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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/05/2024, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2094/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.07.23 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari al C.so Parte_1 C.F._1
Margherita di Savoia n. 9 presso e nello studio dell' Avv. Maurizio Sogos (C.F. ) C.F._2
che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, alla Via Parigi 6, CP_1 C.F._3
07100, presso lo studio dell'Avv. Stefania Marras (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_1
Premesso che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 28.06.2008 in Sassari, che dall'all'unione coniugale erano nati i minori , a Sassari il 2.08.2010, e a Sassari il Per_1 Per_2
pagina 1 di 8 3.10.2014, che i coniugi si erano separati con sentenza n. 1332/2017 emessa in data 19 ottobre 2017 e che con sentenza n. 178/2020 in data 7 febbraio 2020 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendosi, tra le altre, sulle condizioni di mantenimento dei figli minori
[...]
e la conferma le condizioni assunte in sede di separazione, ha dedotto che Per_3 Persona_4
decorrere dal 19.10.2017, data della sentenza di separazione, il aveva omesso sistematicamente di CP_1 versarle quanto disposto dall'intestato Tribunale in ordine al mantenimento dei figli minori Per_1
e che lei, nonostante fosse casalinga, avendo dovuto smettere di lavorare come designer di Per_2
interni per poter seguire la crescita dei figli, provvedeva pertanto da sola al mantenimento dei figli, che aveva notificato al resistente atto di precetto per la somma di € 22.830,20, che il era stato CP_1
destinatario anche di un decreto penale di condanna in relazione all'art. 570 bis c.p., e che all'attualità era debitore della complessiva somma di € 37.037,13.
Ha aggiunto che il resistente si era reso inadempiente anche in ordine al pagamento delle spese straordinarie determinate nella misura del 50%, e che aveva violato e continua a violare le prescrizioni sul diritto di visita dei minori, trattenendo i figli meno del dovuto.
Ha concluso chiedendo: “a) ammonire il sig. per tutti i motivi di cui in espositiva e per CP_1
l'effetto condannarlo al pagamento dei danni in favore della sig.ra ; b) individuare Parte_1 ai sensi dell'art. 614 bis la somma di denaro dovuta dal sig. per ogni violazione o inosservanza CP_1 successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della d) adottare ogni altro Controparte_2 provvedimento opportuno nell'interesse dei minori e necessario per porre fine alle Per_1 Per_2 gravi inadempienze dell'altro genitore;
e) Con condanna al compenso ex D.M. 55/2014, oltre spese e oneri accessori.”.
Benché ritualmente citato non si è costituito in giudizio per l'udienza dell'11 gennaio CP_3
2024.
All'udienza predetta, fissata per la comparizione personale delle parti, la ricorrente ha spiegato nuova domanda chiedendo l'affido esclusivo dei figli minori, evidenziando la condotta gravemente inadempiente del resistente, il quale si opponeva sistematicamente a tutte le richieste di autorizzazione nell'interesse dei figli minori formulate dalla ricorrente alle autorità scolastiche ed extrascolastiche.
È stata pertanto disposta la notifica al resistente del verbale di udienza e fissata nuova udienza per il 2 maggio 2024.
Si è costituito in giudizio il quale, premesso che la casa coniugale era di proprietà della CP_1
ricorrente la quale sia in sede di separazione che in sede di divorzio aveva rinunciato ad ogni pretesa pagina 2 di 8 economica e/o forma di mantenimento da parte dell'ex marito, ha precisato che la stessa godeva difatti di una fonte importante di reddito dato dalla rendita degli immobili concessi in locazione e/o dalla vendita di altri siti sia in Sassari, sia in Provincia sia in altre regioni italiane e che non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa, non avendo alcun titolo di interior design.
Ha dedotto di svolgere la professione di agente di commercio, di occuparsi della vendita di spazi pubblicitari sulle riviste nazionali (es. Allegati ore) e su alcune riviste locali (riviste on line- Org_1
web e ), che percepiva corrispettivi provvigionali per circa € 60.000 lordi annui, figli di Org_2 un accordo con l'Agenzia per cui lavora, la quale, non potendo acquistare direttamente gli spazi pubblicitari in nome proprio, li faceva acquistare da lui di tal che, al netto dei costi di grafica, spazio editoriale, redirect, costi di web master, costo del fotografo, egli percepiva non più di
€1500.00/1600.00 mensili.
Ha aggiunto che la sua situazione economica si era aggravata durante la pandemia per Covid, che aveva reso impossibile lo svolgimento del lavoro dal febbraio 2020 per due anni, e quindi il pagamento della somma concordata per il mantenimento dei figli.
Ha allegato di sostenere il costo di € 500,00 mensili quale canone di locazione per un immobile adibito ad uso ufficio sito in Sassari alla Via Carlo Felice, oltre le spese per utenze e quota condominiale,
Org_ nonché un canone mensile di € 700,00, comprensivo di quote condominiali, oltre le utenze, ecc. per la locazione per una casa in cui soggiornare con i due bambini, sita in Sassari alla Via Raffa Garzia.
Ha quindi rappresentato di poter lavorare solo part time come di seguito indicato:
- - il lunedì, il mercoledì ed il venerdì mattina dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - durante la settimana in cui deve stare con i figli nei giorni predetti- poiché egli si reca a scuola alle 14.00 a prendere sia , sia prima va a fare la spesa per il pranzo e per la cena e dedica loro Per_1 Per_2
tutto il tempo fino alle ore 21.00. Ha aggiunto che il mercoledì accompagna il figlio Per_1
presso la sede della squadra di calcio, poiché questi si allena dalle ore 17.30 alle ore 20.00 e poi va a riprenderlo lo riporta a casa, gli fa fare la doccia, gli consegna gli abiti puliti e prepara la cena peri figli e che il venerdì accompagna il figlio a fare la preparazione atletica dalle Per_2
16.30 alle 18.20 presso la sede di in Sassari (Carbonazzi) e lo va a Organizzazione_4
riprendere per poi proseguire la giornata come su descritta;
- il martedì e del giovedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00, poiché alle 14.00 preleva da scuola i bambini, dopo aver fatto la spesa, li porta a casa, prepara loro il pranzo. Una volta eseguiti i compiti li accompagna ai rispettivi impegni sportivi, precisamente in detti giorni, uno presso la
(Li Punti) dalle 17.50 alle 20.00 e l'altro come sopra detto presso la sede della Org_5 scuola calcio . Una volta terminato l'impegno sportivo, i due bimbi vengono riportati Org_4
pagina 3 di 8 a casa sua, ove egli provvede a lavarli e preparare loro la cena e a riaccompagnarli a casa della madre alle ore 21.00 e mai prima.
Ha precisato che in sostanza su 20 lavorativi, egli lavorava solo 8 giorni a tempo pieno, poiché negli altri pomeriggi era impossibilitato a causa della permanenza dei bambini presso di sé e degli impegni di ciascuno di essi, atteso che la ricorrente si rifiutava di accompagnare i figli ai rispettivi allenamenti sportivi.
Ha anche dedotto che non aveva la disponibilità economica per pagare il mantenimento concordato, poiché provvedeva direttamente alle spese e alle esigenze dei due bambini, come da documentazione allegata, e che l'importo di € 500,00 era stato stabilito in data 18.10.2017 poiché il collocamento dei due minori era di fatto ben diverso, perché i bambini osservavano un orario scolastico continuato fino alle ore 16.30, dal lunedì al venerdì, poi ridotto alle ore 14,00 nel 2018 su decisione unilaterale della
Pt_1
Ha anche riferito, quanto alle scelte delle attività extra scolastiche dei minori, che la godendo Pt_1
di risorse economiche importanti, noncurante della disponibilità economica del aveva sempre CP_1
deciso da sola che sport far praticare ai due bimbi, anche contro la loro volontà, che aveva provveduto ad iscrivere presso una scuola privata di inglese, non condividendo la scelta con il resistente Per_1
ma imponendogli il pagamento del 50 % della quota mensile.
Ha infine allegato di aver sostenuto le spese straordinarie nell'interesse dei figli (per la pratica dell'attività sportiva, a titolo di spese mediche, scolastiche e di svago) senza condividere e chiedere alcuna somma alla Pt_1
Quanto al periodo estivo ha dedotto di poter godere di un breve periodo di ferie, di circa dieci giorni, precisamente dall'otto al diciotto agosto, e che pertanto poteva dedicare ai bambini solo questi giorni, mentre per contro la ricorrente ed i due figli, dalla fine dell'anno scolastico (metà giugno) sino a settembre, trascorrevano le lunghe vacanze presso la proprietà della in Stintino unitamente alla Pt_1
colf e tutto il personale di servizio, che la ricorrente prenotava presso la spiaggia privata antistante la propria abitazione per l'intero periodo estivo pretendendo che il resistente condividesse tale ingente spesa e che lo stesso si recasse a Stintino a prendere i bambini alle ore 14.00 per 14 giorni al mese e poi li riporti alle ore 22.00, dopo una mattinata di lavoro, sostenendo spese esorbitanti.
