Sentenza 29 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/11/2021, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2021
N. 01428/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00593/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2021, proposto da
Ck Hutchison Networks Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato, Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 16 marzo 2021, conosciuto dalla ricorrente con le comunicazioni comunali prot n. 51631 del 30 marzo 2021 e n. 51623 del 30.03.2021;
- della deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 17 marzo 2021, recante “approvazione Tariffe Canone Unico anno 2021”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Ck Hutchison Networks Italia S.p.A. (d’ora in poi Ck), titolare di due infrastrutture ubicate nel territorio comunale di Vicenza, e dei relativi contratti di concessione, entrambi in scadenza, ha ricevuto dall’Ente comunale citato le note prot. nn. 51631 e 51632 del 30 marzo 2021, con le quali l’Amministrazione ha comunicato di aver provveduto ad approvare il nuovo “regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale”, nonché le relative tariffe per la determinazione del nuovo canone unico.
Con le medesime note il Comune ha invitato l’odierna ricorrente ad addivenire alla stipulazione di nuovi atti concessori con la determinazione di un canone annuo pari ad € 15.000,00.
Con pec del 13 aprile 2021 la società ricorrente ha riscontrato le suddette note manifestando interesse a rinnovare la concessione, facendo presente che il fornitore di CK (Divitel s.p.a.) si sarebbe messo in contatto con il Comune per i necessari adempimenti.
La ricorrente, con ricorso depositato in data 14 giugno 2021 ha, d'altronde, impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe e, conseguentemente, ne ha chiesto l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. la determinazione del canone per gli impianti di telefonia da parte del Comune si risolverebbe in uno <<speciale trattamento>>, contrastante con le disposizioni della legge finanziaria n. 160/2019 e segnatamente con i commi 824 e ss. dell’art.1;
2. l’art. 48, comma 4, del regolamento C.U.P. (canone unico patrimoniale), sarebbe illegittimo, per violazione dell’art. 1, comma 824, l. n. 160 del 2019, in quanto impone un generalizzato incremento del canone in caso di c.d. cositing , addirittura nella misura del 50% per ogni ulteriore gestore indipendentemente dal fatto che la condivisione dell’infrastruttura non comporta, per l’amministrazione, maggiori oneri di manutenzione; inoltre, contrasterebbe con la ratio della normativa interna e comunitaria di favore rispetto all’applicazione degli istituti di co-siting e sharing , finendo per integrare l’imposizione di un canone e di un onere ulteriore rispetto a quelli tassativamente previsti e per violare anche il principio di neutralità tecnologica sancito dall’art. 4 del CCE, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie e non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre;
3. sarebbero illegittimi anche gli artt. 37, comma 5, lett. g., 38, comma 7 e 53, in quanto, in violazione dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003, imporrebbero oneri ulteriori rispetto al solo pagamento del canone unico;
4. la delibera di determinazione delle tariffe sarebbe, altresì, illegittima in quanto adottata da organo incompetente, la Giunta Municipale essendo stata delegata dall’art. 48 non alla mera determinazione delle tariffe, bensì alla definizione del canone tout court , in violazione dell’art. 1, comma 821, l. n. 160 del 2019, che ha rimesso al Consiglio Comunale la disciplina dello stesso; sotto altro profilo, la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 17 marzo 2021, con la quale vengono approvate le relative tariffe, sarebbe viziata per violazione dell’art. 45 del predetto regolamento, non essendo stati coinvolti i soggetti destinatari dei suoi effetti;
5. sarebbe illegittimo, altresì, l’art. 49 della disciplina regolamentare, relativo alle occupazioni del territorio comunale con cavi e condutture, in quanto fedelmente riproduttivo della previsione di cui all’art. 1, comma 831, l. n. 160 del 2019, tale ultima norma violando l’art. 42 della Direttiva UE 2018/1972, poiché, nel porre l’onere economico anche a carico dell’”utilizzatore mediato” dell’infrastruttura facente capo al concessionario, determinerebbe un’imposizione contributiva non giustificata, e neppure preordinata allo scopo e agli obiettivi della Direttiva, atteso che l’Ente, in questo modo, conseguirebbe una pluralità di contributi per un’occupazione di sottosuolo sostanzialmente unica, con conseguenti oneri aggiuntivi per i gestori a prescindere dal fatto che la condivisione stessa abbia dato luogo ad un incremento di occupazione di suolo pubblico; secondo parte ricorrente, quindi, in caso di dubbi interpretativi occorrerebbe procedere a rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per sottoporre il seguente quesito: <<Dica l’Ill.ma Corte di Giustizia l’art. 42 della Direttiva UE 2018/1972 recante il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e/o la l’art.13 della Direttiva autorizzazioni 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), così come interpretata dalla stessa Corte di Giustizia UE, nelle cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/11, che ha ritenuto che può essere debitore del contributo per i diritti di installazione delle strutture, previsto all’articolo 13 della direttiva 2002/20, solo il titolare dei detti diritti, che è anche il proprietario delle strutture installate sulle proprietà pubbliche o private interessate, al di sopra o sotto di esse, ostino ad una normativa nazionale, come l’art. 1 comma 831 della Legge n. 160/2019, che consente ai Comuni di imporre il pagamento del canone unico anche nei confronti dei soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze>>;
