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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/04/2024, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. n. 907/2022
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 907 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
, in persona del le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, anche in qualità di mandatario della difeso dall'avv. Daniele De Leonardis;
Parte_2 appellante
e
società incorporante della a Controparte_1 Controparte_2 seguito fusione per incorporazione, rappresentata e difesa dall'avv. France- scopaolo Ranieri, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato la
[...]
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito Controparte_2
n. 343 2016 00042321 05 000, notificato dall' in data 15 gennaio 2019, Pt_1 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di
10.062,95 euro a titolo di contributi da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da settembre 2014 a maggio 2015, oltre somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e diritti di no- tifica.
- 1 - 1.1. A sostegno dell'opposizione la ha innanzi- Controparte_2 tutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'avviso era indirizzato a già , sottoli- Controparte_2 Controparte_3 neando che essa era del tutto estranea alla e che tra le due so- CP_3 cietà era intercorso soltanto un atto di cessione di ramo d'azienda.
Sempre in via preliminare, l'opponente ha eccepito la nullità dell'avviso perché riportante un codice fiscale diverso dal proprio (presumi- bilmente quello di in violazione dell'art. 30, comma 2, del CP_3
d.l. n. 78 del 2010.
Nel merito, la ha contestato la fondatezza della Controparte_2 pretesa in quanto il debito per contributi obbligatori maturato dalla
[...] nei confronti dell' non risultava dalle scritture contabili della CP_3 Pt_1 cedente (e, in particolare, nella situazione patrimoniale allegata alla cessione di ramo d'azienda stipulata dalle parti in data 14 settembre 2016), per cui essa non poteva risponderne in via solidale a norma dell'art. 2560, secondo comma, c.c.
1.2. L' costituitosi in giudizio anche in qualità di mandatario Pt_1 della ha chiesto il rigetto dell'opposizione rappresentando, in Parte_2 primo luogo, che tra la e la era intervenu- Controparte_2 CP_3 to un vero e proprio trasferimento d'azienda e non soltanto di un suo ramo, posto che la cessione aveva avuto ad oggetto una parte rilevantissima dell'intera attività della cedente, sicché la controparte non poteva eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Inoltre, l'Ente previdenziale ha dedotto che la Controparte_2 non poteva invocare a proprio vantaggio la limitazione di responsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 2560 c.c., sia perché la norma – come affermato dalla giurisprudenza più recente – doveva essere interpretata avu- to riguardo alla tutela del creditore del cedente, sia perché nella specie la non poteva giovarsi del fatto che aveva Controparte_2 CP_3 tenuto la propria contabilità in maniera irregolare (l'ultimo bilancio, difatti, risaliva al 31 dicembre 2014 ed era stato approvato dall'assemblea dei soci il 15 novembre 2015), tanto più che all'epoca del trasferimento la cedente era in liquidazione.
2. Con sentenza n. 1546/2021 emessa il 17 maggio 2021 e pubblicata il 18 gennaio 2022 il Tribunale di Bari adito ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha annullato l'avviso di addebito opposto condannando l' alla Pt_1 refusione delle spese processuali, liquidate in misura pari a 4.000 euro, oltre accessori.
- 2 - Il Giudice di prime cure ha innanzitutto affermato la nullità dell'avviso, in quanto esso sembrava riferirsi ad un unico soggetto giuridico, mentre in virtù della cessione di ramo d'azienda i soggetti giuridici riman- gono distinti;
inoltre, ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versa- mento dei contributi previdenziali obbligatori soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2560 c.c. e non opera, dunque, l'automatica estensione di respon- sabilità all'acquirente ex art. 2112 c.c.
3. Avverso detta sentenza l' anche quale mandatario della socie- Pt_1 tà di cartolarizzazione, ha proposto appello.
La (che nel frattempo ha incorporato la Tentazioni Tra- CP_1 ding) ha resistito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza 19 marzo 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'atto di gravame consta di tre motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo l' lamenta la violazione del combi- Pt_1 nato disposto degli artt. 30 del d.l. n. 78 del 2010 e 617 c.p.c.
L'appellante evidenzia che nella specie l'avviso era stato notificato il
15 gennaio 2019, mentre il ricorso in opposizione era stato depositato il 6 febbraio 2019, cioè oltre il termine di venti giorni previsto a pena di deca- denza per la proposizione dall'art. 617 c.p.c. e la cui inosservanza è rilevabi- le anche d'ufficio; di conseguenza, la controparte non poteva far valere la nullità dell'avviso per vizi formali in quanto essa era incorsa nella decaden- za sancita dalla menzionata disposizione.
4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2560, secondo comma, c.c., e dell'art. 132 c.p.c., per omessa motivazione sulle eccezioni sollevate dall' Pt_1
In particolare, nella doglianza l' ribadisce che il trasferimento Pt_1 intercorso fra e costituiva una vera e pro- CP_3 Controparte_2 pria cessione d'azienda e non già di un suo ramo, e si duole del fatto che il
Giudice di prime cure non abbia tenuto conto di questa circostanza né del fatto che la cessionaria, senza verificare la reale situazione patrimoniale e contabile della cedente, non poteva invocare alcuna limitazione di responsa- bilità; evidenzia, inoltre, che in una pronuncia resa in altro giudizio questa
Corte d'appello aveva escluso che potesse essere esone- Controparte_2 rata da responsabilità per la negligenza con cui aveva effettuato i controlli sull'attività di anche in ragione della dubbia natura del trasferimento. CP_3
- 3 - 4.3. Nell'ultimo motivo si denunzia la violazione dei parametri tabel- lari di cui al d.m. 55 del 2014 e si osserva che: a) lo stesso Tribunale aveva affermato di voler liquidare le spese secondo i minimi dello scaglione di ri- ferimento in ragione della modesta complessità delle questione trattate e considerato il mancato espletamento di istruttoria orale;
b) applicando lo scaglione pertinente per valore (ossia quello compreso tra 5.200 e 26.000 euro) le spese avrebbe dovuto essere liquidate in misura pari a 1.776 euro.
