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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1474/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del G.O., dott.ssa NA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1474/2022, trattenuta in decisione il 13-02-2025 previa concessione dei termini di cui agli art. 190 c.p.c., promossa da:
, già (P. IV ) in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Basile e con essa domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis n. 52;
-Attrice
Contro
, in persona del Sindaco, Prof. nato a [...] [...], Controparte_3 Persona_1 CP_3 presso la sede comunale sita in Boiano alla Piazza Roma n. 153, domiciliata in Campobasso alla
Piazza Vittorio Emanuele II n.9, presso lo studio dell'Avv. Nicola Lucarelli, C.F.
in forza di Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 11.03.2024 C.F._1
Oggetto: Pagamento somme
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13,
“la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 09.09.2022, la societa' attrice, quale CP_1 cessionaria di una serie di crediti asseritamente vantati da nei confronti del CP_4 CP_5
per fornitura di energia elettrica, conveniva in giudizio quest'ultimo rassegnando le
[...] seguenti testuali conclusioni chiedendo la condanna del convenuto Ente al pagamento:“ …dei seguenti importi:1) € 40.372,57 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all.
1;E su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 8/9/22 ammontano ad Euro 5.194,23:• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art.
1284 comma 4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il (P.IVA E CF ), in persona del Sindaco p.t., ope legis Controparte_3 P.IVA_2 dom.to in AN (CB) alla Piazza Roma, 153, 86021, indirizzo PEC ojano.cb.it Email_1 CP_3 estratto dall' indicepa.gov.it al pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di sorta CP_1 capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, • Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive. *…”
Inizialmente il Comune di rimaneva contumace.Concessi ed espletati i termini ex art. 183 CP_3
6°co. cpc, con provvedimento del 5/10/2023 veniva ammesso il deferito interrogatorio formale del
Sindaco di e la prova per testi come articolata nelle memorie 183 II termine cpc. All'udienza CP_3 del 2/2/24, fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale, il Sindaco del convenuto faceva pervenire certificato attestante il proprio impedimento e la causa veniva rinviata CP_3 al 12/4/24. In data 10.04.2024 con comparsa di costituzione e risposta, l'Ente convenuto si costituiva in giudizio svolgendo mere difese e rassegnando le seguenti testuali conclusioni:“Voglia, l'Ill.mo
Tribunale adito, contrarii reiectis, così disporre: Rigettare integralmente la domanda dell'attrice nei confronti dell'Ente Comunale convenuto, perché infondata, non provataed Controparte_1 inammissibile per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
Condannare l'attrice al pagamento delle spese ed onorari di causa.”
Il eccepiva la inesistenza del contratto e dell'impegno di spesa e l'inopponibiltà Controparte_3 della cessione in quanto non preliminarmente accettata. All'udienza del 12/4/24 veniva espletato l'interrogatorio formale del Sindaco di e alla successiva udienza del 14/6/24 veniva CP_3 escusso il teste, Sig.ra quale responsabile del servizio finanziario del In Testimone_1 CP_3 quella udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13/2/25 ed alla predetta data trattenuta in decisione previa concessione del chiesto termine ex art. 190 cpc.
****
La domanda non e' fondata e , pertanto, non merita accoglimento per quanto di seguito.
L'odierna attrice ha evocato in giudizio l'Ente convenuto al fine di ottenere il CP_1 pagamento della somma complessiva di euro 40.372,57 oltre gli interessi moratori, derivante dal presunto mancato pagamento delle seguenti fatture:
-n. 2030048376 del 31.10.2020 di euro 14.661,47,
-n. 2030054824 del 30.12.2020 di euro 11.049,63,
-n. 2030054825 del 30.12.2020 di euro 14.661,47.
A sostegno dell'asserito credito ha prodotto la seguente documentazione:
- Elenco delle fatture cedute;
- Contratto di cessione del credito soggetto ad IV del 23.12.2021;
- Convenzione anno 2005; CP_4
- Convenzione anno 2010; CP_4
- Convenzione anno 2016; CP_4
- Convenzione anno 2017; CP_4
- N. 3 Fatture sopra riportate.
Il convenuto costituitosi in giudizio ha ,in sintesi , formulato le seguenti eccezioni: CP_3
Con
1. Inesistenza del contratto, avendo la prodotto convenzioni “contratto enel sole” fino all'anno
2017 e riferendosi le presunte fornire a forniture avvenute nell'anno 2020;
2. Inopponibilità della cessione per assenza di accettazione da parte del CP_3
3. Violazione dell'art. 117 T.U.E.L. per assenza di valido impegno di spesa.
I Sulla eccepita inesistenza del contratto.
Ebbene, parte convenuta ha, correttamente e preliminarmente, rilevato che le fatture sono tutte relative ad una presunta fornitura di energia elettrica effettuata nell'anno 2020(Cfr. Fatture n.
