Ordinanza presidenziale 29 maggio 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/12/2025, n. 24107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24107 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24107/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13965/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13965 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Lucidi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Guidonia Montecelio, via del Passeggio n.114;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto n. -OMISSIS- del 30 Agosto 2022, notificato all’odierno ricorrente in data 06 Settembre 2022, mediante il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, nella persona del Generale di Corpo D’Armata Antonio Vittiglio decretava che “il Sergente Maggiore dell’Aeronautica Militare -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto è sospeso disciplinarmente dall’impiego per mesi 2 (due), ai sensi degli articoli: 885; 1357, lettera a), 1379, comma 1 del Codice dell’Ordinamento Militare”;
- di gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
per quanto concerne i motivi aggiunti introdotti dal ricorrente il 28.03.2024:
- della Determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato al Serg. Magg. -OMISSIS- in data 15 Gennaio 2024, mediante il quale la Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto 5^ Divisione – Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali, a firma del Direttore di Divisione Dott. Eduardo Fusco, determinava il giudizio di non idoneità del militare odierno ricorrente all’avanzamento al grado superiore con l’aliquota del 31 dicembre 2022;
- del verbale n. -OMISSIS- adottato in data 16 Novembre 2023 dalla Commissione Permanente Avanzamento Sergenti dell’Aeronautica Militare contenente il giudizio di NON IDONEITA’ del Serg. Magg. -OMISSIS-, all’avanzamento al grado superiore di Sergente Maggiore Capo;
- di gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. RI IU RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato in data 7 novembre 2022, il sig. -OMISSIS- chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 30 Agosto 2022, notificato all’odierno ricorrente in data 06 Settembre 2022, mediante il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, nella persona del Generale di Corpo D’Armata Antonio Vittiglio irrogava nei suoi confronti la sospensione disciplinare dall’impiego di mesi 2 (due) ai sensi dell’art. 835 e 1357, comma 1, lett. a) del C.O.M.; si affidava, a tal fine, a un unico motivo di gravame così rubricato “Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per violazione di legge, errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n.66/2010 e della Guida Tecnica sulle Procedure Disciplinari – 7^ edizione 2021, della Direzione Generale per il Personale Militare”;
- con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15.03.2024, il sig. -OMISSIS- gravava dinanzi a questo T.A.R. la sopravvenuta Determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato al Serg. Magg. -OMISSIS- in data 15 Gennaio 2024, mediante il quale la Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto 5^ Divisione – Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali, a firma del Direttore di Divisione Dott. Eduardo Fusco, determinava il giudizio di non idoneità del militare odierno ricorrente all’avanzamento al grado superiore con l’aliquota del 31 dicembre 2022; eccepiva, a tal fine, la medesima censura proposta in sede di ricorso introduttivo;
- resisteva l’Amministrazione intimata, seppur con atto di mero stile; a seguito di ordinanza presidenziale istruttoria n. -OMISSIS- del 29.05.2025, in data 10.06.2025 questa depositava il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e una nota illustrativa del contenzioso;
- il ricorrente, da parte sua, depositava ulteriore documentazione il 24.10.2025 nonché apposita memoria ex art. 73 del cod.proc.amm. il 10.11.2025;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 12.12.2025, a seguito della discussione tra le parti costituite, la causa è passata in decisione;
Ritenuto, preliminarmente, di dover dichiarare l’inammissibilità della memoria di parte ricorrente del 10.11.2025 nella parte in cui introduce per la prima volta dinanzi a questo G.A. nuovi motivi di censura avverso i provvedimenti gravati, così come enucleati alle pagine 6, 7, 8 e 9;
Ritenuto che il ricorso introduttivo e i suoi motivi aggiunti sono infondati per quanto di ragione;
Osservato, sempre in via preliminare, che con un unico motivo di censura, di egual tenore, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti censurano la legittimità dei provvedimenti gravati per violazione dell’art. 1392 del C.O.M.;
