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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/11/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2228/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2228/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Montesilvano alla Via Lago di Bracciano n. 4 presso lo studio dell'Avv. BERARDINELLI LARA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via del CP_1 C.F._2
Circuito n. 127, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti DE SIMONE
RI e AR TI AN, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 10.10.1999 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. , Parte_1 CP_1 come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Città SAt'Angelo (atto n. 41, p. II, S.
A, anno 1999), dalla cui unione nascevano i figli (16.03.2000), (01.04.2003) e Per_1 Per_2 Per_3
(21.09.2009).
2. Con ricorso del 15 luglio 2025 proponeva nei confronti del coniuge la Parte_1 seguente domanda: “A) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare gli eventuali cambi di residenza;
B) Assegnare in via definitiva l'abitazione coniugale sita in Montesilvano, alla via Piceni 31/3, ivi compresi gli arredi, accessori e pertinenze alla sig.ra
[...]
che ne risulta unica proprietaria e chi vi abita, in maniera continuativa, con tutti Parte_1
i figli. Il sig. dovrà provvedere al cambio di residenza subito dopo la pronuncia dei CP_1 provvedimenti del Tribunale e comunque non oltre il mese di settembre 2025; C) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, benché collocata Persona_4 prevalentemente presso la casa materna, con diritto per il padre di tenere con sé la stessa uno o due pomeriggi a settimana, nonché i fine settimana alternati, in base ai turni lavorativi del medesimo e, considerata anche l'età della giovane ragazza, degli impegni della stessa;
lo stesso concordare anche con la figlia delle variazioni e/o integrazioni, nel rispetto delle esigenze di tutti. Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno del 25 con l'altro, alternativamente anno per anno;
parimenti per le vacanze di Pasqua, che, di anno in anno, verranno trascorse con l'uno e con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza tra genitori. Durante le ferie estive la stessa trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche frazionato in due settimane, col padre e la scelta delle settimane dovrà essere concordata tra le parti con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima, sì da potersi organizzare anche per diversi impegni, sempre favorendo il benessere della minore. In ogni caso potranno essere concordate e/o modificate le date in base alle esigenze di tutti ed il benessere e l'interesse della giovane ragazza. D) Porre il pagamento del mutuo, benché cointestato, solo a carico della ricorrente, come già avviene, con la mdalità di addebito in essere sul c/c n.
00061502, acceso presso ES SA LO;
E) Disporre a carico del sig. il versamento CP_1 di euro 250.00 (duecentocinquanta/00), quale contributo di mantenimento per la figlia e di Per_3 euro 150,00 per il figlio non ancora economicamente indipendente ma parzialmente autonomo, Per_2 pagina 2 di 6 da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive, ricreative e mediche, da concordarsi e documentate, secondo le linee guida vigenti;
F) Assegnare, in via definitiva, entrambe la autovetture,
Fiat Punto tg. DA236SB e Nissan Qashqai, tg. FA283TM, alla sig.ra , tenuto Parte_1 conto del titolo di proprietà e del fatto che l'intero nucleo familiare vive con lei ed è gravato da diversi impegni lavorativi e personali”.
3. , costituitosi in giudizio, rappresentava di essere addivenuto ad un accordo per la CP_1 separazione alle condizioni riportate nella comparsa di costituzione.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo
5. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 12 novembre 2025 le parti confermavano l'intervenuto accordo alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare gli eventuali cambi di residenza;
2. L'abitazione coniugale, sita in Montesilvano, alla via Piceni 31/3, già di proprietà esclusiva della sig.ra , unitamente agli arredi, agli accessori ed alle pertinenze, verrà Parte_1 assegnata alla predetta, la quale, già vi abita, in maniera continuativa, con tutti i figli. Il sig. CP_1 quindi, trasferirà la propria residenza, ancora in essere presso la casa coniugale, in altro luogo, di cui darà, immediatamente, notizia sia alla sig.ra che ai propri figli, e ciò non Parte_1 oltre il mese di Novembre 2025;
3. Entrambi i genitori godranno dell'affido condiviso della figlia minore, benché Persona_4 collocata prevalentemente presso la casa materna, con diritto per il padre di tenere con sé la stessa uno o due pomeriggi a settimana, nonché i fine settimana alternati, in base ai turni lavorativi del medesimo e, considerata anche l'età della giovane ragazza, degli impegni della stessa;
lo stesso si impegna a concordare, anche con la figlia, le eventuali variazioni e/ o integrazioni del dedotto calendario, nel rispetto delle esigenze di tutti. Durante le festività natalizie, la figlia trascorrerà la
Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno del 25 con l'altro, alternativamente, anno per anno;
parimenti per le vacanze di Pasqua, che, di anno in anno, verranno trascorse con l'uno e con l'altro,
pagina 3 di 6 secondo il criterio dell'alternanza tra genitori. Durante le ferie estive, la stessa trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche frazionato in due settimane, col padre e la scelta delle settimane dovrà essere concordata tra le parti con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima, sì da potersi organizzare anche per diversi impegni, sempre favorendo il benessere della minore. In ogni caso, potranno essere concordate e/ o modificate le date in base alle esigenze di tutti ed il benessere e l'interesse della giovane ragazza;
4. Il pagamento del mutuo, benché cointestato, verrà posto a carico soltanto della ricorrente, che risulta essere l'unica ed esclusiva proprietaria del bene immobile-casa coniugale, con la modalità di addebito, già in essere, sul cc della stessa, n. 00061502, acceso presso ES SA LO;
5. Il sig. a titolo di mantenimento per i figli, verserà, a far data da Novembre 2025, la CP_1 somma mensile di euro 200,00 (duecento/00), quale contributo di mantenimento per la figlia minore,
, oltre euro 100,00 (cento,00) quale contributo di mantenimento in favore del figlio Per_3 maggiorenne, non ancora economicamente indipendente ma parzialmente autonomo, e ciò Per_2 solo esclusivamente nei periodi non lavorati da parte di quest'ultimo; nei periodi in cui il figlio maggiorenne, svolgerà attività lavorativa, anche a titolo di tirocinio, il padre, sig. Per_2 [...]
quale contributo di mantenimento, nulla verserà a quest'ultimo, mentre verserà, in favore CP_1 della figlia minorenne, , la maggiorata somma mensile pari ad euro 250,00 Per_3
(duecentocinquanta,00). Il dedotto contributo di mantenimento verrà versato dal sig. CP_1 entro il giorno 10 di ciascun mese, ed, in particolare, la quota, in favore della figlia minorenne,
, verrà corrisposta dal predetto alla madre della minore, sig.ra , Per_3 Parte_1 mediante bonifico sul c.c. bancario di quest'ultima, mentre quella in favore del figlio maggiorenne, verrà corrisposta, direttamente allo stesso, ex art.337 septies c.c., mediante bonifico sul cc del Per_2 medesimo. Il contributo di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
6. Il Sig. si impegna a versare il 50% delle spese straordinarie, scolastiche, sportive, CP_1 ricreative e mediche, inerenti la figlia minore, , le quali dovranno essere previamente Per_3 concordate tra i genitori e, comunque, sempre documentate, secondo le linee guida vigenti;
7. Entrambe la autovetture, Fiat Punto tg. DA236SB e Nissan Qashqai, tg.FA283TM, già di proprietà esclusiva della sig.ra , considerato il numero dei componenti il Parte_1 nucleo familiare, facente capo alla stessa, verranno assegnate alla predetta;
8. Il Sig. in relazione ai concordati ratei di mantenimento per i figli, e CP_1 Per_3 Per_2 inerenti i mesi di Settembre/Ottobre 2025, non versati alla ricorrente per strette necessità di vita del predetto, si impegna a corrisponderne la relativa somma, pari ad euro 500,00 (cinquecento,00) pagina 4 di 6 (250,00 mese), mediante due versamenti, dell'importo ciascuno di euro 250,00, il primo dei quali entro la fine di gennaio 2026 ed il secondo, entro la fine di marzo 2026;
9. Il Sig. in relazione alle spese straordinarie, in favore della figlia minore e di CP_1 Per_3 cui al costo della palestra, si impegna, a titolo di rimborso per i ratei di Settembre 2025 ed Ottobre
2025, versati entrambi, in via esclusiva, dalla sig.ra , a corrispondere, in via Parte_1 esclusiva, i prossimi ratei dei mesi di Novembre 2025 e Dicembre 2025. A far data dal mese di gennaio
2026, e nel prosieguo dell'attività sportiva, il Sig. per il dedotto titolo, si impegna a CP_1 versare, mensilmente, la propria quota parte, pari ad euro 40,00 (quaranta,00), a titolo di spesa straordinaria per la palestra di , unitamente al rateo mensile di mantenimento;
Per_3
10. Il sig. in relazione alla spesa per i libri scolastici 2025/2026, sostenuta, in via CP_1 esclusiva, dalla sig.ra , si impegna, entro la fine di aprile 2026, a rimborsare a Parte_1 quest'ultima il 50% dell'effettivo esborso, previa acquisizione della relativa ricevuta di pagamento.
