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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/06/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 439 di Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2023, promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.ti e difesi dall'Avv. Cesidio Di Salvatore giusta CodiceFiscale_2 procura in atti,
OPPONENTI/CONVENUTI
CONTRO
(C.F. , rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Carlotta Controparte_1 P.IVA_1
Casamorata e Marina Vandini, giusta procura in atti,
OPPOSTA/ATTRICE
NONCHE'
(C.F. e per essa Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. , rapp.ta e difess dagli Avv.ti Carlotta Casamorata e
[...] P.IVA_3
Marina Vandini, giusta procura in atti
OPPOSTA TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE EX ART.132, COMMA 2°, N. 4 C.P.C.
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (debitrice principale Parte_1 consumatore) e (fideiubente consumatore) proponevano Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 50/2018 del Tribunale di Avezzano, richiesto ed ottenuto da per l'importo di € 68.394,56, oltre accessori, quale CP_1 saldo debitore per il mancato rimborso del prestito personale n. 20081953892512 stipulato dalla signora con la mutuante dell'epoca Parte_1 Organizzazione_1 in data 14/05/2008, con la garanzia fideiussoria rilasciata dal signor
[...] Pt_2
in veste di consumatore al pari della mutuataria.
[...]
Gli opponenti, a sostegno delle proprie tesi difensive, deducevano plurimi motivi di doglianza quali: nullità del contratto di prestito personale alla finanziata consumatrice per usurarietà delle condizioni economiche applicate;
difformità e indeterminatezza dei tassi di interesse praticati;
applicazione illegittima di interessi in regime composto e anatocistici;
nullità relativa della fideiussione contenenti clausole vessatorie abusive inerenti la reviviscenza, la rinuncia ai termini e la sopravvenienza;
nullità della procura speciale;
nullità/inesistenza del contratto di cessione del credito, comunque carente della legittimazione ad agire e della titolarità attiva del credito azionato in capo alla opposta cessionaria
[...]
. CP_1
Producevano specifica documentazione inerente il contratto di finanziamento contenente la garanzia fideiussoria prestata dal terzo . Parte_2
Avanzavano richiesta di CTU contabile per la corretta rideterminazione del dare/avere risultato reciprocamente contestato e contrastato sia nell'an che nel quantum;
ordine di esibizione ex artt.210 c.p.c. nei confronti di ABI e di BDI relativamente alla documentazione riguardante i contratti fideiussori proposti dalle banche rispettivamente vigilate e associate prima, durante e dopo il Cont provvedimento di n.55 del maggio 2005; interrogatorio formale del legale rapp.te dell'opposta ; prova testimoniale dei responsabili del settore CP_1
Cont fideiussioni di ABI.
2) Si costituiva in giudizio quale cessionaria di a CP_1 Controparte_5 sua volta cessionaria di e quest'ultima cessionaria di P_ Organizzazione_1
deducendo sostanzialmente l'infondatezza della spiegata opposizione,
[...] chiedendone il rigetto e quindi la conferma del d.i. impugnato.
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3) Interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c., la e per Controparte_2 essa la riportandosi ai precedenti scritti difensivi Controparte_3 dell'opposta e chiedendo anch'essa il rigetto dell'opposizione.
4) Il giudizio veniva ritenuto maturo per la decisione sulla base della documentazione prodotta (ed ammessa) dagli opponenti e dalla stessa opposta, della CTU contabile redatta dal dott. , nonché delle espletate Persona_1 prove orali, ovvero della prova per testi dei responsabili dell'Ufficio “fideiussioni” Cont Cont di di e dell'interrogatorio formale del legale rapp.te dell'opposta
[...]
, mentre rimaneva inevaso l'ordine di esibizione ex art.210 cpc intimato CP_1
Cont Cont all'opposta,
5) All'esito dell'anzidetta istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.12.2023, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui le parti provvedevano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'opposizione va accolta nei limiti e per gli effetti di seguito illustrati, pregiudizialmente scrutinando le sollevate questioni (memoria difensiva opponenti depositata il 4.11.20) sulla nullità della procura speciale e sulla nullità della cessione per carenza della legittimazione ad agire e della legittimazione attiva, tanto dell'opposta quanto dell'intervenuta, stante gli effetti dirimenti e assorbenti sulle altre pur sollevate ed accertate all'esito dell'istruttoria espletata anche a mezzo di CTU, come ad es., il tasso oltre soglia, la difformità degli interessi ultralegali applicati rispetto a quelli pubblicizzati, l'indeterminatezza degli interessi calcolati con il regime composto nel P.A. alla francese senza la previsione di apposita clausola. Con la opportuna precisazione che i vizi lamentati sono da ritenere mere difese ed emergono dagli atti di causa acquisiti (cfr. ricorso per d.i.:
All.1 (procura speciale al;
All.2 (copia contratto di finanziamento); All.3 Per_2
(atto cessione da a All. 4 (pubblicazione G.U. ove risultano Org_1 P_ estranee sia l'opposta che l'intervenuta; All. 5 (contratto di cessione da CP_5
a ), cosicché e in ogni caso, sono rilevabili anche d'ufficio in ogni
[...] CP_1 stato e grado del giudizio, trattandosi di “qualificazioni/valutazioni” di esclusiva competenza del Giudice, a prescindere dalle allegazioni offerte dalle parti, cioè a dire se mere difese o eccezioni in senso stretto e/o in senso lato.
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2) CARENZA DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E DELLA TITOLARITA' DEL
CREDITO AZIONATO TANTO IN CAPO ALL'OPPOSTA QUANTO IN CAPO
ALL'INTERVENUTA.
Va in primo luogo affrontata la dirimente ed assorbente questione inerente la legittimazione ad agire e la titolarità attiva del preteso credito in capo all'opposta quale cessionaria di e all'intervenuta Controparte_1 Controparte_5 [...]
e per essa , quale cessionaria di a CP_2 Controparte_3 CP_1 seguito di conferimento di ramo d'azienda del 29.6.2018 intercorso tra quest'ultima e , da subito chiarendo che sul punto, le SS.UU. Civili con CP_2 decisione n. 2951/2016, nel risolvere i contrasti sin ad allora esistenti tra le varie sezioni semplici della medesima S.C., hanno categoricamente chiarito che:
- “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione né in senso lato né in senso stretto a mezzo della quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
- essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il cd. giudicato implicito) e il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
2.1. Dall'interpretazione dei su espressi principi di diritto vivente, dalla prospettazione della domanda dell'opposta (attrice in senso sostanziale) e dalla disamina degli atti e dei documenti versati nel presente giudizio e in particolare di
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quelli prodotti dagli opponenti (convenuti in senso sostanziale), consegue che l'opposta e l'intervenuta (e per essa Controparte_1 Controparte_2 [...]
) non possono ritenersi titolari del diritto ad agire e nemmeno titolari CP_3 del credito azionato in sede monitoria e ribadito in questa fase.
2.2. Nella specie, infatti, si evince che ha agito assumendo di essere Controparte_1 cessionaria del credito (in blocco) ai sensi dell'art. 58 T.U.B. di Controparte_5
questa seconda cessionaria di a sua volta cessionaria di
[...] P_
(mutuante primigenia cedente), senza però adempiere gli Organizzazione_1 specifici obblighi pubblicitari e informativi di legge, al pari dell'intervenuta.
Pertanto, questo Giudice ritiene di dover condividere e far proprie tutte le fondate questioni sollevate in thema dagli opponenti e riassunte in comparsa conclusionale da pag.11 a pag.17, e nelle successive memorie di replica a pag.1 quanto all'opposta e alle pagg.11/12 quanto alla posizione dell'intervenuta, qui da intendersi tutte espressamente richiamate e trascritte verbatim.