6. secondo parte ricorrente il canone unico introdotto dal legislatore, avendo unificato e uniformato disparate tipologie di entrate, tributarie e patrimoniali, sarebbe in contrasto con i principi di certezza normativa, in particolare con riferimento all’imposizione delle “tariffe” poste a carico degli utilizzatori di aree pubbliche, soprattutto quando si tratti di operatori di infrastrutture di pubblica utilità; il dettato dell’art. 816 impedirebbe, essendo eccessivamente ampia la tipologia di prestazioni imposte, di individuare non solo l’Autorità giurisdizionale competente, ma anche di sussumere il caso concreto alla fattispecie normativa che lo disciplini ed alle sanzioni eventualmente applicabili, con conseguente violazione degli artt. 3, 15 e 21 Cost.; parimenti viziato sarebbe il combinato disposto del comma 826 con il comma 817, art. 1, essendo stato attribuito agli Enti locali un potere eccessivamente discrezionale in mancanza di specifici criteri e limiti stabiliti dal legislatore;
7. sarebbe costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 11 Cost., nonché con gli artt. 3, 15 e 41 Cost., anche il comma 831, nella parte in cui prevede che “il canone è dovuto” “dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”; la disciplina violerebbe sia le direttive comunitarie, sia diritti fondamentali costituzionalmente protetti, determinando una doppia imposizione a danno dell’occupante gli impianti di proprietà altrui;
Si è costituito in giudizio il Comune di Vicenza contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 17 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Premessa normativa.
L’oggetto della presente controversia concerne l’interpretazione e l’applicazione della normativa di cui alla citata l. n. 160 del 2019, con riferimento ai commi da 816 a 831, la conformità della stessa ai principi e alle norme costituzionali ed eurounitarie, nonché, a valle e principalmente, la conformità degli atti regolamentari ed attuativi posti in essere dal Comune resistente.
Stante la sostanziale novità delle questioni sottoposte al giudizio di questo TAR, trattandosi di normativa applicabile solo dal 1 gennaio 2021, è opportuno, pertanto, dar conto in modo analitico delle disposizioni normative di primo e secondo grado che vengono in gioco e degli atti amministrativi attuativi contestati.
1.1. Preliminarmente, occorre rammentare che l’attività svolta da parte ricorrente, in relazione alla quale la stessa ha interesse a coltivare il presente giudizio, come dedotto in ricorso, è quella di realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di reti di comunicazione elettroniche e tecnologiche, la rivendita di ospitalità o sublocazione dei siti per tlc a soggetti terzi, la produzione e rivendita di energia, la ricerca, acquisizione e costruzione siti o apparati per tlc.
Nello specifico, l’interesse di CK ad impugnare discende dalla titolarità di due infrastrutture di comunicazione elettronica site nel Comune di Vicenza in relazione alle quali deve essere rinnovata la relativa concessione per l’occupazione del suolo pubblico.
Al riguardo, va rammentato che la normativa speciale approntata dal legislatore statale con le disposizioni di cui agli artt. 86 e ss., d.lgs. n. 259 del 2003 è caratterizzata da un particolare “ favor ” (in tal senso, si veda Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2033) per l’installazione e le connesse opere modificative e manutentive di infrastrutture quali quelle di proprietà e gestite dalla società ricorrente nel caso di specie.
È improntata a tale ratio di favore anzitutto la previsione di cui all’art. 86, comma 1, laddove è previsto che <<le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico …. rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture>>; parimenti, il comma 3 della medesima disposizione, sottolinea la particolare “natura” delle infrastrutture in questione, assimilando le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, ad ogni effetto <<alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto>>.
L’art. 90, ancora, si riferisce agli impianti di telecomunicazioni in termini di “opere aventi carattere di pubblica utilità”, e l’art. 93 (rubricato “divieto di imporre altri oneri”), di particolare interesse nell’ambito della decisione della presente controversia, dispone che <<gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507>>.
1.2. Come più sopra ricordato, il legislatore statale, con l’emanazione della l. 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto il c.d. canone unico patrimoniale (CUP) stabilendo, all’art. 1, comma 816, che <<a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi>>.
Il comma 817, quindi, precisa che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il comma 819, definisce il presupposto del canone, individuandolo:
a) nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) nella diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si tratta di due presupposti alternativi, in quanto l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma (così il comma 820).
Nella controversia che ci occupa, non viene in esame, e non verrà, pertanto, approfondita, la natura, tributaria o patrimoniale dell’imposizione relativa al CUP, in quanto, in ogni caso, non si tratta di un mero prezzo/corrispettivo per l’occupazione del suolo pubblico, ma di una prestazione patrimoniale imposta che “supera”, sostituendole, tutte le precedenti forme di imposizione poste a carico dei soggetti che occupano il suolo pubblico ovvero pongono in essere atti di diffusione di messaggi pubblicitari.
Non a caso, il comma 847, sancisce l’abrogazione dei capi I e II, d.lgs. n. 507 del 1993, gli artt. 62 e 63, d.lgs. n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme della l. n. 160 del 2019.
