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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2024, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3175 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle Sig.re magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Nella causa iscritta al n. r.g. 3175/2023 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in SA DI Cascina Villarossa n. 2 e domiciliata in Caselle Lurani fraz. Cusanina via F.
Cusani n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Morosini (c.f. ) del Foro di C.F._2
Lodi, con lui elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in T'GE DI vicolo mercato delle frutta 4;
Ricorrente
Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in SA DI (LO), Cascina Villarossa n. 2, domiciliato in Caselle Lurani Fraz, Cusanina,
Via F. Cusani n. 3, assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Callegari (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in T'GE DI (LO), Piazza Vittorio Veneto n. 10;
Resistente
Data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 ss c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note depositate per l'udienza del 3.05.2024. sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che di seguito si riportano integralmente:
“Nel merito, Voglia l'On.le Tribunale di Lodi
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e contratto in SA Parte_1 Parte_2
DI il 13/07/2002, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 6 parte II serie A dell'anno 2002; Per_ Per
- affidare i figli minorenni e a entrambi i genitori e autorizzare ciascuno di loro a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- dare atto che la casa famigliare sarà goduta dal marito fino alla vendita;
Per_ Per
- determinare che il figlio sia prevalentemente presente presso il padre e il figlio sia presso la madre (con la precisazione Per_ Per che frequenterà la madre liberamente, mentre frequenterà il padre a fine settimana alternati dal venerdì alle 17.30 fino alle 21.30 della domenica con prelievo da padre del padre e riconsegna da parte della madre;
nella settimana in cui il Per weekend compete alla madre pernotterà presso il padre nei giorni di martedi e giovedi;
nella settimana in cui li weekend spetta al padre il pernottamento è limitato alla notte del martedi, fermo il giovedi pomeriggio come diritto di visita) nonché per tre settimane nel periodo estivo (da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno), per tre giorni nel periodo natalizio (23, 24
e 25 oppure 26, 27 e 28), per tre giorni nel periodo di fine dell'anno (29, 30 e 31 oppure 1, 2 e 3) e per tre giorni nel periodo pasquale (Pasqua e due giorni precedenti oppure Pasquetta e due giorni successivi), con alternanza annuale per il giorno di
Natale, Capodanno e Pasqua;
i ponti e le festività alternate da concordare fra le parti all'inizio di ogni anno scolastico;
- disporre che il mantenimento sia a carico del genitore presso cui i figli stanno, salva la compartecipazione paritaria alle spese Per_ straordinarie secondo il vigente protocollo milanese, dando atto che la figlia maggiorenne abiterà col padre;
Per dare atto che potrà richiedere interamente per sé l'erogazione dell'assegno unico per il figlio;
Parte_1
- spese compensate fra le parti;
”.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice delegata;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 21.12.2023 ha adito l'intestato Tribunale domandando Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente il 13.07.2002 in SA
DI (Atto n. 6 – Parte II – Serie A – Anno 2002) e i connessi provvedimenti in punto di affido e Per_ mantenimento dei figli e , con conferma delle ulteriori pattuizioni concordate in sede di Per_1 separazione personale.
2 2. Con comparsa di risposta depositata il 6.02.2024 si è costituito che, aderendo alla domanda Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha domandato l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli con collocazione presso di sé e regolamentazione delle visite materne, di porre a carico della ricorrente un contributo al mantenimento dei tre figli pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di poter conseguire l'intero importo dell'assegno unico.
3. All'udienza del 19.04.2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, il cui contenuto è stato precisato con note scritte depositate il 2.05.2024.
***
Rilevato che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Lodi del 25.01.2023.
Considerato che sin dalla pronuncia di separazione i coniugi non hanno ripreso la convivenza e non vi è stata riconciliazione tra di essi. Sono pertanto decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., quale Tribunale nel cui circondario i figli minorenni della coppia hanno la propria residenza abituale.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento e non trovino ostacolo nella legge, né siano contrarie all'interesse della prole.
Ritenuto di non dover procedere all'ascolto dei minori, considerata l'età e i contenuti dell'accordo.