Ha infine rappresentato che era la a non rispettare gli orari ed i giorni di spettanza del Pt_1 CP_1
poiché e arbitrariamente decideva di partire in vacanza (in montagna, a Parigi, a Milano, ecc.) senza preavvertirlo ed imponendogli di tenere i figli oltre il giorno previsto e di accompagnarli a scuola al lunedì mattina, poiché rientrava in città quando desiderava.
pagina 4 di 8 Ha anche lamentato che la in passato era stata affetta da gravi patologie neuropsichiatriche, Pt_1
sembrava ancora incapace di preservare i due bambini dall'elevata conflittualità esistente tra le parti, esponendo i figli fin da piccoli a dinamiche familiari disfunzionali, anche minacciando ed inscenando il suicidio davanti ai figli, adottando nei loro confronti atteggiamenti e scelte non consoni all'età, ed ha auspicato che la stessa prenda coscienza della necessità di un percorso per superare o quanto meno alleggerire il trauma doloroso della separazione dal marito atteso che animata dalla vendetta, non perdeva occasione per attaccare il resistente con messaggi dai toni arroganti, per richiamare la sua attenzione, sempre alla presenza dei figli.
Ha concluso chiedendo: “In via principale 1. l'affidamento congiunto dei due minori e Per_1
, con limitazione per la circa le decisioni in merito alle cure, allo svolgimento di Per_2 Pt_1
attività extrascolastiche dei due minori;
2. Disporre il collocamento alternato dei due bambini in modo paritario presso i due genitori a settimane alterne, dal lunedì alla domenica sera alle ore 20.00 in inverno e ore 21.00/22.00 in estate;
3. Non individuare alcuna somma di denaro dovuta dal sig. CP_1
a titolo di mantenimento per i due minori. In via subordinata si chiede all'Ill.mo Tribunale di disporre:
4. perizia per accertare lo stato di salute della sig.ra e consigliare alla stessa un percorso Pt_1
psicologico per il recupero della serenità della stessa e principalmente dei due minori”.
La causa istruita con a sola produzione di referente documentale è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2 maggio 2024, fissata per la comparizione delle parti.
***
Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Deve difatti rigettarsi la richiesta formulata dalla di affido esclusivo dei figli minori Pt_1 Per_1
e Per_2
Si rileva che l'art. 337 bis c.c. dispone che, in caso, divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Ciò premesso si osserva che benché il si sia reso gravemente inadempiente all'obbligo di CP_1
corrispondere il mantenimento per i figli minori, pur tuttavia è pacifico, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte della , che il resistente trascorra ampi periodi con i figli Pt_1
esercitando il diritto dovere di visita come dettagliatamente indicato in comparsa di costituzione e risposta.
pagina 5 di 8 Tale circostanza depone per l'accoglimento della domanda del resistente di conferma dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con conseguente rigetto della richiesta di affido esclusivo formulata dalla Pt_1
Non può invece accogliersi la domanda di collocamento alternato dei due bambini in modo paritario presso i due genitori a settimane alterne, come richiesto dal considerato sia che tale opzione non CP_1
è conforme alla prassi consolidata di questo tribunale e ritenuto che in ragione dell'età degli stessi, 13 e
9 anni, l'accoglimento della domanda comporterebbe un gravissimo sconvolgimento delle abitudini dei minori e della loro routine ormai consolidata, con conseguente pregiudizio per i medesimi.
Si osserva che le allegazioni del secondo cui la sarebbe incapace di educare, curare e CP_1 Pt_1
mantenere la prole, sono rimaste del tutto sfornite di prova, di tal che la Ctu richiesta “per accertare lo stato di salute della sig.ra e consigliare alla stessa un percorso psicologico per il recupero Pt_1
della serenità della stessa e principalmente dei due minori” sarebbe fortemente esplorativa e pertanto inammissibile, non essendo emerso in giudizio alcun elemento, anche minimo, che possa far sorgere dubbi sulla capacità genitoriale della ricorrente.