Ancorché la norma preveda che il canone è comunque “comprensivo” <<di qualunque canone ricognitorio o concessorio>>, non si tratta di un mero “assorbimento” di precedenti istituti giuridici di diversa natura e presupposti, ma di un nuovo istituto, autonomo nella disciplina e nei presupposti, il cui solo elemento di “raccordo” con il “passato” è costituito dal dato, contabile, dell’invarianza di gettito.
Il legislatore, cioè, “nel novellare” l’entrata patrimoniale correlata ai presupposti impositivi predetti, ha inteso garantire agli Enti comunali lo stesso gettito complessivo che agli stessi derivava dall’applicazione dei previgenti istituti.
A questo proposito, è, ai fini della presente decisione, e tenuto conto, altresì, delle contestazioni sollevate dal Comune di Vicenza, fondamentale sottolineare come l’”invarianza” garantita dal legislatore non riguardi tanto il singolo rapporto concessorio o il singolo tributo o entrata patrimoniale, ma il complessivo gettito e, quindi, la complessiva entrata finanziaria che gli Enti comunali si vedevano garantita dall’applicazione dell’insieme di tutti gli istituti previgenti.
A tal fine, pertanto, con il comma 817, bilanciando il dovere di predeterminazione statuale della tariffa “standard”, al fine di garantire il rispetto dell’art. 23 Cost., con la necessità di salvaguardare gli spazi di autonomia finanziaria dei singoli Enti territoriali, in conformità agli artt. 117, 118 e 119 Cost., il legislatore ha, come detto, attribuito agli Enti medesimi il potere di disciplinare il canone in modo da assicurare l’invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe.
L’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 817, peraltro, al fine di evitare possibili contrarietà con l’art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell’”invarianza di gettito” quale limite “bidirezionale” per le determinazioni comunali: l’Ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla.
Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione “in aumento” del canone da parte dei Comuni.
Il legislatore, invece, ha chiaramente delimitato i poteri dei Comuni “infra limite di gettito”, da un lato, attribuendo agli stessi poteri regolamentari, affinché possano dettare la necessaria disciplina secondaria idonea a modulare l’applicazione del canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale; dall’altro lato, individuando anche i criteri e parametri utilizzabili dagli Enti per procedere a tale modulazione applicativa.
In tal senso, il comma 821, prevede che il canone è disciplinato dagli enti, <<con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285>>.
Si ricorda che l’art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce a Province e Comuni <<il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo>>.
Nel caso di specie, d’altronde, con riguardo al soggetto passivo del canone, è il legislatore a specificarlo: il canone, infatti, è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato (così, il comma 823).
Attraverso il comma 824, in conformità a quanto sopra esposto, il legislatore, con riguardo al canone relativo alle occupazioni di suolo, ovvero la fattispecie di cui al comma 819, lett. a), ha previsto che <<il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni…..>>.
Quelli che precedono sono gli specifici parametri che il Comune può e deve prendere in considerazione per modulare il CUP – eventualmente attraverso l’applicazione di coefficienti ad essi correlati – in relazione alle diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico nell’ambito del proprio territorio, strumenti ai quali può aggiungersi, come detto, la “variazione” della tariffa base statuale, quando ciò sia necessario per garantire l’invarianza di gettito.
Proprio con riferimento alla tariffa, il legislatore, ai commi 826 e 827, ha precisato la tariffa standard annua, diversificata a seconda della dimensione dei Comuni, e della durata dell’occupazione, tariffa, come detto, modificabile ai sensi e nei limiti di quanto indicato nel comma 817.
Il legislatore, poi, detta, al comma 831, una disciplina speciale valevole esclusivamente per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete: in tali casi, la disciplina statuale ha stabilito un criterio basato sull’applicazione della tariffa non in relazione alla superficie occupata, ma al numero delle rispettive utenze moltiplicate, determinando così una tariffa forfetaria/utenza, con distinzione a seconda della dimensione del Comune; il legislatore, in ogni caso, ha previsto che l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.
Il CUP e, quindi, la disciplina che precede, come detto, trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 2021: con tale espressa indicazione temporale il legislatore, per un verso, ha chiaramente escluso un’applicazione retroattiva del CUP; per altro verso, d’altronde, ne ha imposto l’osservanza, in via generale, in relazione a tutti i rapporti nuovi, ovvero in corso, qualora cioè non siano già esauriti al 1 gennaio 2021 e a partire da tale data.
Più precisamente, poiché la concessione di suolo pubblico determina l’instaurazione di un rapporto pubblicistico di durata, sia esso temporaneo ovvero permanente, con il soggetto concessionario, il nuovo CUP si applicherà non solo alle nuove concessioni, ma anche a quelle già in essere, a partire dall’anno 2021 a seguire.
La normativa, in tal senso, viene a conformare il rapporto modificando il contenuto dell’obbligazione pubblicistica a carico del concessionario, il quale è tenuto, così come il Comune di riferimento, a partire dal 2021, ad adeguarsi alla nuova disciplina che precede.
Infine, occorre dar conto del fatto che il legislatore, attraverso l’art. 40, comma 5 ter , d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, da l. 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto, nel corpus normativo che precede, l’art. 831 bis , ai sensi del quale <<gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>.