5. Il primo motivo è da reputarsi inammissibile per due distinte ra- gioni, l'una logicamente successiva all'altra.
5.1. Innanzitutto, la censura non è coerente con la ratio della deci- sione impugnata.
Nella sentenza impugnata si legge: «L'avviso di addebito deve rite- nersi nullo, in quanto così come formulato sembra riferirsi ad un unico sog- getto giuridico, quando, al contrario, in virtù di un atto di cessione di un ramo di azienda i soggetti giuridici rimangono distinti».
La nullità rilevata dal Giudice di prime cure, dunque, è correlata non già a vizi formali dell'avviso, bensì al difetto di legittimazione passiva che – come visto – aveva eccepito nell'atto di opposizione. In Controparte_2 particolare, nel ricorso ex art. 442 c.p.c. la società intimata ha posto in evi- denza di essere soggetto diverso da e dunque estraneo alla CP_3 pretesa contributiva azionata dall' rimarcando altresì che, in base alla Pt_1 sua formulazione testuale, l'avviso in questione sembrava postulare che tra le due società vi fosse una sostanziale coincidenza (v. pag. 3: «È noto che nella prassi societaria, la parola “già”, è usata quando un soggetto si con- fonde nell'altro per operazioni di natura straordinaria;
ebbene, nulla di tut- to questo è accaduto, peraltro circostanza già contestata e nota all' Pt_1 giusta altro giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Bari, G.U.
Dott.ssa Cesaroni, nel quale l' individua proprio la deducente e la Pt_1 come soggetti giuridici ben distinti …»). Controparte_2
Di conseguenza, l'eccezione sollevata dalla non Controparte_2 attiene ai profili formali dell'avviso disciplinati dall'art. 30, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, sicché è impropria la qualificazione operata dall'Istituto appellante quale motivo di opposizione agli atti esecutivi assoggettato al termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
5.2. In secondo luogo, ove si accedesse alla tesi di parte appellante secondo cui la denuncia del vizio in questione – in quanto attinente a profili formali dell'avviso – avrebbe integrato gli estremi dell'opposizione agli atti esecutivi, la doglianza relativa all'inammissibilità del motivo di opposizione per tardività avrebbe dovuto essere fatta valere tramite ricorso per cassazio-
- 4 - ne e non certo mediante appello, stante l'esplicita previsione della non im- pugnabilità della sentenza che decide sull'opposizione contenuta nell'art. 618 c.p.c.
6. Anche il secondo motivo è da ritenersi infondato, dovendosi con- dividere la decisione assunta dal Tribunale di Bari, sia pure sulla scorta di un percorso motivazionale affatto diverso da quello seguito dal primo Giu- dice.
6.1. Il nodo della controversia attiene alla possibilità di estendere alla
(ora la responsabilità per i debiti previden- Controparte_2 CP_1 ziali inerenti all'azienda ceduta dalla CP_3
Com'è noto, il primo comma dell'art. 2560 c.c. fissa il principio per cui, in caso di cessione d'azienda, il cedente continua a rispondere dei rela- tivi debiti maturati anteriormente al passaggio, salvo che vi sia consenso alla liberazione da parte dei creditori («L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito»).
Il secondo comma estende la responsabilità anche al cessionario dell'azienda, a condizione però che essi risultino dai libri contabili obbliga- tori («Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti sud- detti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori»).
La ratio della disposizione contenuta nel comma appena citato è ge- neralmente individuata nell'esigenza di tutelare il terzo creditore di fronte ad un fatto (il trasferimento dell'azienda) che priva l'originario debitore di quella che normalmente costituisce la componente principale del suo patri- monio. Questo fine viene realizzato imponendo al cessionario una forma di responsabilità c.d. “senza debito” da ricondursi ad un accollo cumulativo ex lege e che dà luogo ad una solidarietà in forza di legge tra alienante ed ac- quirente dell'azienda commerciale (così Cass. n. 2108 del 1994, in motiva- zione).
Al contempo, però, la norma intende tutelare anche l'acquirente dell'azienda ponendolo al riparo da responsabilità per debiti di cui non ave- va contezza all'epoca del trasferimento, limitandone la responsabilità ag- giuntiva a quelli che risultano dalle scritture contabili obbligatorie (cfr. in particolare Cass. n. 23828 del 2012).
6.2. Nel caso in esame, il dato certo è che i debiti previdenziali matu- rati da nei confronti dell' in epoca antecedente al trasfe- CP_3 Pt_1 rimento di ramo d'azienda stipulato con mediante scrit- Controparte_2 tura del 14 settembre 2016 (atto con sottoscrizioni autenticate dal notaio
[...]
[...]
Persona_1 [...]
[...]
[...]
[...]
di Bari e registrato il successivo giorno 15) non risultano né dalle
[...] scritture contabili obbligatorie né dalla situazione patrimoniale allegata all'atto traslativo sotto la lettera “A”.
Va peraltro notato che nell'atto traslativo le parti convennero che qualsiasi debito di natura fiscale e/o previdenziale riguardante la cedente ma relativo al periodo anteriore al trasferimento sarebbe rimasto a carico della cedente medesima, la quale contestualmente si impegnò a manlevare la ces- sionaria da eventuali pretese di terzi.
Si tratta di pattuizione che tuttavia non rileva nel presente giudizio perché inidonea a spiegare effetti nei riguardi dell' Come accennato, Pt_1 difatti, la responsabilità ex lege dell'acquirente dell'azienda commerciale per i debiti inerenti all'esercizio di questa ed anteriori al trasferimento opera nei confronti dei terzi creditori, sicché essa può essere validamente derogata solo mediante un accordo tra acquirente e creditori e non anche dal contratto tra alienante ed acquirente (così ancora Cass. n. 2108 del 1994, in motiva- zione).
Si deve altresì rilevare che la responsabilità legale del cessionario ex art. 2560, secondo comma, c.c., ricorre anche nel caso di cessione di ramo d'azienda, purché i debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto (cfr. Cass. n. 13319 del 2015). Di conseguenza, la circostanza che la scrittura intervenuta fra e abbia avuto formalmente ad oggetto so- CP_3 Controparte_2 lo un ramo d'azienda ma – come sostiene l' – abbia in realtà riguardato Pt_1
l'intera azienda di cui era titolare la prima non esclude ex se l'operatività della garanzia aggiuntiva in capo alla cessionaria.
6.3. Nella giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidato l'orientamento secondo cui «l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto, chi vo- glia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha
l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche det- ta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata» (v. Cass. n. 22418 del 2017, che si ri- chiama a Cass. n. 6173 del 1998 e Cass. n. 14823 del 2000).
In altri termini, l'iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori dell'imprenditore commerciale costituisce un presupposto imprescindibile della responsabilità del cessionario per i debiti inerenti all'esercizio
- 6 - dell'azienda acquistata ed anteriori al trasferimento e risultanti dai libri con- tabili obbligatori. Al di fuori di detta ipotesi (nella quale le passività dell'azienda non possono dirsi ignote all'acquirente), dunque, tale responsa- bilità non sussiste, a meno che la cessione dell'azienda non sia accompagna- ta un patto di accollo da parte dell'acquirente (ipotesi che però non ricorre nella presente fattispecie).
Né in senso contrario rileva il fatto – ampiamente valorizzato dall' a sostegno dell'impugnazione – che l'ultimo bilancio della Pt_1 [...] risaliva al 31 dicembre 2014 ed era stato approvato nel novembre CP_3 del 2015 e che successivamente non erano state depositate altre scritture contabili.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare a più riprese che la mancanza di libri contabili obbligatori, qualunque ne sia la causa, esclude in radice la responsabilità del cessionario (v. Cass. n. 1429 del 1999: «In materia di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo spe- cifico tipo di impresa, rende impossibile l'elemento costitutivo della respon- sabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità»; sono conformi Cass. n.
14823 del 2000 e Cass. n. 5123 del 2006).
Del resto, è opinione diffusa in giurisprudenza quella secondo cui il secondo comma dell'art. 2560 c.c. è norma di carattere eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica, sicché – ad esempio – la mancan- za di iscrizione dei debiti nei libri contabili non può essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente (cfr. in particolare Cass. n. 8363 del 2000).
6.4. A sostegno del gravame l' richiama Cass. n. 32134 del Pt_1
2019, così massimata: «In tema di cessione di azienda, il principio di soli- darietà fra cedente e cessionario – fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbli- gatori – deve essere applicato considerando la “finalità di protezione” del- la disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un la- to, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore».
- 7 - L'Istituto previdenziale deduce che la avrebbe Controparte_2 dovuto verificare la complessiva situazione contabile della CP_3 soprattutto considerando che quest'ultima era stata posta in liquidazione, ra- gion per cui – sulla scorta di tale precedente – essa era da ritenersi respon- sabile per i debiti previdenziali non risultanti dalle scritture contabili in quanto aveva colpevolmente omesso di compiere le necessarie verifiche.
In effetti, il parziale revirement della Suprema Corte (che ha condot- to la dottrina a parlare di “riscrittura pretoria” della norma) sembra privile- giare le esigenze di tutela del ceto creditorio a discapito di quelle del cessio- nario dell'azienda.
Lasciando in disparte tale rilievo, vi è però da sottolineare come la pronuncia in esame attenga ad una fattispecie del tutto peculiare in cui veni- va in sostanza dedotto che l'errore nel quale era incorso il giudice di merito
– il quale, aderendo ad un lettura formalistica della norma, aveva disatteso la domanda risarcitoria del creditore constatando la mancata produzione del- le scritture contabili – era stato quello di aver avallato un'operazione fraudo- lenta privilegiando la tutela dell'affidamento del cessionario dell'azienda che, però, con la propria condotta aveva raggirato il creditore.
Non a caso nella sentenza in questione si richiama il precedente arre- sto delle Sezioni Unite n. 5054 del 2017 che, sia pure in tema di revocatoria fallimentare, aveva escluso l'operatività dell'art. 2560, secondo comma,
c.c., nel caso di mancanza di un'effettiva “alterità soggettiva” delle parti ti- tolari dell'azienda.
Proprio sviluppando tale indirizzo anche di recente la Suprema Corte
è giunta ad affermare che la responsabilità del cessionario per i debiti ante- riori al trasferimento, qualora risultanti dai libri contabili obbligatori, è ap- plicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessiona- rio, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa co- noscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere (cfr. Cass. n.
26450 del 2023, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda, relativa ad un caso in cui vi era identità tra amministratori e soci della ce- dente e della cessionaria).
Tale interpretazione trova conferma anche in altra pronuncia della
Suprema Corte (cioè Cass. n. 21561 del 2020), in cui si chiarisce la portata della sentenza n. 32134 del 2019 e si precisa che pure la sentenza delle Se- zioni Unite n. 5054 del 2017, in cui si evidenzia che l'applicazione dell'art. 2560, secondo comma, c.c., «incontra un limite solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda» (come nel
- 8 - caso di trasformazione della forma giuridica del soggetto e del conferimento dell'azienda di una impresa individuale in una società unipersonale), in real- tà non contraddice il tradizionale indirizzo secondo cui la responsabilità dell'acquirente va ricondotta nell'alveo dell'evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamen- to, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di parti- colare rilievo commerciale (v. pagg. 13 e 14: «Altra cosa è sostenere che la cessione d'azienda non può risolversi in un pregiudizio per i creditori del cedente, altra cosa è sostenere che la frode commessa in danno dei creditori autorizzi, nel singolo caso, una lettura dall'art. 2560 c.c. diversa da quella tradizionale: l'acquirente dovrebbe rispondere dei debiti dell'azienda cedu- ta comunque a lui noti, anche in difetto di iscrizione. Infatti, il pregiudizio eventualmente derivante alle ragioni del creditore deve trovare rimedio ne- gli ordinari strumenti di impugnativa negoziale previsti per tale eventualità, non in una diversa interpretazione dell'art. 2560 c.c. Insomma, poiché, se- condo la ricostruzione della corte di merito, si è avuta nella specie una ces- sione d'azienda fra la società di capitali cedente, poi posta in liquidazione,
e la società di nuova costituzione, la fattispecie si colloca certamente nell'ambito di applicabilità dell'art. 2560 c.c. L'eventuale carattere solo apparente o fraudolento dell'“alterità soggettiva delle parti contrattuali” non coinvolge l'applicazione dell'art. 2560, c.c., ma attiene al solo negozio di cessione, contro il quale i creditori pregiudicati possono far valere le lo- ro ragioni, senza trovare alcuna limitazione nelle condizioni previste nel se- condo comma della norma»).
6.5. Quanto al caso in esame, è evidente che le plurime allegazioni dell' in ordine alla mancanza di diligenza in ordine alla verifica della Pt_1 contabilità obbligatoria da parte di contraddicono Controparte_2
l'assunto su cui si fonda l'indirizzo giurisprudenziale su cui fa leva l'appello, ossia che la necessità che il debito sia iscritto nei libri contabili non deve consentire di avallare operazioni fraudolente in danno del ceto creditorio.
La deduzione secondo cui, a prescindere dalle risultanze delle scrit- ture contabili, avrebbe negligentemente acquisito infor- Controparte_2 mazioni circa i debiti di difatti, esclude ex se la possibilità di CP_3 configurare un uso fraudolento dello strumento della cessione, perché adde- bita alla cessionaria di non aver compiutamente indagato sulla effettiva esposizione debitoria della cedente, ma non certo di aver agito di concerto con quest'ultima per sottrarre ai creditori (fra cui l' la primaria garan- Pt_1 zia patrimoniale dei loro crediti.
- 9 - D'altra parte, nel presente giudizio non è mai stato dedotto che le due società che conclusero l'atto di trasferimento non fossero distinte sul piano soggettivo e, quindi, mancasse quella condizione di alterità che – co- me visto – costituisce situazione ostativa all'applicazione della speciale ga- ranzia prevista dal secondo comma dell'art. 2560 c.c.
6.6. Non paiono del tutto aderenti a questa impostazione i rilievi su cui si fonda la sentenza n. 493/2022 resa da altra Sezione di questa Corte territoriale nell'ambito di una controversia insorta tra l' e la Pt_1 CP_4
avente ad oggetto un debito di un terzo verso l'Istituto che la
[...] [...] si era accollata prima della cessione conclusa con la CP_3 Parte_3
.
[...]
In particolare, nella citata pronuncia si considera “non priva di con- seguenze giuridiche” la “estrema negligenza” con cui la aveva CP_2 acquisito informazioni sull'attività d'impresa di nonostante CP_3
l'oggettiva ampiezza del ramo d'azienda ceduto, sì da far dubitare che og- getto del trasferimento fosse semplicemente un ramo e non già l'intero compendio aziendale. Da ciò si trae la prova della «fraudolenta sottrazione dei beni della cedente alla garanzia patrimoniale, non accompagnata dall'assunzione da parte della cessionaria dei debiti oggetto di quella ga- ranzia», con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento in favore dell' del debito oggetto di accollo. Pt_1
Si tratta però di una conclusione che non persuade, giacché la negli- gente condotta della società acquirente e la latitudine dell'oggetto del nego- zio traslativo non dimostrano in maniera sufficientemente certa né la sostan- ziale continuità soggettiva nella gestione dell'impresa, né l'esistenza di un'operazione fraudolenta – che abbia coinvolto anche l'acquirente – diretta ad occultare la sussistenza di debiti.
Pertanto, non c'è alcun motivo per discostarsi dal principio – che co- stituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui l'iscrizione nei libri contabili dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta rappresenta elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda. La regola dettata dal codice della “evidenza diretta” risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, difatti, è posta a tutela del legit- timo affidamento del cessionario ed è essenziale per la circolazione di beni di particolare rilievo commerciale (cfr. ancora Cass. sez. un. n. 5054 del
2017, in motivazione), per cui non può essere surrogata da una semplice presunzione di conoscenza, o almeno conoscibilità secondo un criterio di ordinaria diligenza, degli stessi debiti acquisita aliunde.
- 10 - Ne discende, in ultima analisi, che anche il motivo di doglianza in esame è destituito di fondamento.
7. L'ultimo motivo è invece fondato.
Come evidenzia l'Istituto appellante, va constatato che il valore della causa è pari a 10.062,95 euro.
Pertanto, anche considerando – come ha fatto il Tribunale di Bari – i valori prossimi ai minimi delle tabelle allegate al d.m. 55 del 2014 (nella versione ratione temporis applicabile al presente giudizio, ossia anteriore alle modifiche apportate con d.m. 147 del 2022), l'importo liquidato in sen- tenza appare manifestamente incongruo, anche in ragione della natura ripeti- tiva delle questioni trattate. Risulta a questa Corte, infatti, che CP_2
abbia promosso quattro distinti giudizi – attualmente pendenti in
[...] grado d'appello – avverso altrettanti avvisi di addebito aventi ad oggetto le medesime questioni trattate nel presente giudizio.
Conseguentemente, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. cit. appare adeguata la liquidazione nella misura specificata in disposi- tivo, tenuto conto del valore della causa e di tutti i parametri indicati nella tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022).
8. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto nei limiti sopra precisati e, per l'effetto, in parziale ri- forma della sentenza impugnata, le spese relative al primo grado vanno li- quidate nella misura specificata in dispositivo, oltre accessori di legge.
Per la rimanente parte, invece, la sentenza va integralmente confer- mata.
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Sono nella specie ravvisabili “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del
2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata di- sposizione, giacché la questione relativa all'operatività della responsabilità solidale della per debiti della nei confronti dell' ha dato CP_2 CP_3 Pt_1 luogo a soluzioni non uniformi all'interno della giurisprudenza di questa
Corte territoriale.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 14.7.2022 dall' an- Pt_1 che in qualità di mandatario della nei confronti di Parte_2 [...]
[...]
Controparte_5 [...]
[...]
[...]
[...]
(ora avverso la sentenza n. 1546/2021
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 17.5.2021, pubblicata il 18.1.2022, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del primo grado poste a carico dell' in € 2.000, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. Pt_1
e c.p.a. come per legge;
conferma nel resto la sentenza appellata;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 19 marzo 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 12 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
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- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 907 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
, in persona del le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, anche in qualità di mandatario della difeso dall'avv. Daniele De Leonardis;
Parte_2 appellante
e
società incorporante della a Controparte_1 Controparte_2 seguito fusione per incorporazione, rappresentata e difesa dall'avv. France- scopaolo Ranieri, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato la
[...]
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito Controparte_2
n. 343 2016 00042321 05 000, notificato dall' in data 15 gennaio 2019, Pt_1 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di
10.062,95 euro a titolo di contributi da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da settembre 2014 a maggio 2015, oltre somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e diritti di no- tifica.
- 1 - 1.1. A sostegno dell'opposizione la ha innanzi- Controparte_2 tutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'avviso era indirizzato a già , sottoli- Controparte_2 Controparte_3 neando che essa era del tutto estranea alla e che tra le due so- CP_3 cietà era intercorso soltanto un atto di cessione di ramo d'azienda.
Sempre in via preliminare, l'opponente ha eccepito la nullità dell'avviso perché riportante un codice fiscale diverso dal proprio (presumi- bilmente quello di in violazione dell'art. 30, comma 2, del CP_3
d.l. n. 78 del 2010.
Nel merito, la ha contestato la fondatezza della Controparte_2 pretesa in quanto il debito per contributi obbligatori maturato dalla
[...] nei confronti dell' non risultava dalle scritture contabili della CP_3 Pt_1 cedente (e, in particolare, nella situazione patrimoniale allegata alla cessione di ramo d'azienda stipulata dalle parti in data 14 settembre 2016), per cui essa non poteva risponderne in via solidale a norma dell'art. 2560, secondo comma, c.c.
1.2. L' costituitosi in giudizio anche in qualità di mandatario Pt_1 della ha chiesto il rigetto dell'opposizione rappresentando, in Parte_2 primo luogo, che tra la e la era intervenu- Controparte_2 CP_3 to un vero e proprio trasferimento d'azienda e non soltanto di un suo ramo, posto che la cessione aveva avuto ad oggetto una parte rilevantissima dell'intera attività della cedente, sicché la controparte non poteva eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Inoltre, l'Ente previdenziale ha dedotto che la Controparte_2 non poteva invocare a proprio vantaggio la limitazione di responsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 2560 c.c., sia perché la norma – come affermato dalla giurisprudenza più recente – doveva essere interpretata avu- to riguardo alla tutela del creditore del cedente, sia perché nella specie la non poteva giovarsi del fatto che aveva Controparte_2 CP_3 tenuto la propria contabilità in maniera irregolare (l'ultimo bilancio, difatti, risaliva al 31 dicembre 2014 ed era stato approvato dall'assemblea dei soci il 15 novembre 2015), tanto più che all'epoca del trasferimento la cedente era in liquidazione.
2. Con sentenza n. 1546/2021 emessa il 17 maggio 2021 e pubblicata il 18 gennaio 2022 il Tribunale di Bari adito ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha annullato l'avviso di addebito opposto condannando l' alla Pt_1 refusione delle spese processuali, liquidate in misura pari a 4.000 euro, oltre accessori.
- 2 - Il Giudice di prime cure ha innanzitutto affermato la nullità dell'avviso, in quanto esso sembrava riferirsi ad un unico soggetto giuridico, mentre in virtù della cessione di ramo d'azienda i soggetti giuridici riman- gono distinti;
inoltre, ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versa- mento dei contributi previdenziali obbligatori soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2560 c.c. e non opera, dunque, l'automatica estensione di respon- sabilità all'acquirente ex art. 2112 c.c.
3. Avverso detta sentenza l' anche quale mandatario della socie- Pt_1 tà di cartolarizzazione, ha proposto appello.
La (che nel frattempo ha incorporato la Tentazioni Tra- CP_1 ding) ha resistito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza 19 marzo 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'atto di gravame consta di tre motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo l' lamenta la violazione del combi- Pt_1 nato disposto degli artt. 30 del d.l. n. 78 del 2010 e 617 c.p.c.
L'appellante evidenzia che nella specie l'avviso era stato notificato il
15 gennaio 2019, mentre il ricorso in opposizione era stato depositato il 6 febbraio 2019, cioè oltre il termine di venti giorni previsto a pena di deca- denza per la proposizione dall'art. 617 c.p.c. e la cui inosservanza è rilevabi- le anche d'ufficio; di conseguenza, la controparte non poteva far valere la nullità dell'avviso per vizi formali in quanto essa era incorsa nella decaden- za sancita dalla menzionata disposizione.
4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2560, secondo comma, c.c., e dell'art. 132 c.p.c., per omessa motivazione sulle eccezioni sollevate dall' Pt_1
In particolare, nella doglianza l' ribadisce che il trasferimento Pt_1 intercorso fra e costituiva una vera e pro- CP_3 Controparte_2 pria cessione d'azienda e non già di un suo ramo, e si duole del fatto che il
Giudice di prime cure non abbia tenuto conto di questa circostanza né del fatto che la cessionaria, senza verificare la reale situazione patrimoniale e contabile della cedente, non poteva invocare alcuna limitazione di responsa- bilità; evidenzia, inoltre, che in una pronuncia resa in altro giudizio questa
Corte d'appello aveva escluso che potesse essere esone- Controparte_2 rata da responsabilità per la negligenza con cui aveva effettuato i controlli sull'attività di anche in ragione della dubbia natura del trasferimento. CP_3
- 3 - 4.3. Nell'ultimo motivo si denunzia la violazione dei parametri tabel- lari di cui al d.m. 55 del 2014 e si osserva che: a) lo stesso Tribunale aveva affermato di voler liquidare le spese secondo i minimi dello scaglione di ri- ferimento in ragione della modesta complessità delle questione trattate e considerato il mancato espletamento di istruttoria orale;
b) applicando lo scaglione pertinente per valore (ossia quello compreso tra 5.200 e 26.000 euro) le spese avrebbe dovuto essere liquidate in misura pari a 1.776 euro.
5. Il primo motivo è da reputarsi inammissibile per due distinte ra- gioni, l'una logicamente successiva all'altra.
5.1. Innanzitutto, la censura non è coerente con la ratio della deci- sione impugnata.
Nella sentenza impugnata si legge: «L'avviso di addebito deve rite- nersi nullo, in quanto così come formulato sembra riferirsi ad un unico sog- getto giuridico, quando, al contrario, in virtù di un atto di cessione di un ramo di azienda i soggetti giuridici rimangono distinti».
La nullità rilevata dal Giudice di prime cure, dunque, è correlata non già a vizi formali dell'avviso, bensì al difetto di legittimazione passiva che – come visto – aveva eccepito nell'atto di opposizione. In Controparte_2 particolare, nel ricorso ex art. 442 c.p.c. la società intimata ha posto in evi- denza di essere soggetto diverso da e dunque estraneo alla CP_3 pretesa contributiva azionata dall' rimarcando altresì che, in base alla Pt_1 sua formulazione testuale, l'avviso in questione sembrava postulare che tra le due società vi fosse una sostanziale coincidenza (v. pag. 3: «È noto che nella prassi societaria, la parola “già”, è usata quando un soggetto si con- fonde nell'altro per operazioni di natura straordinaria;
ebbene, nulla di tut- to questo è accaduto, peraltro circostanza già contestata e nota all' Pt_1 giusta altro giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Bari, G.U.
Dott.ssa Cesaroni, nel quale l' individua proprio la deducente e la Pt_1 come soggetti giuridici ben distinti …»). Controparte_2
Di conseguenza, l'eccezione sollevata dalla non Controparte_2 attiene ai profili formali dell'avviso disciplinati dall'art. 30, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, sicché è impropria la qualificazione operata dall'Istituto appellante quale motivo di opposizione agli atti esecutivi assoggettato al termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
5.2. In secondo luogo, ove si accedesse alla tesi di parte appellante secondo cui la denuncia del vizio in questione – in quanto attinente a profili formali dell'avviso – avrebbe integrato gli estremi dell'opposizione agli atti esecutivi, la doglianza relativa all'inammissibilità del motivo di opposizione per tardività avrebbe dovuto essere fatta valere tramite ricorso per cassazio-
- 4 - ne e non certo mediante appello, stante l'esplicita previsione della non im- pugnabilità della sentenza che decide sull'opposizione contenuta nell'art. 618 c.p.c.
6. Anche il secondo motivo è da ritenersi infondato, dovendosi con- dividere la decisione assunta dal Tribunale di Bari, sia pure sulla scorta di un percorso motivazionale affatto diverso da quello seguito dal primo Giu- dice.
6.1. Il nodo della controversia attiene alla possibilità di estendere alla
(ora la responsabilità per i debiti previden- Controparte_2 CP_1 ziali inerenti all'azienda ceduta dalla CP_3
Com'è noto, il primo comma dell'art. 2560 c.c. fissa il principio per cui, in caso di cessione d'azienda, il cedente continua a rispondere dei rela- tivi debiti maturati anteriormente al passaggio, salvo che vi sia consenso alla liberazione da parte dei creditori («L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito»).
Il secondo comma estende la responsabilità anche al cessionario dell'azienda, a condizione però che essi risultino dai libri contabili obbliga- tori («Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti sud- detti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori»).
La ratio della disposizione contenuta nel comma appena citato è ge- neralmente individuata nell'esigenza di tutelare il terzo creditore di fronte ad un fatto (il trasferimento dell'azienda) che priva l'originario debitore di quella che normalmente costituisce la componente principale del suo patri- monio. Questo fine viene realizzato imponendo al cessionario una forma di responsabilità c.d. “senza debito” da ricondursi ad un accollo cumulativo ex lege e che dà luogo ad una solidarietà in forza di legge tra alienante ed ac- quirente dell'azienda commerciale (così Cass. n. 2108 del 1994, in motiva- zione).
Al contempo, però, la norma intende tutelare anche l'acquirente dell'azienda ponendolo al riparo da responsabilità per debiti di cui non ave- va contezza all'epoca del trasferimento, limitandone la responsabilità ag- giuntiva a quelli che risultano dalle scritture contabili obbligatorie (cfr. in particolare Cass. n. 23828 del 2012).
6.2. Nel caso in esame, il dato certo è che i debiti previdenziali matu- rati da nei confronti dell' in epoca antecedente al trasfe- CP_3 Pt_1 rimento di ramo d'azienda stipulato con mediante scrit- Controparte_2 tura del 14 settembre 2016 (atto con sottoscrizioni autenticate dal notaio
[...]
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Persona_1 [...]
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di Bari e registrato il successivo giorno 15) non risultano né dalle
[...] scritture contabili obbligatorie né dalla situazione patrimoniale allegata all'atto traslativo sotto la lettera “A”.
Va peraltro notato che nell'atto traslativo le parti convennero che qualsiasi debito di natura fiscale e/o previdenziale riguardante la cedente ma relativo al periodo anteriore al trasferimento sarebbe rimasto a carico della cedente medesima, la quale contestualmente si impegnò a manlevare la ces- sionaria da eventuali pretese di terzi.
Si tratta di pattuizione che tuttavia non rileva nel presente giudizio perché inidonea a spiegare effetti nei riguardi dell' Come accennato, Pt_1 difatti, la responsabilità ex lege dell'acquirente dell'azienda commerciale per i debiti inerenti all'esercizio di questa ed anteriori al trasferimento opera nei confronti dei terzi creditori, sicché essa può essere validamente derogata solo mediante un accordo tra acquirente e creditori e non anche dal contratto tra alienante ed acquirente (così ancora Cass. n. 2108 del 1994, in motiva- zione).
Si deve altresì rilevare che la responsabilità legale del cessionario ex art. 2560, secondo comma, c.c., ricorre anche nel caso di cessione di ramo d'azienda, purché i debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto (cfr. Cass. n. 13319 del 2015). Di conseguenza, la circostanza che la scrittura intervenuta fra e abbia avuto formalmente ad oggetto so- CP_3 Controparte_2 lo un ramo d'azienda ma – come sostiene l' – abbia in realtà riguardato Pt_1
l'intera azienda di cui era titolare la prima non esclude ex se l'operatività della garanzia aggiuntiva in capo alla cessionaria.
6.3. Nella giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidato l'orientamento secondo cui «l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto, chi vo- glia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha
l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche det- ta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata» (v. Cass. n. 22418 del 2017, che si ri- chiama a Cass. n. 6173 del 1998 e Cass. n. 14823 del 2000).
In altri termini, l'iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori dell'imprenditore commerciale costituisce un presupposto imprescindibile della responsabilità del cessionario per i debiti inerenti all'esercizio
- 6 - dell'azienda acquistata ed anteriori al trasferimento e risultanti dai libri con- tabili obbligatori. Al di fuori di detta ipotesi (nella quale le passività dell'azienda non possono dirsi ignote all'acquirente), dunque, tale responsa- bilità non sussiste, a meno che la cessione dell'azienda non sia accompagna- ta un patto di accollo da parte dell'acquirente (ipotesi che però non ricorre nella presente fattispecie).
Né in senso contrario rileva il fatto – ampiamente valorizzato dall' a sostegno dell'impugnazione – che l'ultimo bilancio della Pt_1 [...] risaliva al 31 dicembre 2014 ed era stato approvato nel novembre CP_3 del 2015 e che successivamente non erano state depositate altre scritture contabili.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare a più riprese che la mancanza di libri contabili obbligatori, qualunque ne sia la causa, esclude in radice la responsabilità del cessionario (v. Cass. n. 1429 del 1999: «In materia di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo spe- cifico tipo di impresa, rende impossibile l'elemento costitutivo della respon- sabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità»; sono conformi Cass. n.
14823 del 2000 e Cass. n. 5123 del 2006).
Del resto, è opinione diffusa in giurisprudenza quella secondo cui il secondo comma dell'art. 2560 c.c. è norma di carattere eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica, sicché – ad esempio – la mancan- za di iscrizione dei debiti nei libri contabili non può essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente (cfr. in particolare Cass. n. 8363 del 2000).
6.4. A sostegno del gravame l' richiama Cass. n. 32134 del Pt_1
2019, così massimata: «In tema di cessione di azienda, il principio di soli- darietà fra cedente e cessionario – fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbli- gatori – deve essere applicato considerando la “finalità di protezione” del- la disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un la- to, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore».
- 7 - L'Istituto previdenziale deduce che la avrebbe Controparte_2 dovuto verificare la complessiva situazione contabile della CP_3 soprattutto considerando che quest'ultima era stata posta in liquidazione, ra- gion per cui – sulla scorta di tale precedente – essa era da ritenersi respon- sabile per i debiti previdenziali non risultanti dalle scritture contabili in quanto aveva colpevolmente omesso di compiere le necessarie verifiche.
In effetti, il parziale revirement della Suprema Corte (che ha condot- to la dottrina a parlare di “riscrittura pretoria” della norma) sembra privile- giare le esigenze di tutela del ceto creditorio a discapito di quelle del cessio- nario dell'azienda.
Lasciando in disparte tale rilievo, vi è però da sottolineare come la pronuncia in esame attenga ad una fattispecie del tutto peculiare in cui veni- va in sostanza dedotto che l'errore nel quale era incorso il giudice di merito
– il quale, aderendo ad un lettura formalistica della norma, aveva disatteso la domanda risarcitoria del creditore constatando la mancata produzione del- le scritture contabili – era stato quello di aver avallato un'operazione fraudo- lenta privilegiando la tutela dell'affidamento del cessionario dell'azienda che, però, con la propria condotta aveva raggirato il creditore.
Non a caso nella sentenza in questione si richiama il precedente arre- sto delle Sezioni Unite n. 5054 del 2017 che, sia pure in tema di revocatoria fallimentare, aveva escluso l'operatività dell'art. 2560, secondo comma,
c.c., nel caso di mancanza di un'effettiva “alterità soggettiva” delle parti ti- tolari dell'azienda.
Proprio sviluppando tale indirizzo anche di recente la Suprema Corte
è giunta ad affermare che la responsabilità del cessionario per i debiti ante- riori al trasferimento, qualora risultanti dai libri contabili obbligatori, è ap- plicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessiona- rio, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa co- noscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere (cfr. Cass. n.
26450 del 2023, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda, relativa ad un caso in cui vi era identità tra amministratori e soci della ce- dente e della cessionaria).
Tale interpretazione trova conferma anche in altra pronuncia della
Suprema Corte (cioè Cass. n. 21561 del 2020), in cui si chiarisce la portata della sentenza n. 32134 del 2019 e si precisa che pure la sentenza delle Se- zioni Unite n. 5054 del 2017, in cui si evidenzia che l'applicazione dell'art. 2560, secondo comma, c.c., «incontra un limite solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda» (come nel
- 8 - caso di trasformazione della forma giuridica del soggetto e del conferimento dell'azienda di una impresa individuale in una società unipersonale), in real- tà non contraddice il tradizionale indirizzo secondo cui la responsabilità dell'acquirente va ricondotta nell'alveo dell'evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamen- to, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di parti- colare rilievo commerciale (v. pagg. 13 e 14: «Altra cosa è sostenere che la cessione d'azienda non può risolversi in un pregiudizio per i creditori del cedente, altra cosa è sostenere che la frode commessa in danno dei creditori autorizzi, nel singolo caso, una lettura dall'art. 2560 c.c. diversa da quella tradizionale: l'acquirente dovrebbe rispondere dei debiti dell'azienda cedu- ta comunque a lui noti, anche in difetto di iscrizione. Infatti, il pregiudizio eventualmente derivante alle ragioni del creditore deve trovare rimedio ne- gli ordinari strumenti di impugnativa negoziale previsti per tale eventualità, non in una diversa interpretazione dell'art. 2560 c.c. Insomma, poiché, se- condo la ricostruzione della corte di merito, si è avuta nella specie una ces- sione d'azienda fra la società di capitali cedente, poi posta in liquidazione,
e la società di nuova costituzione, la fattispecie si colloca certamente nell'ambito di applicabilità dell'art. 2560 c.c. L'eventuale carattere solo apparente o fraudolento dell'“alterità soggettiva delle parti contrattuali” non coinvolge l'applicazione dell'art. 2560, c.c., ma attiene al solo negozio di cessione, contro il quale i creditori pregiudicati possono far valere le lo- ro ragioni, senza trovare alcuna limitazione nelle condizioni previste nel se- condo comma della norma»).
6.5. Quanto al caso in esame, è evidente che le plurime allegazioni dell' in ordine alla mancanza di diligenza in ordine alla verifica della Pt_1 contabilità obbligatoria da parte di contraddicono Controparte_2
l'assunto su cui si fonda l'indirizzo giurisprudenziale su cui fa leva l'appello, ossia che la necessità che il debito sia iscritto nei libri contabili non deve consentire di avallare operazioni fraudolente in danno del ceto creditorio.
La deduzione secondo cui, a prescindere dalle risultanze delle scrit- ture contabili, avrebbe negligentemente acquisito infor- Controparte_2 mazioni circa i debiti di difatti, esclude ex se la possibilità di CP_3 configurare un uso fraudolento dello strumento della cessione, perché adde- bita alla cessionaria di non aver compiutamente indagato sulla effettiva esposizione debitoria della cedente, ma non certo di aver agito di concerto con quest'ultima per sottrarre ai creditori (fra cui l' la primaria garan- Pt_1 zia patrimoniale dei loro crediti.
- 9 - D'altra parte, nel presente giudizio non è mai stato dedotto che le due società che conclusero l'atto di trasferimento non fossero distinte sul piano soggettivo e, quindi, mancasse quella condizione di alterità che – co- me visto – costituisce situazione ostativa all'applicazione della speciale ga- ranzia prevista dal secondo comma dell'art. 2560 c.c.
6.6. Non paiono del tutto aderenti a questa impostazione i rilievi su cui si fonda la sentenza n. 493/2022 resa da altra Sezione di questa Corte territoriale nell'ambito di una controversia insorta tra l' e la Pt_1 CP_4
avente ad oggetto un debito di un terzo verso l'Istituto che la
[...] [...] si era accollata prima della cessione conclusa con la CP_3 Parte_3
.
[...]
In particolare, nella citata pronuncia si considera “non priva di con- seguenze giuridiche” la “estrema negligenza” con cui la aveva CP_2 acquisito informazioni sull'attività d'impresa di nonostante CP_3
l'oggettiva ampiezza del ramo d'azienda ceduto, sì da far dubitare che og- getto del trasferimento fosse semplicemente un ramo e non già l'intero compendio aziendale. Da ciò si trae la prova della «fraudolenta sottrazione dei beni della cedente alla garanzia patrimoniale, non accompagnata dall'assunzione da parte della cessionaria dei debiti oggetto di quella ga- ranzia», con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento in favore dell' del debito oggetto di accollo. Pt_1
Si tratta però di una conclusione che non persuade, giacché la negli- gente condotta della società acquirente e la latitudine dell'oggetto del nego- zio traslativo non dimostrano in maniera sufficientemente certa né la sostan- ziale continuità soggettiva nella gestione dell'impresa, né l'esistenza di un'operazione fraudolenta – che abbia coinvolto anche l'acquirente – diretta ad occultare la sussistenza di debiti.
Pertanto, non c'è alcun motivo per discostarsi dal principio – che co- stituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui l'iscrizione nei libri contabili dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta rappresenta elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda. La regola dettata dal codice della “evidenza diretta” risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, difatti, è posta a tutela del legit- timo affidamento del cessionario ed è essenziale per la circolazione di beni di particolare rilievo commerciale (cfr. ancora Cass. sez. un. n. 5054 del
2017, in motivazione), per cui non può essere surrogata da una semplice presunzione di conoscenza, o almeno conoscibilità secondo un criterio di ordinaria diligenza, degli stessi debiti acquisita aliunde.
- 10 - Ne discende, in ultima analisi, che anche il motivo di doglianza in esame è destituito di fondamento.
7. L'ultimo motivo è invece fondato.
Come evidenzia l'Istituto appellante, va constatato che il valore della causa è pari a 10.062,95 euro.
Pertanto, anche considerando – come ha fatto il Tribunale di Bari – i valori prossimi ai minimi delle tabelle allegate al d.m. 55 del 2014 (nella versione ratione temporis applicabile al presente giudizio, ossia anteriore alle modifiche apportate con d.m. 147 del 2022), l'importo liquidato in sen- tenza appare manifestamente incongruo, anche in ragione della natura ripeti- tiva delle questioni trattate. Risulta a questa Corte, infatti, che CP_2
abbia promosso quattro distinti giudizi – attualmente pendenti in
[...] grado d'appello – avverso altrettanti avvisi di addebito aventi ad oggetto le medesime questioni trattate nel presente giudizio.
Conseguentemente, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. cit. appare adeguata la liquidazione nella misura specificata in disposi- tivo, tenuto conto del valore della causa e di tutti i parametri indicati nella tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022).
8. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto nei limiti sopra precisati e, per l'effetto, in parziale ri- forma della sentenza impugnata, le spese relative al primo grado vanno li- quidate nella misura specificata in dispositivo, oltre accessori di legge.
Per la rimanente parte, invece, la sentenza va integralmente confer- mata.
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Sono nella specie ravvisabili “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del
2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata di- sposizione, giacché la questione relativa all'operatività della responsabilità solidale della per debiti della nei confronti dell' ha dato CP_2 CP_3 Pt_1 luogo a soluzioni non uniformi all'interno della giurisprudenza di questa
Corte territoriale.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 14.7.2022 dall' an- Pt_1 che in qualità di mandatario della nei confronti di Parte_2 [...]
[...]
Controparte_5 [...]
[...]
[...]
[...]
(ora avverso la sentenza n. 1546/2021
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 17.5.2021, pubblicata il 18.1.2022, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del primo grado poste a carico dell' in € 2.000, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. Pt_1
e c.p.a. come per legge;
conferma nel resto la sentenza appellata;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 19 marzo 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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