2.3. Dalla documentazione versata in atti ed ammessa in quanto rilevante e pertinente, ivi incluso quella prodotta dagli opponenti con la memoria difensiva del 4.10.20, risulta pacifico che il diritto di credito derivante dal prestito personale oggetto di causa, è stato certamente trasferito mediante una serie di cessioni dall'originaria cedente alla da questa a Organizzazione_1 P_ [...]
e da questa ancora all'attuale cessionaria opposta , ma Controparte_5 CP_1 senza il rispetto degli obblighi pubblicitari ed informativi prescritti dalla legge, come ben argomentato dagli opponenti. Ma soprattutto non viene offerta la prova, il cui onere andava assolto dall'attuale opposta e dalla stessa intervenuta, della pubblicazione in G.U. della cessione datata 14.6.2016 intervenuta tra CP_5
e la citata , non rinvenibile tra gli atti prodotti da quest'ultima.
[...] CP_1
2.4. Comunque la cessione non può essere ritenuta perfezionata ed efficace nei riguardi dei debitori ceduti, per mancata osservanza dei tassativi oneri pubblicitari di cui all'art. 58 Tub in relazione all'art.1264 c.c., e nemmeno degli obblighi informativi “supplementari” di cui all'art.10 Delibera CICR n.117/2011, avendo come detto i debitori ceduti ( principale e garante) la Parte_1 Parte_2 veste incontestata di consumatori.
2.5. Emerge ex actis, infatti, che solo la cessione dei crediti tra la cedente P_
e la cessionaria è stata pubblicata in G.U. il 2.5.2013, ma
[...] Controparte_5 non quella intervenuta tra quest'ultima e , così come non risulta iscritta CP_1
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nel Registro delle Imprese secondo quanto tassativamente previsto (per le cessioni cd. in blocco) dall'art.58 comma 2° TUB, con ancor più marcata inefficacia della cessione nei confronti sia della debitrice principale sig.ra sia del Parte_1 garante fideiubente sig. . Parte_2
2.6. Oltretutto, nessuna efficacia in sanatoria dell'omesso avviso in G.U., può essere accordata all'irrituale informativa dell'avvenuta cessione inviata a mezzo racc.a.r. in data 13.8.16 (incombenza da considerare semmai suppletiva, come spiegato infra e non sostitutiva, comunque tardiva rispetto ai termini dei due ed anche dei sei mesi previsti dall'art.1957 c.c.) al garante posto che le forme di Pt_2 pubblicità, prescritte cumulativamente e non alternativamente, per le cessioni dei crediti cd. “in blocco” (come nella specie) dall'art.58 comma 2° Tub, sono esclusivamente quelle della pubblicazione in G.U. e della iscrizione nel Registro delle Imprese, risultate però inadempiute: la prima, perché giammai eseguita quanto al rapporto tra e e in ogni caso quella Controparte_5 CP_1 intercorsa tra e non consente di individuare con P_ Controparte_5 assoluta certezza il credito ceduto oggetto di causa;
la seconda perché omessa completamente quindi inesistente.
2.7. Va altresì rilevato, quanto alla racc.a.r. cd. “informativa” asseritamente inviata dall'opposta contestualmente, oltre che al garante fideiubente, anche alla presunta debitrice principale , comunque oltre i termini stabiliti dall'art.1957 c.c., Parte_1 la totale assenza di prova circa l'avvenuta ricezione da parte di quest'ultima; ragion per cui, l'affermazione dell'opposta contenuta nella comparsa di costituzione e risposta alla pag. 3 ove sostiene “a seguito dell'acquisto del credito de quo provvedeva a notificare ai debitori l'occorsa cessione, contestualmente CP_1 diffidandoli all'adempimento, ma tali missive rimanevano prive di esito”, costituisce una mera allegazione assertiva, posto che la dedotta “compiuta giacenza” e quindi la regolare consegna della stessa, non è mai avvenuta (vedasi ricevuta di ritorno, doc. n.9 rubricato come “esito notifica cessione al debitore” allegata alla richiamata racc.a.r. del 14.6.16, doc. n.8 rubricato come “notifica cessione al debitore”), documenti entrambi allegati al ricorso per d.i., ove è ben evidenziata la crocetta apposta sulla voce “trasferito”, con tanto di certificazione da parte dell'incaricato alla consegna.
2.8. E' ragionevole, allora, sostenere da un lato, la mancata consegna della missiva alla e da un altro lato, la mancata espressa e chiara certificazione della Pt_1
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compiuta giacenza, con conseguente inesistenza e quindi inefficacia della “notifica” che travolge inevitabilmente ogni atto presupposto collegato, ivi compreso la cessione dei crediti.
2.9. Parimenti risulta ex actis (in particolare da quelli prodotti dall'opposta CP_1
[...
) la mancata notifica del d.i. alla debitrice principale (vedasi relate in calce al ricorso per d.i. in atti) ma solo al garante in data 19.2.18, Parte_2 contrariamente a quanto dedotto dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta alla pag.1 voce “oggetto” ed alla pag.14, punto c) voce “indice allegati”, con conseguente ulteriore nullità anch'essa espressamente eccepita ed eccepibile dagli opponenti ex artt.1418 e 1421 c.c., trattandosi di invalidità rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
2.10. Pertanto, oltre alla mancata corretta pubblicazione in G.U., risulta anche dimostrato che la comunicazione CICR (suppletiva obbligatoria) dell'avvenuta cessione è stata inviata e consegnata solo al garante (sia pure tardivamente Pt_2 rispetto ai termini di cui all'art.1957 c.c.) ma non alla debitrice garantita che, Pt_1 al contrario, avrebbe dovuto riceverla per iscritto personalmente, anziché essere solo “tentata” e non “completata”; circostanze queste al pari rilevabili ex actis anche d'ufficio da questo Giudicante, trattandosi di norme di protezione a favore del cliente consumatore secondo il precetto contenuto nell'art. 125 septies, comma
2° Tub “Cessione dei Crediti” ove è prescritto “il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a Cont gestire il credito nei confronti del consumatore. La in conformità alle deliberazioni del CICR individua le modalità con cui il consumatore è informato” ed ex art.127 comma 2° Tub “Regole Generali” ove è stabilito “Le nullità del presente titolo (ndr: Titolo VI artt.115/128, Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.
2.10. Omessa specifica in GU dei crediti ceduti. Dalla semplice analisi dell'avviso pubblicato in G.U., ove e ripetendo risulta estranea (vedasi All. 4 ricorso CP_1 per d.i. citato), della procura speciale e dello stesso atto di cessione (vedasi i già Con menzionati atto di cessione da a e da a ed avviso CP_1 Org_1 P_
GU) deve trarsi il convincimento che nessun diritto di azione può essere riconosciuto a , né qualsivoglia titolarità del credito (in tal senso, cfr. CP_1 tra le tante, la citata Cass. Civ. SS.UU. n. 2951/2016), per assoluta mancanza di
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prova circa il diritto ad agire e la titolarità del credito azionato, ed anche in questo caso, con consequenziale declaratoria di carenza della legittimazione processuale e sostanziale delle cessionarie opposta e intervenuta, come ritualmente eccepito dagli opponenti.
2.11. Ed infatti, nell'avviso pubblicato in G.U., si descrive una cessione “in blocco” di crediti non meglio precisati, ma non viene specificato se all'interno della stessa sia stato incluso anche il credito vantato dalla cessionaria nei confronti dei ceduti attuali opponenti;
di contro, si documenta una generica pubblicità esclusivamente in merito ad un acquisto in blocco di un portafoglio di crediti in sofferenza, senza chiarire se inerenti e/o ndr, acronimi rappresentativi rispettivamente CP_2 CP_8 di crediti deteriorati e di probabile deterioramento), senza una dettagliata loro descrizione circa l'ammontare e la titolarità e senza adeguatamente specificare i criteri in base ai quali sono stati selezionati.
2.12. In altre parole, non essendo possibile per il Giudicante stabilire con assoluta certezza se quello controverso in commento sia incluso nell'anzidetto avviso in
G.U., non può nemmeno ritenersi provata la titolarità del credito in capo alle società cessionarie odierne opposta e intervenuta, al pari della legittimazione ad agire.
2.13. Ed invero, è principio unanimamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in relazione alla distribuzione dell'onere della prova ex art.2967 c.c., secondo cui, chi agisce in giudizio per far valere un diritto, deve dimostrare di averne i poteri (questione processuale di ammissibilità della domanda, ovvero della legittimazione ad agire rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado). Cosi come deve dimostrare di esserne titolare (questione di legittimazione sostanziale inerente il merito della domanda riguardante la prova e come tale dimostrabile anche nel corso del giudizio, ma non offerta), anch'essa rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, configurandosi il rilievo come una mera difesa da parte degli opponenti e non come eccezione in senso stretto, essendo solo quest'ultima rilevabile ad iniziativa di parte (e non d'ufficio) sempreché intesa a provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi ex art.2697
c.c. (onere della prova) con applicazione in tal caso delle preclusioni e decadenze di rito, ma così non è nella specie in quanto limitata alla sola “mera difesa” comunque rilevabile dagli atti di causa e come tale anche in via officiosa senza preclusioni e decadenze di sorta, anche a prescindere dalle eventuali diverse attività assertive
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delle parti del tutto irrilevanti per le valutazioni di questo Giudice (cfr. cit. Cass.
Civ. SS.UU. n. 2951/2016).
2.14. Conclusivamente sul thema, a fronte di plurime consecutive cessioni, la produzione di un solo generico atto di cessione, per di più inconferente e del tutto indeterminato quanto alla esatta individuazione del credito ceduto, non può avere alcuna efficacia probatoria, tantomeno sostitutiva degli oneri pubblicitari ed informativi di cui alle norme ordinarie/speciali, principali/secondarie, prescritti a pena di inefficacia delle cessioni nei riguardi dei debitori ceduti (cfr. ex multis, Trib.
Ravenna sent.
5.5.2023 n. 337; Trib. Forlì, sent. 21.3.2023, n. 242; Trib. Firenze sent. 7.3.2023, n. 685; Trib. Avezzano sent. n. 44/22; Trib. Avezzano sent. n.
199/22; Trib. Vicenza ord.
7.3.23 R.G. 5357/22; Trib. Rimini ord. 19.3.20 R.G. n.
4416/19; Trib. Bologna sent. n.729/20; Trib. Ferrara sent. n. 288/19; Trib. Napoli
Nord sent. n. 305/19; Trib. Napoli sent. n. 5377/19; Trib. Benevento sent.
n.1384/18; Cass. Civ. n. 24798 del 5.11.20). Così come, non può avere nessuna efficacia probatoria la sola pubblicazione in G.U. offerta dall'opposta, ove è del tutto estranea come detto, in disparte per il momento le criticità in essa evidenziate ex se bastevoli per ritenere nulle e/o inefficaci le cessioni e quindi inammissibile sia la domanda proposta dalla opposta cessionaria sia l'intervento ex art. 111 c.p.c. del terzo cessionario rispetto agli opponenti ceduti (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n.4116/2016, n.10518/2016, n.31188/2017 e n. 4453/2018; conformi, Trib. Napoli sent. n. 5377 del 24.05.2019).
2.14. D'altra parte, il Tribunale si è già pronunciato in tal senso con le sopraddette sentenze nn.44/2022 e n.199/2022 ed ai cui principi questo Giudice intende aderire incondizionatamente, rimarcando che questa seconda sentenza è stata estesa proprio da questo Giudicante, ove per l'appunto afferma “L'avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB pubblicato in G.U. assolve solo alla funzione di evitare che il ceduto paghi al cedente e non prova ex se la titolarità del cessionario, tanto più quando rechi parametri vaghi ed onnicomprensivi e/o quando il credito contestato non risulti nella lista dei crediti ceduti”.
2.15. In definitiva e riassumendo, la sola pubblicazione dell'avviso in G.U., pur se avvenuta, non fornisce prova “apprezzabile positivamente” dell'avvenuta cessione del credito, di guisa che le condivisibili doglianze sollevate dagli opponenti sono ampiamente sufficienti per consentire al Tribunale, a prescindere dalle altre questioni eccepite ex se in grado di giustificare l'accoglimento, di dichiarare nei
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confronti dell'opposta e per l'effetto dell'intervenuta ex art.111 c.p.c., CP_1 sia il difetto della legittimazione ad agire sia il difetto della legittimazione sostanziale, con conseguenziale revoca del d.i. opposto (cfr tra le tante, Cass.SS.UU.
n.2951/2016 cit.; Cass. n.22268/2018; recentissima, in sede di ricorso, Cass. Civ.
Sez.I, Ord. n.5478 del 20.2.2024; Trib. Forlì, sent.n. 923 del 28.10.19; Trib.
Avezzano, sent. n. 44/2022 e n.199/2022; recenti Trib. Napoli Nord., sent. n.1058 del 14.3.2024; Trib. Spoleto, sent. n.147 del 1.3.2023).
3) Omessa Iscrizione nel Registro delle Imprese di avvenuta cessione del credito ai sensi del novellato art. 58 comma 2° TUB.
L'art. 58 comma 2 T.U.B., in tema di cessione dei crediti bancari cd “in blocco”, prescrive “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana”.
3.1. Ciò premesso, è indubbio che ai fini probatori di una corretta cessione del credito azionato (fermo restando e ripetendo che non è stata pubblicata quella riguardante e la cedente , non può ritenersi idonea CP_1 Controparte_5
l'esibizione della sola inserzione in G.U., poiché questa costituisce solo una delle due incombenze “pubblicitarie” oltre a quelle “informative”, essendo necessaria anche l'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel Registro delle Imprese prevista dall'art. 58 comma 2° Tub, del tutto indimostrata dall'opposta e dall'intervenuta (cfr. ex multis, Trib. Benevento, sent. n. 1384/2018, pub. il
7.8.2018, proc. n. 184/2015; Trib. Cagliari sent. 17.4.2013; Cass. 31188/2017).
Trattasi di oneri pubblicitari (iscrizione Registro Imprese e pub. G.U.) tassativamente previsti cumulativamente e non alternativamente, unitamente all'onere informativo suppletivo CICR ai debitori consumatori ceduti di seguito trattato.
3.2. Ne consegue che la carenza della legittimazione ad agire in capo alla opposta cessionaria e all'intervenuta ex art.111 c.p.c., rilevabile anche CP_1
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è largamente comprovata (cfr, per tutte,
Cass. SS.UU, sent. 16.2.2016 n. 2951 cit;
Cass.Sez.I, ord. n.5478 del 29.2.2024, cit.).
4) OMESSA COMUNICAZIONE AL DEBITORE PRINCIPALE E TARDIVA AL
GARANTE FIDEIUBENTE, ENTRAMBI CONSUMATORI.
La delibera CICR n.117/2011 art. 10, stabilisce “nei casi previsti dall'art. 125 septies
TUB (Cessione dei Crediti), il consumatore è informato della cessione del credito con
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una comunicazione individuale con le modalità previste dalla talia. Sono Org_2 salvi i casi nei quali è consentita una comunicazione collettiva ai sensi di legge”.
4.1. Come già avuto modo di rilevare intra, nessuna comunicazione scritta di avvenuta cessione del credito (ndr, risultato ampiamente e reiteratamente disconosciuto e contestato dagli opponenti nel corso dell'attuale giudizio) con contestuale intimazione di pagamento risulta pervenuta alla debitrice principale consumatore , mentre al garante fideiussore , anch'esso Parte_1 Parte_2 consumatore, è stata recapitata oltre i termini di cui all'art.1957 c.c..
4.2. A tal riguardo, la Suprema Corte, con sentenza n. 22280/2010, ha stabilito che la natura del contratto di cessione comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del creditore cedente a quello del creditore cessionario per effetto dell'accordo, ma ha anche stabilito che l'efficacia e la legittimazione del creditore cessionario a pretendere la prestazione, conseguono all'integrale rispetto degli oneri pubblicitari (G.U. e Registro Imprese) ed alla notifica della lettera di cessione del credito ad entrambi i pretesi debitori ceduti, principale e garante, allo stesso modo (cfr. delibera CICR cit.). Più in particolare la S.C. ha osservato “I principi di diritto segnalati dal ricorrente corrispondono alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto” (Cass. 16 giugno 2006 n. 13954). Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, la cessione è valida ed efficace tra cedente e cessionario quando sia stata data la comunicazione di essa al debitore ceduto”. Ed ancora “Non sussiste alcuna legittimazione ad agire per il cessionario senza la prova della cessione del credito. La natura consensuale di tale contratto, infatti, comporta che il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore conseguono alla notifica o all'accettazione del contraente ceduto” (ex multis, Cass. n. 23093 del 2010, n. 8373/2009 e n. 23463/2009).