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
7. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
15.07.2025 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 CP_1
Città SAt'Angelo il 10.10.1999 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 41, p. II, s. A, anno 1999), alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 6 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2228/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Montesilvano alla Via Lago di Bracciano n. 4 presso lo studio dell'Avv. BERARDINELLI LARA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via del CP_1 C.F._2
Circuito n. 127, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti DE SIMONE
RI e AR TI AN, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 10.10.1999 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. , Parte_1 CP_1 come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Città SAt'Angelo (atto n. 41, p. II, S.
A, anno 1999), dalla cui unione nascevano i figli (16.03.2000), (01.04.2003) e Per_1 Per_2 Per_3
(21.09.2009).
2. Con ricorso del 15 luglio 2025 proponeva nei confronti del coniuge la Parte_1 seguente domanda: “A) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare gli eventuali cambi di residenza;
B) Assegnare in via definitiva l'abitazione coniugale sita in Montesilvano, alla via Piceni 31/3, ivi compresi gli arredi, accessori e pertinenze alla sig.ra
[...]
che ne risulta unica proprietaria e chi vi abita, in maniera continuativa, con tutti Parte_1
i figli. Il sig. dovrà provvedere al cambio di residenza subito dopo la pronuncia dei CP_1 provvedimenti del Tribunale e comunque non oltre il mese di settembre 2025; C) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, benché collocata Persona_4 prevalentemente presso la casa materna, con diritto per il padre di tenere con sé la stessa uno o due pomeriggi a settimana, nonché i fine settimana alternati, in base ai turni lavorativi del medesimo e, considerata anche l'età della giovane ragazza, degli impegni della stessa;
lo stesso concordare anche con la figlia delle variazioni e/o integrazioni, nel rispetto delle esigenze di tutti. Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno del 25 con l'altro, alternativamente anno per anno;
parimenti per le vacanze di Pasqua, che, di anno in anno, verranno trascorse con l'uno e con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza tra genitori. Durante le ferie estive la stessa trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche frazionato in due settimane, col padre e la scelta delle settimane dovrà essere concordata tra le parti con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima, sì da potersi organizzare anche per diversi impegni, sempre favorendo il benessere della minore. In ogni caso potranno essere concordate e/o modificate le date in base alle esigenze di tutti ed il benessere e l'interesse della giovane ragazza. D) Porre il pagamento del mutuo, benché cointestato, solo a carico della ricorrente, come già avviene, con la mdalità di addebito in essere sul c/c n.
00061502, acceso presso ES SA LO;
E) Disporre a carico del sig. il versamento CP_1 di euro 250.00 (duecentocinquanta/00), quale contributo di mantenimento per la figlia e di Per_3 euro 150,00 per il figlio non ancora economicamente indipendente ma parzialmente autonomo, Per_2 pagina 2 di 6 da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive, ricreative e mediche, da concordarsi e documentate, secondo le linee guida vigenti;
F) Assegnare, in via definitiva, entrambe la autovetture,
Fiat Punto tg. DA236SB e Nissan Qashqai, tg. FA283TM, alla sig.ra , tenuto Parte_1 conto del titolo di proprietà e del fatto che l'intero nucleo familiare vive con lei ed è gravato da diversi impegni lavorativi e personali”.
3. , costituitosi in giudizio, rappresentava di essere addivenuto ad un accordo per la CP_1 separazione alle condizioni riportate nella comparsa di costituzione.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo
5. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 12 novembre 2025 le parti confermavano l'intervenuto accordo alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare gli eventuali cambi di residenza;
2. L'abitazione coniugale, sita in Montesilvano, alla via Piceni 31/3, già di proprietà esclusiva della sig.ra , unitamente agli arredi, agli accessori ed alle pertinenze, verrà Parte_1 assegnata alla predetta, la quale, già vi abita, in maniera continuativa, con tutti i figli. Il sig. CP_1 quindi, trasferirà la propria residenza, ancora in essere presso la casa coniugale, in altro luogo, di cui darà, immediatamente, notizia sia alla sig.ra che ai propri figli, e ciò non Parte_1 oltre il mese di Novembre 2025;
3. Entrambi i genitori godranno dell'affido condiviso della figlia minore, benché Persona_4 collocata prevalentemente presso la casa materna, con diritto per il padre di tenere con sé la stessa uno o due pomeriggi a settimana, nonché i fine settimana alternati, in base ai turni lavorativi del medesimo e, considerata anche l'età della giovane ragazza, degli impegni della stessa;