2030048376 del 31.10.2020 di euro 14.661,47, -n. 2030054824 del 30.12.2020 di euro 11.049,63,-n. Con 2030054825 del 30.12.2020 di euro 14.661,47), nel mentre, la documentazione prodotta dalla a sostegno della sussistenza del credito (cioe' i contratti con l'ente pubblico stipulati con la cedente
), è riferita agli anni 2005, 2010, 2016 e 2017. CP_4
Pertanto l'eccezione risulta fondata.
II
Sulla Inopponibilità della cessione per assenza di accettazione da parte del CP_3
La presente controversia si incentra su crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di energia elettrica, nell'ambito delle transazioni commerciali. La materia e' regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231 all'art. 2 ,co.1, lett. a) che definisce l'ambito applicativo delle c.d. “ transazioni commerciali”. Ad agire e' pero' poi quale cessionaria Controparte_2 CP_1 dei crediti vantati dall'originario creditore, verso il debitore ceduto, CP_4 Controparte_3
La poi dunque, adiva il Tribunale di Campobasso Controparte_2 CP_1 per chiedere la condanna al pagamento del debito, in linea capitale, del , relativo Controparte_3 alle fatture oggetto di cessione in favore della , pari ad € 40.372,57, oltre interessi CP_1 moratori e anatocistici in quanto cessionaria di un credito, vantato dalla società , relativo CP_4
a 3 fatture emesse da quella società per la fornitura di energia elettrica erogata in favore del detto per l'anno 2020. A tale uopo, produceva documentazione atta a dimostrare la cessione del CP_3 credito nonché i contratti di somministrazione stipulati da con il (cfr. CP_4 CP_3 produzione atto di citazione). Pertanto, sulla base delle regole generali, parte attrice afferma di aver regolarmente provato l'intervenuta cessione del credito e la sua opponibilita' al debitore ceduto , ai sensi dell'art. 1264, co.1, c.c..
Va', tuttavia, rilevato che l'opponibilita' di una cessione del credito vantato nei confronti di una
PU IS e' soggetta ad una disciplina in parte speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., data dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 e l'art. 9 L.2248/1865
All.E. In base alle norme citate, quando si abbia una cessione del credito avente ad oggetto un prezzo contrattuale, derivante da un contratto in corso da far valere nei confronti di una PU
IS, e' necessaria l'adesione di quest'ultima e non basta la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” consente di circoscrivere l'operativita' della norma ai contratti di durata, come nel caso in esame e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. Poiche' i crediti per i quali e' causa derivano da forniture di energia elettrica, si rientra nel campo delle somministrazioni, per cui , ritiene l'estensore della presente, che debba trovare applicazione la disciplina speciale, che renderebbe inopponibile la cessione al convenuto, CP_3 in assenza della sua adesione. Sul punto occorrerebbe accertare se all'epoca della cessione la fornitura di energia elettrica fosse ancora in corso oppure fosse gia' cessata.
I crediti per i quale l'attrice agisce derivano da fornitura di energia elettrica, rientrando dunque nel campo delle c.d. “somministrazioni”, pertanto trova applicazione la disciplina speciale che rende inopponibile al la cessione, in assenza della sua adesione. CP_3
Numerose le pronunce della S.C. sul punto: ex multis Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
04/03/2024) 26/03/2024, n. 8181, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 27/04/2021) 15/09/2021, n.
24758 e Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/09/2021, n. 24758 (rv. 662431-01), le quali, tutte, ribadiscono come, nelle ipotesi di somministrazione o fornitura, come quella oggetto di causa, la cessione non può solamente essere “notificata” al debitore ceduto ma da questi deve essere accettata se trattasi di P.A. Da ultimo la Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/12/2024, n.
34173, parti di Ceresara) ha ribadito il predetto principio gia' espresso : “in Parte_1 materia di cessione dei crediti vantati nei confronti della PU IS , la normativa speciale prevista agli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, prevale sulla normativa generale relativa alla cessione dei crediti d'impresa e richiede l'accettazione espressa dell'ente pubblico debitore per la validità della cessione . Questo principio si applica anche ai crediti vantati nei confronti di enti comunali.”
La domanda non merita accoglimento gia' sotto tale profilo.
III
Violazione dell'art. 117 T.U.E.L. per assenza di valido impegno di spesa posto,in primis et ante omnia, occorre procedere all'esame, appunto, in via preliminare, Pt_2 dell'aspetto contrattuale, che è elemento essenziale per dimostrare il credito vantato.
Invero, tale elemento assume valore assorbente nella presente causa,- per cui l'estensore della presente intende procedere all'esame della questione preliminarmente-, perché attiene ad una questione pregiudiziale, quella relativa alla sussistenza o meno della legittimazione sia attiva che della titolarità dal lato passivo del rapporto.