In tal modo, il legislatore ha inteso modificare la pur recente normativa sopra richiamata introducendo una disciplina speciale “su misura” per gli operatori che forniscono servizi della medesima tipologia di quelli oggetto della presente controversia e che, proprio come nel caso che ci occupa –come si dirà anche nel prosieguo -, non rientrano nella previsione di cui al comma 831.
1.3. Veniamo, quindi, alla disciplina regolamentare approvata dal Consiglio comunale e a quella attuativa deliberata dalla Giunta comunale del Comune di Vicenza, oggetto delle contestazioni di parte ricorrente.
Il Comune di Vicenza, in applicazione della l. n. 160 del 2019 citata, ha approvato, con delibera C.C. n. 17 del 16 marzo 2021, il regolamento con il quale, ex art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’art. 1, commi da 816 a 845, l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Il capo IV del regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni (in tal senso, si veda l’art. 33 del regolamento).
In particolare, per quanto concerne i criteri per la determinazione della tariffa del canone, l’art. 45 prevede che le tariffe su base annua e giornaliera necessarie alla determinazione del canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019>>; la disposizione precisa che sono elementi per la determinazione del canone: • la tariffa base, che si diversifica a seconda delle occupazioni temporanee o permanenti; • il coefficiente di valutazione economica “CE”, che è il valore attribuito all’attività connessa all’occupazione.
La disposizione precisa che le tariffe base ed i coefficienti di valutazione economica “CE”, suddivisi per tipologia di occupazione, verranno definiti annualmente dalla Giunta comunale con specifica deliberazione, sentite le associazioni di categoria, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; la mancata adozione del predetto provvedimento costituirà implicita conferma delle tariffe a quel momento vigenti.
Il comma 4, prevede, quindi, che la misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:
CALCOLO DEL CANONE - OCCUPAZIONI PERMANENTI
Formula: Tariffa Base x CE x mq/ml dove CE è il coefficiente di valutazione economica.
Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, quale corrispettivo annuale.
CALCOLO DEL CANONE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Formula: Tariffa Base x CE x gg x mq/ml dove CE è il coefficiente di valutazione economica; gg sono i giorni previsti in concessione.
Il comma 6, significativamente, prevede che la tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, le strade del Comune sono classificate in due categorie in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Tale classificazione è previsto possa essere aggiornata con deliberazione di Giunta comunale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della deliberazione.
Il comma 8, prevede che, tenuto conto della natura contrattuale del canone, previa propria decisione, la Giunta comunale può, tra le altre cose, <<accordare, in casi di particolare interesse pubblico che verranno adeguatamente motivati, riduzioni del canone fino alla sua totale esenzione>>.
A fronte di una tale previsione generale, il regolamento prevede due fattispecie “speciali”, delle quali una – l’art. 49 - è sostanzialmente “disegnata” in conformità al comma 831 dell’art. 1, l. n. 160 del 2019; l’altra, - l’art. 48 - è del tutto “centrifuga” rispetto, non solo alle linee generali del CUP come dettate dagli artt. da 33 e ss. del regolamento, ma, soprattutto, alle sopra ricordate previsioni della legge finanziaria del 2019.
La prima delle due citate norme regolamentari “speciali” prevede che <<per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria pari a € 1,00 (Comuni con oltre 20.000 abitanti) così come prevista dall’articolo 1 comma 831 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.. 2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. 3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. 4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. 5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>.
Con riferimento all’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, l’art. 48 del regolamento (rubricato “Occupazione permanente di aree per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile”) prescrive, invece, che <<1. per impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura di servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, il canone minimo annuo verrà definito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, per ogni delimitazione di impianto occupante sino a 30 mq. Di superficie e per un singolo gestore. 2. Il canone annuo forfettario è incrementato proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedente i 30 mq. di cui sopra, in ragione di 1/30 del canone forfettario. 3. In caso di necessità di corridoio per l’accesso carrabile, ai fini della superficie di calcolo del canone, lo spazio di tale corridoio è conteggiato con coefficiente di riduzione pari a 0,1. 4. Qualora una delimitazione di impianto sia utilizzata da più gestori, il canone come sopra calcolato sarà aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore. Il canone risultante sarà ripartito in parti uguali tra i gestori utilizzanti la delimitazione di impianto; 5. È facoltà dell’Amministrazione valutare la possibilità di riduzione del canone in funzione di futuri regolamenti (Piano Antenne) che disciplinino la pianificazione delle stazioni radio base>>.
L’analisi della disposizione che precede e del rapporto con le altre disposizioni del regolamento e della normativa statale verrà svolto nel prosieguo.
