TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 320
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 34, comma 21, del D.L. n. 179/2012 e dell’art. 7 della L.R. Marche n. 24/2009. Eccesso di potere per straripamento e difetto assoluto di potere. Illogicità ed erroneità manifesta.

    La norma richiamata non attribuisce alle autorità d'ambito il potere di dichiarare cessati o illegittimi gli affidamenti disposti dagli enti territoriali, né è permesso a un soggetto terzo interpretare un contratto prescindendo dalla volontà dei contraenti. L'ATA ha esorbitato dai propri poteri.

  • Accolto
    Eccesso di potere per manifesta erroneità, illogicità e travisamento. Violazione dell’art. 1367 c.c.

    Se la tesi dell'ATA fosse vera, la proroga della durata del contratto di servizio AS sarebbe priva di causa o oggetto, e l'art. 4 del contratto-quadro sarebbe inutile. La disposizione contrattuale va interpretata nel senso che il Comune, con il consenso di AS, potrebbe stabilire una durata inferiore alla durata della società, ma con provvedimento espresso successivo alla delibera del 2008.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 34, comma 21, del D.L. n. 179/2012 e dell’art. 7 della L.R. Marche n. 24/2009. Eccesso di potere per straripamento e difetto assoluto di potere. Illogicità ed erroneità manifesta.

    La norma richiamata non attribuisce alle autorità d'ambito il potere di dichiarare cessati o illegittimi gli affidamenti disposti dagli enti territoriali, né è permesso a un soggetto terzo interpretare un contratto prescindendo dalla volontà dei contraenti. L'ATA ha esorbitato dai propri poteri.

  • Accolto
    Eccesso di potere per manifesta erroneità, illogicità e travisamento. Violazione dell’art. 1367 c.c.

    Se la tesi dell'ATA fosse vera, la proroga della durata del contratto di servizio AS sarebbe priva di causa o oggetto, e l'art. 4 del contratto-quadro sarebbe inutile. La disposizione contrattuale va interpretata nel senso che il Comune, con il consenso di AS, potrebbe stabilire una durata inferiore alla durata della società, ma con provvedimento espresso successivo alla delibera del 2008.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 320
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 320
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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