La Banca attrice, ha dimostrato di essere cessionaria del credito vantato da CP_1 CP_4 producendo l'atto di cessione dei crediti, così come l'elenco delle fatture impagate. Ha, inoltre, fornito la prova di aver richiesto il pagamento di tali crediti avanzando una formale richiesta all'ente comunale e di aver notificato la cessione del credito al ed ha prodotto i Controparte_3 contratti di fornitura di energia elettrica stipulati dalla cedente on l'ente convenuto, sebbene CP_4 rispetto alle convenzioni ed alla asserita durata delle stesse emergano forti criticita' in relazione al periodo temporale quale durata in esse fissato e l'emissione delle fatture relative ai presunti consumi del 2020(Cfr. convenzione affoliata al doc. n.6 di parte attrice in cui la convenzione aveva valenza per il periodo dal 27.02.2017 al 26.06.2017).
Ebbene, se puo' ritenersi provata la titolarita' dal lato attivo del rapporto, tuttavia deve rilevarsi che sussiste un difetto e/o una carenza nella titolarita' dal lato passivo del rapporto, ovvero nello stare in giudizio da parte del convenuto in quanto non vi e' alcuna prova in tal senso.
Va infatti chiarito che la legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (c.d. titolarità del diritto ad agire).
La sua carenza, dunque, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Trattasi quindi di eccezione in senso lato. Altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e ciò attiene anche il profilo di chi “subisce” la domanda.
Tale questione attiene, infatti, al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la citazione. In tal caso, incombe sull'attore l'onere della prova (cfr. Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 2951/2016). Il principio di diritto espresso nella sentenza citata è stato, poi, ribadito in altre pronunce della S.C. , tra cui S.C. III civile n. 12729/2016, ove si legge che : “ …il giudice può sempre rilevare – anche se l'esistenza non è stata contestata – l'inesistenza di una circostanza allegata da una parte qualora tale inesistenza emerga dagli atti e dalle prove (cfr. S.U. 3 giugno 2015 n.
11377), e infine che comunque la valutazione delle prove è affidata al suo prudente apprezzamento ex articolo
116 c.p.c., allo stesso modo il giudice può valutare pure il significato di una mancata contestazione…” e dunque “…la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo…” (enfasi a cura della scrivente)
Orbene, e' noto che, affinché sorga un'obbligazione nei confronti della pubblica amministrazione, si necessita del contratto in forma scritta ad substantiam e che, in virtù di quanto disposto dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.
La deduce di essere creditrice – in qualità di cessionaria pro soluto – del credito vantato CP_1 dalla nei confronti del per il mancato pagamento delle forniture di CP_4 Controparte_3 energia elettrica erogate in favore dell'Ente. Con Le convenzioni prodotte da recano tutte la firma del Funzionario Arch. Parte_3 in virtù dell'art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L.. Sul punto, è da eccepirsi la mancanza di valido impegno di spesa che autorizzasse la sottoscrizione dei contratti in questione. Il D.Lgs. n. 267 del
2000 (T.U.E.L.), art. 107, lett. c) attribuisce ai dirigenti, oltre ad altre facoltà, anche quella della stipulazione dei contratti, avendo ormai la Giunta comunale ed il Consiglio comunale prevalenti funzioni di indirizzo politico, tuttavia ciò non significa che tali stipulazioni possano avvenire ignorando l'essenziale esigenza di controllo della copertura finanziaria, che è assicurata, a tutela del contenimento della spesa pubblica, non solo con l'indicazione del capitolo di bilancio che dev'essere impegnato, ma anche con l'attestazione dell'effettiva esistenza di disponibilità in bilancio, per le delibere degli organi di indirizzo politico col parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, e per le determinazioni dirigenziali col visto di regolarità contabile sempre del responsabile del servizio finanziario.
Sul punto è intervenuta varie volte la S.C. , da ultimo con la ordinanza n. 17197 del 21.06.2024, enunciando il seguente principio di diritto “…anche per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, esige oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato, attestazione rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario.” ( ex multis :Cass. Civ. ordinanza n. 17197 del 21.06.2024. Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 19/10/2023)
27/10/2023, n. 29828)
Difetta, dunque qualsivoglia elemento di prova in ordine alla sussistenza di un valido impegno di spesa per la sottoscrizione dei contratti, quale attestazione della necessaria copertura finanziaria o, in mancanza anche un eventuale impegno di spesa anche postumo, di ricognizione del debito.
Ebbene si impone il suddetto rilievo officioso di tale difetto di prova in quanto, come noto, ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.
Sul punto va precisato che la documentazione evidenziata nell'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., pertanto non è possibile eludere la produzione di tale documentazione.