Ai fini del giudizio in esame, va, altresì, dato conto del fatto che:
- l’art. 37 disciplina la presentazione delle domande di occupazione, e, per quanto in questa sede di interesse, al comma 5, lett. g, prevede che la domanda di concessione o autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità, <<l’impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione ove richiesta per la specifica occupazione>>;
- nello stesso senso, l’art. 38, comma 7, prevede che il provvedimento di concessione è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente, oltre al resto, del <<deposito cauzionale, ove richiesto……. L’entità dell’eventuale deposito cauzionale è determinata caso per caso in base al fattore di rischio correlato alla tipologia di occupazione ed alla possibilità di cagionare danni relativi all’area/struttura pubblica. La cauzione, non fruttifera di interessi, costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione, e può essere svincolata, su istanza del concessionario e previa verifica della regolarità dell’occupazione e dell’insussistenza di danni, nei tempi e nelle modalità indicate nel disciplinare di concessione>>;
- l’art. 53 prevede che <<1. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera mediante fidejussione bancaria o assicurativa. 2. La cauzione potrà essere svincolata alla scadenza della concessione esclusivamente nel caso in cui sia stata rispettata dall’occupante ogni condizione o prescrizione prevista nell’atto di concessione e nel presente Regolamento. Nel caso di scavi o altri lavori che comportino manomissioni del suolo, la cauzione sarà restituita previo accertamento da parte del Comune dell’avvenuto ripristino a regola d’arte del manto e dell’eventuale segnaletica, da effettuarsi entro 6 mesi dall’esecuzione dei lavori. 3. In caso di mancato ripristino a regola d’arte del suolo pubblico, la somma versata a titolo di cauzione sarà introitata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni>>.
Il Comune resistente, in attuazione di quanto previsto nel regolamento, con la deliberazione G.C. n. 38/2021, in attuazione delle previsioni regolamentari e della l. n. 160 del 2019 ha:
- confermato l’applicazione della tariffa standard di cui alla predetta legge finanziaria;
- determinato i coefficienti da applicare, variandoli in relazione ad ogni specifica tipologia di occupazione;
- prescritto, con espresso riferimento agli impianti di telecomunicazioni, in conformità all’art. 48 del regolamento, <<una speciale misura di tariffa indipendentemente dall’individuazione del coefficiente>>. Tale specialità di misura si risolve nella determinazione di un canone minimo annuo pari ad € 15.000,00 per ogni delimitazione di impianto occupante sino a 30 mq. di superficie.
Quindi, con riferimento agli impianti tecnologici di radio telecomunicazione realizzati per la fornitura dei servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, il canone minimo annuo è stato determinato nella suddetta delibera con la tariffa di € 15.000,00 per ogni delimitazione di impianto occupante sino a 30 mq di superficie e per un singolo gestore; con l’ulteriore previsione per cui <<il canone annuo forfettario è incrementato proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedente i 30 mq di cui sopra, in ragione di 1/30 del canone forfettario>>. Inoltre, <<qualora una delimitazione di impianto sia utilizzata da più gestori, il canone come sopra calcolato sarà aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore. Il canone risultante sarà ripartito in parti uguali tra i gestori utilizzanti la delimitazione di impianto>>.
La delibera ha rammentato che <<per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall’individuazione del coefficiente (vedi art. 48 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 16/03/2021)>>.
Pertanto, il regolamento comunale, sebbene per le altre tipologie di occupazione si sia conformato al dettato normativo della legge finanziaria, sia con riguardo alla fattispecie speciale di cui all’art. 49, sia prevedendo l’applicazione di coefficienti di valutazione economica (CE) alla tariffa standard ed alla superficie concretamente occupata, ha introdotto per gli impianti di telecomunicazioni una disciplina differente consistente nell’applicazione di un importo forfettario la cui determinazione è stata demandata alla Giunta comunale (e indicato, come detto, in € 15.000,00), unico per tutte le occupazioni fino a 30 mq, con aumento dello stesso in ragione della misura di 1/30 per ogni mq di occupazione in più.
Così analiticamente richiamata e illustrata la normativa di riferimento per la decisione del caso in esame, è ora possibile valutare le contestazioni ed eccezioni sollevate dalle parti nel presente giudizio.
2. In via preliminare.
2.1. Il Comune di Vicenza ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto, per un verso, la ricorrente non avrebbe impugnato la deliberazione che precedentemente aveva introdotto il COSAP al posto del canone di concessione, in ragione della quale a gennaio 2021 erano state inviate comunicazione per il rinnovo delle concessioni per importi sostanzialmente identici a quelli previsti dalla normativa speciale introdotta nel 2019 e sulla base della quale è stato emanato il regolamento contestato.
Per altro verso, il Comune eccepisce che, a fronte delle note del marzo del 2021, con le quali l’Ente medesimo ha reso noti a CK condizioni e importi relativi alle nuove concessioni-contratto, la ricorrente, con e-mail del 13 aprile 2021, ha dato conto di voler rinnovare le concessioni, sicché, secondo il Comune, si sarebbe concretizzato lo scambio di proposta e accettazione in vista della stipula delle concessioni – contratto, non essendovi stata alcuna riserva da parte della ricorrente.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Sotto il primo profilo, si è già detto che il CUP non è una mera sintesi o “fusione” delle precedenti entrate finanziarie, ma è una nuova tipologia di entrata patrimoniale che ha radicalmente sostituito, a partire dal 1 gennaio 2021, gli istituti previgenti.