Ritenuto che le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Parte_1 [...] il 13.07.2002 in SA DI (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Parte_2 suddetto comune al n. 6 – Parte II – Serie A – Anno 2002);
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SA DI di provvedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio ed a ogni altro necessario incombente;
3) assegna la casa coniugale sita in Caselle Lurani, Fraz. Cusanina, Via F. Cusani n. 3 al sig. Parte_2 fino alla vendita dell'immobile;
3 Per_ 4) dispone che i figli minorenni e siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
5) dispone quanto segue in merito all'esercizio del diritto di visita: Per_
- il figlio sarà prevalentemente presente presso il padre e il figlio sia presso la madre (con Per_1
Per_ la precisazione che frequenterà la madre liberamente, mentre frequenterà il padre a fine Per_1 settimana alternati dal venerdì alle 17.30 fino alle 21.30 della domenica con prelievo da padre del padre e riconsegna da parte della madre;
Per_
- nella settimana in cui il weekend compete alla madre pernotterà presso il padre nei giorni di martedì e giovedì;
- nella settimana in cui li weekend spetta al padre il pernottamento è limitato alla notte del martedì, fermo il giovedì pomeriggio come diritto di visita) nonché per tre settimane nel periodo estivo (da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno), per tre giorni nel periodo natalizio (23, 24 e 25 oppure 26, 27 e 28), per tre giorni nel periodo di fine dell'anno (29, 30 e 31 oppure 1, 2 e 3) e per tre giorni nel periodo pasquale (Pasqua e due giorni precedenti oppure Pasquetta e due giorni successivi), con alternanza annuale per il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua;
- i ponti e le festività alternate da concordare fra le parti all'inizio di ogni anno scolastico;
6) dispone che il mantenimento sia a carico del genitore presso cui i figli sono collocati, salva la compartecipazione paritaria alle spese straordinarie secondo il vigente protocollo milanese, dando Per_ atto che la figlia maggiorenne abiterà col padre;
7) prende atto che la sig.ra potrà richiedere interamente per sé l'erogazione dell'assegno unico Pt_1
Per_ per il figlio;
8) prende atto che le parti danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver già regolato ogni questione economica patrimoniale e quindi di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo e/o causa;
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 4.06.2024.
La Giudice relatore est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle Sig.re magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Nella causa iscritta al n. r.g. 3175/2023 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in SA DI Cascina Villarossa n. 2 e domiciliata in Caselle Lurani fraz. Cusanina via F.
Cusani n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Morosini (c.f. ) del Foro di C.F._2
Lodi, con lui elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in T'GE DI vicolo mercato delle frutta 4;
Ricorrente
Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in SA DI (LO), Cascina Villarossa n. 2, domiciliato in Caselle Lurani Fraz, Cusanina,
Via F. Cusani n. 3, assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Callegari (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in T'GE DI (LO), Piazza Vittorio Veneto n. 10;
Resistente
Data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 ss c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note depositate per l'udienza del 3.05.2024. sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che di seguito si riportano integralmente:
“Nel merito, Voglia l'On.le Tribunale di Lodi
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e contratto in SA Parte_1 Parte_2
DI il 13/07/2002, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 6 parte II serie A dell'anno 2002; Per_ Per
- affidare i figli minorenni e a entrambi i genitori e autorizzare ciascuno di loro a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- dare atto che la casa famigliare sarà goduta dal marito fino alla vendita;
Per_ Per
- determinare che il figlio sia prevalentemente presente presso il padre e il figlio sia presso la madre (con la precisazione Per_ Per che frequenterà la madre liberamente, mentre frequenterà il padre a fine settimana alternati dal venerdì alle 17.30 fino alle 21.30 della domenica con prelievo da padre del padre e riconsegna da parte della madre;
nella settimana in cui il Per weekend compete alla madre pernotterà presso il padre nei giorni di martedi e giovedi;
nella settimana in cui li weekend spetta al padre il pernottamento è limitato alla notte del martedi, fermo il giovedi pomeriggio come diritto di visita) nonché per tre settimane nel periodo estivo (da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno), per tre giorni nel periodo natalizio (23, 24
e 25 oppure 26, 27 e 28), per tre giorni nel periodo di fine dell'anno (29, 30 e 31 oppure 1, 2 e 3) e per tre giorni nel periodo pasquale (Pasqua e due giorni precedenti oppure Pasquetta e due giorni successivi), con alternanza annuale per il giorno di
Natale, Capodanno e Pasqua;
i ponti e le festività alternate da concordare fra le parti all'inizio di ogni anno scolastico;
- disporre che il mantenimento sia a carico del genitore presso cui i figli stanno, salva la compartecipazione paritaria alle spese Per_ straordinarie secondo il vigente protocollo milanese, dando atto che la figlia maggiorenne abiterà col padre;
Per dare atto che potrà richiedere interamente per sé l'erogazione dell'assegno unico per il figlio;
Parte_1
- spese compensate fra le parti;
”.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice delegata;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 21.12.2023 ha adito l'intestato Tribunale domandando Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente il 13.07.2002 in SA
DI (Atto n. 6 – Parte II – Serie A – Anno 2002) e i connessi provvedimenti in punto di affido e Per_ mantenimento dei figli e , con conferma delle ulteriori pattuizioni concordate in sede di Per_1 separazione personale.