E',infatti, noto che l'inderogabilita' della disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli Enti locali e costituisce principio pacifico, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (Cfr. ex multis Cass, sez.I, 20 marzo 2014 , n.6555), quello per cui i contratti con la PU
IS debbono essere redatti, a pena di nullita', in forma scritta .
Nel caso di specie, pur a fronte della sottoscrizione dei contratti per l'erogazione dell'energia, non sussiste- ne' e' stato provato- l'esistenza di un valido impegno di spesa, con relativa delibera che autorizzasse la sottoscrizione dei contratti de quibus. Come detto si tratta di prestazioni inquadrabili nell'ambito dell'appalto pubblico quale la somministrazione continuativa di energia e l'attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico, alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica, neppure della documentazione relativa all'asserita l'adesione tramite la centrale d'acquisti pubblica Consip
S.p.A. Oltre ai contratti la societa' attrice non ha fornito la prova in ordine alla sussistenza del sopracitato ed indispensabile requisito per la validita' dei contratti e, quindi, dei crediti vantati verso la P.A. .
Come, infatti, noto, per effetto del D. Lgs. 276/2000, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali della PU IS devono trovare fonte in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire: 1) la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
2) la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
3) la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
4) la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato. A norma dell'art. 191 del D. Lgs. 276/2000(TUEL) “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”, e al successivo comma 3: “per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo
194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il
31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.
Ciò sta a significare che ogni impegno contrattuale necessita anche del parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria che attesta l'esistenza della copertura finanziaria. In assenza di cio' il rapporto contrattuale, in quanto in violazione e contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, cod. civ.
In definitiva, l'onere probatorio incombente sulla societa' attorea non puo' ritenersi integralmente soddisfatto, per cui , la mancata prova della documentazione prescritta e richiesta dalla normativa sopra citata(D. Lgs. 276/2000(TUEL)), attiene al un elemento costitutivo della domanda , con la conseguenza che per effetto del combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. con gli artt. 49, 151 e 191 del D.lgs. 267/2000 , il contratto da cui trae origine la pretesa attorea non può ritenersi valido e vincolante nei confronti dell'Ente poiché non contiene la prescritta previsione dell'ammontare del corrispettivo dovuto, dell'impegno di spesa e dei mezzi per farvi fronte.
Inoltre, lo stesso art. 191 del D. lgs. 267/2000, citato, al comma 4, prevede che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo
194, comma 1, lettera e),tra il privato fornitore e l'amministratore,funzionario dipendenteche hanno
consentito la fornitura”.
Pertanto, nel caso in cui i lavori siano stati autorizzati dal dipendente, funzionario e/o amministratore,in mancanza di alcun atto preventivo(impegno di spesa e delibera autorizzativa)o anche successivo, con procedimento di riconoscimento e/o regolarizzazione, può ritenersi che non sia sorto alcun rapporto obbligatorio tra l'Ente convenuto e la società attrice bensì con il funzionario o l'amministratore che ha consentito la prestazione ai sensi della succitata normativa.
Dunque, è nei confronti di questi ultimi che la società attrice deve agire per ottenere il pagamento.
Sul punto va registrato un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, da ultimo ribadito dalla sentenza n. 7113/2020 secondo la quale “…il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. con modificazioni della l.n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma 1, lett. n), perché sostituito dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta del d.lg. n. 267/2000, art. 191 prevede che nel caso in cui ci sia stata
l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3 che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno…”
La Suprema Corte aggiunge inoltre che: “… Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio...” dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, d.lg. n. 267 del 2000, ex art. 194 .
In virtù di tutto quanto esposto, la domanda va rigettata nella sua interezza.
La societa' attrice, per quanto sopra specificato, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, sulla base del generale principio codicistico di cui all'art. 2697 cc, in relazione ad un elemento costitutivo della domanda, relativo alla titolarita' dal lato passivo del rapporto, posto che chi intende esperire un'azione giudiziaria per far valere un proprio diritto deve correttamente individuare il soggetto contro il quale rivolgersi, titolare di un interesse contrapposto al suo. Consegue a quanto argomentato che, in difetto della prova e dei requisiti prescritti dal D.Lgs.
267/2000, quando come nella fattispecie, oggetto del giudizio siano crediti vantati nei confronti della P.A., il difetta della titolarita' dal lato passivo del rapporto. Controparte_3
Sulla base delle argomentazioni che precedono la domanda non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza , vanno poste a carico dell'attrice, liquidate sulla base dei del
D.M. 55/14 e 147/22, parametri medi, sulla base dello scaglione di valore di riferimento e dell'attivita' effettivamente svolta, operata una congrua riduzione in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta le domande attoree;
Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto comune che liquida in euro 3.800,00 oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cap se dovute come per legge.
Così deciso in Campobasso 20 novembre 2025
Il G.O.
