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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3150/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. CAPASSO Parte_1
SERGIO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. CAPASSO SERGIO ); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma nella procedura di separazione, avvenuta in data 27/01/2010;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Roma, con decreto dei 27/01-22/02/2010;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“Le parti hanno raggiunto l'accordo sui rapporti economici tra di essi intercorrenti, con la rinuncia, da parte di entrambi i coniugi, alla corresponsione di un assegno di divorzio in favore l'uno dell'altro. Pertanto, ciascuno dovrà provvedere personalmente al proprio mantenimento.
I coniugi si impegnano, altresì, qualora dovessero cambiare residenza o domicilio a comunicarsi gli estremi del nuovo indirizzo, untiamente ad un numero di utena telefonica fissa.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Contestualmente ribadiscono di non vantare reciprocamente alcun diritto all'assegno divorzile ex art. 5, l. n. 898/1970.
Le spese del presente procedmento saranno integralmente compensate fra le parti.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in LE , in data 11/06/1999, da , nato Parte_1
a LA (TP) in data 11/04/1965 e da , nata a LE in [...] CP_1
23/08/1971, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 38, parte II, serie
A, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
06/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3150/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. CAPASSO Parte_1
SERGIO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. CAPASSO SERGIO ); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma nella procedura di separazione, avvenuta in data 27/01/2010;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Roma, con decreto dei 27/01-22/02/2010;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“Le parti hanno raggiunto l'accordo sui rapporti economici tra di essi intercorrenti, con la rinuncia, da parte di entrambi i coniugi, alla corresponsione di un assegno di divorzio in favore l'uno dell'altro. Pertanto, ciascuno dovrà provvedere personalmente al proprio mantenimento.
I coniugi si impegnano, altresì, qualora dovessero cambiare residenza o domicilio a comunicarsi gli estremi del nuovo indirizzo, untiamente ad un numero di utena telefonica fissa.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Contestualmente ribadiscono di non vantare reciprocamente alcun diritto all'assegno divorzile ex art. 5, l. n. 898/1970.
Le spese del presente procedmento saranno integralmente compensate fra le parti.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in LE , in data 11/06/1999, da , nato Parte_1
a LA (TP) in data 11/04/1965 e da , nata a LE in [...] CP_1
23/08/1971, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 38, parte II, serie
A, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
06/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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