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5) SPECIALE CONFERITA DALL'OPPOSTA QUALE Parte_3
CESSIONARIA DI DEL PRINCIPIO DI Controparte_9
DETERMINATEZZA E DETERMINABILITA' DELL'OGGETTO.
Questo Giudice reputa fondate e condivisibili anche le questioni sollevate sul punto dagli opponenti con la sopra citata memoria difensiva depositata il 4.11.20 (pagg.
2/5), compendiate con la comparsa conclusionale (pagg. 10/11) e ribadite con le memorie di replica (pag.11), qui espressamente e integralmente richiamate.
5.1. Osserva in particolare che, il requisito della determinatezza dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali, ovvero il mandato di specie, stabilito dagli artt.1346 e 1324 c.c., è inteso a presidiare e tutelare un interesse pubblico quale, ad es. quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati, ed è previsto a pena di nullità ex art.1418, comma 2° ult.parte c.c..
5.2. Orbene, esaminando la procura speciale stipulata dal notaio di Persona_3
Mestre (cfr. all.1 ricorso d.i. e trascritta letteralmente nella più volte menzionata memoria difensiva del 4.11.20) conferita dall'opposta al procuratore CP_1 speciale sig. , con facoltà di sub delegare a terzi i poteri Persona_4 conferitigli per la proposizione del d.i. e quindi anche per l'attuale fase di cognizione ordinaria, non risulta identificato e/o identificabile lo specifico credito ceduto per cui è causa e quindi l'oggetto della stessa, quale elemento essenziale dei negozi giuridici, unilaterali compresi ex art. 1324 c.c., con conseguente vizio sanzionabile con la nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in virtù del combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 c.c., in relazione agli artt. 1324, 1325 e 1346 c.c. (cfr. Cass. Sez. VI, n. 28803/2019 che richiama l'arresto delle SS.UU. n. 22234/2009).
5.3. Alla luce di quanto precede emerge che non vengono descritti in modo chiaro e specifico i rapporti che rientrano nell'oggetto dell'atto procuratorio, ma soltanto generici riferimenti quali “gestione di crediti, anche in contenzioso o inesigibili (NPL
o UTP?); esigere crediti ed altro dovuti da chiunque alla banca;
concedere o definire transazioni, rinunce, remissioni, stralci e conciliazioni;
conferire mandati professionali per le procedure giudiziali, stragiudiziali e tributarie;
ecc.”. E' indubbio, allora, che tali riferimenti non contengono una descrizione analitica che possa consentire la determinazione in generale di qualsivoglia credito e segnatamente di quello in commento.
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5.4. Dal che consegue la parimenti indubbia mancanza dell'oggetto, requisito essenziale di ogni negozio richiesto a pena di nullità dell'obbligazione e quindi dell'intero negozio procuratorio, che invece deve sempre essere determinato o almeno determinabile, coincidendo lo stesso con l'obbligazione, ovvero di tutto quanto le parti intendono conseguire (cfr. Cass. Civ. Sez. VI^, n. 28803/2019, cit.).
5.5. Ed è sempre la S.C. con la decisione anzidetta a perentoriamente ribadire “la locuzione <crediti in sofferenza e o anomali> non viene a delimitare in modo idoneo
l'oggetto della procura, posto che non viene a tracciare con nettezza ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dall'impegno negoziale” e poi ancora concludere “Peraltro, portando il discorso ad un livello più generale, il rilievo di indeterminatezza e incertezza, che affetta la procura in questione, si manifesta, in se stesso, come oggettivamente scontato: in tale procura non risultando indicato, in effetti, dove principi e dove finisca l'assunta anomalia ovvero l'irregolarità dei crediti a cui il medesimo negozio intenderebbe fare riferimento”.
5.6. In conclusione, il notaio rogante non ha predisposto clausole comprensibili, determinate e/o determinabili circa il credito da azionare, sicché la procura speciale in esame è da ritenere incontrovertibilmente NULLA, come da precetti codicistici intra richiamati e come da principio espresso dalla S.C. nella medesima decisione anch'essa intra richiamata, ove ha avuto modo di ulteriormente statuire
“….Con riferimento al mandato con rappresentanza e al negozio unilaterale di procura, che, sul piano sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione (quale che ne sia, poi, la forma espressiva che nel concreto prende), detto requisito ed il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul contratto di mandato, ma pure, ed in via distinta, sul negozio unilaterale di procura. Ora a quest'ultimo proposito
(negozio di procura) è importante anche sottolineare che viene qui ad emergere, in uno con gli altri interessi, pure l'esigenza di tutela dell'interesse di terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto dell'art.1393 c.c., invero, il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”.
6) POSIZIONE PROCESSUALE E SOSTANZIALE DELLA INTEREVENUTA
[...]
Controparte_2
Come noto la presente sentenza produce effetti tanto nei confronti dell'opposta quanto dell'intervenuta ex art.111 comma 4° c.p.c. e art. 58 comma 5° e 7° Tub. Ne
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consegue la declaratoria di inammissibilità dell'intervento proposto e la condanna
(dell'intervenuta) alle spese in via solidale con l'opposta secondo il principio sulla soccombenza ex art. 91 c.p.c..
6.1. Ciò anche considerando, in condivisione con le argomentazioni illustrate a tal proposito dagli opponenti nelle memorie di replica alle pagg. 11 e 12, l'interesse comune intercorrente tra l'opposta e l'intervenuta ex art.97 c.p.c., di per sé giustificativo della condanna solidale, caratterizzato dal medesimo credito preteso e soprattutto dallo speculare comportamento assunto: nella fase stragiudiziale antecedente e giudiziale monitoria dall'opposta nel resistere nel CP_1 presente giudizio senza ravvedimento alcuno dall'opposta e dall'intervenuta
(peraltro assistite e difese dagli stessi difensori) in tal modo generando attività difensive dispendiose e superflue, da parte sia degli opponenti, loro malgrado costretti ad affrontare esborsi in denaro e disagi del tutto evitabili, sia di questo
Tribunale e relative Cancellerie per via delle risorse umane necessariamente destinate alla trattazione e gestione della controversia.
Per tali ragioni deve essere dichiarata la carenza della legittimazione ad agire e della legittimazione attiva di , opposta e di (già CP_1 Controparte_2
) e per essa , intervenuta ex art.111 c.p.c. in CP_2 Controparte_3 relazione al rapporto per cui è causa, nonché, per quel che può rilevare allo stato, la nullità della procura speciale conferita dall'opposta al sig. , e Persona_4 per l'effetto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo impugnato n.50/2018 emesso da questo Tribunale, con contestuale rigetto sia della domanda principale che dell'intervento anzidetto.
Deve ritenersi assorbita e/o rigettata ogni altra questione pur proposta o eccepita dalle parti, ivi incluso ogni valutazione in ordine agli ulteriori profili di contestazione con riguardo sia al rapporto principale che alla fideiussione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi vigenti previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.e.i. per lo scaglione di appartenenza della causa, in favore degli opponenti come da dispositivo, da porre solidalmente a carico dell'opposta e dell'intervenuta.
Per le medesime ragioni le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico solidalmente dell'opposta e dell'intervenuta.
P.Q.M.
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il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe iscritta al n. 439/2018 R.G.C., ogni altra domanda, istanza e eccezione assorbita e disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.50 del 1.2.2018 emesso dal Tribunale di Avezzano;
- condanna in via solidale tra loro l'opposta e l'intervenuta Controparte_1 [...]
(già e per essa al pagamento Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 delle spese e competenze di lite in favore degli opponenti, liquidate in complessivi euro 14.394,00, di cui euro 276,00 per spese e euro 14.118,00 per competenze, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, CPA e IVA come per legge:
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell'opposta e dell'intervenuta in via solidale tra loro.
