Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 7 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5158/2024
Promossa da
CA EL (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._1
FRANCESCO GIUFFRIDA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Martino Cilestri, 41
-ricorrente-
Contro
I.N.P.S. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Roberto Fantini di Roma
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (c.f. ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA MAZZA, nel cui studio in Mesoraca ha eletto domicilio, via San Giovanni, 16
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
27/3/2024, e avverso due sottostanti avvisi di addebito emessi dall'NP e aventi ad oggetto contributi
IVS e somme aggiuntive dovuti alla Gestione commercianti e relativi agli anni dal 2012 al 2017,
dell'importo complessivo di euro 28.446,45. Qualificava preliminarmente l'impugnazione proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto venisse contestato il diritto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a procedere esecutivamente. Eccepiva innanzitutto l'omessa notifica degli avvisi di addebito, asseritamente notificati nelle date del 16/8/2018 e del 21/9/2018 e, nel merito, l'intervenuta prescrizione. Rilevava
al riguardo che, tenuto conto delle annualità dei contributi in oggetto, fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione e che, anche nell'ipotesi di regolare notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate, fosse ugualmente decorso il suddetto termine fra le date di notifica relative all'anno 2018 e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, coincidente con quella del 27/3/2024, considerato altresì il mancato compimento di atti interruttivi. Invocava l'applicazione nella specie del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995, anche nell'ipotesi di prescrizione successiva, considerata la natura di atto amministrativo dell'avviso di addebito, la mancata conversione del suddetto termine quinquennale in quello ordinario decennale e, dunque, l'inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, fosse dichiarato prescritto il diritto dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione di procedere all'esecuzione dei crediti in oggetto.
Con decreto del 10/6/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'NP (con memoria solo nella prima pagina relativa ad altro giudizio ma nel merito inerente alla controversia in esame), esponendo che la ricorrente fosse stata iscritta alla gestione commercianti e che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento fossero relativi ad “emissione 01/2017”. In particolare esponeva che l'avviso di addebito n. 59320180003931332000 avesse ad oggetto contributi e sanzioni relativi agli anni 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017, che fosse stato notificato il 16/8/2018 e che fosse stato parzialmente sgravato per le partite di credito successive alla data di cancellazione;
con riferimento all'avviso di addebito n. 59320180006226715000, deduceva che lo stesso avesse ad oggetto contributi e sanzioni relativi agli anni 2012 e 2013 e che fosse stato notificato in data 21/9/2018.
Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebito nelle date risultanti dalla documentazione allegata. Eccepiva altresì l'inammissibilità
dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta, per gli assunti vizi formali e di notifica, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Nel merito, relativamente all'eccezione di prescrizione, deduceva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito stante la mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori. Chiedeva
in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario ex art. 421 c.p.c. la produzione in giudizio degli atti esecutivi compiuti successivamente all'iscrizione a ruolo ovvero che l'NP fosse autorizzato a produrre la documentazione trasmessa dallo stesso.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi inerenti al ruolo e all'omessa notifica degli avvisi di addebito, da ricondurre all'operato dell'ente impositore quale titolare del credito e,
quindi, unico soggetto legittimato passivo nel giudizio. Rilevava al riguardo che il concessionario avesse solo l'obbligo di assolvere al mandato conferito dagli enti creditori di recupero dei crediti. Con
riferimento all'eccezione di prescrizione, rilevava che la stessa non fosse maturata, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da covid-19. Alla luce della stessa, osservava che la sospensione legale delle attività connesse alla notifica e alla riscossione fosse andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali legati a dette attività, con la conseguenza che non fosse maturata nella specie alcuna prescrizione. Chiedeva in definitiva la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, deducendo l'insussistenza dei presupposti fondamentali della tutela cautelare, vale a dire del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile (periculum in mora), che avrebbero dovuto coesistere nel caso di specie non bastando la presenza di uno solo di essi. Nel merito chiedeva il rigetto dei motivi di ricorso siccome infondati e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento degli stessi, chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva attesa la riferibilità dei medesimi motivi solo all'ente creditore.
Con provvedimento del 26/11/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione del giudizio,
previa concessione di termine per il deposito di note. Con provvedimento comunicato alle parti,
questo giudice ha disposto che l'udienza già fissata del 7 aprile 2025 fosse sostituita dal “deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Solo l'NP ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito e, unitamente ad essa, l'eccezione sollevata dall'NP di inammissibilità dell'opposizione, la quale peraltro va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999,
avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare l'effettiva data e la regolarità della notifica degli avvisi di addebito impugnati.
L'NP ha prodotto i referti di notifica dei suddetti atti dai quali si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita. In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che gli avvisi di addebito n.
59320180003931332000 (1) e n. 59320180006226715000 (2) sono stati notificati con raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento nelle date, rispettivamente, del 16/8/2018 e del 21/9/2018.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018)”.
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii
di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Nella specie, pertanto, per gli avvisi di addebito impugnati, la notifica deve considerarsi avvenuta nelle date indicate negli avvisi di ricevimento sottoscritti dal consegnatario (16/8/2018 e 21/9/2018);
non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che i suddetti avvisi di ricevimento,
debitamente consegnati presso la residenza della ricorrente in San Giovanni La Punta, via Pensavalle,
40, risultano sottoscritti da persona ivi rinvenuta. Dall'esame degli avvisi di ricevimento si evince inoltre il numero delle raccomandate con le quali è stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra gli stessi e i rispettivi avvisi di addebito.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva - e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica degli stessi – non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli atti in esame e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione) così come la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (da identificarsi con l'eccezione di omessa notifica dei suddetti atti). Passando ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Al riguardo si osserva che trova applicazione anche in questo caso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge 335/1995; in ordine all'applicabilità dello stesso, si rinvia per relationem
a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine –
pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24,
comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica
soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di
giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'NP, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ciò detto, venendo all'esame degli avvisi di addebito impugnati, la prescrizione successiva non può
ritenersi maturata, dovendo tener conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19.
Orbene, considerate le date di notifica degli avvisi di addebito (16/8/2018 e 21/9/2018), si rileva che,
dalle stesse fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (27/3/2024 indicata dalla ricorrente e rimasta incontestata), la prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale.
Occorre infatti precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, e ciò come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023
emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, premesse le date di notifica degli avvisi di addebito, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il termine di prescrizione non era ancora decorso, con la conseguenza che i crediti portati dagli avvisi di addebito e dunque dell'intimazione di pagamento stessa non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali,
devono ritenersi dovuti.
L'opposizione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate, in favore di ognuno degli enti resistenti, nella complessiva somma di euro 3.290,00, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione dichiaratosi antistatario. Così deciso in Catania il 7 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio