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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1547/2018
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note di trattazione scritta.
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Rosanna Martellotta
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv. Odette Carignola
Email_2
NONCHÉ
CP_2
- parte chiamata contumace -
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo depositato in data 2.5.2018 il ricorrente, rappresentando di aver lavorato in qualità di operaio qualificato, livello C3, ex livello 5, CCNL
“turismo- catene alberghiere” alle dipendenze della convenuta società, nei seguenti periodi con regolare assunzione: dal 01.06.2010 al 30.09.2010; dal 01.10.2010 al 30.10.2010; dal 02.03.2011 al 20.05.2011; dal 16.06.2011 al 20.09.2011; dal 21.09.2011 al 15.10.2011 e senza regolare assunzione nei seguenti periodi: dal 20/03/2010 al 31/05/2010 e dal 1/11/2010 al 1/03/2011 chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche per il periodo irregolare e la condanna al pagamento per il lavoro straordinario, tredicesima, quattordicesima, ferie non godute e T.F.R. ammonta complessivamente ad € 24.918,17 o quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la società resistente eccependo la prescrizione e chiedeva il rigetto della domanda, oltre alla vittoria delle spese legali. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Veniva onerata parte ricorrente di integrare il contraddittorio con l' che, pur CP_2 regolarmente chiamata in giudizio, non si costituiva e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato. Orbene, la resistente ha tempestivamente eccepito la maturazione del termine quinquennale di prescrizione, dunque, la presente controversia deve essere risolta alla luce del principio della ragione più liquida. Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016). Con precipuo riferimento al caso in oggetto, la convenuta ha tempestivamente eccepito la maturazione del termine quinquennale di prescrizione, individuando quali date di decorrenza quelle di cessazione dei dedotti rapporti. Ebbene, trattandosi, nella specie, di credito di natura retributiva, esso è assoggettato alla disciplina dell'art. 2948 n. 4 c.c., che fissa in cinque anni il termine per la maturazione della prescrizione. La giurisprudenza è costante nell'affermare che i diritti relativi alle voci contrattuali, quali stipendio e TFR, vanno rivendicati dal lavoratore nell'arco temporale di cinque anni ai sensi dell'art. 2948 c.c., il quale stabilisce espressamente il termine di prescrizione quinquennale per tutte le somme che vanno pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi, e per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. Con riferimento, invece, alle voci contrattuali con cadenza superiore al mese, quali tredicesima e quattordicesima mensilità, festività e altre retribuzioni aggiuntive, che vengono anche reclamate dal ricorrente, l'art. 2956 c.c. stabilisce che il diritto alla percezione di tali voci retributive si prescrive in tre anni. Traslando tali coordinate ermeneutiche nel caso oggetto di odierna disamina, orbene, ed operando anche una interpretazione di favore al ricorrente, dunque, si osserva che la prescrizione per i diritti de quibus è maturata, rispettivamente, per i periodi regolarizzati nelle date 30.9.2015, 30.10.2015, 20.5.2016, 20.9.2016, 15.10.2016 e per i periodi non regolarizzati, al di là della prova sulla loro eventuale sussistenza, nelle date del 31.5.2015 e 1.3.2016. Dal momento in cui l'unico atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal ricorrente è rappresentato dalla lettera comunicata via PEC in data 07/07/2017 alla
Società convenuta, ne consegue che sono prescritti tutti i diritti rivendicati nel caso oggetto di giudizio. Ne consegue l'evidente infondatezza della domanda diretta al riconoscimento dei crediti retributivi e contributivi, differenziali ed omessi. Tanto conforta il rigetto della stessa. Assorbita ogni altra doglianza ed eccezione proposta dalle parti. Le spese seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro € 1.697,65 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014,
- nulla sulle spese nei confronti di in ragione della contumacia. CP_2
Castrovillari, 10.4.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela ESPOSITO