NA AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del G.O., dott.ssa NA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1474/2022, trattenuta in decisione il 13-02-2025 previa concessione dei termini di cui agli art. 190 c.p.c., promossa da:
, già (P. IV ) in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Basile e con essa domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis n. 52;
-Attrice
Contro
, in persona del Sindaco, Prof. nato a [...] [...], Controparte_3 Persona_1 CP_3 presso la sede comunale sita in Boiano alla Piazza Roma n. 153, domiciliata in Campobasso alla
Piazza Vittorio Emanuele II n.9, presso lo studio dell'Avv. Nicola Lucarelli, C.F.
in forza di Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 11.03.2024 C.F._1
Oggetto: Pagamento somme
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13,
“la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 09.09.2022, la societa' attrice, quale CP_1 cessionaria di una serie di crediti asseritamente vantati da nei confronti del CP_4 CP_5
per fornitura di energia elettrica, conveniva in giudizio quest'ultimo rassegnando le
[...] seguenti testuali conclusioni chiedendo la condanna del convenuto Ente al pagamento:“ …dei seguenti importi:1) € 40.372,57 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all.
1;E su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 8/9/22 ammontano ad Euro 5.194,23:• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art.
1284 comma 4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il (P.IVA E CF ), in persona del Sindaco p.t., ope legis Controparte_3 P.IVA_2 dom.to in AN (CB) alla Piazza Roma, 153, 86021, indirizzo PEC ojano.cb.it Email_1 CP_3 estratto dall' indicepa.gov.it al pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di sorta CP_1 capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, • Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive. *…”
Inizialmente il Comune di rimaneva contumace.Concessi ed espletati i termini ex art. 183 CP_3
6°co. cpc, con provvedimento del 5/10/2023 veniva ammesso il deferito interrogatorio formale del
Sindaco di e la prova per testi come articolata nelle memorie 183 II termine cpc. All'udienza CP_3 del 2/2/24, fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale, il Sindaco del convenuto faceva pervenire certificato attestante il proprio impedimento e la causa veniva rinviata CP_3 al 12/4/24. In data 10.04.2024 con comparsa di costituzione e risposta, l'Ente convenuto si costituiva in giudizio svolgendo mere difese e rassegnando le seguenti testuali conclusioni:“Voglia, l'Ill.mo
Tribunale adito, contrarii reiectis, così disporre: Rigettare integralmente la domanda dell'attrice nei confronti dell'Ente Comunale convenuto, perché infondata, non provataed Controparte_1 inammissibile per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
Condannare l'attrice al pagamento delle spese ed onorari di causa.”
Il eccepiva la inesistenza del contratto e dell'impegno di spesa e l'inopponibiltà Controparte_3 della cessione in quanto non preliminarmente accettata. All'udienza del 12/4/24 veniva espletato l'interrogatorio formale del Sindaco di e alla successiva udienza del 14/6/24 veniva CP_3 escusso il teste, Sig.ra quale responsabile del servizio finanziario del In Testimone_1 CP_3 quella udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13/2/25 ed alla predetta data trattenuta in decisione previa concessione del chiesto termine ex art. 190 cpc.
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La domanda non e' fondata e , pertanto, non merita accoglimento per quanto di seguito.
L'odierna attrice ha evocato in giudizio l'Ente convenuto al fine di ottenere il CP_1 pagamento della somma complessiva di euro 40.372,57 oltre gli interessi moratori, derivante dal presunto mancato pagamento delle seguenti fatture:
-n. 2030048376 del 31.10.2020 di euro 14.661,47,
-n. 2030054824 del 30.12.2020 di euro 11.049,63,
-n. 2030054825 del 30.12.2020 di euro 14.661,47.
A sostegno dell'asserito credito ha prodotto la seguente documentazione:
- Elenco delle fatture cedute;
- Contratto di cessione del credito soggetto ad IV del 23.12.2021;
- Convenzione anno 2005; CP_4
- Convenzione anno 2010; CP_4
- Convenzione anno 2016; CP_4
- Convenzione anno 2017; CP_4
- N. 3 Fatture sopra riportate.
Il convenuto costituitosi in giudizio ha ,in sintesi , formulato le seguenti eccezioni: CP_3
Con
1. Inesistenza del contratto, avendo la prodotto convenzioni “contratto enel sole” fino all'anno
2017 e riferendosi le presunte fornire a forniture avvenute nell'anno 2020;
2. Inopponibilità della cessione per assenza di accettazione da parte del CP_3
3. Violazione dell'art. 117 T.U.E.L. per assenza di valido impegno di spesa.
I Sulla eccepita inesistenza del contratto.
Ebbene, parte convenuta ha, correttamente e preliminarmente, rilevato che le fatture sono tutte relative ad una presunta fornitura di energia elettrica effettuata nell'anno 2020(Cfr. Fatture n.
