TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Quarta sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2775/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonioe vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata in atti, dall'Avv. Maria Florinda Di Leva, del Foro di Torre Annunziata, con la quale elettivamente domicilia in Torre Annunziata alla Via Roma n. 171
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) ed ivi residente a[...] Piazzetta C.F._2
Concordia n. 9, rappresentata, assistita e difesa, in virtù di mandato ad litem apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Anna Amoruso unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio della stessa in Trecase alla via Vesuvio n. 177;
RESISTENTE
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 29 aprile 2025, le parti le parti si sono riportate agli accordi raggiunti fra le stesse, chiedendo riservarsi la causa in decisione con recepimento degli accordi raggiunti. IL Pm concludeva come da parere reso in data 16 giugno 2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2024, conveniva in Parte_1 giudizio per sentire pronunciare la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Vico Equense in data 25.06.1980 (atto n. 45, parte II, serie A, anno 1980) e dal quale erano nati due figli: ( nata l'[...]) sposata e dipendente della Telecom e Persona_1
( nato il [...]), esperto informatico, entrambi oramai maggiorenni Per_2 ed autonomi economicamente. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1030/2004 pubblicata in data 12.07.2004 ed oramai passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria del 29.04.2025, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi disponendo l'assegnazione della casa coniugale in favore della e ponendo a carico CP_1 dell' un assegno mensile di € 619,75 a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento dei figli, da rivalutarsi secondo indici ISTAT;
che da allora non si era più ricostituita l'unione coniugale;
che nelle more i figli della coppia erano divenuti entrambi economicamente indipendenti, la aveva continuato a CP_1 vivere nella casa coniugale sita in Torre Annunziata alla Via Pontenuovo n. 7 di cui aveva acquisito la piena proprietà, mentre l' conviveva con la Pt_1 compagna in Sant'Antonio Abate alla via Stabia n. 773; che la Per_3 resistente percepiva il reddito di inclusione;
che vani erano risultati i tentativi di depositare un ricorso congiunto, essendo rimasti senza riscontro gli inviti in tal senso rivolti dal ricorrente alla Tanto dedotto, CP_1 Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con senza nulla disporre quanto al mantenimento dei figli, Controparte_1 oramai entrambi maggiorenni ed economicamente indipendente, né della moglie, anch'ella economicamente indipendente. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 luglio 2024, , non opponendosi alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, né alla revoca dell'assegno di mantenimento stabilito a suo tempo in sede di separazione in favore dei figli della coppia, siccome entrambi pacificamente maggiorenni ed economicamente indipendenti. La resistente, inoltre, dichiarava di percepire la pensione di vecchiaia e di essere pertanto economicamente autosufficiente, nulla chiedendo, quindi, a titolo di mantenimento per sé. Concludeva, dunque, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza statuizioni accessorie. Nel corso dell'udienza di comparizione del 7 aprile 2025, il giudice delegato verificata la regolarità della notifica del ricorso e dei provvedimenti successivi alla resistente , procedeva all'audizione delle parti e dava atto Controparte_1 dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. Dunque, in ragione dell'adesione della resistente alla domanda di divorzio ed in mancanza di domande relative ai rapporti accessori, preso atto dell'autonomia raggiunta da entrambi i figli della coppia, disponeva in via provvisoria ed urgente la revoca delle disposizioni relative all'assegnazione della casa coniugale ed all'obbligo di mantenimento posto a carico dell' , e dato atto della mancanza in atti della certificazione di Pt_1 passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rinviava alla successiva udienza del 29 aprile 2025 per discussione ai sensi dell'art 473-bis.22 ultimo comma c.p.c. onerando le parti del deposito della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza. Quindi, sostituita la predetta udienza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti con note congiunte depositate in data 10.04.2025, allegavano il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Vico Equense in data 25.06.1980 senza nulla disporre a titolo di mantenimento dei coniugi, in quanto entrambi economicamente indipendenti ed il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 10 giugno 2025 rimetteva la causa in decisione al collegio previa trasmissione degli atti al P.M. Il PM concludeva in data 16 giugno 2025, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ritiene il collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Vico Equense (NA) in data 25.06.1980 da e Parte_1 [...]
. Controparte_1
In primo luogo, infatti, il ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione. In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, all'udienza del 10.12.1998, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale recante n. rg. 888/1998 conclusosi con sentenza n. 1030/2004, pubblicata il 12.07.2004 ed oramai passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria del 9.04.2025. È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in abitazioni differenti, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Vico Equense (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, essendo entrambi i figli della coppia maggiorenni ed economicamente indipendenti ed avendo i coniugi dichiarato di essere anch'essi titolari di redditi propri e non avendo proposto, pertanto, domanda di assegno divorzile, alcuna statuizione va assunta in questa sede dal collegio, dovendosi pertanto limitare la presente pronuncia alla sola questione di status. Tenuto conto della natura della causa e dell'adesione della resistente alla domanda proposta dal ricorrente, le spese di lite possono essere interamente compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata a [...] C.F._1 Controparte_1 il 20/09/1954 (c.f. ) in Vico Equense (NA) in data C.F._2
25.06.1980 (atto n. 45, parte II, serie A, anno 1980);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vico Equense di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile, atto n. 60 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1997);
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata 16 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano