnatamente nel foglio di precisazione delle conclusioni datato e depositato il 12.01.2024 e nelle note scritte di pari data”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Nel caso in esame, come richiesto concordemente dalle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rileva invero ai fini delle predette conclusioni sia l'entrata in vigore del D.L. 212/2023 successivamente all'adozione della impugnata delibera assembleare, in una fattispecie in cui i lavori, pur deliberati, non risultavano essere stati avviati entro il termine del 31.12.2023, sia, in modo ancor più rilevante, la circostanza - concordemente riportata dalle parti - che l'assemblea del CP_1
, chiamata ad esprimersi circa le conseguenza della novella legislativa, abbia deliberato, in
[...] data 11.04.2024, di rinunciare alla fruizione del superbonus 110%/70%, con la conseguenza che non può dirsi più sussistente l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio.
I rilievi anzidetti e l'esito del giudizio giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Lodi il giorno 17.06.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Romano
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Elisa Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3179 /2022, introdotta da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
c.f. ), nato a [...] il 2/06/ 1950 Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. VENTURA RICCARDO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. DELL'ORTO RAFFAELE Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: “nel merito, in via principale: preso atto che il non ha eseguito alcun Controparte_1 intervento relativo all'eco-sisma bonus con detrazione del 110% entro il termine del 31 dicembre 2023 - come confermato in udienza dall'amministratore di condominio e tenuto conto anche dell'assemblea condominiale del giorno 11 aprile 2024 - con conseguente perdita dell'agevolazione fiscale nella misura del 110% e impossibilità giuridica di dare esecuzione alla delibera impugnata, dichiarare cessata la materia del contendere;
nel merito, in via subordinata: qualora il Giudice non ritenesse cessata la materia del contendere, accertare che la delibera emessa il giorno 11 ottobre 2022 dall'assemblea straordinaria dei condomini del detto è viziata per i tutti i motivi esposti, Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare la nullità della stessa;
- con vittoria di spese”.
PARTE CONVENUTA: “in via principale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'evoluzione normativa dell'istituto del c.d. Superbonus 110%, della complessità della materia e dell'esistenza sopravvenuta del verbale di assemblea condominiale del 11.04.2024, la compensazione delle spese legali di lite. In via subordinata, si chiede la rimessione in termini per la produzione in giudizio di un documento venuto ad esistenza dopo la chiusura della fase istruttoria, il verbale assembleare datato 11.04.2024, e che assume carattere dirimente ai fini del decidere, quale prova della deliberazione di rinuncia al Superbonus nelle sue aliquote di agevolazione fiscale al 110%, al 90% ed al 70%. In via ulteriormente subordinata, il evidenzia che le CP_1 domande attoree sono infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni negli scritti difensivi, rigetto integrale
Pag. 1 ed insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e segnatamente nel foglio di precisazione delle conclusioni datato e depositato il 12.01.2024 e nelle note scritte di pari data”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Nel caso in esame, come richiesto concordemente dalle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rileva invero ai fini delle predette conclusioni sia l'entrata in vigore del D.L. 212/2023 successivamente all'adozione della impugnata delibera assembleare, in una fattispecie in cui i lavori, pur deliberati, non risultavano essere stati avviati entro il termine del 31.12.2023, sia, in modo ancor più rilevante, la circostanza - concordemente riportata dalle parti - che l'assemblea del CP_1
, chiamata ad esprimersi circa le conseguenza della novella legislativa, abbia deliberato, in
[...] data 11.04.2024, di rinunciare alla fruizione del superbonus 110%/70%, con la conseguenza che non può dirsi più sussistente l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio.
I rilievi anzidetti e l'esito del giudizio giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Lodi il giorno 17.06.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Romano
Pag. 2