2030048376 del 31.10.2020 di euro 14.661,47, -n. 2030054824 del 30.12.2020 di euro 11.049,63,-n. Con 2030054825 del 30.12.2020 di euro 14.661,47), nel mentre, la documentazione prodotta dalla a sostegno della sussistenza del credito (cioe' i contratti con l'ente pubblico stipulati con la cedente
), è riferita agli anni 2005, 2010, 2016 e 2017. CP_4
Pertanto l'eccezione risulta fondata.
II
Sulla Inopponibilità della cessione per assenza di accettazione da parte del CP_3
La presente controversia si incentra su crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di energia elettrica, nell'ambito delle transazioni commerciali. La materia e' regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231 all'art. 2 ,co.1, lett. a) che definisce l'ambito applicativo delle c.d. “ transazioni commerciali”. Ad agire e' pero' poi quale cessionaria Controparte_2 CP_1 dei crediti vantati dall'originario creditore, verso il debitore ceduto, CP_4 Controparte_3
La poi dunque, adiva il Tribunale di Campobasso Controparte_2 CP_1 per chiedere la condanna al pagamento del debito, in linea capitale, del , relativo Controparte_3 alle fatture oggetto di cessione in favore della , pari ad € 40.372,57, oltre interessi CP_1 moratori e anatocistici in quanto cessionaria di un credito, vantato dalla società , relativo CP_4
a 3 fatture emesse da quella società per la fornitura di energia elettrica erogata in favore del detto per l'anno 2020. A tale uopo, produceva documentazione atta a dimostrare la cessione del CP_3 credito nonché i contratti di somministrazione stipulati da con il (cfr. CP_4 CP_3 produzione atto di citazione). Pertanto, sulla base delle regole generali, parte attrice afferma di aver regolarmente provato l'intervenuta cessione del credito e la sua opponibilita' al debitore ceduto , ai sensi dell'art. 1264, co.1, c.c..
Va', tuttavia, rilevato che l'opponibilita' di una cessione del credito vantato nei confronti di una
PU IS e' soggetta ad una disciplina in parte speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., data dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 e l'art. 9 L.2248/1865
All.E. In base alle norme citate, quando si abbia una cessione del credito avente ad oggetto un prezzo contrattuale, derivante da un contratto in corso da far valere nei confronti di una PU
IS, e' necessaria l'adesione di quest'ultima e non basta la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” consente di circoscrivere l'operativita' della norma ai contratti di durata, come nel caso in esame e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. Poiche' i crediti per i quali e' causa derivano da forniture di energia elettrica, si rientra nel campo delle somministrazioni, per cui , ritiene l'estensore della presente, che debba trovare applicazione la disciplina speciale, che renderebbe inopponibile la cessione al convenuto, CP_3 in assenza della sua adesione. Sul punto occorrerebbe accertare se all'epoca della cessione la fornitura di energia elettrica fosse ancora in corso oppure fosse gia' cessata.
I crediti per i quale l'attrice agisce derivano da fornitura di energia elettrica, rientrando dunque nel campo delle c.d. “somministrazioni”, pertanto trova applicazione la disciplina speciale che rende inopponibile al la cessione, in assenza della sua adesione. CP_3
Numerose le pronunce della S.C. sul punto: ex multis Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
04/03/2024) 26/03/2024, n. 8181, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 27/04/2021) 15/09/2021, n.
24758 e Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/09/2021, n. 24758 (rv. 662431-01), le quali, tutte, ribadiscono come, nelle ipotesi di somministrazione o fornitura, come quella oggetto di causa, la cessione non può solamente essere “notificata” al debitore ceduto ma da questi deve essere accettata se trattasi di P.A. Da ultimo la Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/12/2024, n.
34173, parti di Ceresara) ha ribadito il predetto principio gia' espresso : “in Parte_1 materia di cessione dei crediti vantati nei confronti della PU IS , la normativa speciale prevista agli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, prevale sulla normativa generale relativa alla cessione dei crediti d'impresa e richiede l'accettazione espressa dell'ente pubblico debitore per la validità della cessione . Questo principio si applica anche ai crediti vantati nei confronti di enti comunali.”
La domanda non merita accoglimento gia' sotto tale profilo.
III
Violazione dell'art. 117 T.U.E.L. per assenza di valido impegno di spesa posto,in primis et ante omnia, occorre procedere all'esame, appunto, in via preliminare, Pt_2 dell'aspetto contrattuale, che è elemento essenziale per dimostrare il credito vantato.
Invero, tale elemento assume valore assorbente nella presente causa,- per cui l'estensore della presente intende procedere all'esame della questione preliminarmente-, perché attiene ad una questione pregiudiziale, quella relativa alla sussistenza o meno della legittimazione sia attiva che della titolarità dal lato passivo del rapporto.