2 2. Con comparsa di risposta depositata il 6.02.2024 si è costituito che, aderendo alla domanda Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha domandato l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli con collocazione presso di sé e regolamentazione delle visite materne, di porre a carico della ricorrente un contributo al mantenimento dei tre figli pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di poter conseguire l'intero importo dell'assegno unico.
3. All'udienza del 19.04.2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, il cui contenuto è stato precisato con note scritte depositate il 2.05.2024.
***
Rilevato che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Lodi del 25.01.2023.
Considerato che sin dalla pronuncia di separazione i coniugi non hanno ripreso la convivenza e non vi è stata riconciliazione tra di essi. Sono pertanto decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., quale Tribunale nel cui circondario i figli minorenni della coppia hanno la propria residenza abituale.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento e non trovino ostacolo nella legge, né siano contrarie all'interesse della prole.
Ritenuto di non dover procedere all'ascolto dei minori, considerata l'età e i contenuti dell'accordo.
Ritenuto che le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Parte_1 [...] il 13.07.2002 in SA DI (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Parte_2 suddetto comune al n. 6 – Parte II – Serie A – Anno 2002);
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SA DI di provvedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio ed a ogni altro necessario incombente;
3) assegna la casa coniugale sita in Caselle Lurani, Fraz. Cusanina, Via F. Cusani n. 3 al sig. Parte_2 fino alla vendita dell'immobile;
3 Per_ 4) dispone che i figli minorenni e siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
5) dispone quanto segue in merito all'esercizio del diritto di visita: Per_
- il figlio sarà prevalentemente presente presso il padre e il figlio sia presso la madre (con Per_1
Per_ la precisazione che frequenterà la madre liberamente, mentre frequenterà il padre a fine Per_1 settimana alternati dal venerdì alle 17.30 fino alle 21.30 della domenica con prelievo da padre del padre e riconsegna da parte della madre;
Per_
- nella settimana in cui il weekend compete alla madre pernotterà presso il padre nei giorni di martedì e giovedì;
- nella settimana in cui li weekend spetta al padre il pernottamento è limitato alla notte del martedì, fermo il giovedì pomeriggio come diritto di visita) nonché per tre settimane nel periodo estivo (da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno), per tre giorni nel periodo natalizio (23, 24 e 25 oppure 26, 27 e 28), per tre giorni nel periodo di fine dell'anno (29, 30 e 31 oppure 1, 2 e 3) e per tre giorni nel periodo pasquale (Pasqua e due giorni precedenti oppure Pasquetta e due giorni successivi), con alternanza annuale per il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua;
- i ponti e le festività alternate da concordare fra le parti all'inizio di ogni anno scolastico;
6) dispone che il mantenimento sia a carico del genitore presso cui i figli sono collocati, salva la compartecipazione paritaria alle spese straordinarie secondo il vigente protocollo milanese, dando Per_ atto che la figlia maggiorenne abiterà col padre;
7) prende atto che la sig.ra potrà richiedere interamente per sé l'erogazione dell'assegno unico Pt_1
Per_ per il figlio;
8) prende atto che le parti danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver già regolato ogni questione economica patrimoniale e quindi di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo e/o causa;
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 4.06.2024.
La Giudice relatore est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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