lo stesso si impegna a concordare, anche con la figlia, le eventuali variazioni e/ o integrazioni del dedotto calendario, nel rispetto delle esigenze di tutti. Durante le festività natalizie, la figlia trascorrerà la
Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno del 25 con l'altro, alternativamente, anno per anno;
parimenti per le vacanze di Pasqua, che, di anno in anno, verranno trascorse con l'uno e con l'altro,
pagina 3 di 6 secondo il criterio dell'alternanza tra genitori. Durante le ferie estive, la stessa trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche frazionato in due settimane, col padre e la scelta delle settimane dovrà essere concordata tra le parti con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima, sì da potersi organizzare anche per diversi impegni, sempre favorendo il benessere della minore. In ogni caso, potranno essere concordate e/ o modificate le date in base alle esigenze di tutti ed il benessere e l'interesse della giovane ragazza;
4. Il pagamento del mutuo, benché cointestato, verrà posto a carico soltanto della ricorrente, che risulta essere l'unica ed esclusiva proprietaria del bene immobile-casa coniugale, con la modalità di addebito, già in essere, sul cc della stessa, n. 00061502, acceso presso ES SA LO;
5. Il sig. a titolo di mantenimento per i figli, verserà, a far data da Novembre 2025, la CP_1 somma mensile di euro 200,00 (duecento/00), quale contributo di mantenimento per la figlia minore,
, oltre euro 100,00 (cento,00) quale contributo di mantenimento in favore del figlio Per_3 maggiorenne, non ancora economicamente indipendente ma parzialmente autonomo, e ciò Per_2 solo esclusivamente nei periodi non lavorati da parte di quest'ultimo; nei periodi in cui il figlio maggiorenne, svolgerà attività lavorativa, anche a titolo di tirocinio, il padre, sig. Per_2 [...]
quale contributo di mantenimento, nulla verserà a quest'ultimo, mentre verserà, in favore CP_1 della figlia minorenne, , la maggiorata somma mensile pari ad euro 250,00 Per_3
(duecentocinquanta,00). Il dedotto contributo di mantenimento verrà versato dal sig. CP_1 entro il giorno 10 di ciascun mese, ed, in particolare, la quota, in favore della figlia minorenne,
, verrà corrisposta dal predetto alla madre della minore, sig.ra , Per_3 Parte_1 mediante bonifico sul c.c. bancario di quest'ultima, mentre quella in favore del figlio maggiorenne, verrà corrisposta, direttamente allo stesso, ex art.337 septies c.c., mediante bonifico sul cc del Per_2 medesimo. Il contributo di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
6. Il Sig. si impegna a versare il 50% delle spese straordinarie, scolastiche, sportive, CP_1 ricreative e mediche, inerenti la figlia minore, , le quali dovranno essere previamente Per_3 concordate tra i genitori e, comunque, sempre documentate, secondo le linee guida vigenti;
7. Entrambe la autovetture, Fiat Punto tg. DA236SB e Nissan Qashqai, tg.FA283TM, già di proprietà esclusiva della sig.ra , considerato il numero dei componenti il Parte_1 nucleo familiare, facente capo alla stessa, verranno assegnate alla predetta;
8. Il Sig. in relazione ai concordati ratei di mantenimento per i figli, e CP_1 Per_3 Per_2 inerenti i mesi di Settembre/Ottobre 2025, non versati alla ricorrente per strette necessità di vita del predetto, si impegna a corrisponderne la relativa somma, pari ad euro 500,00 (cinquecento,00) pagina 4 di 6 (250,00 mese), mediante due versamenti, dell'importo ciascuno di euro 250,00, il primo dei quali entro la fine di gennaio 2026 ed il secondo, entro la fine di marzo 2026;
9. Il Sig. in relazione alle spese straordinarie, in favore della figlia minore e di CP_1 Per_3 cui al costo della palestra, si impegna, a titolo di rimborso per i ratei di Settembre 2025 ed Ottobre
2025, versati entrambi, in via esclusiva, dalla sig.ra , a corrispondere, in via Parte_1 esclusiva, i prossimi ratei dei mesi di Novembre 2025 e Dicembre 2025. A far data dal mese di gennaio
2026, e nel prosieguo dell'attività sportiva, il Sig. per il dedotto titolo, si impegna a CP_1 versare, mensilmente, la propria quota parte, pari ad euro 40,00 (quaranta,00), a titolo di spesa straordinaria per la palestra di , unitamente al rateo mensile di mantenimento;
Per_3
10. Il sig. in relazione alla spesa per i libri scolastici 2025/2026, sostenuta, in via CP_1 esclusiva, dalla sig.ra , si impegna, entro la fine di aprile 2026, a rimborsare a Parte_1 quest'ultima il 50% dell'effettivo esborso, previa acquisizione della relativa ricevuta di pagamento.
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
7. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
15.07.2025 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 CP_1
Città SAt'Angelo il 10.10.1999 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 41, p. II, s. A, anno 1999), alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 6 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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