La Banca attrice, ha dimostrato di essere cessionaria del credito vantato da CP_1 CP_4 producendo l'atto di cessione dei crediti, così come l'elenco delle fatture impagate. Ha, inoltre, fornito la prova di aver richiesto il pagamento di tali crediti avanzando una formale richiesta all'ente comunale e di aver notificato la cessione del credito al ed ha prodotto i Controparte_3 contratti di fornitura di energia elettrica stipulati dalla cedente on l'ente convenuto, sebbene CP_4 rispetto alle convenzioni ed alla asserita durata delle stesse emergano forti criticita' in relazione al periodo temporale quale durata in esse fissato e l'emissione delle fatture relative ai presunti consumi del 2020(Cfr. convenzione affoliata al doc. n.6 di parte attrice in cui la convenzione aveva valenza per il periodo dal 27.02.2017 al 26.06.2017).
Ebbene, se puo' ritenersi provata la titolarita' dal lato attivo del rapporto, tuttavia deve rilevarsi che sussiste un difetto e/o una carenza nella titolarita' dal lato passivo del rapporto, ovvero nello stare in giudizio da parte del convenuto in quanto non vi e' alcuna prova in tal senso.
Va infatti chiarito che la legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (c.d. titolarità del diritto ad agire).
La sua carenza, dunque, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Trattasi quindi di eccezione in senso lato. Altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e ciò attiene anche il profilo di chi “subisce” la domanda.
Tale questione attiene, infatti, al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la citazione. In tal caso, incombe sull'attore l'onere della prova (cfr. Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 2951/2016). Il principio di diritto espresso nella sentenza citata è stato, poi, ribadito in altre pronunce della S.C. , tra cui S.C. III civile n. 12729/2016, ove si legge che : “ …il giudice può sempre rilevare – anche se l'esistenza non è stata contestata – l'inesistenza di una circostanza allegata da una parte qualora tale inesistenza emerga dagli atti e dalle prove (cfr. S.U. 3 giugno 2015 n.
11377), e infine che comunque la valutazione delle prove è affidata al suo prudente apprezzamento ex articolo
116 c.p.c., allo stesso modo il giudice può valutare pure il significato di una mancata contestazione…” e dunque “…la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo…” (enfasi a cura della scrivente)
Orbene, e' noto che, affinché sorga un'obbligazione nei confronti della pubblica amministrazione, si necessita del contratto in forma scritta ad substantiam e che, in virtù di quanto disposto dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.
La deduce di essere creditrice – in qualità di cessionaria pro soluto – del credito vantato CP_1 dalla nei confronti del per il mancato pagamento delle forniture di CP_4 Controparte_3 energia elettrica erogate in favore dell'Ente. Con Le convenzioni prodotte da recano tutte la firma del Funzionario Arch. Parte_3 in virtù dell'art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L.. Sul punto, è da eccepirsi la mancanza di valido impegno di spesa che autorizzasse la sottoscrizione dei contratti in questione. Il D.Lgs. n. 267 del
2000 (T.U.E.L.), art. 107, lett. c) attribuisce ai dirigenti, oltre ad altre facoltà, anche quella della stipulazione dei contratti, avendo ormai la Giunta comunale ed il Consiglio comunale prevalenti funzioni di indirizzo politico, tuttavia ciò non significa che tali stipulazioni possano avvenire ignorando l'essenziale esigenza di controllo della copertura finanziaria, che è assicurata, a tutela del contenimento della spesa pubblica, non solo con l'indicazione del capitolo di bilancio che dev'essere impegnato, ma anche con l'attestazione dell'effettiva esistenza di disponibilità in bilancio, per le delibere degli organi di indirizzo politico col parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, e per le determinazioni dirigenziali col visto di regolarità contabile sempre del responsabile del servizio finanziario.
Sul punto è intervenuta varie volte la S.C. , da ultimo con la ordinanza n. 17197 del 21.06.2024, enunciando il seguente principio di diritto “…anche per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, esige oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato, attestazione rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario.” ( ex multis :Cass. Civ. ordinanza n. 17197 del 21.06.2024. Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 19/10/2023)
27/10/2023, n. 29828)
Difetta, dunque qualsivoglia elemento di prova in ordine alla sussistenza di un valido impegno di spesa per la sottoscrizione dei contratti, quale attestazione della necessaria copertura finanziaria o, in mancanza anche un eventuale impegno di spesa anche postumo, di ricognizione del debito.
Ebbene si impone il suddetto rilievo officioso di tale difetto di prova in quanto, come noto, ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.
Sul punto va precisato che la documentazione evidenziata nell'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., pertanto non è possibile eludere la produzione di tale documentazione.