A ciò si aggiunga che le stesse conclusioni spiegate dal relative all'affido paritario dei minori a CP_1
settimane alternate presso ciascun genitore stridono con le allegazioni del resistente e smentiscono con tutta evidenza le accuse relative alla cattiva condotta che la avrebbe posto e porrebbe in essere Pt_1
anche in danno della serenità dei figli.
Quanto alla richiesta di depositare la documentazione medica concernente gli asseriti problemi di salute della ricorrente che il resistente avrebbe voluto produrre agli atti del giudizio all'udienza del 2 maggio
2024, non solo la relativa domanda è tardiva, essendo il resistente decaduto dalle produzioni documentali ex artt. 167 e 473bis.156 c.p.c., ma per stessa ammissione del la predetta CP_1
documentazione sarebbe quella presa in considerazione dal Gip del Tribunale di Sassari con ordinanza del 05/04/2018 con cui il Gip ha archiviato la denuncia proposta dal CP_1
Quanto alle statuizioni economiche deve confermarsi a carico del resistente l'assegno CP_1
mensile per il mantenimento dei figli minori di € 500,00 come stabilito con la sentenza di divorzio n.
178/2020 in data 7 febbraio 2020 non essendo emersi mutamenti nella situazione di fatto e/o peggioramenti reddituali tali da giustificarne la riduzione, anche tenuto conto che il suddetto importo già stabilito nella stessa misura nella sentenza di separazione n. 1332/2017 emessa in data 19 ottobre
2017 non è mai stato indicizzato e si appalesa come il contributo minimo, tenuto conto della situazione patrimoniale del resistente, per soddisfare i bisogni primari ed essenziali dei figli minori le cui esigenze sono mutate in ragione dell'aumento dell'età (cfr. Cass. Civ. sent. n. n. 13664 del 29/04/2022).
pagina 6 di 8 Le Spese straordinarie nell'interesse dei figli continueranno a gravare in capo alle parti nella misura del
50 % come da protocollo CNF e l'Assegno Unico per i figli minori sarà percepito al 100 % dalla ricorrente (come era già stabilito per gli Assegni familiari) sia perché con la stessa i figli Pt_1
trascorrono la maggior parte del loro tempo e sia in ragione del provato inadempimento del CP_1
all'obbligo di corrispondere il mantenimento, di tal che ritiene il Collegio che l'intero importo dell'Assegno debba essere percepito dalla che lo utilizzerà per far fronte al soddisfacimento Pt_1
delle esigenze dei figli a cui da anni provvede in via esclusiva.
Deve quindi essere rigettata la domanda di condanna del resistente al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in quanto fortemente generica, non essendo stati allegati e provati i danni asseritamente subiti dalla stessa.
Deve infine ammonirsi il prescrivendo allo stesso di versare regolarmente l'assegno di CP_1
mantenimento in favore dei figli minori, nonché condannarsi il resistente al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. della somma di € 50,00 per ogni violazione o inosservanza successiva ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende, considerato il grave e protratto inadempimento all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, tanto che risulta documentalmente provato che lo stesso si stato già destinatario di atto di precetto per la somma di €
22.830,20, nonchè di un decreto penale di condanna in relazione all'art. 570 bis c.p..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore minimo per la fase studio e introduttiva e decisionale, uniche svolte, tenuto conto del tenore degli atti processuali, dello volgimento di due sole udienza e dell'assenza di particolari questioni giuridiche
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
1) rigetta la domanda di affido esclusivo formulato dalla ricorrente e conferma l'affidamento dei figli minori e in via condivisa ad entrambo i genitori;
Persona_3 Persona_4
2) conferma a carico del resistente l'assegno mensile per il mantenimento dei figli CP_1
minori in € 500,00 mensili oltre rivalutazione Istat su base annuale oltre al 50 % delle Spese
Org_ Straordinarie secondo il protocollo CNF. L'Assegno Unico erogato dall' per i figli minori sarà percepito al 100 %dalla ricorrente;
Parte_1
3) ammonisce il resistente prescrivendo allo stesso di versare regolarmente l'assegno CP_1
di mantenimento in favore dei figli minori;
pagina 7 di 8 4) condanna al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. della somma di € 50,00 per ogni CP_1
violazione o inosservanza successiva nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
5) rigetta nel resto;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano CP_1 in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge,
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 2 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
P
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.07.23 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari al C.so Parte_1 C.F._1
Margherita di Savoia n. 9 presso e nello studio dell' Avv. Maurizio Sogos (C.F. ) C.F._2
che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, alla Via Parigi 6, CP_1 C.F._3
07100, presso lo studio dell'Avv. Stefania Marras (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_1
Premesso che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 28.06.2008 in Sassari, che dall'all'unione coniugale erano nati i minori , a Sassari il 2.08.2010, e a Sassari il Per_1 Per_2
pagina 1 di 8 3.10.2014, che i coniugi si erano separati con sentenza n. 1332/2017 emessa in data 19 ottobre 2017 e che con sentenza n. 178/2020 in data 7 febbraio 2020 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendosi, tra le altre, sulle condizioni di mantenimento dei figli minori
[...]
e la conferma le condizioni assunte in sede di separazione, ha dedotto che Per_3 Persona_4
decorrere dal 19.10.2017, data della sentenza di separazione, il aveva omesso sistematicamente di CP_1 versarle quanto disposto dall'intestato Tribunale in ordine al mantenimento dei figli minori Per_1
e che lei, nonostante fosse casalinga, avendo dovuto smettere di lavorare come designer di Per_2
interni per poter seguire la crescita dei figli, provvedeva pertanto da sola al mantenimento dei figli, che aveva notificato al resistente atto di precetto per la somma di € 22.830,20, che il era stato CP_1
destinatario anche di un decreto penale di condanna in relazione all'art. 570 bis c.p., e che all'attualità era debitore della complessiva somma di € 37.037,13.
Ha aggiunto che il resistente si era reso inadempiente anche in ordine al pagamento delle spese straordinarie determinate nella misura del 50%, e che aveva violato e continua a violare le prescrizioni sul diritto di visita dei minori, trattenendo i figli meno del dovuto.
Ha concluso chiedendo: “a) ammonire il sig. per tutti i motivi di cui in espositiva e per CP_1
l'effetto condannarlo al pagamento dei danni in favore della sig.ra ; b) individuare Parte_1 ai sensi dell'art. 614 bis la somma di denaro dovuta dal sig. per ogni violazione o inosservanza CP_1 successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della d) adottare ogni altro Controparte_2 provvedimento opportuno nell'interesse dei minori e necessario per porre fine alle Per_1 Per_2 gravi inadempienze dell'altro genitore;
e) Con condanna al compenso ex D.M. 55/2014, oltre spese e oneri accessori.”.
Benché ritualmente citato non si è costituito in giudizio per l'udienza dell'11 gennaio CP_3
2024.
All'udienza predetta, fissata per la comparizione personale delle parti, la ricorrente ha spiegato nuova domanda chiedendo l'affido esclusivo dei figli minori, evidenziando la condotta gravemente inadempiente del resistente, il quale si opponeva sistematicamente a tutte le richieste di autorizzazione nell'interesse dei figli minori formulate dalla ricorrente alle autorità scolastiche ed extrascolastiche.
È stata pertanto disposta la notifica al resistente del verbale di udienza e fissata nuova udienza per il 2 maggio 2024.
Si è costituito in giudizio il quale, premesso che la casa coniugale era di proprietà della CP_1
ricorrente la quale sia in sede di separazione che in sede di divorzio aveva rinunciato ad ogni pretesa pagina 2 di 8 economica e/o forma di mantenimento da parte dell'ex marito, ha precisato che la stessa godeva difatti di una fonte importante di reddito dato dalla rendita degli immobili concessi in locazione e/o dalla vendita di altri siti sia in Sassari, sia in Provincia sia in altre regioni italiane e che non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa, non avendo alcun titolo di interior design.
Ha dedotto di svolgere la professione di agente di commercio, di occuparsi della vendita di spazi pubblicitari sulle riviste nazionali (es. Allegati ore) e su alcune riviste locali (riviste on line- Org_1
web e ), che percepiva corrispettivi provvigionali per circa € 60.000 lordi annui, figli di Org_2 un accordo con l'Agenzia per cui lavora, la quale, non potendo acquistare direttamente gli spazi pubblicitari in nome proprio, li faceva acquistare da lui di tal che, al netto dei costi di grafica, spazio editoriale, redirect, costi di web master, costo del fotografo, egli percepiva non più di
€1500.00/1600.00 mensili.
Ha aggiunto che la sua situazione economica si era aggravata durante la pandemia per Covid, che aveva reso impossibile lo svolgimento del lavoro dal febbraio 2020 per due anni, e quindi il pagamento della somma concordata per il mantenimento dei figli.
Ha allegato di sostenere il costo di € 500,00 mensili quale canone di locazione per un immobile adibito ad uso ufficio sito in Sassari alla Via Carlo Felice, oltre le spese per utenze e quota condominiale,
Org_ nonché un canone mensile di € 700,00, comprensivo di quote condominiali, oltre le utenze, ecc. per la locazione per una casa in cui soggiornare con i due bambini, sita in Sassari alla Via Raffa Garzia.
Ha quindi rappresentato di poter lavorare solo part time come di seguito indicato:
- - il lunedì, il mercoledì ed il venerdì mattina dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - durante la settimana in cui deve stare con i figli nei giorni predetti- poiché egli si reca a scuola alle 14.00 a prendere sia , sia prima va a fare la spesa per il pranzo e per la cena e dedica loro Per_1 Per_2
tutto il tempo fino alle ore 21.00. Ha aggiunto che il mercoledì accompagna il figlio Per_1
presso la sede della squadra di calcio, poiché questi si allena dalle ore 17.30 alle ore 20.00 e poi va a riprenderlo lo riporta a casa, gli fa fare la doccia, gli consegna gli abiti puliti e prepara la cena peri figli e che il venerdì accompagna il figlio a fare la preparazione atletica dalle Per_2
16.30 alle 18.20 presso la sede di in Sassari (Carbonazzi) e lo va a Organizzazione_4
riprendere per poi proseguire la giornata come su descritta;
- il martedì e del giovedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00, poiché alle 14.00 preleva da scuola i bambini, dopo aver fatto la spesa, li porta a casa, prepara loro il pranzo. Una volta eseguiti i compiti li accompagna ai rispettivi impegni sportivi, precisamente in detti giorni, uno presso la
(Li Punti) dalle 17.50 alle 20.00 e l'altro come sopra detto presso la sede della Org_5 scuola calcio . Una volta terminato l'impegno sportivo, i due bimbi vengono riportati Org_4
pagina 3 di 8 a casa sua, ove egli provvede a lavarli e preparare loro la cena e a riaccompagnarli a casa della madre alle ore 21.00 e mai prima.
Ha precisato che in sostanza su 20 lavorativi, egli lavorava solo 8 giorni a tempo pieno, poiché negli altri pomeriggi era impossibilitato a causa della permanenza dei bambini presso di sé e degli impegni di ciascuno di essi, atteso che la ricorrente si rifiutava di accompagnare i figli ai rispettivi allenamenti sportivi.
Ha anche dedotto che non aveva la disponibilità economica per pagare il mantenimento concordato, poiché provvedeva direttamente alle spese e alle esigenze dei due bambini, come da documentazione allegata, e che l'importo di € 500,00 era stato stabilito in data 18.10.2017 poiché il collocamento dei due minori era di fatto ben diverso, perché i bambini osservavano un orario scolastico continuato fino alle ore 16.30, dal lunedì al venerdì, poi ridotto alle ore 14,00 nel 2018 su decisione unilaterale della
Pt_1
Ha anche riferito, quanto alle scelte delle attività extra scolastiche dei minori, che la godendo Pt_1
di risorse economiche importanti, noncurante della disponibilità economica del aveva sempre CP_1
deciso da sola che sport far praticare ai due bimbi, anche contro la loro volontà, che aveva provveduto ad iscrivere presso una scuola privata di inglese, non condividendo la scelta con il resistente Per_1
ma imponendogli il pagamento del 50 % della quota mensile.
Ha infine allegato di aver sostenuto le spese straordinarie nell'interesse dei figli (per la pratica dell'attività sportiva, a titolo di spese mediche, scolastiche e di svago) senza condividere e chiedere alcuna somma alla Pt_1
Quanto al periodo estivo ha dedotto di poter godere di un breve periodo di ferie, di circa dieci giorni, precisamente dall'otto al diciotto agosto, e che pertanto poteva dedicare ai bambini solo questi giorni, mentre per contro la ricorrente ed i due figli, dalla fine dell'anno scolastico (metà giugno) sino a settembre, trascorrevano le lunghe vacanze presso la proprietà della in Stintino unitamente alla Pt_1
colf e tutto il personale di servizio, che la ricorrente prenotava presso la spiaggia privata antistante la propria abitazione per l'intero periodo estivo pretendendo che il resistente condividesse tale ingente spesa e che lo stesso si recasse a Stintino a prendere i bambini alle ore 14.00 per 14 giorni al mese e poi li riporti alle ore 22.00, dopo una mattinata di lavoro, sostenendo spese esorbitanti.
Ha infine rappresentato che era la a non rispettare gli orari ed i giorni di spettanza del Pt_1 CP_1
poiché e arbitrariamente decideva di partire in vacanza (in montagna, a Parigi, a Milano, ecc.) senza preavvertirlo ed imponendogli di tenere i figli oltre il giorno previsto e di accompagnarli a scuola al lunedì mattina, poiché rientrava in città quando desiderava.
pagina 4 di 8 Ha anche lamentato che la in passato era stata affetta da gravi patologie neuropsichiatriche, Pt_1
sembrava ancora incapace di preservare i due bambini dall'elevata conflittualità esistente tra le parti, esponendo i figli fin da piccoli a dinamiche familiari disfunzionali, anche minacciando ed inscenando il suicidio davanti ai figli, adottando nei loro confronti atteggiamenti e scelte non consoni all'età, ed ha auspicato che la stessa prenda coscienza della necessità di un percorso per superare o quanto meno alleggerire il trauma doloroso della separazione dal marito atteso che animata dalla vendetta, non perdeva occasione per attaccare il resistente con messaggi dai toni arroganti, per richiamare la sua attenzione, sempre alla presenza dei figli.
Ha concluso chiedendo: “In via principale 1. l'affidamento congiunto dei due minori e Per_1
, con limitazione per la circa le decisioni in merito alle cure, allo svolgimento di Per_2 Pt_1
attività extrascolastiche dei due minori;
2. Disporre il collocamento alternato dei due bambini in modo paritario presso i due genitori a settimane alterne, dal lunedì alla domenica sera alle ore 20.00 in inverno e ore 21.00/22.00 in estate;
3. Non individuare alcuna somma di denaro dovuta dal sig. CP_1
a titolo di mantenimento per i due minori. In via subordinata si chiede all'Ill.mo Tribunale di disporre:
4. perizia per accertare lo stato di salute della sig.ra e consigliare alla stessa un percorso Pt_1
psicologico per il recupero della serenità della stessa e principalmente dei due minori”.
La causa istruita con a sola produzione di referente documentale è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2 maggio 2024, fissata per la comparizione delle parti.
***
Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Deve difatti rigettarsi la richiesta formulata dalla di affido esclusivo dei figli minori Pt_1 Per_1
e Per_2
Si rileva che l'art. 337 bis c.c. dispone che, in caso, divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Ciò premesso si osserva che benché il si sia reso gravemente inadempiente all'obbligo di CP_1
corrispondere il mantenimento per i figli minori, pur tuttavia è pacifico, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte della , che il resistente trascorra ampi periodi con i figli Pt_1
esercitando il diritto dovere di visita come dettagliatamente indicato in comparsa di costituzione e risposta.
pagina 5 di 8 Tale circostanza depone per l'accoglimento della domanda del resistente di conferma dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con conseguente rigetto della richiesta di affido esclusivo formulata dalla Pt_1
Non può invece accogliersi la domanda di collocamento alternato dei due bambini in modo paritario presso i due genitori a settimane alterne, come richiesto dal considerato sia che tale opzione non CP_1
è conforme alla prassi consolidata di questo tribunale e ritenuto che in ragione dell'età degli stessi, 13 e
9 anni, l'accoglimento della domanda comporterebbe un gravissimo sconvolgimento delle abitudini dei minori e della loro routine ormai consolidata, con conseguente pregiudizio per i medesimi.
Si osserva che le allegazioni del secondo cui la sarebbe incapace di educare, curare e CP_1 Pt_1
mantenere la prole, sono rimaste del tutto sfornite di prova, di tal che la Ctu richiesta “per accertare lo stato di salute della sig.ra e consigliare alla stessa un percorso psicologico per il recupero Pt_1
della serenità della stessa e principalmente dei due minori” sarebbe fortemente esplorativa e pertanto inammissibile, non essendo emerso in giudizio alcun elemento, anche minimo, che possa far sorgere dubbi sulla capacità genitoriale della ricorrente.
A ciò si aggiunga che le stesse conclusioni spiegate dal relative all'affido paritario dei minori a CP_1
settimane alternate presso ciascun genitore stridono con le allegazioni del resistente e smentiscono con tutta evidenza le accuse relative alla cattiva condotta che la avrebbe posto e porrebbe in essere Pt_1
anche in danno della serenità dei figli.
Quanto alla richiesta di depositare la documentazione medica concernente gli asseriti problemi di salute della ricorrente che il resistente avrebbe voluto produrre agli atti del giudizio all'udienza del 2 maggio
2024, non solo la relativa domanda è tardiva, essendo il resistente decaduto dalle produzioni documentali ex artt. 167 e 473bis.156 c.p.c., ma per stessa ammissione del la predetta CP_1
documentazione sarebbe quella presa in considerazione dal Gip del Tribunale di Sassari con ordinanza del 05/04/2018 con cui il Gip ha archiviato la denuncia proposta dal CP_1
Quanto alle statuizioni economiche deve confermarsi a carico del resistente l'assegno CP_1
mensile per il mantenimento dei figli minori di € 500,00 come stabilito con la sentenza di divorzio n.
178/2020 in data 7 febbraio 2020 non essendo emersi mutamenti nella situazione di fatto e/o peggioramenti reddituali tali da giustificarne la riduzione, anche tenuto conto che il suddetto importo già stabilito nella stessa misura nella sentenza di separazione n. 1332/2017 emessa in data 19 ottobre
2017 non è mai stato indicizzato e si appalesa come il contributo minimo, tenuto conto della situazione patrimoniale del resistente, per soddisfare i bisogni primari ed essenziali dei figli minori le cui esigenze sono mutate in ragione dell'aumento dell'età (cfr. Cass. Civ. sent. n. n. 13664 del 29/04/2022).
pagina 6 di 8 Le Spese straordinarie nell'interesse dei figli continueranno a gravare in capo alle parti nella misura del
50 % come da protocollo CNF e l'Assegno Unico per i figli minori sarà percepito al 100 % dalla ricorrente (come era già stabilito per gli Assegni familiari) sia perché con la stessa i figli Pt_1
trascorrono la maggior parte del loro tempo e sia in ragione del provato inadempimento del CP_1
all'obbligo di corrispondere il mantenimento, di tal che ritiene il Collegio che l'intero importo dell'Assegno debba essere percepito dalla che lo utilizzerà per far fronte al soddisfacimento Pt_1
delle esigenze dei figli a cui da anni provvede in via esclusiva.
Deve quindi essere rigettata la domanda di condanna del resistente al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in quanto fortemente generica, non essendo stati allegati e provati i danni asseritamente subiti dalla stessa.
Deve infine ammonirsi il prescrivendo allo stesso di versare regolarmente l'assegno di CP_1
mantenimento in favore dei figli minori, nonché condannarsi il resistente al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. della somma di € 50,00 per ogni violazione o inosservanza successiva ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende, considerato il grave e protratto inadempimento all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, tanto che risulta documentalmente provato che lo stesso si stato già destinatario di atto di precetto per la somma di €
22.830,20, nonchè di un decreto penale di condanna in relazione all'art. 570 bis c.p..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore minimo per la fase studio e introduttiva e decisionale, uniche svolte, tenuto conto del tenore degli atti processuali, dello volgimento di due sole udienza e dell'assenza di particolari questioni giuridiche
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
1) rigetta la domanda di affido esclusivo formulato dalla ricorrente e conferma l'affidamento dei figli minori e in via condivisa ad entrambo i genitori;
Persona_3 Persona_4
2) conferma a carico del resistente l'assegno mensile per il mantenimento dei figli CP_1
minori in € 500,00 mensili oltre rivalutazione Istat su base annuale oltre al 50 % delle Spese
Org_ Straordinarie secondo il protocollo CNF. L'Assegno Unico erogato dall' per i figli minori sarà percepito al 100 %dalla ricorrente;
Parte_1
3) ammonisce il resistente prescrivendo allo stesso di versare regolarmente l'assegno CP_1
di mantenimento in favore dei figli minori;
pagina 7 di 8 4) condanna al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. della somma di € 50,00 per ogni CP_1
violazione o inosservanza successiva nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
5) rigetta nel resto;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano CP_1 in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge,
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 2 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
P
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