Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 661
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Sentenza 10 aprile 2025

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Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in funzione di Giudice del Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto da un operaio qualificato, il quale chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente per periodi lavorati senza regolare assunzione, oltre al pagamento di differenze retributive, lavoro straordinario, tredicesima, quattordicesima, ferie non godute e T.F.R., per un importo complessivo di € 24.918,17, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorrente aveva regolarmente lavorato per la convenuta in diversi periodi tra il 2010 e il 2011, ma lamentava la mancata assunzione formale per altri periodi. La società resistente si era costituita eccependo la prescrizione dei crediti vantati e chiedendo il rigetto della domanda. Il contraddittorio era stato integrato nei confronti di un terzo chiamato in causa, il quale, tuttavia, non si era costituito, venendo dichiarata la sua contumacia.

Il Giudice del Lavoro, applicando il principio della "ragione più liquida" per ragioni di economia processuale e celerità del giudizio, ha deciso la controversia basandosi sull'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla società resistente. Ha ritenuto che i crediti di natura retributiva, inclusi stipendio e TFR, siano soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., mentre le voci retributive con cadenza superiore al mese, quali tredicesima e quattordicesima, rientrino nella prescrizione triennale di cui all'art. 2956 c.c. Considerando che l'unico atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal ricorrente era una lettera comunicata via PEC in data 07/07/2017, il Tribunale ha accertato che tutti i diritti rivendicati erano prescritti, in quanto i termini di prescrizione erano maturati in date antecedenti all'atto interruttivo. Pertanto, il ricorso è stato rigettato per infondatezza. Le spese di lite sono state poste a carico della parte ricorrente, liquidate in € 1.697,65 oltre accessori, mentre nulla è stato statuito sulle spese nei confronti della parte contumace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 661
    Giurisdizione : Trib. Castrovillari
    Numero : 661
    Data del deposito : 10 aprile 2025

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