in sostanza, il militare eccepisce la tardività nell’apertura dell’inchiesta formale del 14 aprile 2022 ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare di stato, sostenendo che, l’Amministrazione avrebbe proceduto all’avvio dell’inchiesta formale oltre il termine perentorio di 60 giorni dal momento della conclusione degli accertamenti preliminari, che il ricorrente stesso individua nel 14 gennaio 2022, ossia nel momento in cui egli stesso rappresentava al Comando di appartenenza il verificarsi dell’incidente occorsogli;
Ritenuto, invero, il motivo è destituito di fondamento;
Osservato che:
- per i procedimenti di irrogazione della sanzione di stato l'art. 1392, comma 2 del C.O.M. prescrive che: " il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato , entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento". Il successivo comma 4 stabilisce, poi, ulteriormente che " in ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta ";
- le richiamate disposizioni del T.U.R.O.M. specificano, a loro volta, che:
- " 1. I procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare e i relativi termini per ciascuno indicati, a eccezione di analoghi procedimenti riguardanti il personale appuntati e carabinieri di cui all'articolo 1040 sono i seguenti: (...) s) disciplina e procedimenti penali: (...) 6) accertamenti preliminari disciplinari di stato: 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente " (art. 1041, comma 1, lett. s), numero 6);
Considerato, dunque, che da tale articolato ordito normativo discende una specifica sequenza di termini del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare di stato della sospensione così definibili:
a) un primo termine di 180 giorni per l'esecuzione degli accertamenti preliminari, decorrente dalla conoscenza del fatto astrattamente idoneo a far azionare un procedimento disciplinare di stato da parte dell'Autorità militare competente;
b) un successivo secondo termine di 60 giorni per la contestazione degli addebiti disciplinari;
c) infine, un generale termine decadenziale di 90 giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta dall'Autorità procedente;
Ritenuto che, alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nel caso di specie l'Amministrazione ha a pienamente osservato le scansioni temporali imposte dalla normativa vigente;
Considerato, infatti, che ove si volesse considerare quale dies a quo la data del 14 gennaio 2022, il termine perentorio dei 180 giorni è stato rispettato dall’Amministrazione procedente;
la conclusione degli accertamenti preliminari si è avuta con l’adozione dell’Atto dell’8 aprile 2022, di apertura dell’inchiesta formale disciplinare nei confronti del ricorrente, ergo ben all’interno del termine conclusivo del 13 luglio 2022, ossia il 180° giorno dalla conoscenza del fatto del 14 gennaio 2022; così come la contestazione degli addebiti disciplinari è stata notificata al Sottufficiale in data 14 aprile 2022, ampiamente entro i termini prescritti dal T.U.R.O.M., ossia i 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari;
Considerato, inoltre, che, ad avviso del Collegio, come ben osservato dall’Amministrazione, il momento di effettiva conoscenza del fatto disciplinare può essere identificato soltanto nella ricezione, da parte dell'Amministrazione il 7 marzo 2022, del Decreto con il quale il Prefetto della Provincia di Roma disponeva la sospensione in via cautelare della patente di guida del ricorrente per la durata di mesi 12 (dodici);
solo con siffatta comunicazione, invero, può ritenersi integrato il presupposto normativo della " conoscenza del fatto " disciplinarmente rilevante, ossia di una cognizione " idonea a dare avvio agli accertamenti preliminari, ed una conoscenza piena e circostanziata dello stesso, tale cioè da poter essi formare oggetto di contestazione di addebiti che, per la stessa tutela dell'indagato, non possono essere generici e/o approssimativi, ma devono bensì consistere in elementi circostanziati che, nell'ottica dell'inquirente, integrano gli estremi di illecito disciplinare " (cfr. Cons. Stato, sez. II, 21 agosto 2023, n. 7888);
ne discende che, anche alla luce di tale dies a quo , il termine di 180 giorni prescritto dal TUROM, risulta essere stato ampiamente rispettato;
Ritenuto, pertanto, che alla luce di quanto sopra esposto il motivo in analisi è destituito di fondamento e, pertanto, il ricorso introduttivo e i suoi motivi aggiunti devono essere rigettati;
ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sulla complessiva impugnativa, come in epigrafe proposta, la respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL IN, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
RI IU RU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IU RU | IL IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.