E',infatti, noto che l'inderogabilita' della disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli Enti locali e costituisce principio pacifico, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (Cfr. ex multis Cass, sez.I, 20 marzo 2014 , n.6555), quello per cui i contratti con la PU
IS debbono essere redatti, a pena di nullita', in forma scritta .
Nel caso di specie, pur a fronte della sottoscrizione dei contratti per l'erogazione dell'energia, non sussiste- ne' e' stato provato- l'esistenza di un valido impegno di spesa, con relativa delibera che autorizzasse la sottoscrizione dei contratti de quibus. Come detto si tratta di prestazioni inquadrabili nell'ambito dell'appalto pubblico quale la somministrazione continuativa di energia e l'attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico, alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica, neppure della documentazione relativa all'asserita l'adesione tramite la centrale d'acquisti pubblica Consip
S.p.A. Oltre ai contratti la societa' attrice non ha fornito la prova in ordine alla sussistenza del sopracitato ed indispensabile requisito per la validita' dei contratti e, quindi, dei crediti vantati verso la P.A. .
Come, infatti, noto, per effetto del D. Lgs. 276/2000, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali della PU IS devono trovare fonte in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire: 1) la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
2) la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
3) la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
4) la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato. A norma dell'art. 191 del D. Lgs. 276/2000(TUEL) “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”, e al successivo comma 3: “per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo
194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il
31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.
Ciò sta a significare che ogni impegno contrattuale necessita anche del parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria che attesta l'esistenza della copertura finanziaria. In assenza di cio' il rapporto contrattuale, in quanto in violazione e contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, cod. civ.
In definitiva, l'onere probatorio incombente sulla societa' attorea non puo' ritenersi integralmente soddisfatto, per cui , la mancata prova della documentazione prescritta e richiesta dalla normativa sopra citata(D. Lgs. 276/2000(TUEL)), attiene al un elemento costitutivo della domanda , con la conseguenza che per effetto del combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. con gli artt. 49, 151 e 191 del D.lgs. 267/2000 , il contratto da cui trae origine la pretesa attorea non può ritenersi valido e vincolante nei confronti dell'Ente poiché non contiene la prescritta previsione dell'ammontare del corrispettivo dovuto, dell'impegno di spesa e dei mezzi per farvi fronte.
Inoltre, lo stesso art. 191 del D. lgs. 267/2000, citato, al comma 4, prevede che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo
194, comma 1, lettera e),tra il privato fornitore e l'amministratore,funzionario dipendenteche hanno
consentito la fornitura”.
Pertanto, nel caso in cui i lavori siano stati autorizzati dal dipendente, funzionario e/o amministratore,in mancanza di alcun atto preventivo(impegno di spesa e delibera autorizzativa)o anche successivo, con procedimento di riconoscimento e/o regolarizzazione, può ritenersi che non sia sorto alcun rapporto obbligatorio tra l'Ente convenuto e la società attrice bensì con il funzionario o l'amministratore che ha consentito la prestazione ai sensi della succitata normativa.
Dunque, è nei confronti di questi ultimi che la società attrice deve agire per ottenere il pagamento.
Sul punto va registrato un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, da ultimo ribadito dalla sentenza n. 7113/2020 secondo la quale “…il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. con modificazioni della l.n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma 1, lett. n), perché sostituito dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta del d.lg. n. 267/2000, art. 191 prevede che nel caso in cui ci sia stata
l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3 che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno…”
La Suprema Corte aggiunge inoltre che: “… Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio...” dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, d.lg. n. 267 del 2000, ex art. 194 .
In virtù di tutto quanto esposto, la domanda va rigettata nella sua interezza.
La societa' attrice, per quanto sopra specificato, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, sulla base del generale principio codicistico di cui all'art. 2697 cc, in relazione ad un elemento costitutivo della domanda, relativo alla titolarita' dal lato passivo del rapporto, posto che chi intende esperire un'azione giudiziaria per far valere un proprio diritto deve correttamente individuare il soggetto contro il quale rivolgersi, titolare di un interesse contrapposto al suo. Consegue a quanto argomentato che, in difetto della prova e dei requisiti prescritti dal D.Lgs.
267/2000, quando come nella fattispecie, oggetto del giudizio siano crediti vantati nei confronti della P.A., il difetta della titolarita' dal lato passivo del rapporto. Controparte_3
Sulla base delle argomentazioni che precedono la domanda non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza , vanno poste a carico dell'attrice, liquidate sulla base dei del
D.M. 55/14 e 147/22, parametri medi, sulla base dello scaglione di valore di riferimento e dell'attivita' effettivamente svolta, operata una congrua riduzione in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta le domande attoree;
Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto comune che liquida in euro 3.800,00 oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cap se dovute come per legge.
Così deciso in Campobasso 20 novembre 2025
Il G.O.
NA AR