Così deciso in Avezzano il 12 giugno 2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 439 di Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2023, promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.ti e difesi dall'Avv. Cesidio Di Salvatore giusta CodiceFiscale_2 procura in atti,
OPPONENTI/CONVENUTI
CONTRO
(C.F. , rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Carlotta Controparte_1 P.IVA_1
Casamorata e Marina Vandini, giusta procura in atti,
OPPOSTA/ATTRICE
NONCHE'
(C.F. e per essa Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. , rapp.ta e difess dagli Avv.ti Carlotta Casamorata e
[...] P.IVA_3
Marina Vandini, giusta procura in atti
OPPOSTA TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE EX ART.132, COMMA 2°, N. 4 C.P.C.
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (debitrice principale Parte_1 consumatore) e (fideiubente consumatore) proponevano Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 50/2018 del Tribunale di Avezzano, richiesto ed ottenuto da per l'importo di € 68.394,56, oltre accessori, quale CP_1 saldo debitore per il mancato rimborso del prestito personale n. 20081953892512 stipulato dalla signora con la mutuante dell'epoca Parte_1 Organizzazione_1 in data 14/05/2008, con la garanzia fideiussoria rilasciata dal signor
[...] Pt_2
in veste di consumatore al pari della mutuataria.
[...]
Gli opponenti, a sostegno delle proprie tesi difensive, deducevano plurimi motivi di doglianza quali: nullità del contratto di prestito personale alla finanziata consumatrice per usurarietà delle condizioni economiche applicate;
difformità e indeterminatezza dei tassi di interesse praticati;
applicazione illegittima di interessi in regime composto e anatocistici;
nullità relativa della fideiussione contenenti clausole vessatorie abusive inerenti la reviviscenza, la rinuncia ai termini e la sopravvenienza;
nullità della procura speciale;
nullità/inesistenza del contratto di cessione del credito, comunque carente della legittimazione ad agire e della titolarità attiva del credito azionato in capo alla opposta cessionaria
[...]
. CP_1
Producevano specifica documentazione inerente il contratto di finanziamento contenente la garanzia fideiussoria prestata dal terzo . Parte_2
Avanzavano richiesta di CTU contabile per la corretta rideterminazione del dare/avere risultato reciprocamente contestato e contrastato sia nell'an che nel quantum;
ordine di esibizione ex artt.210 c.p.c. nei confronti di ABI e di BDI relativamente alla documentazione riguardante i contratti fideiussori proposti dalle banche rispettivamente vigilate e associate prima, durante e dopo il Cont provvedimento di n.55 del maggio 2005; interrogatorio formale del legale rapp.te dell'opposta ; prova testimoniale dei responsabili del settore CP_1
Cont fideiussioni di ABI.
2) Si costituiva in giudizio quale cessionaria di a CP_1 Controparte_5 sua volta cessionaria di e quest'ultima cessionaria di P_ Organizzazione_1
deducendo sostanzialmente l'infondatezza della spiegata opposizione,
[...] chiedendone il rigetto e quindi la conferma del d.i. impugnato.
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3) Interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c., la e per Controparte_2 essa la riportandosi ai precedenti scritti difensivi Controparte_3 dell'opposta e chiedendo anch'essa il rigetto dell'opposizione.
4) Il giudizio veniva ritenuto maturo per la decisione sulla base della documentazione prodotta (ed ammessa) dagli opponenti e dalla stessa opposta, della CTU contabile redatta dal dott. , nonché delle espletate Persona_1 prove orali, ovvero della prova per testi dei responsabili dell'Ufficio “fideiussioni” Cont Cont di di e dell'interrogatorio formale del legale rapp.te dell'opposta
[...]
, mentre rimaneva inevaso l'ordine di esibizione ex art.210 cpc intimato CP_1
Cont Cont all'opposta,
5) All'esito dell'anzidetta istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.12.2023, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui le parti provvedevano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'opposizione va accolta nei limiti e per gli effetti di seguito illustrati, pregiudizialmente scrutinando le sollevate questioni (memoria difensiva opponenti depositata il 4.11.20) sulla nullità della procura speciale e sulla nullità della cessione per carenza della legittimazione ad agire e della legittimazione attiva, tanto dell'opposta quanto dell'intervenuta, stante gli effetti dirimenti e assorbenti sulle altre pur sollevate ed accertate all'esito dell'istruttoria espletata anche a mezzo di CTU, come ad es., il tasso oltre soglia, la difformità degli interessi ultralegali applicati rispetto a quelli pubblicizzati, l'indeterminatezza degli interessi calcolati con il regime composto nel P.A. alla francese senza la previsione di apposita clausola. Con la opportuna precisazione che i vizi lamentati sono da ritenere mere difese ed emergono dagli atti di causa acquisiti (cfr. ricorso per d.i.:
All.1 (procura speciale al;
All.2 (copia contratto di finanziamento); All.3 Per_2
(atto cessione da a All. 4 (pubblicazione G.U. ove risultano Org_1 P_ estranee sia l'opposta che l'intervenuta; All. 5 (contratto di cessione da CP_5
a ), cosicché e in ogni caso, sono rilevabili anche d'ufficio in ogni
[...] CP_1 stato e grado del giudizio, trattandosi di “qualificazioni/valutazioni” di esclusiva competenza del Giudice, a prescindere dalle allegazioni offerte dalle parti, cioè a dire se mere difese o eccezioni in senso stretto e/o in senso lato.
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2) CARENZA DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E DELLA TITOLARITA' DEL
CREDITO AZIONATO TANTO IN CAPO ALL'OPPOSTA QUANTO IN CAPO
ALL'INTERVENUTA.
Va in primo luogo affrontata la dirimente ed assorbente questione inerente la legittimazione ad agire e la titolarità attiva del preteso credito in capo all'opposta quale cessionaria di e all'intervenuta Controparte_1 Controparte_5 [...]
e per essa , quale cessionaria di a CP_2 Controparte_3 CP_1 seguito di conferimento di ramo d'azienda del 29.6.2018 intercorso tra quest'ultima e , da subito chiarendo che sul punto, le SS.UU. Civili con CP_2 decisione n. 2951/2016, nel risolvere i contrasti sin ad allora esistenti tra le varie sezioni semplici della medesima S.C., hanno categoricamente chiarito che:
- “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione né in senso lato né in senso stretto a mezzo della quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
- essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il cd. giudicato implicito) e il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
2.1. Dall'interpretazione dei su espressi principi di diritto vivente, dalla prospettazione della domanda dell'opposta (attrice in senso sostanziale) e dalla disamina degli atti e dei documenti versati nel presente giudizio e in particolare di
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quelli prodotti dagli opponenti (convenuti in senso sostanziale), consegue che l'opposta e l'intervenuta (e per essa Controparte_1 Controparte_2 [...]
) non possono ritenersi titolari del diritto ad agire e nemmeno titolari CP_3 del credito azionato in sede monitoria e ribadito in questa fase.
2.2. Nella specie, infatti, si evince che ha agito assumendo di essere Controparte_1 cessionaria del credito (in blocco) ai sensi dell'art. 58 T.U.B. di Controparte_5
questa seconda cessionaria di a sua volta cessionaria di
[...] P_
(mutuante primigenia cedente), senza però adempiere gli Organizzazione_1 specifici obblighi pubblicitari e informativi di legge, al pari dell'intervenuta.
Pertanto, questo Giudice ritiene di dover condividere e far proprie tutte le fondate questioni sollevate in thema dagli opponenti e riassunte in comparsa conclusionale da pag.11 a pag.17, e nelle successive memorie di replica a pag.1 quanto all'opposta e alle pagg.11/12 quanto alla posizione dell'intervenuta, qui da intendersi tutte espressamente richiamate e trascritte verbatim.
2.3. Dalla documentazione versata in atti ed ammessa in quanto rilevante e pertinente, ivi incluso quella prodotta dagli opponenti con la memoria difensiva del 4.10.20, risulta pacifico che il diritto di credito derivante dal prestito personale oggetto di causa, è stato certamente trasferito mediante una serie di cessioni dall'originaria cedente alla da questa a Organizzazione_1 P_ [...]
e da questa ancora all'attuale cessionaria opposta , ma Controparte_5 CP_1 senza il rispetto degli obblighi pubblicitari ed informativi prescritti dalla legge, come ben argomentato dagli opponenti. Ma soprattutto non viene offerta la prova, il cui onere andava assolto dall'attuale opposta e dalla stessa intervenuta, della pubblicazione in G.U. della cessione datata 14.6.2016 intervenuta tra CP_5
e la citata , non rinvenibile tra gli atti prodotti da quest'ultima.
[...] CP_1
2.4. Comunque la cessione non può essere ritenuta perfezionata ed efficace nei riguardi dei debitori ceduti, per mancata osservanza dei tassativi oneri pubblicitari di cui all'art. 58 Tub in relazione all'art.1264 c.c., e nemmeno degli obblighi informativi “supplementari” di cui all'art.10 Delibera CICR n.117/2011, avendo come detto i debitori ceduti ( principale e garante) la Parte_1 Parte_2 veste incontestata di consumatori.
2.5. Emerge ex actis, infatti, che solo la cessione dei crediti tra la cedente P_
e la cessionaria è stata pubblicata in G.U. il 2.5.2013, ma
[...] Controparte_5 non quella intervenuta tra quest'ultima e , così come non risulta iscritta CP_1
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nel Registro delle Imprese secondo quanto tassativamente previsto (per le cessioni cd. in blocco) dall'art.58 comma 2° TUB, con ancor più marcata inefficacia della cessione nei confronti sia della debitrice principale sig.ra sia del Parte_1 garante fideiubente sig. . Parte_2
2.6. Oltretutto, nessuna efficacia in sanatoria dell'omesso avviso in G.U., può essere accordata all'irrituale informativa dell'avvenuta cessione inviata a mezzo racc.a.r. in data 13.8.16 (incombenza da considerare semmai suppletiva, come spiegato infra e non sostitutiva, comunque tardiva rispetto ai termini dei due ed anche dei sei mesi previsti dall'art.1957 c.c.) al garante posto che le forme di Pt_2 pubblicità, prescritte cumulativamente e non alternativamente, per le cessioni dei crediti cd. “in blocco” (come nella specie) dall'art.58 comma 2° Tub, sono esclusivamente quelle della pubblicazione in G.U. e della iscrizione nel Registro delle Imprese, risultate però inadempiute: la prima, perché giammai eseguita quanto al rapporto tra e e in ogni caso quella Controparte_5 CP_1 intercorsa tra e non consente di individuare con P_ Controparte_5 assoluta certezza il credito ceduto oggetto di causa;
la seconda perché omessa completamente quindi inesistente.
2.7. Va altresì rilevato, quanto alla racc.a.r. cd. “informativa” asseritamente inviata dall'opposta contestualmente, oltre che al garante fideiubente, anche alla presunta debitrice principale , comunque oltre i termini stabiliti dall'art.1957 c.c., Parte_1 la totale assenza di prova circa l'avvenuta ricezione da parte di quest'ultima; ragion per cui, l'affermazione dell'opposta contenuta nella comparsa di costituzione e risposta alla pag. 3 ove sostiene “a seguito dell'acquisto del credito de quo provvedeva a notificare ai debitori l'occorsa cessione, contestualmente CP_1 diffidandoli all'adempimento, ma tali missive rimanevano prive di esito”, costituisce una mera allegazione assertiva, posto che la dedotta “compiuta giacenza” e quindi la regolare consegna della stessa, non è mai avvenuta (vedasi ricevuta di ritorno, doc. n.9 rubricato come “esito notifica cessione al debitore” allegata alla richiamata racc.a.r. del 14.6.16, doc. n.8 rubricato come “notifica cessione al debitore”), documenti entrambi allegati al ricorso per d.i., ove è ben evidenziata la crocetta apposta sulla voce “trasferito”, con tanto di certificazione da parte dell'incaricato alla consegna.
2.8. E' ragionevole, allora, sostenere da un lato, la mancata consegna della missiva alla e da un altro lato, la mancata espressa e chiara certificazione della Pt_1
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compiuta giacenza, con conseguente inesistenza e quindi inefficacia della “notifica” che travolge inevitabilmente ogni atto presupposto collegato, ivi compreso la cessione dei crediti.
2.9. Parimenti risulta ex actis (in particolare da quelli prodotti dall'opposta CP_1
[...
) la mancata notifica del d.i. alla debitrice principale (vedasi relate in calce al ricorso per d.i. in atti) ma solo al garante in data 19.2.18, Parte_2 contrariamente a quanto dedotto dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta alla pag.1 voce “oggetto” ed alla pag.14, punto c) voce “indice allegati”, con conseguente ulteriore nullità anch'essa espressamente eccepita ed eccepibile dagli opponenti ex artt.1418 e 1421 c.c., trattandosi di invalidità rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
2.10. Pertanto, oltre alla mancata corretta pubblicazione in G.U., risulta anche dimostrato che la comunicazione CICR (suppletiva obbligatoria) dell'avvenuta cessione è stata inviata e consegnata solo al garante (sia pure tardivamente Pt_2 rispetto ai termini di cui all'art.1957 c.c.) ma non alla debitrice garantita che, Pt_1 al contrario, avrebbe dovuto riceverla per iscritto personalmente, anziché essere solo “tentata” e non “completata”; circostanze queste al pari rilevabili ex actis anche d'ufficio da questo Giudicante, trattandosi di norme di protezione a favore del cliente consumatore secondo il precetto contenuto nell'art. 125 septies, comma
2° Tub “Cessione dei Crediti” ove è prescritto “il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a Cont gestire il credito nei confronti del consumatore. La in conformità alle deliberazioni del CICR individua le modalità con cui il consumatore è informato” ed ex art.127 comma 2° Tub “Regole Generali” ove è stabilito “Le nullità del presente titolo (ndr: Titolo VI artt.115/128, Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.
2.10. Omessa specifica in GU dei crediti ceduti. Dalla semplice analisi dell'avviso pubblicato in G.U., ove e ripetendo risulta estranea (vedasi All. 4 ricorso CP_1 per d.i. citato), della procura speciale e dello stesso atto di cessione (vedasi i già Con menzionati atto di cessione da a e da a ed avviso CP_1 Org_1 P_
GU) deve trarsi il convincimento che nessun diritto di azione può essere riconosciuto a , né qualsivoglia titolarità del credito (in tal senso, cfr. CP_1 tra le tante, la citata Cass. Civ. SS.UU. n. 2951/2016), per assoluta mancanza di
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prova circa il diritto ad agire e la titolarità del credito azionato, ed anche in questo caso, con consequenziale declaratoria di carenza della legittimazione processuale e sostanziale delle cessionarie opposta e intervenuta, come ritualmente eccepito dagli opponenti.
2.11. Ed infatti, nell'avviso pubblicato in G.U., si descrive una cessione “in blocco” di crediti non meglio precisati, ma non viene specificato se all'interno della stessa sia stato incluso anche il credito vantato dalla cessionaria nei confronti dei ceduti attuali opponenti;
di contro, si documenta una generica pubblicità esclusivamente in merito ad un acquisto in blocco di un portafoglio di crediti in sofferenza, senza chiarire se inerenti e/o ndr, acronimi rappresentativi rispettivamente CP_2 CP_8 di crediti deteriorati e di probabile deterioramento), senza una dettagliata loro descrizione circa l'ammontare e la titolarità e senza adeguatamente specificare i criteri in base ai quali sono stati selezionati.
2.12. In altre parole, non essendo possibile per il Giudicante stabilire con assoluta certezza se quello controverso in commento sia incluso nell'anzidetto avviso in
G.U., non può nemmeno ritenersi provata la titolarità del credito in capo alle società cessionarie odierne opposta e intervenuta, al pari della legittimazione ad agire.
2.13. Ed invero, è principio unanimamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in relazione alla distribuzione dell'onere della prova ex art.2967 c.c., secondo cui, chi agisce in giudizio per far valere un diritto, deve dimostrare di averne i poteri (questione processuale di ammissibilità della domanda, ovvero della legittimazione ad agire rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado). Cosi come deve dimostrare di esserne titolare (questione di legittimazione sostanziale inerente il merito della domanda riguardante la prova e come tale dimostrabile anche nel corso del giudizio, ma non offerta), anch'essa rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, configurandosi il rilievo come una mera difesa da parte degli opponenti e non come eccezione in senso stretto, essendo solo quest'ultima rilevabile ad iniziativa di parte (e non d'ufficio) sempreché intesa a provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi ex art.2697
c.c. (onere della prova) con applicazione in tal caso delle preclusioni e decadenze di rito, ma così non è nella specie in quanto limitata alla sola “mera difesa” comunque rilevabile dagli atti di causa e come tale anche in via officiosa senza preclusioni e decadenze di sorta, anche a prescindere dalle eventuali diverse attività assertive
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delle parti del tutto irrilevanti per le valutazioni di questo Giudice (cfr. cit. Cass.
Civ. SS.UU. n. 2951/2016).
2.14. Conclusivamente sul thema, a fronte di plurime consecutive cessioni, la produzione di un solo generico atto di cessione, per di più inconferente e del tutto indeterminato quanto alla esatta individuazione del credito ceduto, non può avere alcuna efficacia probatoria, tantomeno sostitutiva degli oneri pubblicitari ed informativi di cui alle norme ordinarie/speciali, principali/secondarie, prescritti a pena di inefficacia delle cessioni nei riguardi dei debitori ceduti (cfr. ex multis, Trib.
Ravenna sent.
5.5.2023 n. 337; Trib. Forlì, sent. 21.3.2023, n. 242; Trib. Firenze sent. 7.3.2023, n. 685; Trib. Avezzano sent. n. 44/22; Trib. Avezzano sent. n.
199/22; Trib. Vicenza ord.
7.3.23 R.G. 5357/22; Trib. Rimini ord. 19.3.20 R.G. n.
4416/19; Trib. Bologna sent. n.729/20; Trib. Ferrara sent. n. 288/19; Trib. Napoli
Nord sent. n. 305/19; Trib. Napoli sent. n. 5377/19; Trib. Benevento sent.
n.1384/18; Cass. Civ. n. 24798 del 5.11.20). Così come, non può avere nessuna efficacia probatoria la sola pubblicazione in G.U. offerta dall'opposta, ove è del tutto estranea come detto, in disparte per il momento le criticità in essa evidenziate ex se bastevoli per ritenere nulle e/o inefficaci le cessioni e quindi inammissibile sia la domanda proposta dalla opposta cessionaria sia l'intervento ex art. 111 c.p.c. del terzo cessionario rispetto agli opponenti ceduti (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n.4116/2016, n.10518/2016, n.31188/2017 e n. 4453/2018; conformi, Trib. Napoli sent. n. 5377 del 24.05.2019).
2.14. D'altra parte, il Tribunale si è già pronunciato in tal senso con le sopraddette sentenze nn.44/2022 e n.199/2022 ed ai cui principi questo Giudice intende aderire incondizionatamente, rimarcando che questa seconda sentenza è stata estesa proprio da questo Giudicante, ove per l'appunto afferma “L'avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB pubblicato in G.U. assolve solo alla funzione di evitare che il ceduto paghi al cedente e non prova ex se la titolarità del cessionario, tanto più quando rechi parametri vaghi ed onnicomprensivi e/o quando il credito contestato non risulti nella lista dei crediti ceduti”.
2.15. In definitiva e riassumendo, la sola pubblicazione dell'avviso in G.U., pur se avvenuta, non fornisce prova “apprezzabile positivamente” dell'avvenuta cessione del credito, di guisa che le condivisibili doglianze sollevate dagli opponenti sono ampiamente sufficienti per consentire al Tribunale, a prescindere dalle altre questioni eccepite ex se in grado di giustificare l'accoglimento, di dichiarare nei
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confronti dell'opposta e per l'effetto dell'intervenuta ex art.111 c.p.c., CP_1 sia il difetto della legittimazione ad agire sia il difetto della legittimazione sostanziale, con conseguenziale revoca del d.i. opposto (cfr tra le tante, Cass.SS.UU.
n.2951/2016 cit.; Cass. n.22268/2018; recentissima, in sede di ricorso, Cass. Civ.
Sez.I, Ord. n.5478 del 20.2.2024; Trib. Forlì, sent.n. 923 del 28.10.19; Trib.
Avezzano, sent. n. 44/2022 e n.199/2022; recenti Trib. Napoli Nord., sent. n.1058 del 14.3.2024; Trib. Spoleto, sent. n.147 del 1.3.2023).
3) Omessa Iscrizione nel Registro delle Imprese di avvenuta cessione del credito ai sensi del novellato art. 58 comma 2° TUB.
L'art. 58 comma 2 T.U.B., in tema di cessione dei crediti bancari cd “in blocco”, prescrive “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana”.
3.1. Ciò premesso, è indubbio che ai fini probatori di una corretta cessione del credito azionato (fermo restando e ripetendo che non è stata pubblicata quella riguardante e la cedente , non può ritenersi idonea CP_1 Controparte_5
l'esibizione della sola inserzione in G.U., poiché questa costituisce solo una delle due incombenze “pubblicitarie” oltre a quelle “informative”, essendo necessaria anche l'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel Registro delle Imprese prevista dall'art. 58 comma 2° Tub, del tutto indimostrata dall'opposta e dall'intervenuta (cfr. ex multis, Trib. Benevento, sent. n. 1384/2018, pub. il
7.8.2018, proc. n. 184/2015; Trib. Cagliari sent. 17.4.2013; Cass. 31188/2017).
Trattasi di oneri pubblicitari (iscrizione Registro Imprese e pub. G.U.) tassativamente previsti cumulativamente e non alternativamente, unitamente all'onere informativo suppletivo CICR ai debitori consumatori ceduti di seguito trattato.
3.2. Ne consegue che la carenza della legittimazione ad agire in capo alla opposta cessionaria e all'intervenuta ex art.111 c.p.c., rilevabile anche CP_1
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è largamente comprovata (cfr, per tutte,
Cass. SS.UU, sent. 16.2.2016 n. 2951 cit;
Cass.Sez.I, ord. n.5478 del 29.2.2024, cit.).
4) OMESSA COMUNICAZIONE AL DEBITORE PRINCIPALE E TARDIVA AL
GARANTE FIDEIUBENTE, ENTRAMBI CONSUMATORI.
La delibera CICR n.117/2011 art. 10, stabilisce “nei casi previsti dall'art. 125 septies
TUB (Cessione dei Crediti), il consumatore è informato della cessione del credito con
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una comunicazione individuale con le modalità previste dalla talia. Sono Org_2 salvi i casi nei quali è consentita una comunicazione collettiva ai sensi di legge”.
4.1. Come già avuto modo di rilevare intra, nessuna comunicazione scritta di avvenuta cessione del credito (ndr, risultato ampiamente e reiteratamente disconosciuto e contestato dagli opponenti nel corso dell'attuale giudizio) con contestuale intimazione di pagamento risulta pervenuta alla debitrice principale consumatore , mentre al garante fideiussore , anch'esso Parte_1 Parte_2 consumatore, è stata recapitata oltre i termini di cui all'art.1957 c.c..
4.2. A tal riguardo, la Suprema Corte, con sentenza n. 22280/2010, ha stabilito che la natura del contratto di cessione comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del creditore cedente a quello del creditore cessionario per effetto dell'accordo, ma ha anche stabilito che l'efficacia e la legittimazione del creditore cessionario a pretendere la prestazione, conseguono all'integrale rispetto degli oneri pubblicitari (G.U. e Registro Imprese) ed alla notifica della lettera di cessione del credito ad entrambi i pretesi debitori ceduti, principale e garante, allo stesso modo (cfr. delibera CICR cit.). Più in particolare la S.C. ha osservato “I principi di diritto segnalati dal ricorrente corrispondono alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto” (Cass. 16 giugno 2006 n. 13954). Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, la cessione è valida ed efficace tra cedente e cessionario quando sia stata data la comunicazione di essa al debitore ceduto”. Ed ancora “Non sussiste alcuna legittimazione ad agire per il cessionario senza la prova della cessione del credito. La natura consensuale di tale contratto, infatti, comporta che il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore conseguono alla notifica o all'accettazione del contraente ceduto” (ex multis, Cass. n. 23093 del 2010, n. 8373/2009 e n. 23463/2009).
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5) SPECIALE CONFERITA DALL'OPPOSTA QUALE Parte_3
CESSIONARIA DI DEL PRINCIPIO DI Controparte_9
DETERMINATEZZA E DETERMINABILITA' DELL'OGGETTO.
Questo Giudice reputa fondate e condivisibili anche le questioni sollevate sul punto dagli opponenti con la sopra citata memoria difensiva depositata il 4.11.20 (pagg.
2/5), compendiate con la comparsa conclusionale (pagg. 10/11) e ribadite con le memorie di replica (pag.11), qui espressamente e integralmente richiamate.
5.1. Osserva in particolare che, il requisito della determinatezza dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali, ovvero il mandato di specie, stabilito dagli artt.1346 e 1324 c.c., è inteso a presidiare e tutelare un interesse pubblico quale, ad es. quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati, ed è previsto a pena di nullità ex art.1418, comma 2° ult.parte c.c..
5.2. Orbene, esaminando la procura speciale stipulata dal notaio di Persona_3
Mestre (cfr. all.1 ricorso d.i. e trascritta letteralmente nella più volte menzionata memoria difensiva del 4.11.20) conferita dall'opposta al procuratore CP_1 speciale sig. , con facoltà di sub delegare a terzi i poteri Persona_4 conferitigli per la proposizione del d.i. e quindi anche per l'attuale fase di cognizione ordinaria, non risulta identificato e/o identificabile lo specifico credito ceduto per cui è causa e quindi l'oggetto della stessa, quale elemento essenziale dei negozi giuridici, unilaterali compresi ex art. 1324 c.c., con conseguente vizio sanzionabile con la nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in virtù del combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 c.c., in relazione agli artt. 1324, 1325 e 1346 c.c. (cfr. Cass. Sez. VI, n. 28803/2019 che richiama l'arresto delle SS.UU. n. 22234/2009).
5.3. Alla luce di quanto precede emerge che non vengono descritti in modo chiaro e specifico i rapporti che rientrano nell'oggetto dell'atto procuratorio, ma soltanto generici riferimenti quali “gestione di crediti, anche in contenzioso o inesigibili (NPL
o UTP?); esigere crediti ed altro dovuti da chiunque alla banca;
concedere o definire transazioni, rinunce, remissioni, stralci e conciliazioni;
conferire mandati professionali per le procedure giudiziali, stragiudiziali e tributarie;
ecc.”. E' indubbio, allora, che tali riferimenti non contengono una descrizione analitica che possa consentire la determinazione in generale di qualsivoglia credito e segnatamente di quello in commento.
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5.4. Dal che consegue la parimenti indubbia mancanza dell'oggetto, requisito essenziale di ogni negozio richiesto a pena di nullità dell'obbligazione e quindi dell'intero negozio procuratorio, che invece deve sempre essere determinato o almeno determinabile, coincidendo lo stesso con l'obbligazione, ovvero di tutto quanto le parti intendono conseguire (cfr. Cass. Civ. Sez. VI^, n. 28803/2019, cit.).
5.5. Ed è sempre la S.C. con la decisione anzidetta a perentoriamente ribadire “la locuzione <crediti in sofferenza e o anomali> non viene a delimitare in modo idoneo
l'oggetto della procura, posto che non viene a tracciare con nettezza ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dall'impegno negoziale” e poi ancora concludere “Peraltro, portando il discorso ad un livello più generale, il rilievo di indeterminatezza e incertezza, che affetta la procura in questione, si manifesta, in se stesso, come oggettivamente scontato: in tale procura non risultando indicato, in effetti, dove principi e dove finisca l'assunta anomalia ovvero l'irregolarità dei crediti a cui il medesimo negozio intenderebbe fare riferimento”.
5.6. In conclusione, il notaio rogante non ha predisposto clausole comprensibili, determinate e/o determinabili circa il credito da azionare, sicché la procura speciale in esame è da ritenere incontrovertibilmente NULLA, come da precetti codicistici intra richiamati e come da principio espresso dalla S.C. nella medesima decisione anch'essa intra richiamata, ove ha avuto modo di ulteriormente statuire
“….Con riferimento al mandato con rappresentanza e al negozio unilaterale di procura, che, sul piano sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione (quale che ne sia, poi, la forma espressiva che nel concreto prende), detto requisito ed il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul contratto di mandato, ma pure, ed in via distinta, sul negozio unilaterale di procura. Ora a quest'ultimo proposito
(negozio di procura) è importante anche sottolineare che viene qui ad emergere, in uno con gli altri interessi, pure l'esigenza di tutela dell'interesse di terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto dell'art.1393 c.c., invero, il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”.
6) POSIZIONE PROCESSUALE E SOSTANZIALE DELLA INTEREVENUTA
[...]
Controparte_2
Come noto la presente sentenza produce effetti tanto nei confronti dell'opposta quanto dell'intervenuta ex art.111 comma 4° c.p.c. e art. 58 comma 5° e 7° Tub. Ne
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consegue la declaratoria di inammissibilità dell'intervento proposto e la condanna
(dell'intervenuta) alle spese in via solidale con l'opposta secondo il principio sulla soccombenza ex art. 91 c.p.c..
6.1. Ciò anche considerando, in condivisione con le argomentazioni illustrate a tal proposito dagli opponenti nelle memorie di replica alle pagg. 11 e 12, l'interesse comune intercorrente tra l'opposta e l'intervenuta ex art.97 c.p.c., di per sé giustificativo della condanna solidale, caratterizzato dal medesimo credito preteso e soprattutto dallo speculare comportamento assunto: nella fase stragiudiziale antecedente e giudiziale monitoria dall'opposta nel resistere nel CP_1 presente giudizio senza ravvedimento alcuno dall'opposta e dall'intervenuta
(peraltro assistite e difese dagli stessi difensori) in tal modo generando attività difensive dispendiose e superflue, da parte sia degli opponenti, loro malgrado costretti ad affrontare esborsi in denaro e disagi del tutto evitabili, sia di questo
Tribunale e relative Cancellerie per via delle risorse umane necessariamente destinate alla trattazione e gestione della controversia.
Per tali ragioni deve essere dichiarata la carenza della legittimazione ad agire e della legittimazione attiva di , opposta e di (già CP_1 Controparte_2
) e per essa , intervenuta ex art.111 c.p.c. in CP_2 Controparte_3 relazione al rapporto per cui è causa, nonché, per quel che può rilevare allo stato, la nullità della procura speciale conferita dall'opposta al sig. , e Persona_4 per l'effetto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo impugnato n.50/2018 emesso da questo Tribunale, con contestuale rigetto sia della domanda principale che dell'intervento anzidetto.
Deve ritenersi assorbita e/o rigettata ogni altra questione pur proposta o eccepita dalle parti, ivi incluso ogni valutazione in ordine agli ulteriori profili di contestazione con riguardo sia al rapporto principale che alla fideiussione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi vigenti previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.e.i. per lo scaglione di appartenenza della causa, in favore degli opponenti come da dispositivo, da porre solidalmente a carico dell'opposta e dell'intervenuta.
Per le medesime ragioni le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico solidalmente dell'opposta e dell'intervenuta.
P.Q.M.
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il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe iscritta al n. 439/2018 R.G.C., ogni altra domanda, istanza e eccezione assorbita e disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.50 del 1.2.2018 emesso dal Tribunale di Avezzano;
- condanna in via solidale tra loro l'opposta e l'intervenuta Controparte_1 [...]
(già e per essa al pagamento Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 delle spese e competenze di lite in favore degli opponenti, liquidate in complessivi euro 14.394,00, di cui euro 276,00 per spese e euro 14.118,00 per competenze, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, CPA e IVA come per legge:
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell'opposta e dell'intervenuta in via solidale tra loro.
Così deciso in Avezzano il 12 giugno 2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
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