In questo senso, quindi, a nulla rileva che il precedente regolamento non sia stato impugnato, e ciò quand’anche fosse fondato il rilievo del Comune in ordine al fatto che gli importi a carico di CK siano in concreto rimasti invariati.
Infatti, premesso che, come sopra ricordato, l’invarianza di gettito garantita dal comma 817 dell’art. 1, deve intendersi riferita non a singoli rapporti concessori, ma all’insieme di tutte le entrate connesse all’applicazione, da parte della singola Amministrazione, dei previgenti istituti sostituiti dal CUP, considerati nel loro complesso, il Comune, applicando correttamente le disposizioni speciali di cui agli artt. 816 e ss. l. n. 160 del 2019, ben avrebbe potuto addivenire ad un’imposizione inferiore al pregresso con specifico riferimento alle occupazioni dello stesso tipo di quelle oggetto del presente giudizio.
Pertanto, poiché le doglianze di CK sono primariamente rivolte a contestare l’illegittimità dell’art. 48 del regolamento per contrarietà alla normativa statuale, risulta attuale e concreto l’interesse fatto valere dalla ricorrente e le domande formulate da CK sono, quindi, ammissibili.
Per quanto concerne il secondo profilo di inammissibilità eccepito dal Comune, va rilevato come lo scambio di missive risultante dagli atti e sopra ricordato non sia idoneo e sufficiente a dimostrare in modo incontrovertibile un’effettiva e pacifica adesione da parte di CK alle condizioni indicate dal Comune, con conseguente sostanziale acquiescenza e rinuncia a contestare le disposizioni censurate del regolamento impugnato.
Pertanto, l’eccezione deve essere respinta.
3. Nel merito.
3.1. Il primo, secondo e quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto l’argomentazione che segue coinvolge una pluralità di profili attinenti a tutti i suindicati motivi di ricorso.
Dall’esame della normativa più sopra richiamata, infatti, emerge in modo evidente il contrasto dell’art. 48 del regolamento contestato e della previsione, contenuta nella deliberazione della Giunta comunale impugnata, relativa alle occupazioni recate dagli impianti di telecomunicazione, con gli artt. 816 e ss., l. n. 160 del 2019.
L’art. 48 prevede che, per le occupazioni permanenti di aree gli impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura di servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, il <<canone minimo annuo>> verrà definito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, per ogni delimitazione di impianto occupante sino a 30 mq. di superficie e per un singolo gestore, con la precisazione, di cui al comma 2, che si tratta di un “canone annuo forfettario”, incrementato proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedente i 30 mq. di cui sopra, in ragione di 1/30 del canone forfettario, nonché e che, qualora una delimitazione di impianto sia utilizzata da più gestori, il canone come sopra calcolato sarà aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore (e ripartizione del canone risultante sarà ripartito in parti uguali tra i gestori utilizzanti la delimitazione di impianto).
Come sopra visto, in forza della normativa statale, e, per vero, anche delle stesse ulteriori disposizioni del regolamento “CUP” del Comune di Vicenza, il canone unico deve essere determinato applicando la tariffa base (o quella stabilita in aumento dall’Ente con le limitazioni di cui al comma 817, l. n. 160 del 2019) alla specifica superficie oggetto di occupazione, unitamente al coefficiente differenziale che il Comune può modulare ai fini di cui al comma 817, l. n. 160 del 2019 e in base ai presupposti di cui al comma 824.
Il legislatore nazionale ha evidentemente ancorato i criteri di determinazione del canone ad una logica proporzionale alla misura dell’area concessa, rapportato ai tempi ed ai luoghi dell’occupazione, tenendo conto della classificazione delle aree, l’importanza dei siti, il valore economico dell’area, ed eventualmente il sacrificio che la collettività sopporta per essere privato del godimento del bene.
In tal senso, infatti, con riferimento alle altre tipologie di occupazione, diverse da quella per la quale è causa, la delibera attuativa del Consiglio comunale si è, come detto, attenuta puntualmente ai criteri di legge e delle disposizioni del regolamento, prevedendo per ciascuna di esse un diverso coefficiente, evidentemente calibrato in ordine alle relative caratteristiche, e mantenendo ferma la tariffa standard prevista dal legislatore statale.
Diversamente, con riferimento agli impianti di radio telecomunicazione, irragionevolmente, l’art. 48 deroga il suddetto criterio, prevedendo un criterio “misto” in forza del quale non viene applicata, come per le altre tipologie di occupazione, la tariffa (standard o in aumento che sia) moltiplicata per la superficie realmente occupata, e per un determinato coefficiente, ma viene imposto un canone “forfettario” identico per tutte le occupazioni però solo fino a 30 mq, il cui aumento, in ragione di ogni ulteriore metro quadrato di occupazione, avviene in misura di 1/30 del canone forfettario e con ulteriore maggiorazione del 50 % per ogni ulteriore gestore.
Si tratta di un criterio, quindi, del tutto privo di riscontro nella normativa statale , in aperta violazione dei criteri generali di determinazione del CUP.
In secondo luogo, l’art. 48 finisce per demandare alla Giunta comunale non solo e non tanto la modulazione della tariffa a mq e/o la individuazione dei coefficienti applicabili, ma la vera e propria determinazione del canone di occupazione, senza stabilire i criteri in forza dei quali la Giunta può determinare tale importo forfettario, che, infatti, è stato individuato, nella delibera G.C. impugnata, nel – non proporzionato – importo di Euro 15.000,00, come tale applicabile, irragionevolmente, in modo del tutto indifferenziato sia alle occupazioni di 30 mq che a quelle anche di superficie più ridotta.
A tal proposito, è evidente l’illogicità della previsione, se si tiene conto del fatto che chi occupa una superficie di 15 mq. o meno si trova a corrispondere un importo identico a chi occupa il doppio di area pubblica.
Anche l’individuazione di tale “tetto” di superficie, così come dell’importo forfettario applicato non trova né riscontro, né una idonea base legale nella normativa statale di riferimento.
In ogni caso, non si evince la ragione del trattamento diversificato riservato alle occupazioni per installazioni di telefonia mobile: si tratta di un criterio evidentemente derogatorio “ in pejus ” rispetto alle previsioni applicate dal Comune alle altre tipologie di occupazione, sicché l’art. 48 si pone in contrasto con la disciplina speciale di favore che, come sopra visto, caratterizza gli impianti in questione, la cui finalità agevolativa è, peraltro, stata chiaramente ribadita dallo stesso legislatore nazionale con la recente introduzione del comma 831 bis , art. 1, l. n. 160 del 2019.
Inoltre, stabilendo un criterio determinativo del canone “ ad hoc ”, privo per di più di un fondamento puntuale nella normativa primaria, l’art 48 si pone in contrasto con il comma 821, l. n. 160 del 2019 che demanda al Consiglio comunale il potere di determinare i criteri di quantificazione del canone, laddove nel caso di specie tale potere è stato, come detto, delegato alla Giunta senza, peraltro, la fissazione di puntuali criteri per la quantificazione dell’importo forfettario.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, i motivi dedotti risultano fondati e il ricorso in parte qua deve essere accolto.
3.2 In ordine al terzo motivo di ricorso.
L’articolato regolamentare è stato censurato e deve, altresì, essere annullato anche nella parte in cui, con specifico riferimento alle occupazioni relative ad impianti di comunicazione elettronica:
- all’art. 37, comma 5, lett. g., prescrive l’obbligo, in sede di presentazione della domanda di concessione, di impegno del richiedente all’eventuale versamento della cauzione;
- all’art. 38, comma 7, subordina il rilascio della concessione ad un deposito cauzionale, ove richiesto;
- all’art. 53 prevede la possibilità per i Comuni, a garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori, di richiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
Si tratta di previsioni che, limitatamente alle occupazione di suolo poste in essere dagli operatori del settore in questione, si pone in contrasto con l’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259/03, più sopra ricordato e, quindi, con il principio per cui nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione, nel caso di specie, del CUP.
Al riguardo, si rammenta che la norma primaria appena citata, è stata fatta oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore che, con d.lgs. n. 33/2016, ha precisato che gli operatori possono essere soggetti soltanto alle prestazioni indicate nel surrichiamato comma 2 dell’art.93.
Pertanto, anche il motivo in esame deve essere accolto.
3.3. In ordine al quinto motivo di ricorso.
Con riferimento alla contestazione di illegittimità del più sopra richiamato art. 49 del regolamento, invece, deve ritenersi non sussistere l’interesse e la legittimazione della ricorrente all’annullamento della suddetta previsione regolamentare, con conseguente inammissibilità del motivo di impugnazione.
Infatti, tale norma non viene in rilievo nel caso di specie, in quanto disciplina, come detto, le occupazioni del territorio comunale con cavi e condutture, tipologia differente da quella oggetto di controversia che, non a caso, infatti, trova una disciplina, sia primaria (il comma 831, art. 1, l. n. 160 del 2019), che secondaria (l’art. 49, appunto), differente da quella applicabile alle infrastrutture per le quali è causa (per un verso, la disciplina generale di cui agli artt. 816 e ss., prima, e il comma 831 bis , ora; per altro verso, il suddetto art 48 del regolamento comunale).
Pertanto, il motivo di impugnazione è inammissibile.
3.5. In ordine al sesto e settimo motivo di ricorso.
Le censure di incostituzionalità relative alla normativa statale sopra esaminata, alla luce dell’accoglimento delle doglianze di parte ricorrente relativamente alle disposizioni regolamentari e alla conseguente delibera n. 28 del 2021 della Giunta comunale, devono ritenersi, irrilevanti., con conseguente improcedibilità dei motivi di ricorso in esame.
4. In ordine all’eccezione di incostituzionalità del comma 831 bis , l. n. 160 del 2019, sollevata dal Comune.
Secondo il Comune di Vicenza il comma 831 bis, nell’inciso <<….sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817>>, sarebbe incostituzionale per contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., nonché con gli artt. 3, 117 e 118 Cost..
In particolare, la norma, non consentendo ai Comuni di garantire gli equilibri di gettito di entrata, e, in particolare, il mantenimento del valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunto con il precedente prelievo, violerebbe il principio, di cui all’art. 81, terzo comma Cost., secondo il quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri debba provvedere ai mezzi per farvi fronte.
Inoltre, la disposizione violerebbe:
- il principio di uguaglianza, in rapporto alla gestione delle concessioni-contratto di suolo pubblico e precisamente del canone di concessione, per la disparità/discriminazione che si verrebbe a determinare tra le concessioni di suolo pubblico finalizzate all’installazione di stazioni radio base e ogni altra concessione di suolo pubblico che, diversamente dalle prime, rimane soggetta ai criteri generali di determinazione del relativo canone patrimoniale;
- la potestà regolamentare spettante ai Comuni in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative ai medesimi attribuite tra le quali figura la gestione del patrimonio pubblico locale di cui all’art. 117, comma 6, e all’art. 118 Cost..
In primo luogo, occorre sottolineare come l’eccezione di incostituzionalità della norma non sia rilevante ai fini della presente decisione, posto che, come detto, le ragioni poste a fondamento della stessa non concernono direttamente l’operatività e l’efficacia della disposizione in esame.
In ogni caso, l’eccezione appare anche manifestamente infondata.
Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 81, comma 3, Cost. è sufficiente sottolineare che, in applicazione del combinato disposto dei commi 817 e 831 bis , l. n. 160 del 2019, a fronte della soluzione adottata dal legislatore statale con l’introduzione di tale seconda disposizione, viene garantito al Comune di conservare l’equilibrio del gettito pregresso attraverso la modulazione in aumento dei criteri di determinazione dei canoni relativi agli altri tipi di occupazione di suolo pubblico, se del caso anche variando, sempre in aumento e sempre con riferimento alle altre tipologie di occupazione, l’importo della tariffa “standard” prevista dalla legge finanziaria.
Parimenti, non si ravvisa alcuna violazione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza: infatti, la norma statale censurata dal Comune di Vicenza partecipa delle medesime finalità e rationes che caratterizzano, come più sopra visto, la disciplina speciale prevista per gli impianti di comunicazione elettronica (in particolare, d.lgs. n. 259 del 2003).
Infatti, è una evidente norma di favore che si giustifica in considerazione della particolare natura degli impianti in questione, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici in relazione ai quali, come più sopra detto, il legislatore ha inteso prevedere uno “statuto normativo” particolarmente agevolativo.
Peraltro, la previsione forfettaria in questione trova una spiegazione, chiara ed evidente, nella necessità, avvertita dal legislatore nazionale, di garantire la parità di trattamento tra gli operatori del settore sul territorio, affinché, quindi, non vi siano sperequazioni ingiustificate, in ordine al CUP applicabile a fattispecie similari a quella in esame, a seconda del Comune di riferimento e a fronte della medesima tipologia di opere e, quindi, di occupazione.
A tal proposito, nessuna violazione risulta sussistere anche in relazione agli artt. 117 e 118 Cost, in quanto le occupazioni in questione concernono infrastrutture, come detto, la cui funzione trascende il mero interesse privato imprenditoriale, essendo strumentali alla soddisfazione dell’interesse pubblico statale alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio.
In tal senso, quindi, la limitazione del potere del Comune di incidere sulla determinazione in aumento del CUP previsto per tali tipologie di occupazioni di suolo, non può ritenersi ingiustificatamente lesiva delle prerogative riconosciute agli Enti locali ai sensi degli artt. 118 e 119 Cost., tenuto conto del fatto che non è stata operata un’esenzione tout court dall’obbligo di corrispondere il canone, ma è stato previsto, comunque, un importo a carico delle imprese esercenti, ancorché non particolarmente oneroso.
Pertanto, l’eccezione deve essere respinta.
5. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni sopra esposte e, per l’effetto, il Regolamento impugnato e la relativa delibera C.C. di approvazione, n. 17 del 16 marzo 2021, devono essere annullati, in parte qua , con riferimento all’art. 48, commi 1, 2 e 4, nonché agli artt. 37, comma 5, lett. g., 38, comma 7, e 53, questi ultimi in quanto e nei limiti in cui vengano applicati anche alle occupazioni relative ad impianti di comunicazione elettronica.
Parimenti, deve essere annullata la delibera G.C. n. 38 del 17 marzo 2021, recante “approvazione Tariffe Canone Unico anno 2021”, limitatamente alla parte in cui, al punto 17 della griglia relativa alle occupazioni permanenti, determina il canone relativo agli impianti tecnologici di radio telecomunicazione.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la novità, complessità e particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto,
1. annulla:
a) in parte qua , l’impugnato Regolamento del Comune di Vicenza per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale, e la relativa delibera di C.C. di approvazione, n. 17 del 16 marzo 2021, limitatamente all’art. 48, commi 1, 2 e 4, nonché agli artt. 37, comma 5, lett. g., 38, comma 7, e 53, questi ultimi in quanto e nei limiti in cui vengano applicati anche alle occupazioni relative ad impianti tecnologici di radio telecomunicazione;
b) la delibera G.C. n. 38 del 17 marzo 2021, recante “approvazione Tariffe Canone Unico anno 2021”, limitatamente alla parte in cui, al punto 17 della griglia relativa alle occupazioni permanenti, determina il canone relativo agli impianti tecnologici di radio telecomunicazione;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO